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Guida in stato di ebbrezza: esclusa l’aggravante dell’incidente per il reato di rifiuto di sottoporsi all'etilometro

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Corte appello Bari sez. I, 28/04/2023, n.2047

Va esclusa l'applicabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale nell'ipotesi in cui il soggetto si sia reso responsabile del reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per la verifica dello stato di alterazione, stante la diversità ontologica delle due fattispecie incriminatrici.

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La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 330/2020 emessa dal GUP del Tribunale di Trani in data 20.11.2020 (dep.20.11.2020 motivazione contestuale), ad esito di giudizio abbreviato susseguente ad opposizione a decreto penale di condanna, D.PA. è stato ritenuto responsabile del reato p. e p. dall'art. 187, comma 1, 1 quater e 8 del D.lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.

Il primo Giudice è pervenuto a tale decisione sulla scorta del compendio probatorio, in particolare della documentazione del fascicolo delle indagini, comprensiva della c.n.r. dei Carabinieri di Bisceglie e dei relativi verbali di accertamento dai quali ha ricavato che in data 10.02,2019 operanti della Tenenza CC di Bisceglie, in servizio notturno, intimarono l'ALT alla (…) condotta dal D.PA. ed avendo motivo di ritenere che lo stesso fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (poiché deteneva eroina) lo invitarono a sottoporsi a controlli atti a verificarne l'assunzione. Il D.PA., però, si rifiutò di sottoporsi a detti accertamenti. Da ciò l'addebito.

Sulla base delle risultanze indicate, il Giudice ritenuta così acquisita la prova della colpevolezza, lo dichiarò responsabile del reato a lui ascritto e applicata l'aggravante di cui all'art. 187, comma 1-quater, C.d.S. e la riduzione di pena ex art. 442 c.p.p., lo condannò alla pena finale di 9 mesi di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali e di legge. Dispose la sostituzione della pena complessivamente applicata ai sensi dell'art. 186 co. 9 bis. D.lgs. n, 285/1992 in mesi 9 e giorni 12 di lavoro di pubblica utilità da effettuarsi presso il pronto intervento ambulanza (…) con le modalità da determinarsi in sede esecutiva. Con applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente per la durata di mesi 6, pena sospesa nei termini sopraindicati. Dette infine incarico all'Ufficio esecuzione penale di verificare, ai sensi dell'art. 186 co. 9 bis. D.lgs. n. 285/1992, l'effettivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.

Con atto depositato 03.12.2023, ha proposto tempestivamente appello anche il difensore dell'imputato D.PA.

Con il primo motivo, chiede il non doversi procedere per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

Con il secondo motivo, chiede la rideterminazione della pena nel minimo edittale, previa esclusione dell'aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno e concessione delle attenuanti generiche.

Con il terzo motivo, la rideterminazione della pena con legittimo aumento per l'aggravante ex art. 187 comma 1 quater C.d.S., avendo il primo Giudice commisurato un aumento illegittimo: ha aumentato anche la pena detentiva, laddove l'aumento avrebbe dovuto riguardare la sola ammenda.

Con il quarto motivo si è chiesta una rideterminazione della pena, ritenuta eccessiva non essendo stato provocato alcun sinistro stradale e la concessione delle attenuanti generiche anche in ragione della richiesta di poter svolgere il lavoro di P.U. che induce ad una prognosi positiva del prevenuto circa la sua futura astensione dal commettere altri fatti penalmente rilevanti.

All'odierna udienza, in assenza di richiesta di discussione orate sia del Pubblico Ministero che delle parti private ed in assenza di richiesta di partecipazione dell'imputato nel termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza, per la decisione sull'appello proposto contro la sentenza di primo grado la Corte procedeva in camera di consiglio non partecipata.

Con atto trasmesso alla cancelleria di questa Corte in data 19.04.2023 il Procuratore Generate ha depositato conclusioni scritte, chiedendo conferma della sentenza di primo grado; il difensore ha presentato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di appello.

La Corte si è riunita in camera di consiglio procedendo alla decisione come da dispositivo e contestuale motivazione depositati in cancelleria in pari data.

Ritenuto in diritto.

L'appello va accolto solo parzialmente, dovendosi escludere nel caso di specie l'aggravante dell'art. 187 comma 1 quater C.d.S. e ritenendosi di dover conseguentemente rideterminare la pena.

Il primo motivo con il quale si chiede applicarsi la disciplina contenuta nell'art. 131 bis c.p. non può essere accolto.

Non si ritiene infatti che, nel caso di specie, il reato sia stato integrato nei suoi elementi costitutivi sulla base di una condotta formalmente inosservante ma totalmente inoffensiva, in quanto nella condotta riscontrata nel caso in esame deve ritenersi contenuto un disvalore tale da concretizzare fa messa in pericolo della sicurezza stradale quale bene finale tutelato dalle norme incriminatrici. Il possesso di sostanza stupefacente di tipo pesante inducendo gli operanti a ritenere che fosse per uso personale - non avendo lo stesso riferito che era invece destinata alla cessione - rendeva cogente una verifica che non ne avesse già assunta una dose prima di mettersi alla guida. L'essersi rifiutato di sottoporsi ad opportuno test aggrava il fatto, non lo fa ritenere per niente tenue. La tenuità, può essere invocata solo quando il fatto è munito di portata offensiva significativamente inferiore a quella del comportamento astrattamente previsto dalla norma incriminatrice nell'ipotesi base, cioè non attenuata.

Ma la condotta astrattamente vietata dalla norma è esattamente quella posta in essere dal D.PA., anzi vi è un dato (il possesso di eroina per uso personale) che ne fa assumere maggior rilevanza in termini di pericolosità.

Il secondo motivo di appello, come già accennato in premessa, va invece accolto.

Infatti, la norma contenuta nel comma 8 dell'art. 187 C.d.S. comma 1 quater che contiene l'aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno, fa evidente riferimento alla condotta riportata nel comma 1 del medesimo articolo, alla cui pena da espresso rinvio per l'aumento. La condotta è quindi riferita al conducente che guida in stato di alterazione psicofisica da assunzione di sostanze stupefacenti. Come correttamente fatto notare dalla difesa, si tratta di condotta ontologicamente diversa da quella del conducente che si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti per stabilire se detta alterazione sussista o meno.

A tal fine probante appare il principio espresso da Sezioni Unite nella sentenza n. 46625 del 29.10.2015, laddove ha escluso l'applicabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale nell'ipotesi in cui il soggetto si sia reso responsabile del reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per la verifica dello stato di alterazione, stante la diversità ontologica delle due fattispecie incriminatrici.

L'accoglimento del secondo motivo, determina l'assorbimento del terzo motivo, nel senso che nella rideterminazione della pena dovrà ovviamente escludersi l'aumento determinato dall'aggravante di cui al comma 1-quater, il cui calcolo era comunque evidentemente illegale (essendo stata aumentata la pena anche con riferimento all'arresto, laddove la norma prevede l'aumento della sola ammenda).

Quanto al quarto motivo si ritiene di poter anche incidere sul quantitativo delta pena-base, in quanto il giudice di primo grado, oltre agli errori sopra rilevati, ha stabilito una pena di un anno di arresto, partendo quindi dai valori massimi, senza motivare sul punto. Orbene, pur considerando la condotta tenuta dal D.PA. di portata offensiva tutt'altro che esigua, si ritiene che - fermo restando che non si intravedono elementi oggettivi per il riconoscimento delle attenuanti generiche che non possono essere considerate un mero automatismo processuale e non avendo alcuna incidenza sull'applicazione delle stesse l'incensuratezza dell'imputato - pena equa possa ritenersi quella che deriva dal seguente calcolo;

- Pena base: mesi sei di arresto ed euro 1.500 di ammenda;

- Ridotta delta metà per il rito: mesi tre di arresto ed euro 750 di ammenda.

In primo grado è stata già riconosciuta la sostituzione della pena con lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis, c.d.s.

Il difensore aveva a tal fine allegato dichiarazione scritta di disponibilità ad accogliere l'imputato per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità da parte dell'associazione pubblica assistenza - pronto intervento ambulanza (…), chiedendone l'applicazione per la durata stabilita dall'A.G.

Ebbene, a tal riguardo, si conferma la sostituzione della pena che va calcolata - a seguito dell'accoglimento parziale dell'appello - in complessivi 3 mesi e 3 giorni di lavoro di pubblica utilità (60 giorni di arresto uguale a 120 ore; euro 750,00 di ammenda: euro 250 per 3 giorni uguale a 6 ore).

Va altresì confermata la sanzione amministrativa della sospensione della patente per la durata di mesi sei, sanzione la cui efficacia deve essere sospesa in attesa della verifica del positivo svolgimento del lavoro di p.u.

Si dà atto sin d'ora che, in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità, il reato sarà dichiarato estinto, il periodo di sospensione della patente di guida sopra citato verrà ridotto alla metà.

L'imputato è tenuto a contattare l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente, che svolgerà il compito di avviamento alla sanzione e di sottoscrizione del disciplinare per l'esecuzione de! lavoro di pubblica utilità.

P.Q.M.
Visto l'art. 605 c.p.p.,

in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trani in data 20.11.2020, appellata dall'imputato D.PA., previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 187 comma 1-quater D.lgs. n.285/1992, applicando la diminuente del rito, ridetermina la pena in mesi 3 di reclusione ed euro 750 di ammenda oltre al pagamento delle spese della presente fase processuale.

Visto l'art. 186 comma 9-bis D.lgs. 285/1992 sostituisce la pena su indicata in mesi 3 e giorni 3 di lavoro di pubblica utilità da effettuarsi presso l'Ente indicato in parte motiva e secondo il programma che verrà stabilito in concorso con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna competente che procederà alla verifica dell'esecuzione e per i relativi controlli. Conferma nel resto.

Motivazione contestuale.

Così deciso in Bari il 28 aprile 2023.

Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2023.

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