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Guida in stato di ebbrezza: estinzione del reato per messa alla prova esclude la sospensione della patente

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Tribunale Cremona, 07/02/2023, n.51

In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, C.d.s., in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono bis e 187, comma ottavo bis, C.d.s., la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria.
L'art. 224 C.d.S. sancisce, infatti, che: "la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

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La sentenza integrale

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
S.P. proponeva appello avverso la sentenza n. 236/2021 del Giudice di Pace di Cremona, che ha rigettato il ricorso per l'annullamento dell'Ordinanza Fasc. n. 5921/19 Area III/Circ. e Traff.- Prot. 14553/2021 con cui la Prefettura UTG di Cremona deliberava la revoca della patente di guida a suo carico.

In particolare, esponeva di aver adito il Giudice di Pace di Cremona impugnando il provvedimento prefettizio e articolando i seguenti motivi:

A1) il provvedimento prefettizio non era motivato e non c'era la prova del ricorrere dei requisiti di legge per l'applicazione della norma;

A2) la necessità di una istruttoria amministrativa autonoma per accertare "i presupposti applicativi" della norma - non essendoci accertamento del reato in sede penale;

A3) il provvedimento prefettizio conteneva una "motivazione per relationem" (con un errore sui presupposti normativi) e la mancanza di un accertamento sul fatto di reato, sull'elemento soggettivo e sul nesso causalità (e presupposti di legge)

B) l'assenza di "autonoma istruttoria" e l'illegittimità dell'impiego di automatismi - con riguardo all'applicazione delle sanzioni accessorie - e nel caso della revoca della patente di guida, a mente dell'orientamento Corte Costituzionale n.75/2020 e la necessità di specifico esame del caso per la graduazione della sanzione accessoria

C) necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 L. 241/90 D.Leg. 285/1992

D) il provvedimento amministrativo era un unicum, ogni motivazione, giustificazione che fosse stata addotta successivamente era tardiva e non poteva costituire valida motivazione che doveva potersi dedurre dal contesto della lettura dell'atto.

Si costituiva in giudizio la Prefettura, la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.

Il Giudice di Pace di Cremona respingeva il ricorso e S.P. proponeva l'odierno appello, fondato sulle medesime doglianze, sulle quali – secondo l'appellante – il Giudice di Pace non si era sufficientemente soffermato.

Anche in sede di gravame si costituiva la Prefettura e chiedeva il rigetto dell'appello.

La causa veniva istruita documentalmente e, all'udienza del 13 ottobre 2022, le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente e in rito, si deve rilevare come la Prefettura abbia eccepito la nullità della notifica dell'atto di appello ("In via preliminare si eccepisce la nullità della notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione di udienza, in quanto effettuata presso la Prefettura di Cremona, anziché presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege").

Sul punto si osserva come la stessa Prefettura si sia tempestivamente costituita in giudizio e abbia preso posizione, nel merito, circa le deduzioni della parte appellante. Per costante giurisprudenza, la nullità non può essere pronunciata ai sensi dell'art. 156 c. 3 c.p.c., avendo l'atto comunque raggiunto il suo scopo. L'eccezione non può dunque trovare accoglimento.

Nel merito, l'appellante deduceva – tra gli altri motivi - che la sanzione era stata illegittimamente irrogata, attesa la definizione del procedimento penale con estinzione del reato per positivo esito della messa alla prova e - pertanto - per la mancanza di un accertamento contenuto in una sentenza penale, su cui potesse trovare giustificazione e motivazione il provvedimento prefettizio, non potendosi ritenere sussistente un accertamento della responsabilità del ricorrente quando l'imputato viene ammesso alla messa alla prova, decisione che viene adottata prima della apertura del dibattimento, con conseguente mancanza del presupposto ex art. 187 C.d.S..

L'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono.

Il problema specifico nasce dal fatto che nel caso della messa alla prova manca la sentenza di condanna: manca l'accertamento della responsabilità penale, laddove il procedimento si conclude con il proscioglimento per estinzione del reato.

A tal proposito, la Corte di Cassazione ha precisato che "la competenza all'irrogazione della stessa [della sanzione amministrativa] all'esito della positiva "messa alla prova" e dell'estinzione del reato, vada individuata, ai sensi dell'articolo 224, comma 3 c.d.s., in capo al Prefetto" ( Cassazione penale, sentenza n. 40069 del 17/9/2015): ancora, "in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, C.d.s., in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono bis e 187, comma ottavo bis, C.d.s., la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria"(Cass. pen., sez. IV, 20 settembre 2016, n. 39107).

L'art. 224 C.d.S. sancisce, infatti, che: "la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria".

L'art. 168 ter comma 2 c.p. sancisce, invece, che "L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge".

Le sanzioni amministrative restano dunque applicabili, ma solo ove previste dalla legge: è dunque necessario che la fattispecie concreta sia sussumibile in una norma incriminatrice che preveda tale tipo di sanzione.

A tal proposito, l'art. 186 C.d.S. sancisce che "Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI" (artt. da 222 a 224 Cds, quest'ultimo a sua volta richiama gli art. 118 e 119 Cds). La norma incriminatrice, in altre parole, ancora la revoca della patente all'accertamento di due specifici elementi, che distinguono tale ipotesi criminosa dalle ipotesi illecite prospettate dall'art. 186 lett. a) e b) per le quali non è comminabile detta sanzione accessoria: tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l (e) causazione del fatto-sinistro con verifica dell'attribuzione causale dal fatto all'agente".

E' dunque necessario accertare la sussistenza del fatto di reato e a tal fine risulta inidoneo – come detto - il provvedimento di cui agli artt. 464 septies c.p.p. e 168 ter c.p., poiché trattasi di sentenza di proscioglimento finalizzata esclusivamente alla verifica dell'esito del progetto di messa alla prova.

Anche la Corte di Cassazione ha confermato che: "la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova, di cui all'art. 464-septies cod. proc. pen., non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità" ("Cassazione penale, sez. II, 05/10/2016 n. 53648).

Da quanto detto discende che una sentenza di non luogo a precedere per estinzione del reato per regolare svolgimento della M.A.P. non possa configurare il presupposto di legge per l'inflizione della sanzione della revoca della patente, non essendo idonea ad accertare il reato contestato. Pertanto, il Prefetto avrebbe dovuto prendere atto dell'esito del processo penale e constatare che da tale fonte non avrebbe potuto trarre alcun accertamento della condotta di reato ascritta all'imputato; quindi, dare conto di come detto accertamento sia stato raggiunto alternativamente.

D'altronde, l'art. 224 c. 3 C.d.S. sancisce che, nel caso di estinzione del reato per altra causa, il Prefetto "procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili". Tale disposizione, impone, invero, che in detti datti casi sia il Prefetto ad operare un autonomo accertamento delle condizioni di legge.

Orbene, nel caso di specie il Prefetto, nel provvedimento impugnato, ha dato atto che:

- vi è stata la sentenza 89/2021 del Tribunale di Cremona, Ufficio GIP-GUP in data 11/03/2021, depositata nella medesima data, con la quale il Giudice, visto l'art. 646 septies c.p.p., ha dichiarato l'estinzione del reato di cui agli artt. 186 commi 1 e 2 lett. C e 186 c. 2 bis del C.d.S. per esito positivo del procedimento di messa alla prova;

- l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ove previste dalla legge, così come stabilito dall'art. 168 ter del codice penale;

- il Tribunale di Cremona, con sentenza (rectius decreto penale di condanna) 498/2019 del 26 novembre 2019 ha dichiarato la penale responsabilità dell'imputato, per aver guidato in stato di ebbrezza alcolica provocando un incidente stradale.

Nonostante sia pacifico che nei provvedimenti amministrativi sia ammessa la motivazione per relationem, nel caso di specie il provvedimento si riferisce ad altri provvedimenti che non hanno compiuto l'accertamento-presupposto per l'irrogazione della sanzione amministrativa.

Ancora, non risulta dal provvedimento né come sia stata raggiunta la prova che l'appellante fosse rimasto coinvolto in un incidente stradale, né è neppure allegato che il ricorrente avesse un tasso alcolemico superiore a 1,5 mg litro: il Prefetto non ha richiamato alcun atto (verbale di incidente stradale, verbale di accertamento, accertamento del tasso alcoolemico), né ha affermato di avere svolto un'istruttoria autonoma.

Ne consegue che non può ritenersi sussistente il presupposto di legge per la revoca della patente quale sanzione accessoria.

Tale profilo assorbe in sé gli ulteriori motivi di appello.

In definitiva l'appello va accolto e la sentenza riformata nella parte in cui ha respinto l'originario ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, considerata la non complessità dei profili trattati e l'assenza della fase istruttoria.

P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

in riforma della sentenza n. 236/2021 GdP Cremona, accoglie il ricorso proposto nell'interesse di S.P. avverso l'Ordinanza Fasc. 5921/19 Prot.14553 /2021 Area III/Circ. e Traff.;

Condanna la parte appellata resistente a rimborsare alla parte appellante le spese di lite, che si liquidano in € 2.906,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali.

Cremona, 1 febbraio 2023

Il giudice

dott.ssa Federica Meloni

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