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Guida in stato di ebbrezza e garanzie difensive: non è necessario il verbale che attesti l'avvenuta informazione all'indagato

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Tribunale Ferrara, 04/03/2024, n.253

In materia di garanzie difensive, l'omessa produzione di un verbale che attesti l'avvenuta informazione all'indagato del diritto di farsi assistere da un difensore non determina di per sé l'invalidità degli atti compiuti in sua assenza, qualora tale circostanza sia confermata in giudizio da dichiarazioni attendibili di un pubblico ufficiale, il quale attesti, con certezza e in assenza di elementi probatori contrari, di aver effettivamente fornito l'avviso previsto.

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La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
DO.Gi. era citato a giudizio (con decreto di giudizio immediato emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna) per rispondere del reato di cui all'art 186, comma 2, lett. e), e 2 bis, C.d.S. per avere in data 8/ 12/2020 - condotto un veicolo in stato di ebbrezza, con l'aggravante di aver cagionato un incidente stradale.

Svolgimento del processo.

All'udienza del 10.01.2023 il giudice verificava la regolare costituzione delle parti e dichiarava assente l'imputato. Veniva disposta la revoca del decreto penale di condanna e venivano ammesse le prove richieste dalle parti. All'udienza del 3.10.2023 si svolgeva l'istruttoria dibattimentale con l'esame dei due testi del Pubblico Ministero: PA.Pa., agente della Polizia Locale Terre Estensi (FE), e PU.Fi., automobilista che ha assistito all'incidente stradale che ha visto coinvolto l'imputato.

Alla medesima udienza il difensore dell'imputato produceva inoltre la seguente documentazione: 1) richiesta per il test alcolemico trasmessa all'Ospedale dalla Polizia Locale; 2) modulo di consenso all'effettuazione del test firmato dall'imputato; 3) referto del pronto soccorso.

All'udienza odierna le parti presentavano le rispettive conclusioni e il giudice pronunciava dispositivo di sentenza, riservando il deposito della motivazione entro il quindicesimo giorno.

1. Ricostruzione dei fatti.

Dalle prove assunti si evince che, a seguito di segnalazione di un sinistro stradale avvenuto l'8/12/2020 a Ferrara, verso le ore 19,00, personale della Polizia Locale delle Terre Estensi interveniva sul posto per i rilievi di rito. L'agente PA.Pa., in particolare, giungeva sul posto unitamente ad un collega, e accertava essersi trattato di una fuoriuscita autonoma dalla strada con urto contro la segnaletica. Il conducente del veicolo, vettura (…), veniva identificato nell'odierno imputato. L'autovettura risultava di proprietà di quest'ultimo.

Il conducente DO.Gi. si trovava vicino al suo veicolo. Il teste riferiva che lo stesso si trovava in stato confusionale. Sopraggiunta l'ambulanza per il suo trasporto in Ospedale per le cure del caso. Prima del suo trasporto, l'imputato veniva avvertito del fatto che sarebbe stato sottoposto a prelievo ematico e della facoltà di farsi assistere da un difensore. Pochi giorni dopo all'incidente, perveniva alla polizia giudiziaria operante il risultato degli accertamenti alcolimetrici che dava conto della presenza del tasso indicato nel capo d'imputazione (pari a 2,10 g/l: v. referto del Laboratorio di Tossicologia Forense dell'Università di Ferrara a foglio 22 del fascicolo). Il teste PU.Fi., che il giorno 8/12/2020 stava tornando a casa in macchina all'ora di cena, ha riferito che ad un certo punto vedeva arrivare nel senso contrario di marcia un'autovettura che procedeva a forte velocità. Quest'ultima autovettura usciva di strada abbattendo alcuni cartelli stradali. Il teste si fermava per prestare i soccorsi all'altro automobilista, che appariva svenuto. Chiamava i carabinieri, che lo mettevano in contatto con il 118. Finché il teste era al telefono con l'ambulanza, il conducente rinveniva e gli diceva che stava bene e usciva autonomamente dall'auto, effettuato anche una telefonata presumibilmente ai suoi familiari.

3. Il giudizio di responsabilità e la qualificazione giuridica dei fatti.

Sussiste dunque il reato ascritto all'imputato e l'aggravante dell'aver cagionato un sinistro stradale, consistito in una fuoriuscita autonoma dalla sede stradale con abbattimento di alcuni cartelli stradali.

Al riguardo sono concordi le testimonianze dei testi assunti e il risultato delle analisi del sangue prelevato con il consenso informato dell'imputato. La difesa non contesta che l'imputato si sia trovato alla guida di autovettura in stato di ebrezza e che abbia cagionato un incidente stradale. Viene contestata esclusivamente l'utilizzabilità del referto alcolimetrico in quanto si ritiene non provato che all'imputato sia stato dato l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore prima dell'effettuazione del prelievo e in subordine si contesta che quando gli è stato dato l'avviso l'imputato si trovava in uno stato tale da non poter comprendere a pieno l'avviso datogli. Gli assunti difensivi non sono fondati.

In particolare, quanto al primo aspetto, il difensore evidenzia come non sia stato acquisito alcun verbale che attesti che all'imputato sia stato dato l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore al momento del prelievo. Corrisponde al vero che non è stato prodotto e acquisito un verbale nel quale sia stato dato atto degli avvisi forniti all'imputato sulle garanzie difensive. Il teste di polizia giudiziaria ha peraltro precisato con estrema chiarezza che, prima del suo trasporto in ospedale all'imputato è stato dato l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. Non vi è motivo di dubitare della attendibilità di tale affermazione, posto che la stessa proviene da un pubblico ufficiale, che si è espresso in termini di certezza. L'affermazione non è risultata inoltre smentita da altre risultanze probatorie.

Parimenti infondato è l'assunto difensivo, svolto in via subordinata, che l'imputato non sarebbe stato comunque in grado di comprenderne a pieno il significato degli avvisi a lui dati a causa delle sue condizioni di salute. Vero è che il teste di p.g. PA.Pa. ha riferito che l'imputato al momento del loro arrivo si trovava in "stato confusionale.

Per contro il teste PU.Fi., come già riportato, ha riferito che dopo essersi riavuto l'imputato è sceso autonomamente dall'auto, dicendo di stare bene, ed effettuando anche una telefonata presumibilmente ai suoi familiari. Tali circostanze riferite dal teste PU. (della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare posto che si tratta di testimone non interessato ai fatti e che ha reso una testimonianza lineare, dettagliata e priva di evidenti contraddizioni) consentono di escludere che l'imputato si trovasse in una condizione di salute tale da impedirgli di comprendere il significato degli avvisi che gli sono stati dati dalla polizia giudiziaria operante.

I limiti edittali previsti per il reato contestato non impediscono in astratto l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., di cui però non sussistono in concreto i presupposti di applicazione. Il tasso alcolemico accertato è stato significativo (2,10 g/l). L'imputato ha cagionato un incidente stradale che fortunatamente non ha coinvolto altri utenti della strada, ma che ben avrebbe potuto farlo tenuto conto della presenza in zona dell'auto condotta dal teste PUTINATI. Nulla è dato sapere inoltre della condotta tenuta dall'imputato successivamente al fatto.

3. Il trattamento sanzionatorio.

Il trattamento sanzionatorio deve tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole.

1 Vedi pag. 4 del verbale stenotipico dell'udienza del 3/10/2023: "Teste PA.: Non lo abbiamo accompagnato (al Pronto Soccorso, Ndr). Lo abbiamo avvertito che aveva facoltà di farsi assistere, le solite cose di diritto che si dice sempre in questi casi} sono previste anche per legge. Poi però non lo abbiamo accompagnato.

Tenuto conto della misura del tasso alcolemico accertato e delle caratteristiche non gravi dell'incidente cagionato, si ritiene congrua la pena finale di anni uno di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda: pena base sei mesi di arresto e 1500 euro di ammenda (minimo edittale previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c), CDS; pena raddoppiata ai sensi dell'art. 186, comma 2 bis, C.d.S.

Alla condanna segue di diritto l'addebito delle spese processuali. Deve essere altresì irrogata all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 186, comma 2 bis, cds essendo stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.

Ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S. va inoltre disposta la confisca amministrativa dell'autovettura (…) di proprietà dell'imputato.

Le condizioni soggettive dell'imputato consentono una prognosi favorevole per il futuro e risulta, pertanto, concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena in considerazione dell'effetto deterrente che la presente condanna potrà avere sul comportamento futuro dell'imputato. Ricorrono inoltre i presupposti per la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario a richiesta di privati ai sensi dell'art. 175 c.p.

P.Q.M.
Visto l'art. 533 e ss. c.p.p.

DICHIARA l'imputato DO.Gi. responsabile del reato a lui ascritto e lo CONDANNA alla pena di anni uno di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163 c.p. e 175 c.p.

CONCEDE a DO.Gi. il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Visto l'art. 186, comma 2 bis, C.d.S.

DISPONE nei confronti di DO.Gi. la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Visto l'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S.

dispone la confisca amministrativa dell'autovettura (…) di proprietà dell'imputato.

Visto l'art. 544, comma 2, c.p.p., si provvederà entro il quindicesimo giorno al deposito delle motivazioni.

Così deciso in Ferrara il 27 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria il 4 marzo 2024.

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