Tribunale Bologna sez. I, 09/01/2024, n.6904
In tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento.
La presenza di fattori in grado di compromettere la valenza dimostrativa di quell'accertamento non può che concretizzarsi ad opera dell'imputato, al quale compete di dare dimostrazione, ad esempio, di aver assunto bevande alcoliche successivamente alla cessazione della guida; di essere portatore di patologie che alterano il metabolismo dell'alcol; di un difetto degli strumenti di misurazione utilizzati dagli accertatori. Anche l'incidenza della ed. curva alcolimetrica - prescindendo dalla valutazione dei suoi fondamenti scientifici - non può essere predicata in astratto, perchè va concretamente dimostrato che, per aver assunto la sostanza alcolica in assoluta prossimità al momento dell'accertamento o per altra ragione, il tasso esibito dalla misurazione strumentale eseguita a distanza di tempo non rappresenta la condizione organica del momento in cui si era ancora alla guida.
Con decreto di giudizio immediato, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ritualmente notificato, l'imputata MA.Ad. veniva tratta a giudizio avanti questo Tribunale per rispondere dei reati a lei ascritti come indicato, specificato e descritto in imputazione e, non comparendo in dibattimento, veniva disposto procedersi in sua assenza sussistendo le condizioni di cui all'art. 420 bis c.p.p.
Il decreto penale di condanna opposto veniva revocato. L'istruttoria dibattimentale aveva luogo con produzioni documentali delle parti ed esame della teste del Pubblico Ministero: Ispettore Superiore Mo.Em., in servizio presso la Polizia Locale Unione Terre d'Acqua (BO).
All'odierna udienza le parti discutevano e concludevano come da verbale d'udienza. L'istruttoria dibattimentale conduce alla condanna dell'imputata per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool a lei ascritto al capo a) e all'assoluzione dal reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti a lei ascritto al capo b).
La fattispecie concreta, come dettagliatamente descritta nel capo a) dell'imputazione nei suoi elementi fattuali essenziali e rilevanti ai fini della presente decisione, è ampiamente provata all'esito dell'istruttoria dibattimentale.
Nello specifico, risulta compiutamente provata la guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche e, per quel che concerne il tasso alcolemico accertato, l'ipotesi di cui alla lett. C) del comma 2 dell'art. 186 D.lgs. 285/1992; con l'aggravante di conducente che ha provocato incidente stradale.
Infatti, come dagli atti acquisiti e utilizzabili e dalla deposizione resa dalla teste di P.G. Ispettore della Polizia Locale Mo.Ema., il giorno 11.07.2021 pochi minuti dopo le ore 21.10, Ufficiali di P.G. della Polizia Locale di San Giovanni in Persiceto (BO), intervenivano in via delle Budrie a San Giovanni in Persiceto (BO), in prossimità del civico n. 26, dove era stato segnalato un sinistro stradale.
Giunti in luogo, gli Agenti accertavano la presenza di un'autovettura uscita di strada oltre la carreggiata opposta a quella del senso di marcia, terminando la marcia all'interno di un terreno agricolo (come da esito di rilievi di sinistro stradale).
Tale autovettura, una (…), era gravemente danneggiata, anche in quanto "ribaltata", così come rilevato dalla teste.
A lato della stessa vi era una donna che veniva identificata nell'odierna imputata e che, da controllo in banca dati (…), risultava essere la proprietaria del veicolo.
Come precisato dalla teste di P.G. nella zona non vi erano altre persone; inoltre, la via e le strade circostanti erano pressochè deserte, data anche l'ora notturna e la zona di campagna, circostanza che aveva permesso un rapido raggiungimento del luogo del sinistro da parte degli Agenti. L'imputata appariva in stato di forte agitazione; come dichiarato dalla teste di P.G. appariva "fuori di sè" e pronunciava "frasi sconnesse e poco lucide".
Sia gli Agenti che i paramedici nel frattempo intervenuti tentavano di calmare la donna, ma invano. A causa dell'estremo stato di agitazione gli Agenti non riuscivano ad effettuare il test tramite "precursore" al fine di accertare già nell'immediatezza l'eventuale sussistenza di stato di ebbrezza da sostanze alcoliche.
Pertanto, gli Ufficiali richiedevano accertamenti urgenti sulla persona ex artt. 348 e 354 c.p.p., al fine di accertare la sussistenza di stato di ebbrezza da alcol e/o stato di alterazione dall'assunzione di sostanze stupefacenti, al responsabile sanitario dell'Ospedale Maggiore di Bologna dove l'imputata veniva condotta tramite ambulanza.
Come da verbale agli atti, previamente l'imputata veniva avvisata della facoltà farsi assistere da difensore di fiducia, facoltà alla quale rinunciava; inoltre, la medesima prestava formale consenso al prelievo ematico.
Gli esiti delle analisi effettuate su campioni ematici prelevati all'imputata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Bologna, analisi effettuate dal Servizio Medicina di Laboratorio dell'Ausl di Bologna, come da referto del 12/07/2021, avevano esiti positivi per quel che riguarda il tasso alcolemico, pari a 1,77 g/1 e per quel che riguarda la presenza nel sangue di sostanze stupefacenti/psicotrope del tipo benzodiazepine ed, in particolare, la presenza di Lorazepam (farmaco ansiolitico) e Norflurazepam (psicofarmaco appartenente alla categoria delle benzodiazepine).
Di conseguenza, la donna veniva deferita all'Autorità Giudiziaria per i reati in imputazione.
Tali le risultanze istruttorie, la sopra esposta fattispecie concreta integra, all'evidenza e senza dubbio alcuno, la fattispecie legale astratta di reato come contestata e qualificata in imputazione al capo a). Come anche da documentazione agli atti, venivano rispettate tutte le disposizioni di cui agli artt. 354 e 356 c.p.p.; pertanto, l'intera l'attività svolta dagli organi accertatori è da ritenersi pienamente legittima e integralmente utilizzabile.
Nessuna prova è emersa circa la non corretta esecuzione delle analisi ematiche effettuate e, quindi, sull'attendibilità degli esiti.
L'imputata non poteva non essere la conducente dell'autovettura, essendo gli Ufficiali di P.G. intervenuti sul luogo del sinistro pochi minuti dopo il fatto e non avendo essi rilevato la presenza di altre persone in luogo, neppure nelle vicinanze e nelle strade da loro percorse che ivi conducevano. L'imputata era proprietaria dell'autovettura e non sono emerse in sede di istruttoria riscontri probatori e/o indiziari circa la possibilità di utilizzo del veicolo da parte di terza persona.
Si deve poi evidenziare che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. Pen., Sez. 4, Sentenza n. 40722 del 09/09/2015) in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, la presenza di fattori in grado di compromettere la valenza dimostrativa di quell'accertamento non può che concretizzarsi ad opera dell'imputato, al quale compete di dare dimostrazione, ad esempio, di aver assunto bevande alcoliche successivamente alla cessazione della guida; di essere portatore di patologie che alterano il metabolismo dell'alcol; di un difetto degli strumenti di misurazione utilizzati dagli accertatori. Anche l'incidenza della ed. curva alcolimetrica - prescindendo dalla valutazione dei suoi fondamenti scientifici - non può essere predicata in astratto, perchè va concretamente dimostrato che, per aver assunto la sostanza alcolica in assoluta prossimità al momento dell'accertamento o per altra ragione, il tasso esibito dalla misurazione strumentale eseguita a distanza di tempo non rappresenta la condizione organica del momento in cui si era ancora alla guida.
In tal senso anche Cass. Pen., Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015, secondo cui "in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento del tasso alcolico nel sangue mediante prelievo eseguito in conformità alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato; a tale riguardo non è sufficiente il solo lasso temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e il momento dell'accertamento".
Nel caso di specie, la difesa non ha fornito prova, documentale e/o orale, dell'incidenza della ed. curva alcolimetrica, limitandosi ad affermazione apodittiche, generiche, non circostanziate, in sintesi non provate, in sede di conclusioni.
Infine, sussiste la contestata aggravante, essendo stato accertato dagli Ufficiali di P.G. intervenuti sul luogo del sinistro il verificarsi di incidente stradale (fuoriuscita di autovettura dalla carreggiata opposta al senso di marcia, con capovolgimento dell'autovettura e relativo grave danneggiamento del veicolo).
Le attenuanti generiche non sono concedibili in ragione della gravità della condotta dell'imputata che, postasi alla guida in stato di alterazione da abuso di sostanze alcoliche e sotto l'effetto di psicofarmaci ha provocato sinistro stradale creando situazione di grave pericolo anche per l'incolumità degli altri utenti della strada; nonchè in ragione della sola incensuratezza dell'imputata e della assenza, nel caso di specie, di ulteriori elementi positivamente valutabili al fine della concessione delle predette circostanze.
Si impone, pertanto ed in conclusione, la condanna dell'imputata alla pena ritenuta di giustizia di 1 anno di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, così determinata: pena base mesi 6 di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, aumentata per la contestata aggravante alla pena sopra indicata e come da dispositivo.
I criteri di cui all'art. 133 c.p. guidano la scelta del trattamento sanzionatorio concreto.
Alla presente condanna consegue per legge la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali.
Sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione dell'incensuratezza dell'imputata.
Alla condanna conseguono altresì le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente di guida e della confisca del veicolo, così come previsto dagli art. 186 comma 2 lett. C) e comma 2 bis C.d.S., stante il tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 g/L ed essendo l'imputata proprietaria del veicolo, con conseguente trasmissione degli atti per l'applicazione delle sanzioni alla Prefettura territorialmente competente.
Per quel che riguarda invece il reato contestato al capo b), alla luce delle risultanze istruttorie si ritiene che la sopra esposta fattispecie concreta non integri compiutamente gli elementi costitutivi della fattispecie legale astratta di reato come contestata e qualificata in dell'imputazione. Infatti, l'indagine dibattimentale ha portato a comprovare la presenza nel sangue dell'imputata di sostanze avente effetti stupefacenti/psicotropi (benzodiazapine) ma non è risultato debitamente provato l'influenza di tali sostanze sulla guida, così come richiesto da consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità.
Secondo la Suprema Corte, il reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti non è integrato dalla mera condotta di guida da parte di colui che in precedenza abbia assunto sostanza stupefacente, risultando invece costituito dalla guida in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di simili sostanze: ciò richiede non soltanto l'accertamento del dato storico dell'avvenuto uso di esse, ma anche quello dell'influenza sulle condizioni psico-fisiche dell'assuntore durante il tempo della guida del veicolo (Cass. Pen. Sez. IV 20 marzo 2019, n. 12409).
Ordunque, nella vicenda per cui è processo non risulta, appunto, debitamente provata l'influenza delle sostanze stupefacenti/psicotrope assunte dall'imputata (così come accertato dalle analisi sui campioni ematici effettuate dal Servizio Medicina di Laboratorio dell'Ausi di Bologna) sulle condizioni psico-fisiche della stessa al momento della guida dell'autovettura (…) e del sinistro stradale: in tal senso è sicuramente mancato perizia medico - legale atta a dimostrare che la quantità e qualità delle sostanze del tipo benzodiazepine presenti nel sangue dell'imputata avessero potuto influire negativamente nella lucidità e correttezza di guida.
Si deve poi evidenziare che dagli atti dell'Autorità intervenuta emerge che gli Ufficiali di P.G. intervenuti non hanno accertato direttamente e nell'immediatezza un qualche stato di alterazione psico-fisica dell'imputata che avrebbe potuto far dedurre l'assunzione da parte di questa di sostanze stupefacenti e/o psicotrope; infatti, la stessa appariva in forte stato di agitazione, ma gli Agenti avevano dedotto trattarsi di persona alla guida sotto l'influenza dell'alcool tanto che tentavano test con precursore.
Altresì, si deve evidenziare che dalla documentazione prodotta è emerso che l'imputata assumesse regolarmente da anni farmaci per patologie psichiatriche (depression ed anoressa), compatibili con le benziodiazepine rilevate nell'occasione nei suoi campioni ematici.
Secondo la Suprema Corte affinchè vi sia reato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti è necessario che sia accertato lo stato di alterazione psico-fisica; non è sufficiente invece la prova della presenza della sostanza nel sangue non accompagnata da uno stato di alterazione evidente. Come affermato, infatti, nella Sentenza n. 3900/2021 "per configurarsi il reato di cui all'articolo 187 C.d.s. non è sufficiente solo la positività alla sostanza, come nel caso di guida in stato di ebbrezza, essendo necessario che lo stato di alterazione psicofisica sia conclamato e derivi dall'uso di droga".
"Alla sintomatologia dell'alterazione, deve, dunque, accompagnarsi l'accertamento della sua origine e cioè dell'assunzione di una sostanza drogante o psicotropa, non essendo la mera alterazione di per sè punibile, se non derivante dall'uso di sostanza, né essendo tale il semplice uso non accompagnato da alterazione".
"Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 cod. strada, non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione".
Nel caso di specie, il semplice referto di analisi di struttura ospedaliera conferma sì la presenza di sostanze con possibili effetti stupefacenti-psicotropi sull'assuntore, ma non può provare, oltre ogni ragionevole dubbio, che tale sostanza presente nell'organismo della conducente abbia compromesso la guida di veicolo.
Visto tutto quanto sopra, non si ritiene pertanto possibile dichiarare la responsabilità dell'imputata al di là di ogni ragionevole dubbio. In dibattimento è sicuramente mancata la piena prova e, comunque, si è rivelata insufficiente e contraddittoria la prova che sussista l'ipotesi delittuosa contravvenzionale contestata nel capo b) dell'imputazione.
Si impone, pertanto ed in conclusione, l'assoluzione dell'imputata nella formula di cui al 2 comma dell'art. 530 c.p.p. in quanto, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, è risultata insufficiente e contraddittoria la prova che sussista il fatto.
Il complessivo carico di lavoro giustifica la previsione, per il deposito della motivazione, del termine di giorni 60.
P.Q.M.
Il Giudice,
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.
dichiara l'imputata MA.Ad. colpevole del reato a lei ascritto al capo a) e la condanna alla pena di 1 anno di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.
Applica all'imputata le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente di guida e della confisca del veicolo.
Visto l'art. 530 comma 2 c.p.p.,
assolve l'imputata MA.Ad. dal reato a lei ascritto al capo b) in quanto insufficiente e contraddittoria la prova che sussista il fatto.
Motivazione in 60 giorni.
Così deciso in Bologna il 12 dicembre 2023.
Depositata in Cancelleria il 9 gennaio 2024.