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Guida in stato di ebbrezza: irrilevanza delle variabili soggettive di assorbimento dell’alcol nei risultati degli accertamenti

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Tribunale Treviso, 25/01/2023, n.1339

In materia di guida in stato di ebbrezza, i risultati degli accertamenti tecnici non possono essere letti con la lente delle variabili soggettive legate alle tempistiche di assorbimento dell'alcool, né può essere accolta una prova a discarico basata soltanto su valutazioni teorico-scientifiche, che costituiscono espressione della soggettiva dinamica metabolica della curva alcolemica rispetto al momento di assunzione della sostanza alcolica, tanto più in assenza di adeguati riferimenti al momento esatto di tale assunzione.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto emesso dalla locale Procura della Repubblica in data 21.6.2019, An.Ma. è stato tratto a giudizio dinanzi a questo Tribunale, per rispondere del reato meglio descritto in rubrica.

Dopo un differimento determinato dall'omessa notifica del decreto di citazione diretta a giudizio al difensore, all'udienza del 19.11.2019, presente l'imputato, il giudice ha dichiarato aperto il dibattimento e ammesso le prove richieste dalle parti.

Sentito il teste En.Mi. all'udienza del 17.6.2021, il giudizio ha subito due ulteriori differimenti dovuti a legittimo impedimento del giudice e alla mancata citazione dei testi da parte del P.M.

All'udienza del 28.11.2022, esaurita l'istruttoria con l'audizione del teste Da.Gi., il giudice, udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la presente sentenza mediante lettura del dispositivo

Motivi della decisione
1. Alla luce dell'espletata istruttoria dibattimentale, ed in particolare delle dichiarazioni rese all'udienza del 28.11.2022 dal teste Da.Gi., in servizio presso la Stazione Carabinieri di Pieve di Soligo (TV), i fatti di causa possono essere così ricostruiti.

Verso le ore 3.00 del 30.3.2018, la Centrale Operativa ha inviato una pattuglia della Stazione Carabinieri di Pieve di Soligo a Vidor (TV), dove, in via Soprapiana, lungo una strada rettilinea e priva di illuminazione, era stato segnalato un sinistro stradale.

Giunti sul posto alle ore 3.15, gli agenti hanno rinvenuto l'autovettura Fiat Punto tg. (...) di proprietà di Ma.Za. (madre dell'odierno imputato), incidentata lungo il declivio presente oltre al margine destro della carreggiata.

Il conducente, An.Ma., era cosciente e si trovava disteso a terra, assistito dal personale del 118, che era stato allertato dai fratelli En. e Ma.Mi., i quali, mentre si stavano preparando per andare a lavoro, avevano sentito le richieste di aiuto dell'imputato.

Prima che fosse portato via in ambulanza, i militari hanno comunicato al Ma., che presentava alito vinoso (cfr. pag. 10 del

verbale stenotipico dell'udienza del 28.11.2022) che, una volta giunto in ospedale, sarebbe stato sottoposto ad accertamenti volti a verificare la presenza di alcol o stupefacenti nel sangue, avvisandolo della facoltà di farsi assistere da un difensore prontamente reperibile (in ordine allo stato di coscienza dell'imputato e alla comunicazione degli avvisi, si vedano le dichiarazioni del teste Gi. - pagg.4 e 5 del verbale stenotipico dell'udienza del 28.11.2022 - nonché del teste En.Mi. - pag. 8 del verbale stenotipico dell'udienza del 17.6.2021).

Dopo aver dato notizia del sinistro alla madre, residente a poca distanza dal luogo della fuoriuscita autonoma, i Carabinieri si sono recati all'ospedale di Montebelluna (TV) dove non è stato possibile interloquire nuovamente con il Ma..

Il servizio si è quindi concluso alle successive ore 5.00, con l'accertamento negativo del coinvolgimento di altri soggetti nel sinistro.

2. Il referto relativo alle analisi effettuate dal Laboratorio di Igiene Ambientale e Tossicologia Forense di Mestre è risultato positivo all'alcol etilico, essendo stata riscontrata una concentrazione di alcol nel sangue pari a 1,64 g/l.

3. La difesa ha eccepito la nullità/inutilizzabilità degli accertamenti tecnici effettuati sui campioni ematici, non essendovi la prova che l'imputato sia stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore prontamente reperibile.

Ha contestato, altresì, l'attendibilità dei risultati delle analisi di laboratorio, stante il lasso di tempo trascorso tra la condotta di guida (antecedente alle ore 3.00) e il prelievo, operato alle ore 5.25, a distanza di oltre due ore dal sinistro.

4. Così ricostruiti i fatti di causa, deve ritenersi accertata, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato per la condotta contestata, concernente l'essersi posto alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza, con le aggravanti di aver cagionato un sinistro stradale in orario notturno e nei primi tre anni dal conseguimento del titolo abilitativo alla guida (patente conseguita in data 2.4.2015).

4.1 In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di nullità/inutilizzabilità degli accertamenti tecnici effettuati sui campioni ematici, a causa del mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.

Infatti, premesso che per condivisibile e consolidata giurisprudenza di legittimità "In tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore, di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., non deve necessariamente essere dato informa scritta, non essendo ciò richiesto da nessuna norma del codice di rito" (cfr. Cass. Sez. 4-, Sentenza n. 14621 del 04/02/2021, Rv. 280833 - 01), in sede dibattimentale il teste Gi., della cui credibilità non vi è motivo di dubitare, ha chiaramente riferito di aver dato oralmente gli avvisi di legge all'imputato che, prima di essere portato in ospedale, era cosciente e in grado di comprendere quanto gli veniva detto (circostanza confermata anche dal Mi.).

4.2 Parimenti infondate sono le deduzioni difensive finalizzate a contestare, sulla base del mero trascorrere del tempo, l'attendibilità dei risultati delle citate analisi.

Secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità in materia di guida in stato di ebbrezza, infatti, i risultati degli accertamenti tecnici non possono essere letti con la lente delle variabili soggettive legate alle tempistiche di assorbimento dell'alcool, né può essere accolta una prova a discarico basata soltanto su valutazioni teorico-scientifiche, che costituiscono espressione della soggettiva dinamica metabolica della curva alcolemica rispetto al momento di assunzione della sostanza alcolica, tanto più in assenza di adeguati riferimenti al momento esatto di tale assunzione.

Deve essere dunque ribadita la piena validità, attendibilità e utilizzabilità dei risultati degli accertamenti tecnici operati dal laboratorio di Mestre sui campioni ematici prelevati all'odierno imputato, che, a distanza di oltre due ore dal sinistro (avvenuto verso le ore 2.50) e senza che vi sia stata alcuna assunzione intermedia di sostanze alcoliche (non dedotta dalla difesa, ma che sarebbe stata in ogni caso scarsamente credibile attesi il pronto intervento dei fratelli Mi., del personale sanitario e dei Carabinieri), presentava una concentrazione di alcol nel sangue di 1,64 g/l.

Un evidente riscontro all'ipotesi accusatoria si rinviene inoltre nelle dichiarazioni del teste Gi., che ha riferito di aver colto un tipico sintomo dell'assunzione di alcol da parte dell'imputato, costituito dall'alitosi alcolica.

La stessa dinamica del sinistro, posto che l'imputato è fuoriuscito di strada in un tratto sostanzialmente rettilineo a poche centinaia di metri da casa, rappresenta un significativo elemento di riscontro del fatto che lo stesso si fosse messo alla guida in stato di alterazione determinato dall'abuso di alcol, che ne ha ridotto le capacità di reazione.

Sussistono, dunque, nel caso di specie tutti gli elementi costitutivi del reato contestato, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.

5. Considerati l'orario in cui è avvenuta la condotta incriminata (le ore 2.50 circa) e la verificazione di un sinistro, sub specie di fuoriuscita autonoma del veicolo, sussistono le aggravanti contestate, di cui all'art. 186, commi 2 bis e 2 sexies, c.d.s.

Avendo l'imputato conseguito la patente meno di tre anni prima del sinistro, sussiste altresì la contestata aggravante di cui all'art. 186 bis c.d.s.

Considerati lo stato di incensuratezza, la giovane età dell'imputato e il comportamento processuale collaborativo del medesimo, concretizzatosi nella rinuncia all'audizione di numerosi testi, si ritiene di applicare al medesimo le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis codice della strada, l'unica suscettibile di bilanciamento per espressa previsione normativa.

6. Accertata, dunque, la penale responsabilità per la condotta contravvenzionale contestata, l'imputato, applicate le circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti alla aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis c.d.s., e tenuto conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p., deve essere condannato alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 1.600,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali (pena così determinata: p.b. mesi sei di arresto ed Euro 1.800,00 di ammenda; aumentata a mesi nove di arresto ed Euro 2.400,00 di ammenda per l'aggravante di cui all'art. 186 bis codice della strada; non effettuato alcun aumento per la meno grave aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 186 comma 2 sexies codice della strada; pena ridotta per le attenuanti generiche sino alla misura finale di mesi sei di arresto ed Euro 1.600,00 di ammenda).

Non avendone mai beneficiato e potendosi formulare una prognosi positiva circa il fatto che l'imputato si asterrà in futuro dalla commissione di ulteriori reati, sussistono i presupposti per applicare all'imputato i benefici della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena e della non menzione della stessa nel certificato del casellario giudiziale spedito, a richiesta dei privati, non per ragioni di diritto elettorale.

7. Ai sensi dell'art. 186, co. 2 lett. c) e co. 2 bis, D. L.vo n. 285/1992 deve essere applicata all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

8. Ai sensi dell'art. 220, secondo comma, C.d.s. deve, infine, ordinarsi alla Cancelleria di provvedere alla comunicazione della presente sentenza, una volta divenuta irrevocabile, al Prefetto del luogo di residenza dell'imputato.

9. Visto il carico di lavoro del giudicante, si è ritenuto equo fissare in giorni 60 il maggior termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

Dichiara

Ma.An. colpevole del reato allo stesso ascritto in rubrica e, applicate le circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti alla circostanza aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis D.L.vo n. 285/1992, lo

Condanna

alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 1.600,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali;

visti gli artt. 163 e 175 c.p. ordina che l'esecuzione della predetta pena resti sospesa per il termine e sotto le comminatorie di legge e che della stessa non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati non per ragioni di diritto elettorale;

Visto l'art. 186, co. 2 bis, D.L.vo n. 285/1992, applica al Ma.An. la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida;

Visto l'art. 220, secondo comma, D.L.vo n. 285/1992, manda alla cancelleria di dare comunicazione della presente sentenza, una volta divenuta irrevocabile, al Prefetto del luogo di residenza dell'imputato;

Visto l'art. 544 c.p.p. indica il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

Così deciso in Treviso il 28 novembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2023.

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