Corte appello Cagliari sez. I, 21/03/2023, n.328
In tema di accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro, l’onere della prova del corretto funzionamento e della regolare omologazione dell’apparecchio spetta alla pubblica accusa solo se la difesa abbia previamente assolto all’onere di allegazione, contestando specificamente il malfunzionamento dell’apparecchio. Non è sufficiente, per assolvere a tale onere di allegazione, un generico dubbio sulla strumentazione; è necessaria una contestazione puntuale che indichi vizi o errori di funzionamento. In assenza di una tale contestazione specifica, l’esito dell’alcoltest costituisce prova sufficiente dello stato di ebbrezza dell’imputato.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza pronunciata in data 14 aprile 2022 il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, revocato il decreto penale opposto, dichiarava Da.Pi. colpevole del reato di cui in epigrafe.
2. Sulla base degli atti del dibattimento, istruito mediante prove testimoniali (esame del vicebrigadiere D'a. e dell'appuntato Mu., militari dell'arma dei Carabinieri operanti sul luogo del sinistro) e produzioni documentali (verbale di accertamento e contestazione degli esiti dell'alcol test in data 27 maggio 2018, rilievi incidente stradale in pari data, con allegato fascicolo fotografico), il primo giudice ricostruiva il fatto nei termini di seguito precisati.
2.1. Dall'esame del vice brigadiere (…), in servizio presso il nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei carabinieri di Sanluri, era emerso che in data 27 maggio 2018, intorno alle ore 7.00, era intervenuto insieme ad un collega per un sinistro avvenuto nel centro abitato di Sanluri, esattamente nella intersezione tra le vie (…), in cui erano rimasti coinvolti un'autovettura ed un autocarro.
2.1.1. L'auto condotta dall'odierno imputato, una (…), non si era fermata allo stop e la mancata precedenza aveva causato lo scontro con l'autocarro (…), proveniente dalla sua sinistra.
2.1.2. I militari, notato lo stato di alterazione del PI., che presentava disarmonia nei movimenti, respirazione affannosa, ritmo del linguaggio non nitido ed uniforme con toni tendenti all'alto, nonché alito vinoso, dopo averlo identificato, previ avvertimenti di legge, gli avevano chiesto di sottoporsi al test etilometrico che questi aveva accettato.
2.1.3. Tuttavia, i carabinieri, non avendo a disposizione lo strumento, si erano rivolti alla Polizia di Stato, che aveva inviato una pattuglia con a bordo l'etilometro, regolarmente omologato.
2.2. Il test stato pertanto eseguito, con due rilevazioni consecutive, la prima, alle 08:01, con esito pari a 2,00 g/l e la seconda, delle 08:14, pari a 1,81 g/l.
Stante il tasso alcolemico al di sopra del limite consentito, avevano ritirato la patente al PI.
3. Valutati tali fatti in termini di colpevolezza dell'imputato in relazione al reato aggravato allo stesso ascritto, il Giudice di primo grado svolgeva le osservazioni di seguito riportate.
3.1. Gli esiti dell'accertamento strumentale eseguito, non lasciavano residuare dubbi in ordine al fatto che l'imputato al momento del sinistro guidasse il suo veicolo (…) in stato di ebbrezza determinato dall'assunzione di alcol in misura superiore al limite di legge.
3.1.1. L'apparecchio era peraltro, come emergeva dagli atti, era regolarmente omologato inoltre era stato sottoposto a revisione nel luglio 2017, per cui la successiva revisione sarebbe dovuto avvenire nel luglio 2018.
3.1.2. Del resto, ove l'autista - peraltro di fronte a eventuali difficoltà nella esecuzione del test, non emerse nel caso in esame - avesse avuto dubbi sulla regolarità dell'apparecchio, avrebbe dovuto richiedere prova della sua regolarità prima di sottoporgli
al test o comunque fornire in dibattimento la prova di eventuali irregolarità in grado di inficiarne e funzionamento.
3.1.3. In mancanza di ciò, tanto più considerato l'elevato tasso alcolemico riscontrato - pari a due grammi per litro alla prima prova ed 1,8 grammi per litro alla seconda - le superiore al limite stabilito dalla legge, in uno con la sintomatologia riferita e con i rilievi effettuati, quali anche l'assenza di tracce di frenata, erano certamente ricorrenti tutti gli elementi costitutivi del reato ascritto fondanti l'irrogazione della pena e della sanzione accessoria della revoca della patente di guida.
3.3. Ciò posto, il Giudice di primo grado, valutati i parametri dell'articolo 133 c.p. e ritenuta certamente integrata anche la circostanza aggravante di cui al comma 2 bis dell'art. 186 C.d.S., ha ritenuto equo irrogare al PI. la pena di anni uno di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, con la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
In virtù del comportamento processuale ha ritenuto non sussistenti i presupposti di legge per riconoscere all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Motivi della decisione
4. Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato, sottoponendo alla Corte i motivi di seguito sintetizzati.
4.1. Insussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato e carenza della prova del corretto funzionamento dell'etilometro.
Rileva la difesa come nel caso in esame non vi è certezza in merito all'accertamento del regolare funzionamento dell'etilometro poiché gli agenti accertatoli non hanno effettuato alcuna verifica in proposito, ne hanno prodotto in giudizio il libretto metrologico.
In proposito gli stessi testimoni dell'accusa, i due carabinieri della compagnia di Sanluri, hanno smentito la tesi accusatoria riferendo che al momento dell'intervento erano sprovvisti dell'etilometro, per cui utilizzarono un "macchinario della stradale " in relazione al quale il teste (…) ha escluso di aver effettuato alcuna verifica sulla omologazione o revisione essendosi limitato a riportare quanto comunicatogli dalla polizia stradale, nella persona di alcuni agenti di cui non ha rammentato i nominativi, per cui non sono stati esaminati in dibattimento e dunque non hanno potuto certificare il regolare funzionamento dell'etilometro.
Non vi è pertanto prova, né documentale, né testimoniale, dell'omologazione, della taratura e della revisione dell'etilometro, prova che, alla luce dell'insegnamento del giudice di legittimità (1), basato su un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, grava sulla pubblica accusa.
In difetto disfatta prova si impone un pronunciamento assolutorio nei confronti dell'imputato.
4.2. Insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis C.d.S.
La sentenza di primo grado merita parimenti censura nella parte in cui ritiene integrata l'aggravante di cui al comma 2 bis dell'art. 186 C.d.S., ossia l'aver provocato un sinistro stradale in conseguenza dello stato di alterazione da sostanze alcoliche.
Difatti, dall'esame della planimetria del sinistro stradale e dalle risposte dei testi, emerge che le strade percorse dai due veicoli avevano entrambe il segnale di stop all'altezza dell'intersezione, per cui, accertato che il veicolo (…) proveniva dalla via (…), dunque da sinistra rispetto all'imputato, era il conducente di quest'ultimo mezzo che avrebbe dovuto fermarsi per dare la precedenza al veicolo condotto dal PI. che proveniva dalla sua destra.
Di conseguenza non risulta integrata l'aggravante in esame.
4.3. Omessa o carente motivazione in merito alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e delle attenuanti generiche.
4.3.1. L'appellante lamenta la carente motivazione del Giudice di primo grado in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, considerato che dalla sentenza di primo grado risulta esclusivamente che è stata ritenuta l'insussistenza dei relativi presupposti atteso il comportamento processuale tenuto dall'imputato, senza ulteriori precisazioni.
Tale motivazione oltre che carente risulta illegittima in quanto il tribunale non è considerato il complesso delle circostanze di cui all'art. 133 c.p. ed in particolare non ha tenuto conto del fatto che l'imputato abbia partecipato al processo, del suo stato di incensuratezza e del fatto che non avesse altri procedimenti penali pendenti.
4.3.2. Del tutto omessa anche la motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
5. L'appellante ha quindi concluso chiedendo, in via principale, di mandare assolto l'imputato perché il fatto non sussiste, quantomeno ai sensi dell'art. 530, II comma, ovvero con la formula ritenuta di giustiziagli via subordinata di dichiarare l'insussistenza dell'aggravante contestata di cui all'art. 186, comma 2 bis c.d.s. revocando la sanzione accessoria inflitta e, concesse le attenuanti generiche, irrogare il minimo della pena, sostituendola con il lavoro di Pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis C.d.s.; in ulteriore subordine, concedere la sospensione condizionale della pena; in via istruttoria, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia disporre una perizia al fine di accertare la responsabilità del sinistro occorso al Pi. in Sanluri in data 27 maggio 2018.
LA CORTE OSSERVA
6. L'appello è fondato nei ristretti limiti di cui alla motivazione.
6.1. E' del tutto infondata l'articolata censura in ordine all'insufficienza della prova del regolare funzionamento dell'etilometro, per non essere stato prodotto in giudizio il libretto metrologico ovvero una attendibile prova testimoniale in proposito.
6.1.1. Osserva la Corte come, pur nell'apparente contrasto in seno alla sezione quarta della Suprema Corte, tra l'affermazione del principio secondo cui "l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento dimostrando la sussistenza di vizi o errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio" (2), e la diversa impostazione in virtù della quale sussiste invece un onere del pubblico ministero di fornire prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge, nessuno dubita del fatto che tale onere sia configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia a sua volta assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sè rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (3).
6.1.2. Ebbene, nel caso in esame l'appellante, come emerge plasticamente dalla struttura del motivo sottoposto a questa Corte, non ha affatto allegato un malfunzionamento dell'apparecchio utilizzato, la difesa essendosi limitata a dubitare genericamente del dato probatorio per non essere stata, da parte della pubblica accusa, fornita prova adeguata del corretto funzionamento dell'etilometro ed in particolare della sua omologazione e della ricorrenza delle revisioni periodiche.
Di tal che, come si è detto, non appare configurabile in radice l'onere probatorio a carico della pubblica accusa nei termini ritenuti dalla difesa del PI.
Oltretutto, dall'esame degli scontrini, non emerge nessun tipo di malfunzionamento dell'apparecchio, che di norma appare segnalato ad esempio attraverso le indicazione dell'insufficiente volume dell'aria espirata ovvero da dati anomali, mentre, nel caso del PI., risultano due misurazioni corrette, a distanza di poco più di 10 minuti l'una dall'altra, e, in entrambi i casi, emerge un tasso alcolemico particolarmente elevato, anch'esso scarsamente compatibile con l'ipotesi - peraltro come detto neppure espressamente allegata - di una imprecisione nella misurazione.
6.1.3. A ciò si aggiunga, nel merito, come nel caso in esame, a dispetto dell'assunto difensivo, dal verbale di accertamento e contestazione redatto dai Carabinieri il giorno del sinistro, emerge pacificamente che l'etilometro, di cui è correttamente riportato modello e numero di matricola - che evidentemente gli operatori della polizia stradale avevano correttamente fornito ai militari della stazione di Sanluri - era regolarmente omologato ed era stato sottoposto a revisione nel luglio 2017, meno di un anno prima dei fatti in contestazione.
Né d'altro canto risulta minimamente contestata la falsità del contenuto dal verbale di accertamento in discorso, dove sono riportati tutti i dati relativi all'etilometro utilizzato per accertare il tasso alcolemico del PI.
6.1.4. Ed in proposito appare frutto di pura mistificazione la prospettazione difensiva che vorrebbe trarre dalle parole del brigadiere (…) una conferma del difetto di omologazione e revisione dell'etilometro utilizzato.
Difatti il teste, esaminato all'udienza del 15 novembre 2021, come più volte precisato, si è limitato a confermare che i Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro erano sprovvisti dell'etilometro, per cui si erano rivolti alla Polizia stradale che aveva mandato una pattuglia munita dell'apparecchio; mentre il collega Appuntato MU., escusso all'udienza del 14 aprile 2022, ha confermato di aver riportato i dati relativi all'omologazione e alla revisione dello strumento utilizzato nel verbale, a riprova del fatto che si fossero accertati della regolarità dello stesso.
Deve pertanto escludersi qualsivoglia dubbio in ordine alla attendibilità dell'accertamento e conseguentemente alla responsabilità dell'imputato.
6.2. Ritiene invece la Corte che sia fondato il secondo motivo d'appello.
6.2.1. Va rammentato in proposito che l'aggravante di cui al comma 2 bis dell'art. 186 C.d.S. ricorre solo nell'ipotesi in cui colui il conducente in stato di ebbrezza abbia "provocato" un incidente stradale non essendo sufficiente ad integrare la fattispecie l'ipotesi in cui questi risulti soltanto coinvolto in un incidente stradale di cui non è accertata la sua responsabilità.
6.2.2. Nel caso in esame il tribunale non ha minimamente argomentato in ordine agli elementi sulla base dei quali abbia ritenuto comprovato oltre ogni ragionevole dubbio che la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere alla condotta del PI.
Ed in proposito rileva la Corte come esaminati gli atti, non emerga in maniera sufficientemente rassicurante la circostanza che il sinistro sia stato provocato dall'imputato, al di là della ricostruzione della dinamica, peraltro non troppo accurata, che si trae dai rilievi, non è stato esaminato alcun teste in grado indicare l'esatta posizione delle autovetture al momento dell'urto e soprattutto, il fatto essendo avvenuto nella intersezione tra tre diverse strade, quale dei due automobilisti avesse già impegnato l'incrocio per poter stabilire, provenendo entrambi da strade delimitate da un segnale di stop, chi fra i due avesse la precedenza.
Nel dubbio deve pertanto essere esclusa la circostanza aggravante contestata.
6.3. Venendo al trattamento sanzionatorio è infondata la censura con la quale si lamenta l'omesso il riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, mentre deve convenirsi con l'appellante in merito alla ricorrenza dei presupposti per riconoscere al PI. il beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta.
6.3.1. Sotto il primo profilo osserva la Corte che, come è noto, anche alla luce del testo novellato dell'art. 62 bis c.p., comma terzo, lo stato di incensuratezza, di per sé solo, non può essere posto a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Oltre ciò, nel caso in esame, la difesa non ha individuato specifici elementi fondanti il riconoscimento fatta eccezione per la giovane età dell'imputato, e soprattutto, devono considerarsi svariati elementi di segno negativo, quali la concreta gravità dal fatto come commesso dal PI., in specie il quantitativo particolarmente elevato di alcol per litro di sangue in uno col suo coinvolgimento (a prescindere di quanto già detto in ordine al difetto di prova della responsabilità per la causazione del sinistro) in un incidente stradale, unitamente alla totale mancanza di qualsivoglia manifestazione di resipiscenza.
6.3.2. A diverse conclusioni deve invece giungersi con riguardo alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
In effetti immotivatamente esclusa nonostante lo stato di incensuratezza ed in presenza di tutti i presupposti, attesa la giovane età dell'imputato e l'indubbio effetto special preventivo derivante dal fatto stesso della condanna, per ritenere che il PI. si asterrà per il futuro dal commettere ulteriori reati.
6.3.3. La pena inflitta a Da.PI., escluso l'aumento per la contestata aggravante, deve essere dunque ridotta alla misura di sei mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente sostituita dalla sospensione della patente di guida per il periodo di un anno; pena subordinata al beneficio della sospensione condizionale come per legge.
Può inoltre essere riconosciuto il beneficio della non menzione della pena nel certificato del casellario giudiziale rilasciato a richiesta di privati.
7. Tanto deve dunque dichiararsi in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto si conferma.
P.Q.M.
LA CORTE
Visto l'art. 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza impugnata, esclusa l'aggravante di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2 bis, ridetermina la pena inflitta a PI.Da. sei mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda; sostituisce alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida la sospensione della stessa per il periodo di un anno.
Visti gli artt. 163 e 175 c.p., concede al PI. i benefici della sospensione della pena per il periodo di due anni e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale rilasciato a richiesta di privati.
Conferma nel resto.
Motivazione contestuale.
Così deciso in Cagliari il 21 marzo 2023.
Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2023.