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Guida in stato di ebbrezza: onere della prova a carico dell'imputato per contestare l’accertamento del tasso alcolemico

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Tribunale Gorizia, 20/05/2024, n.335

In tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M. in sede il 14.3.2022 l'imputato veniva tratto dinanzi all'intestato Tribunale per rispondere del reato ascrittogli in rubrica.

L'udienza del 7.10.22 veniva rinviata per il legittimo impedimento del difensore.

L'udienza del 2.12.2022 veniva rinviata a titolo di cortesia su istanza della difesa. All'udienza del 24.2.23, dichiarata l'assenza dell'imputato veniva aperto il dibattimento ed ammesse le prove richieste dalle parti.

All'udienza del 22.9.23, mutato il giudice assegnatario del procedimento e rigettata l'istanza di rinvio per impedimento del difensore come da ordinanza dettata a verbale, si procedeva all'audizione dei testi del PM Ar. e Le.

L'udienza del 19.1.2024 veniva rinviata su istanza della difesa che attestava l'impedimento del proprio consulente tecnico a comparire. All'udienza dell'11.3.24 la difesa produceva consulenza tecnica del CT di parte Tr.Ga. e rinunciava all'audizione della stessa. All'udienza del 29.3.24, dichiarata conclusa l'istruttoria dibattimentale ed utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo, si procedeva alla discussione del procedimento e le parti rassegnavano le rispettive conclusioni. All'esito il Tribunale pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo, allegato al verbale d'udienza (in atti).

Motivi della decisione
Il Tribunale ritiene l'imputato penalmente responsabile del reato ascrittogli, esclusa l'aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis CdS nonché la contestata recidiva, per le ragioni che si vanno ad esporre.

Il teste Ar. ha riferito che a seguito di un incidente occorso in (…) in cui erano state coinvolte due autovetture egli, unitamente al collega Le., interveniva sul posto per effettuare i rilievi dell'incidente.

A seguito della visione dei filmati delle videocamere di sorveglianza gli operanti accertavano che il veicolo condotto dall'odierno imputato, provenendo da Monfalcone mentre stava svoltando a sinistra veniva urtato da un altro veicolo che non avendo rispettato lo stop e andava a collidere contro il veicolo del Ji.

Sottoposti poi i conducenti alla prova preliminare per accertare se avessero consumato alcolici risultava che solo l'imputato fosse positivo al pre-test.

Successivamente veniva effettuato l'alcoltest che dava esito positivo mediante due misurazioni, la prima che dava esito di 1,81 gr/l e l'altra 1,72 gr/l, prove effettuate a distanza di dieci minuti l'una dall'altra. Riferivano inoltre i testi di essere intervenuti sul posto circa 20 minuti dopo il verificarsi del sinistro.

A fronte di tali elementi si rileva che la consulenza tecnica di parte ha cercato di porre in dubbio l'esito degli accertamenti alcolimetrici teorizzando l'applicabilità del cd. curva di (…) per sostenere che nel momento in cui l'incidente si verificò, circa un'ora prima della misurazione alcolemica, l'alcol consumato non era ancora stato assorbito nell'organismo dell'imputato e non aveva potuto esplicare effetti. Si ipotizzava infatti, basandosi su elementi che non risultano accertati né desumibili dagli atti del dibattimento, che il consumo di alcolici fosse avvenuto immediatamente prima della causazione del sinistro, elemento questo che non appare affatto dimostrato. Del resto la reazione soggettiva dell'organismo rispetto al consumo di alcolici, i tempi di assorbimento dell'alcol e gli effetti derivanti dal consumo di esso dipendono da una predisposizione soggettiva che è influenzata da numerosi fattori e da altrettante condizioni, la cui variabilità esclude di poter teorizzare una precisa tempistica rispetto agli effetti del consumo di alcolici ed Ai tempi di assorbimento valevoli in via generale ed astratta, trattandosi di giudizi del tutto ipotetici inidonei a scalfire il dato probatorio acquisito dall'esito dell'alcoltest e del test preliminare effettuato prima, onde emergeva un dato positivo in entrambe le misurazioni, attestando un lieve decremento del tasso alcolemico nella seconda misurazione come molto spesso si registra nell'esperienza comune (si veda in questo senso in parte motiva Cass. sez. 4, sentenza n. 20545/2016 "Anche l'incidenza della ed. curva alcolimetrica - prescindendo dalla valutazione dei suoi fondamenti scientifici - non può essere predicata in astratto, perché va concretamente dimostrato che, per aver assunto la sostanza alcolica in assoluta prossimità al momento dell'accertamento o per altra ragione, il tasso esibito dalla misurazione strumentale eseguita a distanza di tempo non rappresenta la condizione organica del momento in cui si era ancora alla guida. Ne risulta il seguente principio di diritto: "in tema di guida in stato di ebbrezza" in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato). Ciò premesso si reputa che debba essere esclusa la recidiva contestata applicabile ai soli delitti. Andrà altresì esclusa l'aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis Cds atteso che l'incidente occorso non veniva determinato dall'azione colposa dell'imputato il quale ne rimaneva coinvolto senza colpa, non essendo emerso dagli atti che lo stato di alterazione dell'imputato abbia effettivamente influito nella determinazione del sinistro in ragione della violazione commessa dall'altro veicolo (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 40269 del 23/05/2019 Ud. (dep. 02/10/2019) Rv. 277620.

In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità - occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, non potendosi giustificare un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di chi, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con il suo stato di alteratone alcolica. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante in oggetto, in una fattispecie in cui il conducente in stato di ebbrezza non era riuscito ad evitare l'impatto con un ciclomotore che stava uscendo da un parcheggio dietro veicoli in sosta, riconducendo allo stato di alterazione del conducente l'incapacità di approntare manovre di emergenza che avrebbero evitato il sinistro).

Tutto ciò premesso pena equa si valuta quella di mesi otto di arresto ed Euro 1.750 di ammenda, che si discosta dal minimo edittale in ragione del valore alcolimetrico accertato e tenuto conto dei precedenti specifici risultanti dal casellario giudiziale.

Si valuta sussistano i presupposti per concedere la sostituzione della pena con i L.P.U. in ottica di rieducazione del condannato, da espletarsi presso il Comune di Soave per la durata di mesi otto e giorni 7 (operata la conversione della pena pecuniaria in L.P.U pari a 250 Euro per ogni giorno di lavoro di pubblica utilità) e tenuto conto che ogni giornata lavorativa corrisponde a non meno di due ore di lavoro al giorno. Va disposta altresì la pena accessoria della sospensione della patente di guida che si stima equo determinare nella misura di anni due e non risultando accertata la proprietà del veicolo utilizzato per commettere il reato, fatta salva la eventuale rideterminazione della pena accessoria all'esito dell'espletamento dei L.P.U.

Manda all'autorità di Ps ed all'UEPE competente per il controllo sul corretto espletamento dei L.P.U.

La motivazione viene riservata nel termine di giorni sessanta per ragioni di natura organizzativa, tenuto conto del carico del ruolo d'udienza.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

dichiara JI.GI. responsabile del reato ascrittogli, esclusa la contestata recidiva nonché l'aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis Cds, e per l'effetto lo condanna alla pena di mesi otto di arresto ed Euro 1.750 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Letto l'art. 186 comma 9 bis sostituisce la pena inflitta con i lavori di pubblica utilità presso il Comune di Soave (Vr) per la durata di mesi otto e giorni 7 e per un monte ore non inferiore a due ore di lavori al giorno.

Letto l'art 186 comma 2 lett. c) ordina la sospensione della patente di guida per la durata di anni due, salva rideterminazione in caso di esito positivo dei lavori di pubblica utilità.

Manda all'Autorità di P.S. territorialmente competente per il controllo sull'osservanza degli obblighi connessi all'esecuzione del lavoro di pubblica utilità.

Motivazione riservata in giorni sessanta.

Così deciso in Gorizia il 29 marzo 2024.

Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2024.

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