Tribunale Ascoli Piceno, 01/04/2023, n.199
Nella nozione di "guida in stato di ebbrezza" si fa rientrare quella "condizione fisicopsichica transitoria dovuta all'ingestione di bevande alcooliche, che induce nell'individuo uno stato di alterazione dei processi cognitivo-reattivo", tale da annebbiare le facoltà mentali, con conseguenze sulla prontezza dei riflessi.
Ai fini della sussistenza del suddetto reato è sufficiente la condotta di chi si trovi in stato di ebbrezza all'interno del veicolo, quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in un'area pubblica o quantomeno destinata al pubblico
Svolgimento del processo
Con decreto di citazione a giudizio, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, depositato in data 5 maggio 2021 e ritualmente notificato, Lu.Ma. è stato citato a giudizio di fronte a questo Tribunale per rispondere del reato descritto nell'imputazione.
All'udienza del 27 settembre 2021, il giudice, dott. Ma.Di., atteso che il carico complessivo del ruolo non consentiva un'adeguata trattazione del processo, ne disponeva il rinvio.
All'udienza del 19 gennaio 2022, il giudice, dott.ssa Do.Pr., data lettura dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento fatta pervenire in data 17 gennaio 2022 dal difensore dell'imputato, attestante la positività dello stesso al Covid-19, disponeva il rinvio del processo.
All'udienza del 6 luglio 2022, il giudice, dott.ssa Do.Pr., disponeva che si procedesse in assenza dell'imputato, dichiarava l'apertura del dibattimento e ammetteva le prove richieste dalle parti.
All'udienza del 18 gennaio 2023, veniva esaminato il teste Br.Ma.; il P.M. produceva la documentazione sottoposta in visione a quest'ultimo - acquisita agli atti - rinunciando contestualmente al teste, Bu.Ma.; il giudice, pertanto, revocava l'ordinanza ammissiva nella relativa parte.
All'udienza del 27 febbraio 2023, il difensore dell'imputato produceva documentazione attestante il risarcimento dei danni derivati dal sinistro stradale, che veniva acquisita. Il giudice, dott.ssa Do.Pr., dichiarava, dunque, la chiusura del dibattimento; le parti argomentavano le proprie richieste e concludevano nei termini sopra riportati.
Il giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, decideva come da dispositivo letto in udienza, riservandosi il deposito della motivazione in giorni novanta.
Motivi della decisione
Dagli esiti dell'istruttoria dibattimentale emerge, incontrovertibilmente, la prova della penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto. Il teste Br.Ma., all'epoca dei fatti agente in servizio presso il Comando di Polizia Municipale di Ascoli Piceno, esaminato all'udienza del 18 gennaio 2023, ha riferito di essere intervenuto, in data 8 ottobre 2020, per effettuare i rilievi di un sinistro stradale avvenuto in Ascoli Piceno nel quale erano rispettivamente coinvolti: l'imputato, Lu.Ma., alla guida del veicolo modello (…), targato (…) e Fl.Ma. alla guida dell'automobile, modello (…), targata (…)
Il teste ha spiegato che, all'esito dei rilievi effettuati, era emerso come il Lu., proveniente da Via (…), in direzione ovest-est, all'ingresso della rotatoria non avesse dato precedenza ai veicoli che sopraggiungevano, entrando così in collisione con l'automobile guidata dalla Fl..
Nel medesimo frangente, il Br. constatava, altresì, le condizioni dell'imputatoli quale barcollava, emanava alito vinoso e pronunciava frasi sconnesse - per cui decideva di sottoporre entrambi i guidatori dei veicoli coinvolti ad alcoltest. Non disponendo materialmente - in quella occasione - dello strumento per il rilevamento della percentuale alcole mica nel sangue, l'operante allertava una pattuglia dei Carabinieri che, sopraggiunta, alla sua presenza, procedeva a sottoporre i due soggetti ad alcoltest.
L'effettuato accertamento dava esito negativo relativamente alla Fl. ed esito positivo con riferimento all'imputato, per il quale registrava un tasso alcolemico pari, nelle due misurazioni, a 2,26 g/l. e 2,14 g/l.
Il teste ha, infine, chiarito che, a seguito dello scontro, i conducenti non avevano riportato lesioni, essendo derivati soltanto lievi danni alle due autovetture interessate.
Così ricostruiti i fatti, sulla scorta del presente quadro probatorio, possono, pertanto, ritenersi integrati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui all'imputazione.
L'art. 186, comma 2, lettera c), C.d.S. recita: "Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: (,..) c) con l'ammenda da Euro 1.500 a Euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224 ter".
Il comma 2-bis del medesimo articolo stabilisce, altresì, che "se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186 bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222".
Le previsioni normative in esame configurano un reato di natura contravvenzionale che mira a reprimere la condotta di colui che si metta alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza, così costituendo pericolo per la propria e l'altrui incolumità. Nella nozione di "guida in stato di ebbrezza" si fa rientrare quella "condizione fisicopsichica transitoria dovuta all'ingestione di bevande alcooliche, che induce nell'individuo uno stato di alterazione dei processi cognitivo-reattivo", tale da annebbiare le facoltà mentali, con conseguenze sulla prontezza dei riflessi. Ai fini della sussistenza del suddetto reato la Corte di Cassazione chiarisce che è sufficiente la condotta di chi si trovi in stato di ebbrezza all'interno del veicolo, quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in un'area pubblica o quantomeno destinata al pubblico (cfr. ex multis, Cass. Sez. VII, Sentenza n. 10476 del 20 gennaio 2010). I giudici di legittimità hanno, difatti, più recentemente precisato che il reato di guida in stato di ebbrezza sussiste anche nel caso in cui il conducente non venga fermato mentre è alla guida del veicolo, essendo sufficiente l'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica (cfr. Cass. Sez. VI, Sentenza n. 41457 del 9 ottobre 2019).
Nel caso di specie la condotta dell'imputato configura pienamente la tipicità del reato in contestazione: l'imputato, Lu.Ma., nel primo pomeriggio del 8 ottobre 2020, si metteva alla guida dell'autovettura di sua proprietà, modello (…), targata (…) benché si trovasse in stato di ebbrezza in conseguenza dell'assunzione di bevande alcoliche (tasso alcolemico accertato: 2,26/2,14 g/1 cfr. verbale di accertamento dell'08.10.2020 e talloncini alcoltest in atti), trascurando di dare precedenza agli altri veicoli in prossimità dell'ingresso in rotatoria e così entrando conseguentemente in collisione con l'automobile condotta da Fl.Ma..
In particolare, la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto emerge dalle dichiarazioni testimoniali dell'agente operante, Br.Ma., apparse lineari e precise, nonché dall'esito inequivoco degli accertamenti tecnici in atti finalizzati alla verifica del tasso alcolemico nel sangue a cui si è sottoposto il Lu..
Non vi è motivo alcuno per dubitare della genuinità dei risultati dell'alcoltest, essendosi svolti regolarmente, risultando agli atti i "talloncini" richiesti ed essendo stato l'imputato avvisato delle facoltà di legge prima di essere sottoposto all'accertamento.
In tema di guida in stato di ebbrezza, la Corte di Cassazione ha, inoltre, precisato che allorquando l'alcoltest risulti positivo, costituisce onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l'utilizzo di una errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione, non potendosi essa limitare a richiedere il deposito della documentazione attestante la regolarità dell'etilometro e non essendo sufficiente la mera allegazione di difettosità o assenza di omologazione dell'apparecchio. Allo stesso modo, a fronte dell'esito positivo dell'alcol test, è - altresì - onere della difesa dell'imputato fornire l'eventuale prova contraria che non può consistere nella mera allegazione di certificazione medica attestante l'assunzione di farmaci idonei ad influenzare l'esito del test, quando tale certificazione sia sfornita di riscontri probatori in ordine sia all'effettiva assunzione del farmaco sia alla concreta riconducibilità del rilevato tasso alcolemico a detta assunzione (cfr. Cass. Sez. IV, Sentenza n. 38618 del 19 settembre 2019; Cass. Sez. IV, Sentenza n. 15187 del 13 aprile 2015). Dette ipotesi non sono emerse nel caso in esame, così corroborandosi l'inconfutabilità dell'esito dell'accertamento finalizzato alla verifica del tasso alcolemico a cui si è sottoposto l'imputato. L'elemento psicologico del reato è dimostrato in re ipsa non potendosi ragionevolmente ipotizzare che l'imputato non fosse consapevole della sua condizione e del fatto che, mettendosi alla guida in stato di alterazione psico-fisica, avrebbe potuto cagionare un sinistro stradale, così mettendo in pericolo la propria e l'altrui incolumità.
Nessun dubbio, infine, circa l'ascrivibilità soggettiva della condotta all'odierno imputato, essendo stato identificato dall'operante in sede di accertamento. Alla luce delle risultanze probatorie in atti va, dunque, affermata la penale responsabilità di Lu.Ma. in ordine al reato a lui ascritto.
Correttamente contestata è l'aggravante di cui al comma 2-bis dell'art. 186 C.d.S., atteso che nel caso di specie si è effettivamente verificato un incidente stradale, senza feriti. Quanto alla definizione di incidente la Suprema Corte afferma che - per la configurabilità della circostanza aggravante di aver causato un incidente, è sufficiente che si verifichi l'urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose, di talché basta qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni" (Cass. Sez. IV, Sentenza n. 36777 del 02.07.2015, dep. 10.09.2015 - Rv. 264419).
Nel caso in questione vi è stata una vera e propria collisione tra l'autovettura condotta dall'imputato e quella condotta dalla Fl., dunque tale accadimento rientra senza alcun dubbio nella nozione di "incidente stradale". In relazione all'esatta ricostruzione della dinamica e all'individuazione della responsabilità, si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità sostiene che - in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186, comma 2-bis, C.d.S., non è richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 54991 del 24.10.2017, dep. 07.12.2017 - Rv. 271557).
Come ribadito di recente, è necessaria la "sussistenza di un nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, non potendosi giustificare un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di chi, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con il suo stato di alterazione alcolica" (cfr. Cass. Sez. 4-, Sentenza n. 40269 del 23/05/2019 Ud. (dep. 02/10/2019) Rv. 277620 - 01).
Non essendo emersa alcuna concausa differente, idonea ad elidere il nesso di occasionalità - strumentalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, questo deve dirsi sussistente.
Nei confronti di Lu.Ma. possono, inoltre, essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., in ragione della condotta collaborativa dell'imputato che ha accettato di sottoporsi agli accertamenti tecnici finalizzati alla verifica del tasso alcolemico nel sangue.
Va premesso che la giurisprudenza, in tema di circostanze attenuanti generiche, ritiene che la ratio della relativa previsione normativa sia quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto, quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile (cfr. Cass, Sez. 2, Sentenza n. 5247 del 15/10/2020 Ud. (dep. 10/02/2021) Rv. 280639 -01).
Ai fini della concessione delle stesse è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per concedere le attenuanti medesime (cfr. Cass. Sez. II, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020 Ud. - dep. 12/08/2020 - Rv. 279549 - 02, già Cass. Sez. II, 10/03/2011, n. 9849).
Nel caso di specie si è, quindi, positivamente valorizzata, oltre alla condotta processuale, anche la necessità di adeguamento al disvalore del fatto della dosimetria della pena. Per queste ragioni si concedono le circostanze di cui all'art. 62-bis c.p, che, nel bilanciamento con la circostanza di segno opposto predetta, sono da ritenersi equivalenti alla contestata aggravante.
Contrariamente a quanto richiesto dalla difesa, non si ritiene possibile pervenire ad una sentenza assolutoria per particolare tenuità del fatto.
La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. impone all'autorità procedente di verificare - oltre alla sussistenza dei presupposti edittali - se, per le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo cagionato l'offesa arrecata può dirsi particolarmente tenue e il comportamento non abituale.
In riferimento al caso di specie, tenuto conto delle modalità della condotta, non vi sono elementi che possono essere valorizzati in tal senso.
L'imputato, infatti, mettendosi alla guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'abuso di sostanze alcoliche e trascurando di prestare la dovuta precedenza all'ingresso della rotatoria, ha determinato un sinistro stradale le cui conseguenze, seppur lievi a posteriori, avrebbero potuto essere potenzialmente gravi, se non addirittura fatali, per i conducenti degli altri veicoli eventualmente presenti al momento dell'impatto sul luogo dell'incidente.
Deve, inoltre, ritenersi insussistente il requisito dell'esiguità del danno, atteso che l'imputato, pur provocando un sinistro stradale senza feriti, ha cagionato al veicolo condotto dalla Fl. un danno, non certamente irrisorio, quantificabile in Euro 1.359,08 (come si evince dalle due fatture di riparazione in atti, rispettivamente, della Bo.Of. s.n.c. per un ammontare di Euro 1.319,08 e della Sp. per un ammontare di Euro 40,00).
Quanto al trattamento sanzionatorio, considerati i parametri di cui all'art. 133 c.p., tenuto conto delle modalità dell'azione e della condotta susseguente al reato, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 186, comma 2bis, C.d.S., si stima equo irrogare la pena di mesi 6 di arresto e l'ammenda di Euro 1.500,00 pari al minimo edittale dell'ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S., cui si perviene all'esito del predetto bilanciamento delle circostanze di segno opposto.
Segue per legge la condanna dell'imputato alle spese processuali e di custodia del veicolo ex art. 535 c.p.p..
L'autovettura condotta dall'imputato è risultata essere di sua proprietà, dunque ex art. 186, comma 2, lett. c), ultimo periodo, CdS deve esserne disposta la confisca. È prevista, inoltre, dalla medesima norma di cui all'art. 186 CdS, al comma 2bis, nelle ipotesi in cui il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 g/l., la sanzione accessoria della revoca della patente, che deve pertanto essere applicata a Lu.Ma.. A tale proposito i giudici di legittimità hanno chiarito che in tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l'ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all'esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l'equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per l'effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza di tale aggravante (cfr. Cass. Sez. IV, sentenza n. 8491 del 03/03/2022 Ud. (dep. 14/03/2022) - Rv. 282794-01).
Il gravoso carico del ruolo, infine, impone il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara Lu.Ma., responsabile del reato a lui ascritto e, concesse le circostanti attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 186, comma 2bis, C.d.S., lo condanna, per l'effetto, alla pena dell'arresto di mesi 6 e al pagamento di Euro 1.500 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia del veicolo;
Visto l'art. 186, commi 2 e 2bis, D.Lgs. n. 285/1992,
dispone la revoca della patente di guida di Lu.Ma. e la confisca del veicolo, già sottoposto a sequestro;
Visto l'art. 544 c.p.p.,
indica in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione;
Manda al Prefetto per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Ascoli Piceno il 27 febbraio 2023.
Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2023.