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Guida in stato di ebbrezza: responsabilità penale per tasso alcolemico oltre i limiti accertato tramite prelievo ematico

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Tribunale Genova sez. II, 04/05/2023, n.1862

In tema di guida in stato di ebbrezza, la responsabilità penale per il reato di cui all'art. 186, comma II, lett. c), del Codice della Strada, è configurabile qualora dagli atti utilizzabili ex artt. 438 e ss. c.p.p. emerga, senza dubbio ragionevole, che l’imputato abbia guidato con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, rilevato mediante prelievo ematico autorizzato dal soggetto stesso. La condotta illecita si ritiene accertata in presenza di riscontri oggettivi provenienti da referti medici o analisi condotte su richiesta della p.g., anche qualora il soggetto abbia riportato lesioni in conseguenza dell’incidente occorso.

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La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'imputato è stato tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui al capo d'imputazione a seguito di decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal P.M. ex artt. 550 e ss. c.p.p.

Dopo il rinvio dell'udienza del 19.10.2022 in seguito all'istanza dello Sg.Gi. di ottenere la sospensione del procedimento per messa alla prova, risultata, al fine, non concedibile per ragioni sanitarie, all'udienza del 9.3.2023 l'imputato chiedeva di essere giudicato con il rito abbreviato. All'odierna udienza Pubblico Ministero e difensore dell'imputato concludevano come in epigrafe, ed il Giudice pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo in udienza.

Sulla base degli elementi emersi dagli atti utilizzabili per la decisione ex artt. 438 e ss. c.p.p. deve essere affermata, fuor di dubbio, la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli ex art. 186, comma II, lett. c) del D.lgs. n. 285/92 al capo A).

Il contenuto della comunicazione di notizia di reato redatta dalla Polizia Municipale di Genova il 23.10.2020, e del referto medico emesso dal Pronto Soccorso dell'Ospedale San Martino di Genova il 25.8.2020 (nonché delle successive analisi di conferma eseguite il 26.8.20 presso l'Ospedale Evangelico) porta, infatti, a riconoscere nel comportamento dello Sg. gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 186, comma II, lett. c), del c.d. "Nuovo Codice della Strada", correttamente indicata come reato ascrittogli. Gli agenti operanti hanno, infatti, riferito di essere intervenuti, alle ore 4.50 circa del 25.8.2020, a seguito della segnalazione di un incidente stradale, nella via (…) del Comune di Genova. Ivi giunti essi avevano accertato come nel sinistro fosse coinvolto il motociclo (…) condotto da Sg., che aveva perso il controllo del mezzo, urtando una catena, e, poi, cadendo al suolo, riportando lesioni. L'odierno imputato, sottoposto, al momento dell'arrivo degli agenti, alle prime cure del caso ad opera del personale del servizio 118, era stato, poi, immediatamente ricoverato presso l'Ospedale San Martino di Genova. Dagli atti emerge come l'uomo fosse stato sottoposto, nell'ambito del ricovero ospedaliero per le lesioni subite nel sinistro, su richiesta della p.g. operante, e con il suo espresso consenso, a prelievo ematico. Nei giorni successivi gli operanti avevano acquisito il referto relativo a tali analisi, che aveva evidenziato come lo Sg. presentasse un tasso di alcoolemia senz'altro superiore al limite di legge (si vd. i referti in atti, che riportano 2,45 g/1, e, in sede di controllo, 2,53 g/1). Sia da un punto di vista oggettivo che da un punto di vista soggettivo, pertanto, deve ritenersi pienamente integrata la fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 186, comma II, lett. c), C.d.s.

Parimenti pacifica risulta la sussistenza della contestata aggravante ex art. 186, comma II bis del "Codice della strada". In tal senso va sottolineato che, dalla comunicazione di notizia di reato emerge come si verificò pacificamente, nel frangente, un "incidente stradale" ricollegabile alla condotta di guida in stato di ebbrezza dell'imputato (che, come già sottolineato, perse il controllo del motociclo, urtando una catena e cadendo a terra). Evidente, inoltre, in considerazione dell'ora dell'accertamento, risulta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 sexies c.d.s.

Sono riconoscibili, nei confronti dell'imputato, in considerazione della sua difficile situazione sanitaria (emersa dalla comunicazione U.e.p.e. 7.3.2023), le richieste attenuanti generiche, da considerarsi prevalenti sull'aggravante di cui al comma 2 bis dell'art. 186 c.d.s.

Valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p., ed, in particolare, l'elevata entità del tasso alcolemico riscontrato a carico dello Sg., stimasi pena equa e congrua quella di dodici mesi di arresto e Euro 3.000,00 di ammenda, da aumentarsi a dodici mesi di arresto e Euro 4.500 di ammenda ex art. 186, comma 2 sexies c.d.s., da ridursi a nove mesi di arresto e Euro 3.000,00 di ammenda per le attenuanti generiche, e da ridursi definitivamente, per la scelta del rito, a quattro mesi e quindici giorni mesi di arresto e Euro 1.500,00 di ammenda.

Deve, inoltre, essere applicala allo Sg., ai sensi del comma II lett. c) e del comma II bis dell'art. 186 c.d.s., la revoca della patente di guida.

Sulla base degli atti utilizzabili per la decisione, deve essere affermata, fuor di dubbio, la penale responsabilità dello Sg. Altresì in relazione alla fattispecie contravvenzionale ascrittagli sub B).

Dalla comunicazione di notizia di reato e dal verbale di sequestro in atti, è emerso come, in occasione dell'accertamento del sinistro, l'imputato fosse stato ritrovato in possesso di un coltello a serramanico, lungo cm. 20, con lama di cm. 8.5. L'oggetto era stato immediatamente sottoposto a sequestro.

Senz'altro il coltello portato dallo Sg. si presenta, all'evidenza, come strumento oggettivamente utilizzabile per l'offesa alla persona, essendo dotato di lama sufficientemente lunga e tagliente, e di manico agevolmente impugnabile. In ogni caso, le circostanze di luogo e di tempo in cui il coltello era portato, (e, in particolare, l'ora notturna) rendevano il possesso del coltello particolarmente pericoloso.

Per altro verso, è affatto assente un "giustificato motivo" in capo al prevenuto - che nulla ha mai dichiarato sul punto - per il porto dell'arma al di fuori della propria abitazione.

La dimensione e la tipologia del coltello rendono, però, ravvisabile nel fatto contestato l'ipotesi di lieve entità prevista dalla seconda parte del terzo comma dell'art. 4L. 110/1975.

In base a tutte le considerazioni sopra esposte e visto l'art. 133 c.p., ritiene il Giudice che Lo Sg. debba essere condannato, per il reato sub B), alla pena di Euro 1.500,00 di ammenda (Euro 4.500,00 di ammenda, ridotti a Euro 3.000.00 di ammenda per le attenuanti generiche, e così definitivamente ridotti per la scelta del rito).

Ai sensi deò comma II dell'art. 240 c.p. e dell'art. 4 della L. n. 110/75, devono essere, infine, ordinate la confisca, nonché la distruzione, del coltello in sequestro ad opera dalla p.g. operante.

Non può ritenersi che le condotte per cui è stata accertata la responsabilità dell'imputato - entrambe colpose - siano state poste in essere in esecuzione di un unico disegno criminoso, sì che non può trovare spazio l'istituto della continuazione invocato dalla difesa.

Opera, pertanto, il cumulo materiale tra le pene da irrogarsi all'imputato che va, dunque, condannato alla pena complessiva di quattro mesi e quindici giorni di arresto e Euro 3.000,00 di ammenda.

Sussistono le condizioni oggettive e soggettive per la concessione all'imputato - che ne ha già usufruito unicamente in relazione ad una condanna a quattro mesi e quindici giorni di reclusione -, del beneficio della sospensione condizionale della pena. Lo stesso, però, ai sensi degli artt. 164 e 165 c.p., va subordinato alla pubblicazione della sentenza, a cura e spese del condannato, nel termine di giorni 60 dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.

Dalla condanna consegue, inoltre, a carico dell'imputato, l'obbligo di pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Visti gli artt. 438 e ss, 533 e 535 c.p.p.,

DICHIARA

Sg.Gi. responsabile dei reati ascrittigli;

concesse la diminuente per il rito, e le attenuanti generiche, prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis c.d.s., lo condanna alla pena di quattro mesi e quindici giorni di arresto e Euro 1.500.00 di ammenda, in relazione al reato sub A); concesse la diminuente per il rito, l'attenuante di cui all'art. 4, comma 3, seconda parte L. n. 110/75, e le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di Euro 1.500,00 di ammenda, in relazione al reato sub B);

condanna complessivamente l'imputato alla pena di quattro mesi e quindici giorni di arresto e Euro 3.000,00 di ammenda;

Visti gli artt. 163 e ss. c.p.: dispone che l'esecuzione della pena rimanga sospesa nei termini di legge, subordinando il beneficio alla pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 36 c.p., a cura e spese del condannato, nel termine di giorni 60 dal passaggio in giudicato della presente pronuncia;

Visto l'art. 186 D.lgs. n. 285/92 dispone, a carico dell'imputato, la revoca della patente di guida.

Ordina la confisca e distruzione di quanto in sequestro a cura della p.g. operante.

Visto l'art. 535 c.p.p., condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Genova il 4 maggio 2023.

Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2023.

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