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Guida in stato di ebbrezza: rilevanza penale esclusa in caso di dubbi sul funzionamento dell’etilometro

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Tribunale Vicenza, 23/03/2023, n.51

In materia di guida in stato di ebbrezza, l’accertamento dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 186, comma II, del Codice della Strada, richiede la certezza della corretta funzionalità dell’etilometro utilizzato per la rilevazione del tasso alcolemico. In presenza di dubbi ragionevoli riguardo al corretto funzionamento dell’apparecchiatura, dovuti a segnalazioni di anomalie o riparazioni successive prossime alla data dell’accertamento, il principio del favor rei impone di escludere la rilevanza penale della condotta, derubricandola alla fattispecie amministrativa della “prima fascia” di tasso alcolemico, non sanzionata penalmente.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
A seguito di opposizione a decreto penale di condanna n. 799 del 04.07.2019 il GIP di questo Tribunale citava a giudizio Ca.En., in atti compiutamente generalizzato, al fine di sentirlo rispondere dell'imputazione di guida in stato di ebbrezza.

All'udienza del 19.01.2021, nella dichiarata assenza dell'imputato, regolarmente citato ma non comparso senza addurre alcun legittimo impedimento, il Tribunale revocava il decreto penale opposto, dichiarava aperto il dibattimento, ammetteva i mezzi istruttori e rinviava per istruttoria ed eventuale discussione al 24.09.2021 davanti al sottoscritto GOP.

All'anzidetta udienza di rinvio la scrivente, dopo aver dato atto dei mutamento della persona fisica del giudice, fatti salvi i provvedimenti già resi dal precedente magistrato, revocava la dichiarazione di assenza dell'imputato, presente, ed espletava l'attività istruttoria (esame del teste del Pubblico Ministero – Ga.An. -; esame imputato e dei testi a discarico – Ca.An. e Co.Al.).

L'udienza del 14.01.2022 veniva rinviata, per impedimento del Giudice titolare del fascicolo, al 16.09.2022.

A tale udienza, acquisita con il consenso delle parti la relazione del consulente, Dott. Se., e a seguito di rinuncia ed accettazione a sentire il predetto professionista, il processo veniva rinviato al 13.01.2022 per la discussione.

A tale udienza, dichiarate pertanto la chiusura dell'istruttoria e l'utilizzabilità degli atti acquisiti al fascicolo ai fini della decisione, la parola veniva ceduta alle parti, le quali brevemente discutevano rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.

Il procedimento era, pertanto, deciso con lettura del dispositivo e con riserva di deposito della motivazione.

Motivi della decisione
L'imputato deve essere mandato assolto dall'imputazione lui ascritta, attesa la riqualificazione della originaria imputazione nella contravvenzione di cui all'art. 186 co. 2 C.d.S. lettera a), sia pure con formula dubitativa.

Veniva escusso il teste Ga.An., agente di P.G. verbalizzante, il quale riferiva che, in data 14.12.2019, lo stesso interveniva nella Via (…) di Vicenza per un incidente stradale tra un motociclo ((…) tg. (…)), il cui conducente - Gu.Ma. - era stato trasportato all'Ospedale, ed una Volvo XC90, tg. (…) il cui conducente si trovava nei pressi della stessa.

Continuava dicendo che il conducente dell'autovettura - odierno imputato - aveva "gli occhi lucidi, arrossati e poi vi era un forte odore di alitosi alcolica" (cfr. fonoregistrazione del verbale d'udienza del 24.09.2021, pag. 6).

Precisava l'agente di PG che, prima degli accertamenti urgenti, aveva dato al Ca. l'avviso di cui all'art. 114 disp. Att. c.p.p. e che questi si era sottoposto agli esami alcolimetrici senza richiedere l'assistenza del difensore, subito dopo aver contattato al telefono quest'ultimo.

Aggiungeva che procedeva agli accertamenti tecnici sul prevenuto, mediante etilometro, presso il Comando al fine di individuarne il tasso alcolemico.

Riconosceva le fotografie, relative all'incidente ed allo stato dei luoghi, ma non venivano prodotte, tuttavia attribuiva al Ca. la responsabilità del sinistro in questione, atteso che dalla ricostruzione dello stesso risultava che il predetto non aveva concesso la precedenza al motociclo.

Confermava l'utilizzo dello strumento Drager (…) matricola (…), correttamente revisionato. Nulla poteva dire sulla riparazione eseguita a gennaio 2019, rilevando che quel giorno lo strumento non aveva evidenziato delle anomalie ed era stato usato anche successivamente.

Confermava che la prima misurazione, aveva dato come esito positivo 1,03 g/l. alle ore 17,50, mentre la seconda misurazione veniva effettuata alle ore 17,57 con esito positivo per 0,96 g/l.

L'imputato rendeva l'esame e affermava che gli occhi lucidi erano dovuti all'agitazione per l'incidente, negava di aver assunto alcol, assumeva la propria responsabilità nella causazione del sinistro, non avendo visto il motorino, di essere stato tutto il pomeriggio in ufficio insieme ai colleghi (Co. e Tu.) e di avere eseguito anche un colloquio per un'assunzione. Poi ricordava di aver chiesto agli agenti l'esecuzione degli esami del sangue e, a domanda del Pubblico Ministero, ammetteva di aver bevuto mezzo bicchiere di vino a pranzo.

La figlia dell'imputato, escussa in dibattimento, confermava la predetta circostanza, avendo pranzato quel giorno con il padre.

Il teste Co.Al. confermava di aver visto il Ca. sia quel pomeriggio prima del sinistro, rilevando di non aver notato alcuna sintomatologia (alito ed eloquio…), sia subito dopo il sinistro, in quanto recatosi sul posto.

Anche il teste Tu.Gi. confermava di non aver rilevato alcunché di anormale nel pomeriggio, avendo insieme all'imputato tenuto il colloquio di assunzione, né successivamente al sinistro, avendolo riaccompagnato a casa.

Veniva acquisita la determina del Comune di Vicenza relativa alla riparazione dell'etilometro in questione in data 24.01.2019.

Orbene, pacifica l'assunzione di sostanze alcoliche, non avendo alla fine l'imputato negato tali circostanze (neppure in giudizio), ma avendone messo in dubbio la sua effettiva misurazione, anche alla luce della sintomatologia rilevata, si tratta di vedere se - in quali termini - gli accertamenti tecnici sui quali riposa l'addebito possano essere utilizzati nel presente giudizio.

Al riguardo va preliminarmente precisato che gli avvisi di legge siano stati dati tempestivamente dagli agenti intervenuti al prevenuto, stante la sottoscrizione del verbale di accertamenti urgenti del 14.12.2018 da parte di quest'ultimo, il quale ha dichiarato di non volersi avvalere dell'assistenza di un difensore di fiducia durante l'esecuzione della prova etilometrica ed aver anche contattato il proprio difensore, come riferito dall'agente di PG.

La difesa, in sede di discussione, ha eccepito il non corretto funzionamento dell'etilometro nonché si è riportata alle eccezioni sollevate dal Consulente, condividendone in toto le conclusioni.

Preliminarmente va rilevato che non possono accogliersi le contestazioni svolte dalla difesa sulla inconsistenza della sintomatologia, in quanto le dichiarazioni relative sono state fornite dagli Agenti di PG, che seppur non siano personale medico, siano in possesso delle competenze necessarie per accertarle.

Ne è prova il fatto che lo stesso imputato abbia ammesso, nel corso del suo esame, di aver bevuto "mezzo bicchiere di vino" a pranzo. Ulteriore conferma proviene anche dalla testimonianza resa dalla figlia dell'imputato, An.Ca..

Non si ritengono condivisibili, invece le conclusioni del consulente, in quanto abbastanza generiche e poco aderenti al caso che ci occupa, limitandosi a richiamare quelle già fornite nel procedimento n. 549/2019 del Tribunale di Vicenza e di cui alla sentenza depositata dal difensore.

E' risultata pertanto pacifica l'assunzione di alcol da parte del Ca..

Ciò che invece non è risultato provato, oltre ogni ragionevole dubbio, è se l'etilometro abbia correttamente rilevato il predetto dato.

Premesso che in ogni caso, va rigettata qualsiasi contestazione sulla asserita mancata prova della omologazione e taratura dell'etilometro in questione, in quanto le predette risultano dalla stessa determina depositata dal difensore, laddove si riportano sia le revisioni eseguite sia la scadenza dell'ultima al 31.05.2019.

Ciò premesso, tuttavia non si può fare a meno di rilevare che il Comune di Vicenza aveva disposto, mediante la determina n. 112 del 24.01.2019, la "riparazione" dell'etilometro in questione, a distanza di solo un mese dagli accertamenti urgenti per cui è giudizio, "per verificare la presenza di anomalie relative al malfunzionamento dello stesso" (cfr. determina nel punto in cui "con nota del 16.01.2018…..").

Tale quadro probatorio porta quindi a concludere per la certa assunzione di alcol da parte del Ca., seppur con un ragionevole dubbio sulla corretta rilevazione da parte dell'apparecchiatura, che è risultata oggetto di riparazione ad appena un mese dopo il sinistro in questione, nonostante la revisione del maggio 2018.

In applicazione del principio del favor rei, questo giudice ritiene pertanto sia corretto derubricare il fatto storico nella fattispecie prevista dall'art. 186 comma 2 lettera a), c.d. "prima fascia", come tale non punibile penalmente, con la conseguente declaratoria di assoluzione dell'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, sia pure con formula dubitativa.

Il carico di lavoro di questo Ufficio giustifica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

P.Q.M.
Visti gli artt. 521 e 530 cpv. c.p.p.,

assolve

Ca.En. dal reato a lui ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Visto l'art. 544 c.p.p.,

indica

in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Vicenza il 13 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2023.

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