Tribunale Udine, 09/03/2023, n.432
Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato rientri nella “seconda fascia” (compreso tra 0,81 e 1,50 g/l) ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b), C.d.S., e sussistano più misurazioni, per il principio del favor rei deve considerarsi il valore più basso tra quelli riscontrati.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto del G.I.P. presso questo Tribunale, ritualmente notificato, Co.Vi. veniva condannato alla pena di euro 3.700,00 di ammenda (di cui euro 3.000,00 in sostituzione di mesi 1 e giorni 10 di arresto) per il reato a lui ascritto in epigrafe.
L'imputato proponeva opposizione al predetto decreto chiedendo di essere giudicato con rito abbreviato condizionato all'audizione, in qualità di teste, di DE.SC.
Il G.I.P. del giudizio di opposizione non ammetteva l'imputato al rito richiesto sicchè veniva emesso decreto di citazione a giudizio davanti a questo Giudice.
Verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, il difensore, munito i di procura speciale, reiterava l'istanza di ammissione al rito alternativo richiesta in sede di opposizione a D.P.
Il Giudice, sentito il P.M., ammetteva l'imputato al rito richiesto e, all'udienza del 27.02.2023, acquisito il fascicolo delle indagini preliminari ed esperito l'incombente istruttorio cui era stata condizionata la scelta del rito, le parti concludevano come da verbale.
L'imputato risponde, in questa sede, del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b, e 2 bis C.d.S. per avere condotto il veicolo indicato nel capo d'accusa in stato di ebbrezza alcolica (tassi accertati 1,40 e 1,38 g/l).
Il fatto risale al 24.12.2019.
Si legge nell'annotazione del 27.12.2019 della Polizia Locale di UDINE che, alla data indicata nel capo d'accusa, intorno alle ore 17.10, una pattuglia interveniva all'intersezione tra la Via (…), nel Comune di UDINE, dove - circa mezz'ora prima - era stato segnalato un incidente stradale che aveva coinvolto due veicoli.
Sul posto, si riscontrava la presenza:
- di un'autovettura modello (…) di proprietà di (…);
- di un furgone isotermico (…), di proprietà di Co.Vi., odierno imputato.
I documenti dei veicoli venivano consegnati rispettivamente da RI.Do., nato ad Andrano (LE) il (…) ed ivi residente, e da Co.Vi., odierno imputato, entrambi identificati mediante patente di guida.
Nel corso dei rilievi, il CO. manifestava una eccessiva loquacità, alito fortemente vinoso ed un crescente nervosismo.
Ambo i soggetti suddetti venivano sottoposti ad accertamenti qualitativi con precursore (…) che davano esito negativo per il RI. e positivo per il CO.
Previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, il CO. veniva sottoposto a due misurazioni del tasso alcolemico mediante apparecchiatura omologata (…) e regolarmente sottoposta a revisione periodica.
Le misurazioni, eseguite alle ore 18.30 ed alle ore 18.40, rivelavano la presenza di un tasso pari rispettivamente a g/l 1,40 e 1,38.
In precedenza, il CO. si era sottoposto ad alcune prove con altro strumento etilometrico risultato non del tutto funzionante e, quindi, inidoneo a dare esiti attendibili.
Nel corso delle varie prove, il CO. dava più volte in escandescenza togliendosi la giacca, gridando "portatemi in via (…), stasera voglio andare a dormire in via (…)", augurando agli operanti vari tipi di malattie e scaraventando, infine, sul marciapiede una cassetta contenente delle mozzarelle da lui trasportate.
Il tutto in presenza di altri operatori della Polizia Locale (giunti sul posto per garantire la regolarità della viabilità stradale) e di una pattuglia dell'Arma dei Carabinieri.
La dinamica dell'evento è stata evidentemente ricostruita sulla base delle sole dichiarazioni dei soggetti protagonisti.
In buona sostanza, il RI. dichiarava (vds. verbale di s.i.t.) di essersi immesso, col suo veicolo, sulla Via (…) dalla sua posizione di quiete collocata all'altezza dei civici (…) della stessa via per poi accedere all'incrocio successivo svoltando a sinistra verso la via (…).
In quel momento, veniva urtato dalla (…) condotta dal CO.
L'odierno imputato (vds. verbale di spontanee dichiarazioni) riferiva che il veicolo da lui urtato era originariamente fermo sulla parte destra della carreggiata in prossimità dell'attraversamento pedonale posto all'altezza dell'intersezione tra Via (…). Tale veicolo si sarebbe immesso improvvisamente sulla strada senza azionare alcun indicatore di direzione. L'urto avveniva a causa di questa inaspettata repentina manovra.
Il teste escusso, DE.SC., riferisce di conoscere il CO. che, all'epoca dei fatti, forniva mozzarelle e salumi al (…) da lui gestito assieme alla compagna.
Riferisce che il giorno dell'incidente, lui arrivò a piedi col cane. Da lontano vide il furgoncino del CO. "rotto", si fermò e chiese cosa fosse successo. Sul posto c'erano il CO. ed una persona anziana che era alla guida dell'altra macchina coinvolta nell'incidente.
Non sembrava esser successo nulla di grave, anche se il signore anziano creava tensione ripetendo più volte: "Sì, voi non sapete chi sono io, voi non sapete chi sono io".
Il teste racconta che, ad un certo punto, si recò nel vicino Supermercato (…) per fare un po' di spesa. Acquistò anche un liquore.
Tornò sul posto ed i due ancora discutevano.
In quel frangente, offrì la bevanda acquistata sia al CO. sia all'altra persona. Il CO. accettò, l'altra persona rifiutò e rispose anche male dicendo che il teste era una persona maleducata. Vennero consumati due o tre bicchierini di plastica del liquore.
Dopo più di un'ora sono arrivati i Vigili e hanno iniziato a chiedere documenti.
Vedendo che le cose si stavano sistemando, dopo circa mezz'ora, il teste si allontanò. Il CO. ha dovuto soffiare per tre o quattro volte. Ad un certo punto, il teste se n'è andato perché le cose stavano andando per le lunghe.
Il CO. aveva chiesto al teste di riaccompagnarlo a casa, ma lui non ha potuto farlo perché aveva anche lui i suoi impegni.
Prima di bere la bevanda da lui offerta, il teste riferisce che il CO. non era affatto ubriaco. Era oberato di lavoro e chiese anche scusa per non esser riuscito ad eseguire tutte le consegne che aveva in programma.
Il CO. raccontò al teste l'accaduto circa una decina di giorni dopo, quando i due si rincontrarono.
In base a tali risultanze istruttorie, due sono le questioni da affrontare. La prima riguarda la sussistenza del contestato stato di ebbrezza. La seconda la responsabilità per l'incidente.
Obiettivo della difesa, attraverso la testimonianza introdotta, è evidentemente quello di confutare la presenza dello stato di alterazione alcolica al momento della conduzione del veicolo.
La testimonianza assunta cerca di evidenziare come, in realtà, l'alcool sia stato assunto dopo che era stato causato l'incidente.
Francamente è una testimonianza che presenta diverse criticità intrinseche ed estrinseche e che conseguentemente va ritenuta del tutto inattendibile.
Sul piano intrinseco, è del tutto inverosimile che si consumino liquori per strada, peraltro acquistati ad hoc in un contesto nel quale si sta aspettando da un momento all'altro l'arrivo delle FF.OO.
In secondo luogo, la testimonianza appare eccessivamente vaga su alcuni aspetti di non poco momento della dinamica raccontata. Il riferimento è, in primo luogo, all'atteggiamento arrogante e supponente del soggetto anziano conducente dell'altro veicolo che, ad un certo punto, del tutto gratuitamente, avrebbe dato del maleducato al teste, a fronte di una mera offerta di un bicchiere.
E' poi parimenti del tutto inverosimile che della sorte del controllo subito dal CO. il teste sia venuto a conoscenza solo diversi giorni dopo in occasione di un incontro del tutto casuale col predetto.
Sul piano estrinseco, il racconto del teste è del tutto incompatibile con la dinamica descritta dagli operanti nell'annotazione e dallo stesso CO. nelle dichiarazioni da lui rese.
In nessuno di questi atti si fa riferimento alla presenza di altro soggetto sul posto al momento della identificazione (quando arrivano gli operanti, di norma, vengono identificati tutti i presenti, che potrebbero rappresentare potenziali testimoni). Eppure il teste dichiara di aver presenziato anche a parte dell'attività di accertamento e di essersene andato quando la stessa era ancora in corso.
Il CO., in nessun momento, risulta aver fatto presente di aver bevuto dopo l'incidente. Gli operanti danno atto di un atteggiamento decisamente sopra le righe dell'imputato che avrebbe fatto fuoco e fiamme gettando a terra anche cose di sua proprietà e mandando improperi a tutti, comprese le FF.OO.
Non risulta però alcuna segnalazione di un'assunzione alcolica successiva alla sua discesa dalla vettura. Né di tale circostanza è traccia nelle dichiarazioni spontanee da lui rese.
Tutto ciò porta a ritenere quanto mai verosimile che il teste escusso abbia riferito cose del tutto infondate mirate evidentemente a salvare l'imputato.
Per questo, con separato atto, si trasmettono gli atti al Pubblico Ministero per le iniziative di competenza in ordine al reato di cui all'art. 372 c.p.
In relazione a questo processo, l'inverosimiglianza della versione alternativa rende evidentemente chiara la sussistenza dello stato di ebbrezza nel momento in cui il CO. era alla guida ed è stato coinvolto nell'incidente.
Le due misurazioni eseguite sulla persona di quest'ultimo evidenziavano i valori riportati nel capo d'accusa (1,40 g/l, in prima battuta; 1,38 g/l, nella seconda occasione). Le due misurazioni, come si evince dagli scontrini emessi dalla strumentazione utilizzata, risultano eseguite alle ore 18.30 ed alle ore 18.40 del 24.12.2019.
Diventa a questo punto necessario stabilire se l'incidente sia o meno da ascrivere ad una responsabilità dell'imputato, atteso che evidentemente solo da una risposta positiva a tale quesito può discendere la valutazione di sussistenza dell'aggravante contestata.
Va premesso che, ai fini che qui interessano, per incidente si intende "qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che" sia, peraltro, necessario "l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli" (Cass. Pen., Sez. IV, 19.06.2019, n. 27211, imp. GR.).
E' evidente, tuttavia, che, per legittimare la contestazione dell'aggravante in esame non è sufficiente il mero coinvolgimento dell'imputato nell'incidente, necessario essendo che lo stesso sia almeno parzialmente riconducibile da una sua indebita condotta di guida (vds., ex plurimis, Cass. Pen., Sez. IV, 03.05.2019, n. 18331, imp. MA., la quale specifica, peraltro, che non è vincolante per il Giudice la valutazione fatta sul posto dagli operanti di PG che si siano determinati o meno ad elevare la relativa contravvenzione).
Come praticamente sempre accade in queste situazioni, gli operanti arrivano quando, come si suol dire, la frittata è già fatta, ossia dopo che l'incidente si è verificato.
Il caso di specie non fa eccezione.
Gli operanti si sono limitati a riscontrare che ambo le vetture avevano dei segni di contatto anomalo e, in ordine alla dinamica dell'evento, si sono praticamente dovuti riferire alle dichiarazioni rese dai soggetti protagonisti.
Trattasi di dichiarazioni entrambe utilizzabili nel rito prescelto, in quanto il RIZZELLO ha reso normali s.i.t, mentre il CO. ha reso dichiarazioni spontanee (per cui l'art. 350, comma 7, c.p.p. prevede limiti di utilizzabilità solo in dibattimento).
In entrambe le dichiarazioni si afferma che la vettura del RI. si era appena immessa nella corsia di transito di Via (…) dopo una sosta sul lato destro della strada e si stava accingendo a svoltare a sinistra alla traversa successiva sita a brevissima distanza. Nel frattempo, da dietro - sulla stessa Via (…) - sopraggiungeva la vettura del CO. che non riusciva ad evitare l'impatto.
Il CO. sostiene di non aver potuto evitare il contatto attesa la repentinità della manovra dell'altra vettura ed il mancato utilizzo, da parte della stessa, degli indicatori di direzione. Questi aspetti sono negati dal RI.
Senza scendere troppo nel dettaglio, va detto che, quand'anche avesse qualche fondamento la ricostruzione operata dal CO., lo stesso non sarebbe comunque esente da responsabilità.
Ai sensi dell'art. 149 C.d.S., infatti, esistono delle prescrizioni ampiamente stringenti a carico dei conducenti dei veicoli retrostanti. Nello specifico, il comma 1 di tale art. prescrive che "durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono".
Tale precetto cautelare è posto a tutela proprio dell'esigenza di "prevenire qualsiasi ostacolo o pericolo che risulti in qualsiasi modo ricollegabile (direttamente o in direttamente) alla circolazione del veicolo che precede" (Cass. Pen., Sez. IV, 01.10.2012, n. 37973, impp. FI. ed altro).
Detto questo, la sussistenza di un accertato stato di ebbrezza in capo al CO. rende quanto mai verosimile che lo stesso non abbia percepito a dovere la presenza del veicolo antistante a causa del rallentamento dei riflessi determinato dall'assunzione alcolica.
Da tutto ciò si deduce, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il CO. ha causato l'incidente per non aver avuto adeguato controllo del mezzo a causa di una situazione di alterazione alcolica risultata di entità tutt'altro che irrilevante.
I valori emergenti da tale misurazione collocano il fatto all'interno delle previsioni della lettera b dell'art. 186, comma 2, C.d.S., essendo il tasso alcolemico emerso compreso, in ambo i casi, tra 0,81 e 1,50 g/l. Per esigenze di favor rei, deve comunque concettualmente ritenersi, quale valore processualmente provato, quello più basso scaturente dalle misurazioni eseguite. Nella specie, va considerato effettivo il valore di 1,38 g/l, che (al pari dell'altro) rientra - come detto - nella c.d. seconda fascia.
La presenza di danni circoscritti ai veicoli consente la concessione delle circostanze attenuanti generiche. L'estensione di tali danni a veicoli altrui non consente di andare oltre un giudizio di mera equivalenza.
Venendo al merito del trattamento sanzionatorio, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., tra cui la biografia penale dell'imputato (con precedenti ostativi, ma non specifici), l'entità del tasso alcolemico riscontrato (prossimo al limite massimo di fascia), il grado di alterazione della lucidità dallo stesso prodotto le conseguenze dannose sull'altrui veicolo, il tentativo di ribaltare le carte attraverso un teste palesemente non attendibile, si reputa equa la pena base di mesi 4 e giorni 15 di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda.
La ritenuta equivalenza delle altre circostanze di segno opposto fa sì che a questi valori debba essere applicata unicamente la diminuente per la scelta del rito che determina una riduzione al valore finale di mesi 3 ed euro 2.000,00.
Al riconoscimento di responsabilità consegue, per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali.
Alla declaratoria di responsabilità consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida che, ai sensi dell'art. 224 D.l.vo 285/92, deve essere applicata dal Giudice procedente (vds., expluribus, Cass. Pen., sez. VI, 10.02.1996, n. 1663, imp. IN.), salva l'ipotesi in cui il reato venga dichiarato estinto per causa diversa dalla morte del reo (vds., Cass. Pen., sez. IV, 17.10.2003, n. 39196, imp. CO.), sicchè non appare all'uopo ostativa un'eventuale sospensione disposta in via cautelativa, la quale potrà tutt'al più incidere sull'esecuzione della sanzione disposta dal giudicante.
Nella specie, la quantificazione avviene come in dispositivo tenendo conto dell'alto tasso alcolemico e del raddoppio per l'incidente.
La biografia penale della persona è ostativa alla concessione dei benefici di legge.
Si può, comunque, accordare la sostituzione della pena detentiva, alla luce della nuova normativa introdotta con D.L.vo 150/22. La proposta di svolgimento di lavori di pubblica utilità - che, in relazione all'entità della pena applicata, risulta essere quella minimamente afflittiva, appare senz'altro congrua, in quanto - alla luce della biografia penale della persona (che ha sì dei precedenti ostativi, ma non gravissimi) e della obiettiva gravità del fatto - è d'uopo ritenere che la dedizione ad un'attività a beneficio della collettività possa sicuramente rappresentare un fattore risocializzante e conseguentemente un efficace stimolo ad una futura astensione da ulteriori condotte devianti.
Dati i tempi di protrazione dell'attività, che - ai sensi dell'art. 56 bis, comma terzo, legge 689/81 - devono essere quantificati in ragione di due ore per ciascun giorno di pena detentiva inflitta (e che, ai sensi dell'art. 57 L. 689/91, non si estende alla pena pecuniaria), si può accordare una deroga ai termini stabiliti dal secondo comma del medesimo articolo (concedendo la possibilità di svolgere fino a 4 ore giornaliere e 20 ore settimanali) in modo da rendere l'orario sufficientemente elastico per conciliare le esigenze sia della persona sia dell'Ente per cui viene svolto il servizio.
L'Ente viene al momento individuato nell'Ente territoriale di residenza dell'imputato. In caso di future criticità nella sistemazione, si potranno valutare in fase di esecuzione soluzioni alternative.
Stante il disposto di cui all'art. 56 ter L. 689/81, anche la sostituzione della pena detentiva nel lavoro di pubblica utilità comporta una serie di prescrizioni inderogabili, analiticamente indicate in dispositivo.
P.Q.M.
VISTI gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p.,
DICHIARA
Co.Vi. colpevole del reato a lui ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante nonché applicata la diminuente per la scelta del rito, la condanna alla pena di mesi 3 (tre) di arresto ed euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali.
VISTO l'art. 186, commi 2, lett. b, e 2 bis, C.d.S.,
APPLICA
a Co.Vi. la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di anni 1 (uno) e mesi 8 (otto).
VISTI gli artt. 53, 56, 56 bis, 56 ter e 57 L. 689/81,
SOSTITUISCE
la pena detentiva applicata con il lavoro di pubblica utilità per la durata complessiva di n. 180 (centottanta) ore da svolgersi presso il Comune di UDINE secondo le modalità previste dalla Convenzione stipulata tra il predetto Ente ed il Tribunale di UDINE con un massimo di 20 (venti) ore settimanali e 4 (quattro) ore giornaliere, prescrivendo al medesimo:
- il divieto di detenere e portare, a qualsiasi titolo, armi, munizioni ed esplosivi, anche nel caso in cui l'interessato fosse in possesso della relativa autorizzazione di polizia;
- il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che espongano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone stabilmente conviventi;
- il divieto di accedere al di fuori della Regione FRIULI VENZIA GIULIA, salvo comprovate esigenze di carattere lavorativo o sanitario che dovranno essere valutate in fase esecutiva previa presentazione di apposta documentazione;
- il ritiro del passaporto e la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;
- l'obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare, ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o di esecuzione alla pena sostitutiva e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'art. 64 L. 689/81.
VISTO l'art. 63 L. 689/81,
MANDA
ai Carabinieri di UDINE ed all'UEPE di UDINE per la verifica dell'esatto svolgimento dei del lavoro di pubblica utilità.
MOTIVI RISERVATI nel termine minimo di legge.
Così deciso in Udine il 27 febbraio 2023.
Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2023.