Tribunale Treviso, 12/02/2024, n.54
Il decorso di un intervallo temporale di alcune ore, e non di mezz'ora, tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolemico rende necessario, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di rilievo penale, verificare la presenza di altri elementi indiziari. Il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida e l'esecuzione del test è infatti inevitabile, potendosi peraltro ritenere logico sostenere che un lasso di tempo di circa mezz'ora non condizioni la validità del rilevamento mediante alcoltest.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito di opposizione al decreto penale di condanna, il G.I.P. del Tribunale di Treviso disponeva la citazione a giudizio di BI.ST., imputato del reato di cui alla rubrica, per l'udienza del 13.6.2023.
A tale udienza, assente l'imputato, venivano ammesse le prove richieste dalle parti. All'udienza del 24.11.2023, presente l'imputato, venivano esaminati i testimoni.
All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale.
All'esito dell'istruttoria dibattimentale, va affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.
Il testimone di p.g. ha riferito che, in data 11.11.2020, un'autovettura (…) che procedeva a zig-zag nel territorio comunale di Riese. Dopo circa dieci minuti, i Carabinieri avevano intercettato l'autovettura nei pressi di Castelfranco Veneto e, visto l'alito vinoso e l'andatura barcollante del conducente, avevano eseguito il pre-test alcolometrico, che aveva dato esito positivo. A questo punto, i Carabinieri avevano sottoposto l'automobilista all'alcool-test, tramite etilometro, che aveva riportato il valore di 1.65 g/l alla prima prova e di 1.40 g/l alla seconda (deposizione Pa.St. del 24.11.2023 p. 4-6, scontrini dell'etilometro delle 18:27 e delle 19:00 dell'11.11.2020).
Non vi è ragione di dubitare in merito alla correttezza dell'accertamento eseguito, con strumento regolarmente revisionato e omologato (cfr. copia del libretto prodotto dalla difesa da cui risulta, oltre all'omologazione, la verifica periodica avvenuta in data 13.12.2019).
Con riguardo all'incidenza del diabete sui risultati della misurazione, non vi sono elementi per ritenere che la malattia diagnosticata all'odierno imputato abbia influito sull'esito dell'alcol test svolto tramite etilometro. Infatti, dagli stessi certificati medici depositati dalla difesa risulta che l'imputato è affetto da diabete mellito di tipo 2 (cfr. certificato medico dell'INPS del 9.5.2023), mentre i pareri scientifici prodotti dalla difesa riguardano casi di diabete mellito di tipo 1 (cfr. relazione dott.ssa (…) del 7.3.2008 e studio dell'Università di Udine).
In secondo luogo, gli agenti avevano riscontrato che il conducente, con alito vinoso, barcollava una volta uscito dal veicolo. Inoltre, il controllo svolto dagli agenti è stato eseguito a seguito di segnalazione ricevuta dalla centrale sull'andatura a zig-zag tenuta dalla vettura in questione (verbale stenotipico del 24.11.2023 p. 4).
Quanto all'inaffidabilità della misurazione per la distanza di tempo fra il momento del controllo e l'accertamento, considerato il generale andamento della (…), lo iato temporale è stato contenuto in soli 30 minuti e, dunque, è stato tale da non pregiudicare l'attendibilità della misurazione.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, solo il decorso di un intervallo temporale di alcune ore, e non di mezz'ora, tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolemico rende necessario, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di rilievo penale, verificare la presenza di altri elementi indiziari. Il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida e l'esecuzione del test è infatti inevitabile, potendosi peraltro ritenere logico sostenere che un lasso di tempo di circa mezz'ora non condizioni la validità del rilevamento mediante alcoltest (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 47298 del 11/11/2014 Ud. - dep. 17/11/2014; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 39725 del 06/06/2019 Ud. - dep. 27/09/2019).
In ogni caso, l'esito della misurazione è del tutto coerente rispetto al comportamento dell'imputato (guida a zig-zag) e ai sintomi riscontrati dagli agenti (alito vinoso e andatura barcollante).
Dalla lineare deposizione del testimone di p.g. e dai riscontri documentali, compreso l'esito dell'accertamento pienamente utilizzabile, risulta quindi provata la condotta di guida in stato di ebbrezza con valori ricompresi fra 0.8 e 1.5 g/l di cui alla lettera b) dell'art. 186 C.d.S.
Non sussistono i presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis c.p.
Per quanto concerne la particolare tenuità dell'offesa, la relativa valutazione giudiziale deve essere effettuata, per espressa indicazione normativa, valutando le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, sulla base dei parametri inerenti alla gravità del reato di cui al 1 co. dell'art. 133 e quindi: dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
Nel caso di specie, il soggetto era alla guida di una autovettura (mezzo potenzialmente più pericoloso di una bicicletta o un motorino), in una strada (potenzialmente più pericolosa di un parcheggio) e aveva un valore prossimo al massimo, oltre a sintomi specifici dello stato di ebbrezza, compresa una condotta di guida pericolosa. In questo quadro, non si può ritenere che l'offesa al bene giuridico tutelato sia stata particolarmente tenue.
Il reato è ascrivibile con certezza all'odierno imputato, identificato con patente di guida.
Non ricorrono i presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche, in assenza di elementi positivamente valutabili a tal fine.
Per quanto concerne il trattamento sanzionatolo, valutati i criteri tutti di cui all'art. 133 c.p., in particolare il valore riscontrato, stimasi congrua la pena di mesi tre di arresto ed euro 2.000 di ammenda.
Come richiesto dalla difesa, la pena detentiva può essere sostituita nella corrispondente pecuniaria pari a 4.500 euro di ammenda, considerato il valore giornaliero di Euro 50, rideterminando la pena complessiva in 6.500 Euro di ammenda.
Considerata l'entità del fatto e la personalità dell'imputato, va concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, potendosi ragionevolmente ritenere che l'imputato si asterrà dalla commissione di nuovi reati anche in forza dell'effetto deterrente della presente pronuncia.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.
previa revoca del decreto penale di condanna opposto,
dichiara BI.ST. responsabile del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 2.000 Euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visti gli artt. 545 bis c.p.p., 53 e ss. e 56-quater L. n. 689/1981, sostituisce la pena detentiva sopra indicata nella pena pecuniaria sostitutiva della ammenda pari a euro 4.500, rideterminando così la pena complessiva in Euro 6.500.
Pena sospesa.
Motivi al 30 giorno.
Così deciso in Treviso il 12 gennaio 2024.
Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2024.