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Guida in stato di ebbrezza: uscita di strada del veicolo costituisce incidente rilevante anche senza altri coinvolti

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Corte appello Perugia, 25/07/2023, n.157

In tema di guida in stato di ebbrezza, costituisce "incidente" rilevante, ai fini della fattispecie in esame, anche soltanto l'uscita di strada del veicolo senza coinvolgimento di altri.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con Sentenza del Tribunale di Terni del 13/07/2021 l'imputato SA. veniva dichiarato colpevole del reato ex. art. 186 co. 2 lett. e), co. 2 bis e co. 2 sexies d.lgs. 285/1992 perchĆ© guidava l'autovettura (ā€¦), in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (tasso alcolemico di 2,469 g/l) e provocava un incidente stradale, commettendo il fatto dopo le ore 22:00 e prima delle ore 7:00 - in Terni il 02/05/2018.

Il predetto imputato veniva quindi condannato alla pena di anni uno arresto ed euro quattromila di ammenda (pena base mesi 6 di arresto e euro 1.500,00 di ammenda, aumentata ai sensi dell'art. 86 co. 2 sexies d.lgs. 285/1992 a mesi 6 di arresto e euro 2.000,00 di ammenda, ulteriormente aumentata ai sensi dell'art. 86 co. 2 bis d.lgs. 285/1992 alla pena finale) oltre le spese processuali - con revoca della patente di guida.

Motivava la sentenza richiamando i documenti in atti e le dichiarazioni del teste operante che descriveva l'intervento effettuato il giorno 02/05/2018 verso le 02.30 di notte in seguito a sinistro stradale che aveva coinvolto l'imputato in forte stato di ebbrezza, successivamente riscontrato mediante apposito accertamento tecnico in ospedale.

Concludeva affermando la penale responsabilitĆ  dell'imputato e, non emergendo cause di giustificazioni, irrogava la pena come sopra.

Avverso la Sentenza ha proposto appello il difensore del SA. deducendo l'erroneitĆ , contraddittorietĆ  ed insufficienza motivazionale. Sarebbero infatti - secondo l'Appellante - elementi probatori tali da far emergere profili di dubbio in punto di attribuzione di responsabilitĆ  al conducente del mezzo che aveva procurato il sinistro stradale.

Quanto al trattamento sanzionatorio, lamentava l'Appellante l'erroneo calcolo dell'aumento per la continuazione dei reati, la mancata concessione delle attenuanti generiche (non ostandovi i precedenti risalenti nel tempo) e della sospensione condizionale della pena (sussistendone i presupposti di legge).

Emesso il rituale decreto di citazione, il processo veniva chiamato avanti a questa Corte all'udienza del 17.2.2023 in cui era trattato in forma camerale (cartolare); sulle conclusioni scritte delle Parti, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.

Motivi della decisione
CiĆ² premesso, osserva in estrema sintesi la Corte che il gravame proposto dall'Imputato non ĆØ risultato sufficientemente fondato e non ha quindi potuto trovare accoglimento.

Ed invero:

quanto alla dinamica del fatto - esaurientemente riferita dal teste della polizia stradale all'udienza del 2.3.2021 - ed alla contestata attribuzione di responsabilitĆ  al Prevenuto nella causazione del sinistro, giova osservare che nell'accertare la ricorrenza della specifica aggravante in parola (comma 2bis dell'art. 186 CDS) la gravata Sentenza ha, del tutto fondatamente, fatto applicazione dell'orientamento ormai consolidato scaturente da varie pronunce della Corte di Cassazione; dall'esame delle quali si ritrae che:

sufficiente un mero rapporto di "strumentalitĆ /occasionalitĆ " fra stato di ebbrezza e incidente (Cassazione - Sentenza 40269 del 23.5.2019);
costituisce "incidente" rilevante, ai fini della fattispecie in esame, anche soltanto l'uscita di strada del veicolo senza coinvolgimento di altri (Cassazione - Sentenza 27211 del 21.5.2019);
sussiste il "collegamento materiale" fra ebbrezza e incidente anche in assenza della contestazione di violazioni ad altre prescrizioni del Codice della strada (Cassazione, Sentenza 18331 del 18.1.2019).
quanto al trattamento sanzionatorio, giova considerare che il diniego delle attenuanti generiche deve ritenersi ampiamente giustificato dalla certificata presenza di due precedenti specifici irrevocabili (2001 e 2005) a carico dell'Imputato, da ritenersi ostativi anche rispetto al beneficio della sospensione condizionale della pena, se astrattamente concedibile; congrua e adeguata al fatto risulta, inoltre, la misura della pena finale, determinata in Sentenza in anni uno arresto ed euro 4.000 ammenda, alla quale si giunge attraverso il percorso corretto di calcolo che segue: pena-base uguale a mesi 6 arresto piĆ¹ euro 1.500 ammenda, piĆ¹ comma 2bis (incidente provocato a raddoppio pena) uguale a anni 1 arresto piĆ¹ euro 3.000 ammenda, piĆ¹ comma 2 sexies (orario notturno a aumento da un terzo a pena pecuniaria) uguale a anni 1 arresto piĆ¹ euro 4.000 di ammenda.

Tutte le illustrate motivazioni impongono l'integrale conferma della gravata Sentenza con ogni conseguente statuizione di Legge.

P.Q.M.
Visti gli artt. 605 e 592 c.p.p.,

CONFERMA

la sentenza emessa dal tribunale di Terni in data 13.7.2021 nei confronti di SA.Az. e dallo stesso appellata e

CONDANNA

l'appellante al pagamento delle spese del grado, termine gg. 90 per motivazione.

CosƬ deciso in Perugia il 17 febbraio 2023.

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2023.

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