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Guida in stato di ebbrezza: variabilità individuale nell’assorbimento e smaltimento dell’alcol secondo la curva di Widmark

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Corte appello Cagliari sez. I, 06/06/2024, n.709

Le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanza alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla "nota curva di Widmark - secondo cui la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall'assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto arco di tempo - variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione.

Guida sotto effetto di stupefacenti: accertamento non basato su soli sintomi esterni ma su esami specialistici

Guida in stato di ebbrezza: estinzione del reato per messa alla prova esclude la sospensione della patente

Guida in stato di ebbrezza: in caso di più misurazioni, per il principio del favor rei, deve considerarsi il valore più basso tra quelli riscontrati.

Guida in stato di ebbrezza: rilevanza penale esclusa in caso di dubbi sul funzionamento dell’etilometro

Guida in stato di ebbrezza: esclusa l’aggravante dell’incidente per il reato di rifiuto di sottoporsi all'etilometro

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Guida in stato di ebbrezza: responsabilità penale per tasso alcolemico oltre i limiti accertato tramite prelievo ematico

La sentenza integrale

Svolgimento del processo
1. Con sentenza pronunciata in data 11 maggio 2023 il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, ha dichiarato Gi.Cu. colpevole del reato di cui in epigrafe.

2. Sulla base degli atti del dibattimento, istruito, alla presenza dell'imputato, mediante prove testimoniali e documentali, il primo Giudice ricostruiva il fatto nei termini di seguito precisati.

2.1. Dall'esame del teste Ma., Assistente capo presso la Squadra Volante della Questura di Cagliari e dalla documentazione in atti (verbale di accertamenti urgenti sulla persona del 31 agosto 2019 e scontrini dell'etilometro, in pari data) era emerso che intorno alle ore 04.00 del 31.08.2019, nell'ambito di in un servizio di controllo del territorio, avevano fermato il veicolo Fiat Punto targato (…), a bordo del quale vi erano tre persone.

2.1.1. Gli agenti, da subito, si erano resi conto che il conducente del veicolo versava in uno stato di alterazione, desumibile in particolare dall'alito vinoso, dagli occhi arrossati e dall'equilibrio precario, per cui dopo averlo identificato nella persona di Gi.Cu. e avergli dato gli avvertimenti di legge, gli avevano chiesto se intendesse sottoporsi al test alcolemico.

2.1.2. Il Cu. aveva accettato di sottoporsi all'alcol test, per cui gli agenti avevano contattato la pattuglia della Polizia stradale in possesso dell'apparecchio etilometrico.

2.1.3. Il test era stato eseguito con due misurazioni, la prima alle ore 04.09, aveva accertato un tasso alcolemico pari a 1,08 g/l., mentre alle ore 04.15, il tasso era pari a 1,12 g/l.

2.1.4. L'auto dell'imputato, di conseguenza, era stata affidata ad uno dei passeggeri.

3. Valutando tali fatti in termini di colpevolezza dell'imputato, il Giudice di primo grado svolgeva le osservazioni di seguito riportate.

3.1. Sulla base dell'accertamento eseguito con apparecchiatura regolarmente omologata era emerso incontestabilmente che il Cu., nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, avesse guidato la Fiat Punto in stato di ebbrezza.

3.1.1. Il fatto inoltre era avvenuto in orario notturno e nonostante avesse conseguito la patente da meno di tre anni.

3.1.2. Era stato inoltre provato che al Cu. erano state riconosciute tutte le garanzie di legge.

3.2. Ciò posto il Tribunale, richiamati i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., ha determinato pena equa da irrogare al Cu. quella di due mesi e venti giorni di arresto ed euro 1600,00 di ammenda (pena base, quarantacinque giorni di arresto ed euro 900,00 di ammenda, aumentati per l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 sexies C.d.S., a due mesi di arresto e 1200,00 euro di ammenda, ulteriormente aumentati per l'aggravante di cui all'art. 186 bis CdS fino alla misura finale), oltre al pagamento delle spese processuali e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per sei mesi.

Ha infine escluso di poter riconoscere l'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena avuto riguardo al suo comportamento processuale.

Diritto
Motivi della decisione
4. Il difensore del Cu. ha proposto appello sottoponendo alla Corte le censure di seguito sintetizzate.

4.1. Insussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato.

L'appellante censura col primo motivo d'appello le conclusioni cui è giunto il primo Giudice in merito alla penale responsabilità dell'imputato, ritenendo invece che, a una più attenta analisi del compendio probatorio, il Cu. debba essere mandato assolto perché il fatto non sussiste, il mero accertamento strumentale, nel caso di specie, non essendo sufficiente a comprovare il fatto avuto riguardo al tempo decorso fra il controllo ed il momento in cui è stato effettuato il test tramite etilometro.

A sostegno di tale tesi, l'appellante deduce che tale il lasso di tempo (intercorso tra il momento in cui il Cu. era stato fermato e quello in cui, in seguito all'arrivo della pattuglia della stradale munita di etilometro) era quantificabile in circa un'ora, sulla base di quanto riferito dal teste Ma., che - in sede di controesame - pur avendo affermato di aver atteso l'arrivo della stradale per "mezz'ora al massimo", aveva collocato il momento del controllo alle "tre", mentre è documentalmente provato che la prima prova è stata effettuata solo alle successive 4:10.

Dunque tale decisivo lasso temporale importa l'inattendibilità del risultato delle misurazioni del tasso alcolemico, anzi, riguardato alla luce degli esiti dell'alcol test, prova addirittura il contrario di quanto si assume, se solo si considera il principio della curva di Widmark, a tenore del quale si ha un andamento crescente tra i 20 e 60 minuti dall'assunzione dell'alcol, una stasi di circa un'ora per poi passare alla fase decrescente.

Infatti, considerato che alla prima misurazione delle 04:10 il livello di alcol nel sangue del Cu. era a pari a 1,08 grammi per litro, mentre alle 04:17 era di 1,12 g/l, deve ritenersi che al momento della misurazione il tasso alcolemico fosse ancora in salita e non avesse ancora completato la fase di assorbimento, per cui è verosimile che al momento, ampiamente antecedente, in cui era stato fermato, il livello di alcol nel sangue non superasse il limite dello 0.8 g/l, confine tra illecito amministrativo e penale.

4.2. Errata determinazione dell'aumento per l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 sexies CdS.

Il primo giudice ha errato nell'alimentare la pena per l'aggravante dell'orario notturno, in quanto l'art. 186 comma 2 sexies CdS prevede un aumento della sola pena pecuniaria, e non anche della pena detentiva.

L'aumento come determinato dal Tribunale risulta pertanto contra legem.

4.3. Erronea contestazione dell'aggravante di cui all'art. 186 bis Cds

Parimenti errato il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 186 bis lettera A) CdS, che prevede un aumento di pena in caso di soggetti che abbiano conseguito la patente da meno di tre anni.

Come si evince dalla fotocopia fronte-retro della patente di guida del Cu., acquisita al fascicolo del dibattimento all'udienza del 2 febbraio 2023, la data del 19 giugno 2019 corrisponde a quella di rinnovo del permesso di guida, invece conseguito 10 anni prima e precisamente il 30 giugno 2009.

L'aggravante de qua risulta dunque erroneamente contestata.

4.4. Eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. Omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in merito al quale non è stata fornita alcuna giustificazione.

L'appellante rileva infatti che, sulla base della condotta tenuta dal Cu. subito dopo il fatto, ampiamente collaborativa, nonché del suo comportamento processuale, avendo egli prestato il consenso all'acquisizione di tutte le produzioni documentali della pubblica accusa e non essendosi opposto alla rinuncia dei testi ritenuti sovrabbondanti, avrebbero dovuto essere riconosciuta in suo favore le attenuanti generiche nella loro massima estensione.

Ed in ogni caso, alla luce dei fatti come verificatisi, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare una pena base pari ai minimi di legge.

5. L'appellante ha quindi concluso chiedendo alla Corte, in riforma della sentenza appellata, in via principale di assolvere il Cu.Gi. dal fatto a lui contestato perché il fatto non sussiste; in via subordinata, esclusa l'aggravante di cui all'articolo 186 bis lett. A) in quanto insussistente e rideterminata in diritto l'aggravante di cui all'art. 186 comma II sexies, previa concessione delle attenuanti generiche nella loro massima ampiezza, irrogare una pena pari ai minimi di legge; in via ulteriormente subordinata, minimo della pena.

LA CORTE OSSERVA

6. L'appello è fondato nei ristretti limiti di cui alla motivazione.

6.1. Del tutto infondato il primo motivo d'appello, col quale si deduce l'inesatta valutazione del compendio probatorio che avrebbe invece dovuto condurre a un'assoluzione per insussistenza del fatto difettando una prova univoca di un tasso alcolemico superiore ai limiti di rilevanza penale.

6.1.1. In primo luogo osserva questa Corte che la "nota curva di Widmark", su cui l'appellante fonda la conclusione che al momento in cui si trovava alla guida ed è stato fermato il tasso alcolemico del Cu. non fosse superiore a 0,80 g/1, non ha valore scientifico universale.

Ed infatti, il giudice di legittimità ha già avuto modo di chiarire che "le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanza alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla "nota curva di Widmark" - secondo cui la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall'assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto arco di tempo - variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione" (1).

6.1.2, A ciò si aggiunga che, come è noto, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento del test (2); al contrario il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento, in termini assoluti neppure quando si tratti -diversamente dal caso in esame - addirittura di alcune ore (3).

6.1.2. Tuttavia l'appellante, da una parte, si è limitato a richiamare la regola di cui alla curva di Widmark, senza indicare ulteriori elementi di fatto suscettibili di apprezzamento.

Dall'altra non ha minimamente considerato che nel caso in esame è emerso come il Cu. al momento in cui era stato fermato alla guida del suo veicolo, già presentasse i sintomi tipici dell'assunzione di sostanze alcoliche, quali, come anche riportato nel verbale di accertamenti urgenti sulle persone, acquisito al fascicolo del dibattimento, "occhi lucidi e alito alcolico".

Peraltro, tale circostanza è stata confermata, in sede di esame dibattimentale all'udienza del 3 maggio 2023, dal teste Ma.Ma. il quale aveva riferito "Da quello che ricordo questo veicolo procedemmo al controllo di questo veicolo con tre persone a bordo e notiamo che il conducente aveva sintomi riconducibili all'assunzione di sostanze alcoliche (…)".

6.1.3. Da ultimo deve poi considerarsi che l'assunto difensivo a mente del quale sarebbe decorsa a circa un'ora tra il momento in cui l'imputato è stato fermato alla guida dell'autovettura e quello in cui è stato effettuato l'alcoltest, pur rimarcato che si tratta di un arco temporale particolarmente contenuto, tanto più considerato che la quantità di alcol misurata nel sangue era nettamente superiore al limite di 0 80 g/l già la prima misurazione, è oltretutto frutto di un palese travisamento della prova.

Difatti, rilette con attenzione le dichiarazioni del teste Ma., anche nell'ampio stralcio riportato nell'atto d'appello, si apprezza nettamente che questi, pur escluso di poter quantificare in termini precisi il tempo trascorso prima dell'arrivo della pattuglia della stradale con l'etilometro, si è detto certo ed ha ripetuto in più passaggi, che era "passato poco tempo" e comunque "mezz'ora al massimo" e non già un'ora. In ogni caso era parimenti indicativa ed incerta l'indicazione delle tre come orario in cui è iniziato il controllo ed è stata fermata l'autovettura.

6.2. E' invece fondato il terzo motivo di appello, da trattare prioritariamente in ordine logico, col quale si contesta la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 186 bis CdS, prevista in caso di conducente che ha conseguito la patente di guida da meno di tre anni.

6.2.1. Esaminati glia atti è evidente che tale aggravante sia stata erroneamente contestata, in seguito ad un'errata lettura della patente di guida dell'imputato, nel cui frontespizio è effettivamente riportata la data del 19 giugno 2019, che però corrisponde a quella di rilascio della patente rinnovata.

6.2.2. Facendo riferimento alla legenda presente nel retro della patente, infatti, si evince come al punto 4 sia visibile la data di rilascio, per tale intendendosi quella del permesso di guida esibito agli operanti, mentre al punto 10 si legge la data di inizio della validità, per tale intendendosi la data di originario conseguimento del titolo, che nel caso specifico è quella 30 giugno 2009 e dunque risalente a circa 10 anni prima del fatto contestato.

Tale aggravante deve essere pertanto esclusa.

6.3. Parimenti fondato il secondo motivo d'appello, col quale correttamente si censura la misura l'aumento operato in sede di determinazione della pena per l'aggravante di cui all'art. 186 comma 2 Sexies CdS, ossia quella del fatto commesso in orario notturno, in quanto la norma in parola prevede il solo aumento della pena pecuniaria delll'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7").

Il Giudice di primo grado è dunque incorso in un errore, nel momento in cui, operando l'aumento della pena base per il riconoscimento dell'aggravante, ha aumentato non solo la pena pecuniaria ma anche quella detentiva, di 15 giorni.

6.4. È invece infondata la censura relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Osserva la Corte come non sussistano nel caso in esame elementi, di cui all'articolo 133 c.p., sufficienti a fondare il riconoscimento delle attenuanti; in proposito deve essere rimarcato che nemmeno lo stato di incensuratezza di per sé può fondare il riconoscimento del beneficio e che, nel caso in esame, l'imputato è gravato da due non modesti precedenti penali per detenzione illecita di stupefacenti (la pena complessiva determinata all'esito del cumulo è pari a tre anni, 7 mesi e 26 gg. di reclusione e 16.000 euro di multa), mentre per il resto non si segnala un comportamento processuale degno di essere positivamente valutato, evidenziato da una parte che gli atti acquisiti al fascicolo sono quelli, irripetibili, che dovevano essere correttamente inseriti ai sensi dell'articolo 431 c.p.p.; dall'altra che in alcun modo risultano emersi segni di resipiscenza; mentre la limitata gravità del fatto può e deve - come in effetti avvenuto - essere valorizzata in sede di determinazione della pena, che è stata concretamente determinata in misura nettamente inferiore al massimo edittale di sei mesi di arresto.

6.5. In virtù della disposta esclusione dell'aggravante di cui all'art. 186 bis CdS e dell'erronea determinazione dell'aumento per la residua aggravante, la pena - per il resto già congruamente determinata, peraltro in misura ampiamente inferiore al minimo edittale, avuto riguardo ai parametri di cui all'articolo 133 c.p. ed in particolare considerata la capacità a delinquere dell'imputato quale si apprezza dal certificato del casellario giudiziale in atti - deve essere conseguentemente ridotta a un mese e 15 giorni di arresto euro 1200 di ammenda (pena base un mese e 15 giorni di arresto ed euro 900 di ammenda, aumentata l'ammenda fino alla misura finale per l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 - sexies C.d.S.).

7. Tanto deve dunque dichiararsi in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto si conferma.

P.Q.M.
La Corte

Visto l'art. 599 c.p.p., in parziale riforma della sentenza impugnata, esclusa l'aggravante di cui all'art. 186 bis CdS, riduce la pena nei confronti di Cu.Gi. a un mese e 15 giorni di arresto e 1.200,00 euro di ammenda. Conferma nel resto. Motivazione contestuale.

Così deciso in Cagliari il 6 giugno 2024.

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2024.

(1) Cfr. Cass. Pen. sez. IV n. 4521 del 2018

(2) Cfr. Cass. pen. sezione quarta, numero 24.206 del 04/03/2015, numero 13.999 del 11/03/2014.

(3) Cfr. Cass. pen., sezione quarta, numero 47.298 del 11/11/2014.

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