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Minacce e ingiurie aggravate durante separazione coniugale: condanna con pena sospesa (Giudice Cristiana Sirabella)

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Tribunale Napoli sez. I, 03/11/2015, (ud. 03/11/2015, dep. 03/11/2015), n.15915

Le dichiarazioni della persona offesa, se ritenute coerenti, intrinsecamente attendibili e non contraddette da elementi di prova contraria, possono costituire una base sufficiente per l’affermazione di colpevolezza dell’imputato nei reati contro la persona. La condotta di minaccia grave accompagnata da linguaggio offensivo e finalizzata a un preciso scopo (come ottenere denaro), integra i reati di cui agli articoli 612 comma 2 e 594 c.p., che possono essere unificati dal vincolo della continuazione qualora sussista una medesimezza del disegno criminoso.

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La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato il 26.03.13, D'An. Pa. veniva tratto a giudizio innanzi a questo giudicante per rispondere dei reati di cui alla rubrica del presente provvedimento. All'udienza del 3.11.15, assente l'imputato, costituitasi parte civile Il. Pa., il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed invitava le parti a formulare le rispettive richieste istruttorie; il PM chiedeva di provare i fatti in contestazione attraverso l'escussione dei testi di lista, l'esame dell'imputato e l'acquisizione al fascicolo dibattimentale della denuncia querela sporta da Il. Pa.; la Difesa della PC chiedeva l'escussione dei testi del PM e l'esame dell'imputato e la Difesa dell'imputato si riservava il controesame dei testi del PM, come per legge e l'esame dell'imputato. Il Giudice, ammesse procedeva all'escussione della P.O., Il. Pa., ex coniuge dell' imputato e denunciante. All'esito della deposizione, il Giudice, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi di prova, invitava le parti a concludere e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze dibattimentali risulta pienamente raggiunta la prova della penale responsabilità di D'An. Pa. in relazione ai reati in contestazione. In tal senso, la persona offesa Il. Pa. -con una deposizione coerente e priva di contraddizioni-riferiva di essere stata sposata con D'An. Pa. dal si era poi separata; in particolare, nel luglio del 2012 la denunciante riferiva che era separata già dal D'An. ma che, tuttavia, questi non aveva ancora lasciato l'abitazione, vivendo i coniugi ancora insieme con le due figlie, all'epoca di sedici e dodici anni. La parte civile riferiva che il 20.07.12, ella era rincasata alle ore 21,00 con le figlie e non avendo trovato a casa l'ex marito lo credeva fuori. All'uscita dalla doccia la donna si recava in camera da letto e dall'armadio sbucava D'An. Pa. che l'aggrediva verbalmente ingiuriandola e profferendo al suo indirizzo le parole "tu tieni ad uno, sei una puttana, una bucchina" e tentava di aggredirla fisicamente non riuscendovi nell'intento a causa del provvidenziale intervento delle figlie che si frapponevano tra i genitori. La parte civile precisava che l'aggressione da parte del D'An. continuava nella cucina e l'uomo, particolarmente violento ed alterato, e affetto da ludopatia, la minacciava di ucciderla chiedendo indietro la restituzione della somma di E 200,00 che egli aveva dato il giorno prima alla donna per la spesa; la Il. precisava che l'ex marito teneva nella tasca del pantalone un grosso coltello da cucina e che, pur non estraendolo, lo impugnava tenendolo per il manico, profferendo al suo indirizzo le parole "se non mi ridai i soldi che ti ho dato, io ti uccido"; la donna riconosceva nel coltello che l'uomo teneva in tasca uno dei coltelli da lei utilizzati in cucina e mancante dal ceppo portacoltelli. L'aggressione aveva fine solo con la restituzione della somma di E 200,00 da parte della donna. Da quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale risulta provata la penale responsabilità di D'An. Pa. in relazione alle ipotesi di reato a lui ascritte in rubrica. In tal senso, è stato acclarato, in quanto asserito dalla persona offesa e non contraddetto da alcuna risultanza dibattimentale che il prevenuto, si rivolgeva alla ex moglie profferendo al suo indirizzo, in presenza delle figlie, le parole "tu tieni ad uno, sei una puttana, una bucchina" offendendone l'onore ed il decoro e al fine di riottenere la restituzione della somma di denaro che egli aveva dato il giorno precedente per l'acquisto di generi alimentari, verosimilmente dovendo giocare tali soldi essendo egli affetto da ludopatia, minacciava la moglie di ucciderla se ella non gli avesse reso la somma di denaro, tenendo all'interno della tasca del pantalone, ma stringendo con la mano l'impugnatura, un coltello ben visibile alla P.O.

Al riguardo, osserva il Giudicante che la deposizione resa dalla parte civile, in quanto coerente e priva di contraddizioni, debba ritenersi attendibile e, come tale, utile ai fini della prova della penale responsabilità dell'imputato; al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che "Ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, ben può tenersi conto delle dichiarazioni della persona offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente fondata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata .. " (Cass. Sez. IV n. 30422 del 21.06.05 Preso D'Urso) e, nello stesso senso, "nell'ambito dell'accertamento dei reati sessuali o di reati contro la persona la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un 'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa ... " Casso Sez. IV sent. N. 44644 del 18.10.11 Preso Marzano).

Seppure nell'ipotesi in cui "...la vittima del reato, soprattutto se costituitasi parte civile, è portatrice di un interesse personale all'interno del processo e, pertanto, più accurata deve essere la valutazione e più rigorosa la relativa motivazione ai fini del controllo dell'attendibilità rispetto al generico vaglio cui sono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone ...di tal che, può concretamente apparire opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi ... " (Cass. sez. I 29372/10; cfr Cass. sez. I 23813/13) nel caso in esame questo Giudicante ritiene che le dichiarazioni rese da Il. Pa. in sede di denuncia prima e di udienza poi, debbano ritenersi pienamente attendibili proprio in quanto intrinsecamente coerenti e non contraddette da una diversa versione resa dall'imputato. Quanto all'elemento psicologico ricorre il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà da parte del D'An. Pa. di ingiuriare la Il. Pa. e di minacciarla al fine di ottenere la restituzione della somma per poter poi giocare tali soldi. I reati contestati al D'An. Pa. per la contestualità dei fatti e per la medesimezza del fine criminoso possono ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione. Pur rilevando lo stato di incensuratezza dell'imputato, si ritiene di non poter riconoscere in suo favore le attenuanti generiche in considerazione della gravità della condotta tenuta.

Ciò premesso, valutati i criteri tutti di cui all'art. 133 cp questo Giudicante stima equo irrogare ad D'An. Pa. la pena di mesi sei di reclusione così determinata: pena base, ritenuto più grave il reato di cui all'art. 612 cpv , mesi cinque di reclusione, aumentata a mesi sei di reclusione per la continuazione con il reato di cui all'art. 594 c.p. Alla condanna segue per legge il pagamento delle spese processuali.

Questo Giudicante, preso atto dello stato di incensuratezza dell'imputato, ritiene di poter esprimere un giudizio di prognosi favorevole sul futuro comportamento di D'An. Pa. ed applica in suo favore il beneficio di cui all'art. 163 cp.

Condanna, altresì, D'An. Pa. al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, Il. Pa., da liquidarsi in separata sede non essendo stato possibile determinare in tale sede il quantum debeatur, oltre alle spese di giudizio dalla stessa sostenute stimate in E 500,00 oltre IVA e CPA.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 cpp dichiara D'An. Pa. responsabile dei reati ascritti e, ritenuto più grave il reato di cui all'art. 612 cpv c.p. , ritenuta la continuazione con il reato di cui all'art. 594 c.p., lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Condanna, altresì, D'An. Pa. al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, Il. Pa., da liquidarsi in separata sede, oltre alle spese di giudizio dalla stessa sostenute stimate in E 500,00 oltre IVA e CPA.

Napoli 3.11.15

Depositata in cancelleria il 03/11/2015.

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