Tribunale Nola sez. I, 03/05/2021, n.899
Integra il reato di minaccia aggravata (art. 612, comma 2, c.p.) il gesto dell'imputato che, mediante segni inequivocabili (mimare il taglio della gola), prospetta un male ingiusto idoneo ad incutere timore nel soggetto passivo. La condotta è rilevante indipendentemente dalla percezione effettiva di intimidazione da parte della vittima, purché astrattamente idonea a incidere sulla sua libertà morale. È altresì ostativo alla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. l'abitualità della condotta minacciosa.