Corte appello Cagliari sez. I, 16/01/2024, n.13
Nel reato di sostituzione di persona ex art. 494 c.p., la prescrizione estingue il reato qualora siano decorsi i termini massimi previsti, comprensivi delle eventuali sospensioni, senza che si sia giunti a una pronuncia definitiva. Tuttavia, l’estinzione del reato per prescrizione non consente il proscioglimento nel merito in assenza di prove evidenti dell’innocenza degli imputati.
Svolgimento del processo
LA SENTENZA IMPUGNATA
I fatti oggetto del processo - istruito, previa costituzione della parte civile Pi., con prova per testi, con l'esame del coimputato Pe., e con produzioni documentali - e le valutazioni del Tribunale possono essere sintetizzati nei termini che seguono.
Il teste Pi. ha riferito di conoscere la signora D'A. e il suo fidanzato, Vi.Ra.
Ha inoltre riferito che, una mattina, era stato contattato dalla Agos finanziaria la quale gli comunicava di avere un debito verso la stessa, in ragione di una compravendita di un elettrodomestico (…). Attraverso l'aiuto del Mar. Fe., aveva ottenuto copia del contratto, e riscontrato che i dati personali indicati e la sottoscrizione formalmente riconducibile alla sua persona erano sostanzialmente errati e non corrispondenti al vero. Ha poi specificato che Ra. aveva la disponibilità dei suoi documenti personali in quanto tempo prima li aveva utilizzati per ottenere un finanziamento.
Il Mar. Fe., all'epoca in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di San Bartolomeo, aveva condotto indagini attraverso le quali aveva desunto che Pi. non poteva essere il beneficiario del bene acquistato, anche in ragione dell'indirizzo di consegna indicato all'atto d'acquisto, ovverosia la via (…) di Quartu Sant'Elena.
L'imputato Pe., nel 2015 venditore per conto dell'agenzia (…) di Cagliari, ha ripercorso l'evolversi degli eventi, spiegando, in definitiva, come si fosse limitato a concludere uno tra i tanti affari, sulla base della richiesta e della documentazione fatta pervenire dagli acquirenti.
Dai documenti acquisiti è emerso che nella via (…) abitavano gli imputati Ra. e D'A., mentre la persona offesa, Ef.Pi., risiedeva e abitava nella via (…) di Cagliari.
Sulla base delle risultanze istruttorie, il Tribunale ha ritenuto accertata la penale responsabilità degli imputati Ra. e D'A., tenuto conto del fatto che il prodotto fu recapitato al loro indirizzo, e che si servirono proprio dei documenti dell'ignaro Pi.
Di converso, non è emerso alcun elemento a carico del coimputato Pe., il quale addirittura aveva dovuto sopportare la spesa del pagamento in favore della finanziaria (…) per la vendita effettuata.
Per tali ragioni, concesse le attenuanti generiche, Ra. e D'A. sono stati condannati alla pena di quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con il riconoscimento dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna. Il Tribunale li ha altresì condannati al risarcimento in favore della parte civile, da liquidare in separato procedimento, e con una provvisionale immediatamente esecutiva di 2.000 euro, e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa, liquidate in 1.000 euro, oltre il 15 per cento per spese generali, C.P.A. e IVA come per legge.
L'APPELLO
Hanno proposto appello tempestivo i difensori degli imputati.
La difesa della signora D'An. censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la sua compartecipazione alla condotta delittuosa, sulla base della sola argomentazione per la quale la donna non poteva non essere a conoscenza di quanto fatto da Ra., in ragione della loro convivenza e relazione sentimentale.
Sussistono, invero, numerosi elementi per sostenere la sua estraneità ai fatti, considerato che fu sempre Ra. a gestire i rapporti sia direttamente con Pi. (nell'occasione in cui ricevette i suoi documenti), sia nel momento in cui acquistò il (…). In tale contesto, non può acquisire alcun rilievo penalmente significativo la mera circostanza della sua presenza in casa al momento della conclusione del contratto da parte di Ra., sicuramente sotto il profilo di un contributo materiale, ma neppure di un eventuale contributo morale. Pertanto, si chiede la riforma della sentenza impugnata con pronuncia assolutoria dell'imputata per non avere commesso il fatto.
Con il secondo punto dell'impugnazione, l'appellante chiede che sia dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La difesa del signor Ra. censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti elementi di colpevolezza a suo carico.
Infatti, non è stata provata alcuna condotta positiva dell'imputato idonea ad integrare la fattispecie di sostituzione di persona, non è chiaro chi abbia materialmente stipulato il negozio con la finanziaria (…), chi abbia apposto la firma di Pi. sul contratto di compravendita, e neppure chi, in definitiva, abbia tratto profitto dall'utilizzo del bene.
Appare anomalo, semmai, il comportamento di Pi., che alla richiesta di pagamento contattò subito i carabinieri, invece di chiedere spiegazioni all'azienda e chiarire e risolvere la questione direttamente con Ra.
Non sussiste l'induzione in errore, in quanto non sono stati utilizzati documenti falsi, bensì "la carta di identità di Ef.Pi. recante un indirizzo diverso da quello in cui doveva avvenire la consegna del bene ma anche la fotografia dello stesso". Neppure è stato dimostrato se e quale vantaggio Ra. abbia conseguito.
In definitiva, Pi. era al corrente del fatto che l'imputato avrebbe utilizzato il suo documento per chiedere una finanziaria, e pertanto non è stata integrata alcuna illegittima sostituzione di persona.
Per tali motivi, in via principale, si chiede l'assoluzione dell'imputato con la formula ritenuta di giustizia e, in subordine, concesse le attenuanti generiche, l'applicazione del minimo della pena con i benefici di legge.
Diritto
Motivi della decisione
Va premesso che, ad oggi, il reato è senz'altro prescritto perché dalla data indicata nel capo d'imputazione sono decorsi più di sette anni e mezzo e, in aumento, sono computabili soltanto 60 giorni di sospensione per il legittimo impedimento dei difensori degli imputati all'udienza del 22.2.2022, così che la prescrizione sarebbe maturata, al più, il 9.7.2023, cioè pochissimi giorni dopo la trasmissione del fascicolo processuale alla Corte d'Appello (30.6.2023).
Tuttavia, la data della sostituzione di persona contestata agli imputati è senz'altro di molto antecedente al 10.11.2015: quest'ultima data, infatti, si riferisce al momento in cui la persona offesa Da.Pi. ebbe le prime richieste di pagamento (all'inizio soltanto telefoniche) da parte della (…). Ma è evidente che questa società poté agire nei confronti dell'apparente debitore soltanto quando era ormai incontrovertibile che il rapporto che prevedeva pagamenti rateali con cadenza mensile era entrato in sofferenza. Nessuna società finanziaria attiva una procedura di recupero crediti, di per sé impegnativa e anche onerosa, per l'inadempimento soltanto di una o due rate. E ciò trova conferma dall'estratto conto della (…) da cui si evince che l'ammortamento del debito prevedeva versamenti mensili a decorrere dal 15.6.2015: i primi solleciti a Pi. avvennero dunque quando erano già saltati almeno cinque pagamenti.
Se il primo pagamento doveva avvenire entro il 15.6.2015, è altrettanto chiaro che la stipula della proposta di acquisto del (…) e della contestuale richiesta di finanziamento alla (…) - e dunque la sostituzione di persona di cui si discute - dovettero avvenire diverso tempo prima. Ciò ha un rilievo obiettivo al fine di verificare se la prescrizione sia maturata addirittura prima della pronuncia della sentenza appellata.
Infatti, i documenti acquisiti in ordine all'operazione contrattuale in esame non recano alcuna data di compilazione: sia la proposta di acquisto del (…) che la richiesta del finanziamento alla (…) sono privi di data e anche l'estratto conto della società finanziaria cui si è già accennato non indica la data di stipulazione del contratto o della relativa richiesta. Né ha sortito un risultato certo l'approfondimento istruttorio disposto dalla Corte, perché presso gli uffici cagliaritani della (…) non è stato possibile accertare tali date.
E' però possibile procedere a una ricostruzione che situa la condotta in contestazione diverso tempo prima del 15.6.2015. Infatti dalle condizioni generali del contratto di finanziamento in atti risulta che la sua conclusione necessitava di conferma scritta della società finanziaria entro 20 giorni dalla stipula. A questo termine si somma quello ulteriore di 14 giorni per l'eventuale ripensamento (recesso) del consumatore. Si giunge così alla prima decade di maggio 2015.
Va poi considerato che sia la proposta di acquisto che la richiesta di finanziamento furono compilati a mano a domicilio e che perciò non ci fu un'immediata comunicazione alla (…). Ni.Pe., venditore del (…), dovette necessariamente provvedere successivamente e si ignora quanto tempo trascorse prima della trasmissione della richiesta.
Anche a non credere alla retrodatazione dichiarata da Pe., che paria di compilazione avvenuta addirittura nel mese di marzo del 2015, (v. esame Pe., ud. 30.11.2021, pag. 2015), è chiaro che, tenendo conto pure del tempo di trasmissione della pratica da lui alla (…) e di quello necessario per la spedizione via posta a Pi. dell'accettazione della richiesta di finanziamento, la sostituzione di persona avvenne non più tardi dei primi giorni di maggio 2015.
Pertanto, considerando il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi e i 60 giorni di sospensione di cui si è detto, il reato si è estinto nei primi giorni del gennaio 2023, quando cioè non era stata ancora pronunciata la sentenza impugnata. Ciò comporta la necessaria esclusione delle statuizioni civili della sentenza impugnata.
Non vi è la possibilità di un proscioglimento degli imputati nel merito in mancanza della necessaria evidenza probatoria.
Al contrario, il quadro indiziario a carico dei due imputati pare arricchito anche dalla circostanza, non rilevata dal Tribunale, che essi non erano tra loro estranei ma anzi erano marito e moglie (v. certificazioni anagrafiche in atti) e dunque potevano certamente avere l'interesse comune a commettere il reato sfruttando la comodità dell'ambiente domestico e la collusione con Pe., dimostrata anche dal fatto che, pochissimo tempo dopo, costui fece lavorare per la (…), (titolare del marchio B.) la signora D'A.
P.Q.M.
Visti gli artt. 157 c.p. e 605 c.p.p., in riforma della sentenza impugnata, dichiara non doversi procedere nei confronti di Ra.D'A. e Vi.Ra. in ordine al reato loro ascritto perché estinto per prescrizione ed esclude le statuizioni civili della sentenza impugnata. Motivazione contestuale.
Così deciso in Cagliari il 16 gennaio 2024.
Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2024.