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Sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza: differenze tra sospensione provvisoria e sanzione accessoria

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Tribunale Nuoro sez. II, 05/10/2023, n.539

La sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica di cui al 9° co. dell'art. 186 c.d.s. è volta ad assicurare che il trasgressore si sottoponga alla visita medica ex art. 119 c.d.s. (art. 119 c.d.s. richiamato dall'8° co. dell'art. 186 c.d.s.), affinché se ne riscontri l'idoneità alla guida. La sospensione della patente di guida di cui al 2° co. dell'art. 186 c.d.s. ("all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni"), cui si correla la sospensione di cui all'art. 223 c.d.s. ("nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, (...) il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni"), è la vera e propria sanzione amministrativa accessoria.
Significativo in tal senso è del resto l'inciso "ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2- bis", che figura nel testo del 9° co. dell'art. 186 c.d.s. 14.

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La sentenza integrale

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21.06.2023 nella cancelleria di questo Tribunale, la Prefettura di Nuoro ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 809/2022 del 22.10.2019 resa e depositata nel procedimento iscritto al n. 594/2022, con la quale il Giudice di Pace di Nuoro, Dr.ssa G. Do., aveva accolto il ricorso del De. e annullato l'ordinanza del Prefetto di Nuoro n. fascicolo (omissis), che aveva comminato la sospensione della patente di guida per un anno e l'ordine di sottoporsi a visita medica ai sensi degli artt. 128 e 119 co 4 C.d.S., esponendo quanto segue:

a. l'ordinanza prefettizia era stata emessa a seguito dell'accertamento in capo al De. dell'evidente stato di ebbrezza alcolica manifestato da alito vinoso, difficoltà nel linguaggio e andatura barcollante e del rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico, con conseguente contestazione dell'art. 186 co 6 e 7 C.d.S. Il Prefetto aveva dunque comminato la sanzione della sospensione della patente di guida per un anno e l'ordine di sottoporsi a visita medica ai sensi degli artt. 128 e 119 co 4 C.d.S.;

b. il De. aveva proposto opposizione davanti all'Ufficio del Giudice di Pace di Nuoro, ritenendo il provvedimento illegittimo perché emesso da soggetto non legittimato o delegato, senza che il reato venisse accertato ed in assenza di esigenze cautelari e chiedendo l'annullamento previa sospensione dell'ordinanza ingiunzione. La Prefettura si era costituita contestando la fondatezza delle difese del ricorrente, ma il giudice aveva annullato il provvedimento impugnato “(Visto l'art. 186, comma 9, c.d.s. e art. 6 D.Lgs n° 150/2011: - accoglie il ricorso e annulla, per l'effetto, l'ordinanza della Prefettura di Nuoro fasc. n. (omissis) del 08.06.22; - spese del giudizio compensate);

c. la sentenza del primo grado, ingiusta ed erronea, aveva considerato il positivo esito della visita presso la Commissione Medica provinciale di Nuoro sufficiente ed idoneo a determinare la carenza di esigenze cautelari. Ed aveva altresì ritenuto applicabile il solo art. 186 co 9 C.d.S., giacché lex specialis rispetto all'art. 223 C.d.S. Diversamente, la sospensione della patente comminata dal Prefetto sarebbe potuta risultare maggiore a quella comminata dal giudice penale.

Secondo quanto sostenuto dall'appellante, il giudice di primo grado non avrebbe correttamente applicato gli artt. 186 e 223 C.d.S.

La sospensione prevista dall'art. 223 C.d.S. costituisce infatti un atto dovuto da parte del Prefetto, qualora sussistano le condizioni previste dalla legge e, tra queste, anche l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 186 C.d.S. e del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di cui all'art. 186 co 3,4,5 C.d.S., contestati al De.. Fattispecie quest'ultima che neppure rientra nelle ipotesi contemplate dall'art. 186 co 9 C.d.S.

La sospensione cautelare non si porrebbe quale alternativa a quanto disposto dall'art. 186 co 8 e 9 C.d.S. e la revisione sanitaria costituirebbe un ulteriore onere posto in capo al trasgressore. Le due norme devono quindi ritenersi in rapporto di integrazione e non di specialità, come affermato dal giudice di prime cure.

2. Con comparsa di costituzione e risposta del 25.09.2023, si è costituito in giudizio il De., sostenendo la correttezza della decisione del primo grado ed il richiamo al comma 9 dell'art. 186 C.d.S. per l'espressa riconducibilità operata dal comma 7 della condotta di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolemici alle pene di cui al comma 2 lett. c). Secondo la prospettiva dell'appellato, infatti, il giudice può disporre la restituzione della patente, qualora la Commissione Medica accerti che colui che ha rifiutato di sottoporsi all'accertamento di cui all'art. 186 co. 7 C.d.S. abbia tutti i requisiti di idoneità psico fisica per condurre un veicolo. Ha, quindi, chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado impugnata.

3. All'udienza odierna le parti hanno richiamato le rispettive difese e ribadito le proprie conclusioni ed il giudice ha emesso la seguente sentenza ai sensi degli artt. 437 c.p.c. dando lettura della sentenza.

4. Il motivo d'appello proposto dalla Prefettura è fondato e dev'essere accolto.

La violazione del De. è stata correttamente ricondotta dalla Prefettura (cfr. decreto dell'8.6.2022) alla violazione dell'art. 186 co. 7 c.d.s. che prevede: «salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8.

Con provvedimento del 08.06.2022, il Prefetto di Nuoro ha, dunque, disposto la sospensione della patente cat. B n. (omissis) intestata a En. De. per un anno a decorrere dalla data della notifica del provvedimento. Tale sospensione è stata disposta ai sensi dell'art. 223 c.d.s. che dispone:

«nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».

Dalla motivazione della sentenza impugnata, emerge come il primo giudice abbia ritenuto applicabile al caso di specie soltanto la sospensione della patente ex art. 186 co 9 C.d.S., e sufficiente l'assenza di contingenti esigenze cautelari per annullare la sospensione disposta dal Prefetto.

Tali rationes decidendi non possono essere condivise.

In primo luogo, si osserva, come correttamente rilevato dall'appellante, che erra il Giudice di Pace nell'inquadrare la vicenda in esame sub art. 186, co. 9, c.p.c. poiché tale misura consegue all'accertamento di una guida in stato d'ebbrezza con tasso alcolemico maggiore di 1,5 g/l mentre nel caso di specie il De. si era rifiutato di sottoporsi agli accertamenti urgenti sulla persona (cfr. cnr e annotazione di pg prodotte in primo grado). Dunque, il reato astrattamente applicabile al caso di specie non è quello previsto dall'art. 186, co. 2, lett. c) c.d.s. -cui consegue anche la sospensione ex art. 186, co. 9, c.d.s.- ma il reato previsto all'art. 186, co. 7, c.d.s. che tipizza il rifiuto di sottoporsi al controllo del tasso alcoolemico e che richiama le pene di cui all'art. 186, comma 2, lettera c). Tale disposizione prevede sia la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida che consegue alla condanna per il reato in esame sia il dovere per il prefetto di ordinare al conducente di sottoporsi a vista medica ex art. 186, co. 8, c.p.c.

L'ordinanza prefettizia da ultimo nominata è assimilabile per ratio al provvedimento prefettizio previsto dall'art. 186, co. 9 c.p.c.: in tal caso la sospensione della patente ha la funzione di misura di coazione indiretta funzionale a indurre il trasgressore a sottoporsi alla vista medica il cui esito negativo potrebbe portare, ad esempio, alle diverse misure amministrative della sospensione a tempo indeterminato o alla revoca della patente laddove la mancanza dei requisiti psicofisici richiesti sia permanente.

Diversamente, la misura prevista dall'art. 223, co. 1, c.d.s. costituisce la misura cautelare amministrativa correlata alla sanzione accessoria della sospensione della patente che consegue alla condanna disposta dal giudice penale e ciò vale anche per il reato di cui all'art. 186, co. 7, c.p.c. A conferma di questo ragionamento si osserva che la giurisprudenza penale di legittimità afferma che la sospensione amministrativa prefettizia presofferta deve essere scomputata in sede d'esecuzione dalla sanzione amministrativa accessoria applicata in sede penale (cfr. Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 521 del 2016 e Cass. pen. Sez. 1, n. 18920 del 26/02/2013).

Il più convincente orientamento della Corte di Cassazione (v. Cass., n. 18342/2017) ritiene, infatti, che «la ratio sottesa alla misura cautelare prevista dall'art. 186, commi 8 e 9, risiede nell'esigenza di acquisire con rapidità, più o meno accentuata a seconda della gravità dell'alterazione da assunzione di alcol, il riscontro medico sulla condizione del conducente, per valutare l'idoneità del predetto alla guida, e quindi anche in funzione dell'eventuale revoca della patente. Diversamente, la sospensione provvisoria della patente di guida prevista dall'art. 223, comma 1, che è l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale, ha lo scopo di tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli (Corte cost., ordinanza n. 266 del 2011; ordinanza n. 344 del 2004; da ultimo, Cass., 15/12/2016, n. 25870). Non v'è dunque rapporto di specialità tra le norme». Più di recente la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32190 del 2021) ha ulteriormente specificato: «la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica di cui al 9° co. dell'art. 186 c.d.s. è volta ad assicurare che il trasgressore si sottoponga alla visita medica ex art. 119 c.d.s. (art. 119 c.d.s. richiamato dall'8° co. dell'art. 186 c.d.s.), affinché se ne riscontri l'idoneità alla guida. La sospensione della patente di guida di cui al 2° co. dell'art. 186 c.d.s. ("all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni"), cui si correla la sospensione di cui all'art. 223 c.d.s. ("nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, (...) il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni"), è la vera e propria sanzione amministrativa accessoria. Significativo in tal senso è del resto l'inciso "ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2- bis", che figura nel testo del 9° co. dell'art. 186 c.d.s. 14. D'altronde, questa Corte ha già spiegato che "autonoma fattispecie di sospensione cautelare della validità della patente è quella prevista dall'art. 186, comma 9, che il prefetto adotta <fino all'esito della visita medica>, e che presuppone il riscontro di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/I nella persona sottoposta al controllo (ex plurimis, Cass. del 26/05/2010, n. 12898; Cass. 19/10/2014, n. 21774). La ratio di tale misura (...) è evidentemente diversa e risiede nell'esigenza di acquisire rapidamente il riscontro medico sulla condizione del conducente, al fine di valutarne l'idoneità alla guida, e quindi anche in funzione della revoca della patente" (così in motivazione Cass. 27.6.2017, n. 16051)».

In definitiva, come non sussiste un rapporto di specialità fra la norma prevista dall'art. 186, co. 9, c.d.s. e quella prevista dall'art. 223, co. 1 c.d.s., così non sussiste alcun rapporto di specialità fra l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente prevista dall'art. 186, co. 7, c.d.s. -che ha una funzione analoga alla misura disposta ex art. 186, co. 9, c.d.s.- e il decreto prefettizio previsto dall'art. 223, co. 1, c.d.s.

Con il corollario che l'art. 223 co 1 c.d.s. trova applicazione anche nel caso in cui sia ravvisabile il reato di cui all'art. 186, commi 7 e 2 lett. c) c.d.s., trattandosi di previsione di evidente portata generale, relativa a tutte le ipotesi di reato che prevedano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. È corretta, dunque, l'applicazione al caso di specie della misura ex art. 223, co. 1, c.d.s. prevista dal decreto prefettizio opposto.

Inoltre, il provvedimento di sospensione della patente di cui al ridetto art. 223 C.d.S. ha natura di atto dovuto, “la cui discrezionalità è limitata alla durata della misura e che prescinde dall'accertamento degli elementi costitutivi del reato e da ogni indagine sull'elemento psicologico, dovendo l'autorità amministrativa verificare soltanto che la violazione contestata rientri tra quelle previste” (Cass., n. 27559/2014 confermata da: Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10983 del 08/05/2018), pertanto il Prefetto è tenuto ad irrogarla nei casi stabiliti dalla legge.

In altre parole, la sospensione della patente prevista dall'art. 223, co. 1, c.d.s. è un atto vincolato nell'an che, seguendo l'immediato ritiro della patente da parte dell'accertatore, ha la funzione -senza che vi sia alcun margine di apprezzamento sull'an dell'esigenza cautelare- di impedire la reiterazione dell'illecito nelle more del procedimento penale a condizione che vengano riscontrati fondati elementi oggettivi di responsabilità in ordine al reato che prevede, come sanzione accessoria, la sospensione della patente di guida.

Di conseguenza l'eventuale superamento della visita medica prevista dall'art. 186, co. 7, c.d.s., il superamento della visita medica disposta con il decreto opposto (cfr. documento prodotto nel fascicolo di primo grado) ovvero l'effettuazione di visite mediche private volte a dimostrare l'idoneità psicofisica alla guida sono irrilevanti rispetto alla validità e all'efficacia della misura prevista dall'art. 223, co. 1, c.d.s. In tema di irrilevanza del superamento della visita medica sul provvedimento ex art. 223, co. 1, c.d.s. si richiamano la sentenza del Tribunale Torino Sez. III, Sent., 25/05/2021, consultabile sulla banca dati Leggi d'Italia, ove si legge: «non è fondata invece la pretesa di parte appellante di vedersi ridurre il periodo di sospensione in ragione dell'ottenimento del certificato medico. L'ordinanza prefettizia prevedeva che il B. dovesse sottoporsi a visita medica entro 60 giorni, evidentemente non al fine di ottenere la revoca/riduzione della sanzione contestualmente comminata, ma al diverso fine di verificare la sua attitudine alla guida. Del resto diversamente ragionando si dovrebbe ritenere che chi subisce la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, potrebbe affrancarsene ottenendo al più presto un certificato medico di idoneità alla guida. Il giudizio positivo della visita medica presso la Commissione A. competente invece ha solo la finalità, di valutare l'idoneità psicofisica del soggetto alla guida, perché possa nuovamente guidare nel momento in cui è terminato il periodo di sospensione; ma non fa venire meno nel momento in cui è conseguito, il periculum posto alla base della misura cautelare. La sospensione della patente di guida è disposta infatti a tutela della incolumità pubblica messa in pericolo dal comportamento potenzialmente scorretto del sanzionato. Pertanto, le due valutazioni attengono ad ambiti diversi, da un lato, l'idoneità psico-fisica alla guida; dall'altro, la possibilità che il soggetto ponga in essere ulteriori violazioni al C.d.s. che creino pericoli alla circolazione stradale. Il giudizio di idoneità alla guida non interrompe quindi il periodo di sospensione, ma è necessario ai fini della restituzione del titolo di guida una volta decorso tale periodo. L'ottenimento del certificato medico di idoneità psicofisica non è quindi di per sé motivo di riduzione del periodo di sospensione della patente» e la sentenza del Tribunale Oristano, Sent., 27/05/2020, consultabile nella banca dati Leggi d'Italia, ove si legge: «quel che vizia, invece, la decisione assunta in primo grado è aver ritenuto ingiustificata l'ordinanza prefettizia a seguito della visita medica a cui il trasgressore si era prematuramente sottoposto. Avendo natura cautelare, coi caratteri di provvisorietà e strumentalità, il provvedimento impugnato era diretto a prevenire la reiterazione di condotte pericolose per un tempo determinato dall'Autorità amministrativa, nei limiti di legge. Quanto ai presupposti, non è stata messa in dubbio la correttezza della misura del tasso alcolemico, nelle circostanze di luogo e di tempo contestate. Non possono considerarsi caducate, quindi, ora per allora, le riconosciute esigenze di cautela, indubbiamente sussistenti durante il periodo di efficacia della misura. Non ha alcuna rilevanza la sopravvenuta sottoposizione alla visita medica con esito positivo in data 18 dicembre 2017, da parte dell'interessato, davanti alla Commissione medica locale di Oristano, alcuni mesi dopo il rilevamento dello stato di ebbrezza, e ciò sia perché tale verifica non era necessaria prima che si concludesse il procedimento penale, obbligatoriamente scaturito dalla notizia di reato, sia perché la prognosi di pericolosità sottesa alla sospensione non era venuta meno in modo automatico per effetto della verifica successiva dei requisiti fisici e psichici per la guida, nei confronti di una persona presentatasi ovviamente sobria alla revisione sanitaria, sia perché lo scopo del sindacato di legittimità sulla sospensione della patente è di far verificare i presupposti del provvedimento al tempo in cui era stato emesso (ex ante), e non il mutamento dello stato di fatto che lo aveva originariamente giustificato (ex post)».

Alla luce di tali considerazioni, l'appello avanzato dalla Prefettura va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata va confermata l'ordinanza cautelare.

5. L'appellato non ha promosso appello incidentale né ha riproposto i motivi d'opposizione non esaminati in primo grado dal Giudice di Pace.

6. Il regolamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c.

Si compensano le spese del primo grado, essendosi avvalsa l'amministrazione di propri funzionari per la sua difesa in prime cure.

Per quanto riguarda il secondo grado di giudizio, va condannato il De. a rimborsare alla Prefettura le spese di lite.

Ritenuto la causa di valore indeterminato, attesa la natura della sanzione, applicato lo scaglione fra € 26.000 ed € 52.000, applicata la tabella relativa ai giudizi ordinari, ritenuto di applicare i minimi tabellari per ciascuna fase del giudizio d'impugnazione salva la fase di trattazione ed istruttoria in quanto si è tenuta unicamente l'udienza di discussione e non sono stati prodotti nuovi documenti, considerati la serialità delle questioni trattate e il carattere solo documentale della causa, si liquidano a favore della Prefettura complessivi € 2.906,00 oltre 15%, Iva e Cpa, se dovute, e € 518,00 per le spese d'iscrizione a ruolo prenotate a debito (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5859 del 22/04/2002).

PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

1) in accoglimento dell'appello avanzato dalla Prefettura di Nuoro, riforma della sentenza n. 809/2022 emessa dal Giudice di Pace di Nuoro e, per l'effetto, conferma il decreto n. fascicolo 2081/2022 del g. 8 giugno 2022 a firma del Viceprefetto Aggiunto dott.ssa Em. Us.;

2) compensa le spese per il primo grado di giudizio, condanna En. De. al rimborso delle spese di lite del secondo grado in favore della Prefettura di Nuoro che liquida, come da parte motiva, in complessivi € 2.906,00 oltre 15%, Iva e Cpa, se dovute, per compensi ed € 518,00 per spese vive prenotate a debito.

Così deciso in Nuoro, il 5 ottobre 2023.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 5 OTT. 2023.

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