Tribunale Udine, 28/06/2022, n.1041
La condotta di chi attivi fraudolentemente un contratto di fornitura di energia elettrica utilizzando i dati personali e un documento contraffatto intestato a un terzo, integra gli estremi del reato di sostituzione di persona ai sensi dell'art. 494 c.p. Tale fattispecie sussiste anche quando la fornitura è destinata a un immobile nella disponibilità dell'imputato, e l'utilizzo di un documento con la fotografia dello stesso imputato, ma con dati alterati, costituisce ulteriore elemento probatorio idoneo ad affermare la responsabilità penale. Non rileva, ai fini dell’esclusione del dolo, l’eventuale ignoranza da parte del terzo delle circostanze che hanno condotto alla stipula del contratto fraudolento.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto di data 12.5.2021 CA. RI. DA. veniva tratto a giudizio avanti all'intestato Tribunale per ivi rispondere del reato a lui ascritto in rubrica.
All'udienza del 5.11.2021 il Giudice, previa verifica della ritualità della notifica e sentite le Parti, dichiarava procedersi in assenza dell'imputato. Indi, su richiesta della Difesa, il processo veniva rinviato all'udienza del 14.1.2022 e quindi a quella del 16.2.2022 ove il Giudice dichiarava aperto il dibattimento e invitava le Parti a formulare le rispettive richieste di prova. Il P.M. chiedeva pertanto di poter provare l'accusa attraverso l'escussione dei testi indicati nella lista tempestivamente depositata dei quali la Difesa si riservava il controesame, oltre che attraverso la produzione di documentazione. Il Giudice ammetteva tutte le prove richieste e all'udienza del 30.3.2022, sull'accordo delle Parti, acquisiva l'intero fascicolo del P.M. prendendo atto della rinuncia delle Parti alla audizione dei testi. Il processo veniva da ultimo rinviato all'udienza del 18.5.2022 ove il Giudice, accogliendo preliminarmente la richiesta della Difesa di ritenere validamente proposta la richiesta di ammissione al rito abbreviato formulata in data 4.11.2021 attraverso l'invio della relativa istanza a mezzo PEC, ammetteva l'imputato al rito richiesto, invitava le Parti a concludere e si pronunciava come da separato dispositivo. Ritiene il Giudice che le emergenze processuali consentano con sicuro convincimento di affermare la penale responsabilità del prevenuto in ordine al reato a lui ascritto.
Con querela di data (omissis) Co. En. narrava che, in occasione di un accesso presso il (omissis) di (omissis) da lui effettuato per procedere alla voltura a suo nome di una utenza già intestata a suo padre, si era sentito rigettare tale richiesta atteso che a suo nome risultava una segnalazione di morosità con riferimento ad un contratto di fornitura a lui intestato e riferito ad una utenza sita a (omissis), via (omissis) n° (omissis), di cui lui nulla sapeva. Rappresentava altresì che, presa visione della copia della patente che era stata utilizzata per l'attivazione di tale fornitura, detta patente risultava riportare una foto, un numero e una firma diversi da quelli riportati sulla patente in suo possesso. La documentazione afferente l'attivazione di tale fornitura effettivamente confermava la apparente attivazione a nome di Co. En. dall'utenza sita a (omissis), via (omissis), attivazione che, come risulta dalla comunicazione (…) in atti, era stata fatta a seguito della conclusione per via telefonica del contratto n° (omissis) avvenuta in data (omissis) con chiamata dalla utenza n. (omissis). Dalla annotazione in atti, risulta che l'utenza telefonica da ultimo menzionata era intestata a Ca. Ri. Da. e che lo stesso, allorché era stato sentito a s.i.t. in data 29.9.2020, aveva esibito una patente di guida che recava una foto assolutamente identica a quella apposta sulla patente di guida apparentemente intestata a Co. En. ed utilizzata per la stipula del contratto di fornitura di energia elettrica di cui è processo, ma che da quella si distingueva per i diversi dati anagrafici, la diversa data di scadenza, il diverso numero e la diversa grandezza di lettere e numeri ("Diversi invece, oltre che al nome, cognome, luogo e data di nascita, data di scadenza con solo il mese diverso, numero del documento, anche il carattere e la grandezza delle lettere e dei numeri che in quella presentata per la stipula del contratto apparivano non conformi a quelle del documento presentato presso questi uffici dal Ca."). Inoltre, in occasione delle s.i.t. medesime, il Ca. aveva affermato non solo di avere avuto in uso l'utenza telefonica sopra indicata fino ai mesi di (omissis), ma anche di avere abitato a (omissis) in via (omissis) n° (omissis) dall'(omissis) al (omissis), in proposito rappresentando che l'abitazione era di proprietà di tale Go. Lu. e che nell'ambito del contratto di locazione con lo stesso stipulato era stato pattuito che lui avrebbe provveduto a corrispondere al Go. a mezzo bonifico sia il canone di locazione sia il corrispettivo dovuto in relazione alle utenze domestiche, che lui sosteneva essere già state attivate. Sentito Go. Lu. in proposito, lo stesso, oltre ad esibire il contratto di locazione dal quale risulta che le spese per i servizi di energia elettrica, gas, telefono e tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sarebbero state a carico della parte conduttrice, aveva altresì detto che il Ca. si era impegnato a volturare a suo nome l'utenza intestata a De. Ro., conduttrice dell'immobile fino alla data del (omissis).
Ebbene, così ricostruito il contenuto degli elementi probatori raccolti, ritiene il Giudice che dubbi non sussistano in ordine alla sussistenza degli costitutivi del reato contestato atteso che non solo la stipula per via telefonica del contratto di fornitura di cui è processo è avvenuta utilizzando l'utenza intestata e in uso al Ca., ma, quel che ancora più conta, si è trattato di una fornitura asservita ad abitazione all'epoca della attivazione in uso al Ca.. Inoltre merita evidenziare che la patente di guida utilizzata come documento per l'attivazione della fornitura in parola reca la medesima foto apposta sulla patente rinvenuta nella disponibilità del Ca. in occasione della sua audizione a s.i.t., circostanza che ulteriormente conforta nel ritenere che il Ca. e non altri sia stato colui che ha stipulato il contratto di fornitura in data (omissis) spendendo indebitamente il nome di Co. En..
Per le ragioni che precedono va pertanto affermata la penale responsabilità del prevenuto in ordine al reato a lui ascritto.
Venendo alla determinazione della pena, ritiene il Giudice che dalla istruttoria dibattimentale non siano emerse circostanze positivamente valorizzagli ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Pena equa si stima pertanto essere quella di mesi uno e giorni venti di reclusione (pena base mesi 1 e giorni 15 di reclusione, aumentata per la contestata recidiva a mesi 2 e giorni 15 di reclusione, ridotta per il rito a mesi 1 e giorni 20 di reclusione).
Alla condanna segue l'obbligo del pagamento delle spese processuali.
I precedenti a carico del prevenuto sono ostativi alla concessione di benefici.
P.Q.M.
Visti gli artt. 438, 533 e 535 c.p.p.
DICHIARA
l'imputato responsabile del reato a lui ascritto e, applicata la diminuente del rito, lo
CONDANNA
alla pena di mesi 1 e giorni 20 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visto l'art. 544, co. 3° c.p.p.
ASSEGNA
termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Così deciso in Udine, il 18 maggio 2022
Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2022