Tribunale Pescara, 01/12/2023, n.1970
Il reato di sostituzione di persona ex art. 494 c.p. si configura quando l’agente, mediante artifici e raggiri, induce un soggetto in errore attribuendosi una falsa identità per ottenere un ingiusto vantaggio patrimoniale o non patrimoniale. L’elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo specifico, consistente nella volontà consapevole di realizzare un vantaggio illecito o arrecare un danno ad altri, attraverso condotte che escludano ogni giustificazione e si sostanzino in un programma delittuoso articolato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento veniva trattato con rito ordinario ed in assenza dell'imputato D.Ro.
Alla prima udienza fissata per la costituzione delle parti si disponeva un rinvio per la rinnovazione della notifica della citazione a giudizio. Successivamente, all'udienza del 19.4.22, le parti concludevano richiedendo la pronuncia di sentenza per estinzione dei reati, essendosi rilevata l'assenza ingiustificata della persona offesa querelante, pur citata con avviso della remissione tacita di querela.
Le conclusioni non venivano accolte dal sottoscritto giudicante, ravvisando che uno dei reati in rubrica - e quindi quello di cui all'art. 494 c.p. - è procedibile d'ufficio. Si disponeva così il prosieguo della trattazione dando l'ingresso alla fase d'istruttoria dibattimentale, pur ritenendosi perfezionata la remissione della querela relativamente al reato di cui all'art. 640 c.p.
Alla successiva udienza del 6.9.22 si ammettevano le testimonianze di cui alla lista depositata dal pubblico ministero. I difensori dei prevenuti richiedevano l'esame di quest'ultimi.
Nel corso dell'udienza istruttoria si esaminavano due testimoni, e si procedeva nella correzione di due errori materiali - nella parte del cognome del D.RO. e della località del fatto-reato da intendersi Montesilvano - e conseguente concessione del rinvio dell'udienza.
In data 9.5.23 l'imputato Fu.Om. richiedeva di sottoporsi ad esame, acquisendosi al fascicolo per il dibattimento la documentazione prodotta dal difensore di quest'ultimo. Si giungeva così alla dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibattimentale, con seguente discussione delle parti e pronuncia del dispositivo di sentenza con motivazione riservata entro il fissato termine.
Preliminarmente, in relazione al reato di cui all'art. 640 c.p., va dichiarato di non doversi procedere in quanto il reato ascritto ai due imputati è estinto per intervenuta remissione della querela in forma tacita; e ciò nell'assenza di elementi sufficienti per giungere ad una sentenza assolutoria nel merito.
A norma dell'art. 340 c.p.p. le spese del procedimento vanno poste a carico degli imputati.
In relazione all'altro reato - 494 c.p. - dev'essere affermata penale responsabilità di entrambi i prevenuti poiché all'esito del disamina processuale risultava sostanzialmente accertata fondatezza degli addebiti.
Il primo teste escusso, Al., in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Porto d'Ascoli, ha ripercorso con precisione gli eventi rubricati. Questi ha evidenziato la certa riconducibilità del versamento al prevenuto D.Ro. e quindi sulla carta di debito Postepay Evolution intestata regolarmente a quest'ultimo; nel contempo accertava che l'utenza telefonica utilizzata per le trattative contrattuali era intestata regolarmente a Fu.Om.
Lo stesso testimone riferiva poi su precedenti analoghi a carico dei pervenuti e sull'accertata falsa denuncia di smarrimento della carta postepay in oggetto.
Con l'esame del teste persona offesa si aveva una puntuale ricostruzione dei fatti per come articolati nel capo di imputazione, così da ottenerne conferma al di sopra di ogni ragionevole dubbio.
Nello specifico, questo testimone ripercorreva i fatti da quando trovava una inserzione su di un sito internet (...) e chiedeva informazioni alla venditrice oltre a dettagli sul prodotto da acquistare. Poi, dopo comunicazioni telefoniche con la venditrice, quest'ultima precisava di avere un proprio negozio e di essere disponibile ad un incontro personale.
Avuti i dati dalla donna il teste effettuava il pagamento con bonifico, senza ricevere nulla e senza avere risposta nei successivi tentativi di contatto, nonostante le reiterate anticipate rassicurazioni per la consegna.
E' di tutta evidenza che i prevenuti abbiano tratto in inganno l'acquirente, dapprima ponendo in vendita i due cerchi per bicicletta, poi fornendo con artifici delle rassicurazioni all'acquirente fino, sempre sostituendo la propria identità con quella di una donna rappresentata quale venditrice e titolare del negozio, nascondendo la circostanza che mai avrebbero consegnato il bene. Solo sulla base di queste false rassicurazioni l'acquirente si determinava all'acquisto. Anche la condotta successiva degli imputati assume valore in quanto a conferma della intera condotta tesa alla sostituzione per un profitto ingiusto con assenza di ogni giustificazione o chiarimento.
L'esame reso dall'imputato Fu.Om. si è rivelato privo di utilità in quanto le dichiarazioni rese sono apparse confuse e non seguite dalla annunciata produzione documentale relativa alle precarie condizioni fisiche del dichiarante. Inoltre è stato lo stesso imputato a dichiarare di essere stato l'intestatario della utenza telefonica in oggetto, seppur volontariamente ceduta ad altro individuo non specificato.
Di conseguenza, ritenendo configurati gli elementi tutti del reato di cui all'art. 494 c.p., non ultime la coscienza e volontà delle azioni, va rilevata la responsabilità penale di entrambi i prevenuti, ai quali, viste le precedenti condanne penali e visto il suddetto particolare articolato programma delittuoso, non potranno essere concesse le circostanze attenuanti generiche.
Significativa in tal senso anche l'assenza di ogni giustificazione o chiarimento da parte del D.Ro., nel corso del giudizio, vista la sua perdurante assenza.
Pertanto, per la giusta esigenza di un adeguamento della pena alla natura ed all'entità del fatto reato commesso, ai sensi dei criteri indicati dall'art.133 c.p., si ritiene equo condannare entrambi gli imputati alla pena di mesi tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Nel contempo, visti gli artt.545 bis c.p.p., 53 ss. e 56 quater L. 689/81, e disapplicata la contestata recidiva, la pena detentiva sopra indicata andrà sostituita con la pena pecuniaria sostitutiva della multa pari a Euro 450,00. Ciò tenuto conto del ragguaglio di Euro 5 per ogni giorno di pena detentiva, alla luce del minimo livello reddituale dei prevenuti, già ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Visti gli artt. 531 e 340 c.p.p. dichiara di non doversi procedere nei confronti di D.RO. e FU.OM. per il reato agli stessi ascritto e di cui all'art. 640 c.p., perché estinto per intervenuta remissione della querela.
Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara D.RO. e FU.OM. colpevoli del reato agli stessi stesso ascritto e di cui all'art. 494 c.p. e li condanna alla pena di mesi tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visti gli artt. 545 bis c.p.p., 53 ss. e 56 quater L. 689/1981, sostituisce la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria di Euro 450,00 di multa.
Motivazione entro il 01.1220.23.
Così deciso in Pescara il 3 ottobre 2023.
Depositata in Cancelleria l'1 dicembre 2023.