Tribunale Vicenza, 07/03/2024, n.244
Integra il reato di sostituzione di persona ex art. 494 c.p. la condotta di chi, mediante inganno, si attribuisce un falso nome o una falsa qualità personale finalizzata a indurre il soggetto passivo a concludere un accordo o a prestare fiducia, al fine di procurarsi un ingiusto vantaggio patrimoniale o arrecare un danno altrui. È necessaria la prova del dolo specifico, consistente nell’intento di conseguire un profitto illecito, anche quando la condotta sfocia in un reato diverso, come la truffa.
Svolgimento del processo
1. Con decreto di citazione diretta emesso dal Pubblico Ministero il 27 ottobre 2022, IN.Ar. veniva tratto a giudizio davanti al Tribunale in composizione monocratica per rispondere dei reati di truffa e sostituzione di persona a lui ascritti, come riportati in epigrafe.
Alla prima udienza dell'11 ottobre 2023 il Tribunale dichiarava l'assenza dell'imputato, detenuto per altra causa, avendo lo stesso nominato un difensore di fiducia e rinunciato a comparire. La difesa, munita di procura speciale, formulava istanza di definizione del procedimento con le forme del rito abbreviato, subordinata all'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato, e il giudice rinviava per la decisione sul punto.
Alla successiva udienza del 7 febbraio 2024, il Tribunale, ammetteva l'imputato al rito richiesto e acquisiva la documentazione necessaria ai fini della valutazione dello stato di capacità di intendere e di volere dello stesso. Le parti quindi discutevano, concludendo come da verbale, e il giudice all'esito della camera di consiglio, pronunciava la sentenza mediante lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
2. All'esito del giudizio risulta provata la penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli al capo b), mentre deve essere pronunciata sentenza di non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo a) per mancanza di querela.
Costituiscono fonti di prova ai fini della decisione la comunicazione della notizia di reato redatta dalla stazione Carabinieri di Romano D'Ezzelino del 17 marzo 2021 e i relativi allegati, quali la denuncia (erroneamente qualificata dall'agente di p.g. come "querela") sporta da Po.Se. in data 28 agosto 2020, il contratto di apertura di conto corrente da parte di IN. presso la banca (…) e la scheda relativa all'utenza n. (…).
Dalla lettura dei presenti atti - il cui contenuto è pienamente utilizzabile nel presente giudizio abbreviato - emerge quanto segue.
Po.Se., con denuncia sporta davanti ai Carabinieri in data 28 agosto 2020, rappresentava di avere visualizzato un annuncio sulla piattaforma (…) relativo all'affitto di un appartamento in località marittima. Interessata all'offerta, aveva contattato l'inserzionista, tale Gi., al numero di cellulare dallo stesso indicato nel sito, corrispondente al n. (…) e si era accordata con lui per il versamento di una caparra di 290,00 euro da effettuarsi mediante bonifico al numero di conto corrente fornito dallo stesso inserzionista.
Il successivo 7 luglio 2020 effettuava quindi il pagamento di tale somma dal conto corrente del fidanzato, Ge., a favore di Fa.Gi. (v. distinta di bonifico di cui a pag. 27 fascicolo dibattimento), sennonchè, ricevuta tale somma, l'inserzionista interrompeva ogni contatto, rendendosi irreperibile.
In sede di indagini i Carabinieri della Stazione di Romano d'Ezzelino appuravano che l'IBAN sul quale era stato effettuato il pagamento era stato aperto in data 28 aprile 2020 presso la banca online (…) da IN.Ar., che risultava l'unico soggetto delegato a operare sullo stesso (v. alll. 2 alla c.n.r.).
Inoltre, dagli accertamenti ulteriormente eseguiti era emerso che l'utenza sulla quale la denunciante aveva contattato l'inserzionista era intestata al medesimo IN.Ar. (v. ali. 3 alla c.n.r.).
3. Ciò posto, deve essere pronunciata sentenza di non doversi procedere per difetto di querela ai sensi dell'art. 529 c.p.p. in relazione al reato di truffa di cui al capo a).
Infatti, il delitto in esame è procedibile a querela di parte, non risultando contestata alcuna delle aggravanti che rende tale fattispecie procedibile d'ufficio.
Si rammenta che secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità "non costituisce valida querela l'atto, pur predisposto dalla polizia giudiziaria, intestato come "ricezione di querela orale" e sottoscritto dalla persona offesa, nel caso in cui non si traggano dal tenore delle dichiarazioni in esso contenute e dal comportamento successivo della persona offesa chiari elementi sintomatici della volontà di perseguire il responsabile del reato" (cfr. da ultimo Cass, Sez. 2, n. 39673 del 08/09/2023).
Nel caso di specie, l'atto pur qualificato dalla polizia operante come "querela orale" non contiene alcuna manifestazione della volontà punitiva nei confronti del reo (quali la riserva di costituzione di parte civile, la richiesta di essere avvisata di eventuale archiviazione, etc.) nè risultano comportamenti successivi da cui sia univocamente evinci bile tale volontà.
4. Alla luce delle acquisizioni probatorie esposte risulta invece provata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità di IN. per il reato sostituzione di persona a lui ascritto al capo b).
Secondo consolidata giurisprudenza "integra il delitto di sostituzione di persona qualsiasi condotta ingannevole tesa a far attribuire all'agente, da parte del soggetto passivo, un falso nome o un falso stato o false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, richiedendosi, sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, il dolo specifico, consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale o anche di recare ad altri un danno" (cfr. Cass., sez. V, sent. n. 13296/2013; Cass., sez. VI, sent. n. 4394/2014).
L'istruttoria ha consentito di appurare che IN. si è presentato con il falso nome di Fa.Gi., come emerge dalla lettura della denuncia e dalla distinta di pagamento, al precipuo scopo di concludere l'accordo in ordine all'affitto della casa vacanze, poi risoltosi nella truffa contestata. Tale sostituzione di identità risultava finalizzata pertanto al conseguimento dell'ingiusto vantaggio patrimoniale, rappresentato dal conseguimento della caparra, pur mancando ab origine la disponibilità dell'appartamento o comunque la volontà di locarlo alla persona offesa.
5. Quanto al profilo sanziona torio, i criteri di cui all'art. 133 c.p., complessivamente considerati, inducono a applicare il minimo edittale previsto dalla legge.
5.1. Deve essere poi applicata la contestata recidiva. L'imputato risulta infatti gravato da numerosi precedenti penali per delitti contro il patrimonio e la fede pubblica, che denotano la persistente pervicacia di In. nel commettere delitti di natura fraudolenta e rappresentano quindi un chiaro sintomo di maggiore pericolosità dello stesso, oltre che indice di una maggiore riprovevolezza della sua condotta, in linea con quanto indicato dalle Sezioni Unite "Calibe" (v. Cass. Sez. Un., sent. n. 35738/2010).
5.2. Deve essere riconosciuta poi la attenuante di cui all'art. 89 c.p.
Infatti, risulta dalla documentazione medico-sanitaria prodotta dalla difesa e dalle perizie svolte in altri procedimenti penali in relazione a reati di truffa commessi dal medesimo IN. in epoca prossima ai fatti oggetto del presente giudizio, che l'imputato era affetto da Disturbo da Gioco d'Azzardo (DSA), malattia psichiatrica riconosciuta dal DSM 5, a causa del quale la sua capacità di intendere e volere era grandemente scemata all'epoca dei fatti sono emblematiche in tal senso la perizia disposta dal Tribunale di Lecce in relazione a un episodio di truffa commesso a mezzo del sito (…) del 14.6.2019 e effettuata dalla dott.ssa El.Co. e la perizia disposta dal Tribunale di Ferrara in relazione a un episodio di truffa commesso a mezzo del sito (…) nel luglio del 2020 e effettuata dal dott. Lu.Fi.; v. nota documentale della difesa depositata il 5 febbraio 2024).
Deve pertanto ritenersi che anche all'epoca della commissione dei fatti oggi in contestazione - pressoché contestuali a quelli valutati da Tribunale di Ferrara - IN. fosse affetto da disturbo ludopatico e quindi sussistesse vizio parziale di mente ai sensi dell'art. 89 c.p.
Tale attenuante va posta in equivalenza sulla contestata aggravante ex art. 69 u.c. c.p. in ragione del grado di colpevolezza dell'imputato e della sua pericolosità, desunta dal numero elevato di precedenti, che non consentono una maggiore mitigazione sanzionatoria.
5.3. La pena così determinata deve essere poi ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato.
La pena finale deve essere quindi determinata in mesi quattro di reclusione.
Alla pronuncia segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
5.4. Non sussistono i presupposti ex art. 58 L. 698/1981 per la sostituzione della pena detentiva inflitta all'imputato con una pena sostitutiva, poiché i numerosissimi precedenti dell'imputato - che sta già scontando la pena detentiva in carcere - denotano la sua pervicacia nella commissione di reati contro il patrimonio e la fede pubblica, cosicché una pena sostitutiva, garantendo ampi margini di manovra allo stesso, non sarebbe idonea a prevenire la commissione di ulteriori reati né a garantire l'effetto rieducativo della pena.
L'attuale carico di lavoro impone l'individuazione di un termine non inferiore ai trenta giorni per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p.,
dichiara l'imputato responsabile del reato ascrittogli al capo b) e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 89 c.p. in giudizio di equivalenza sulla contestata recidiva, previa riduzione per il rito, lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.
Visto l'art. 529 c.p.p.,
dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo a) in quanto l'azione penale non doveva essere esercitata per mancanza di valida querela.
Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.,
indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Vicenza il 7 febbraio 2024.
Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2024.