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Sostituzione di persona e dolo specifico: rilevanza della falsa identità nel perseguimento di un vantaggio patrimoniale

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Tribunale Vicenza, 04/09/2023, n.1034

Integra il delitto di sostituzione di persona ex art. 494 c.p. la condotta di chi attribuisca a sé una falsa identità al fine di ingenerare nella vittima una fiducia derivante da qualità inesistenti, sfruttandola per ottenere vantaggi patrimoniali o non patrimoniali. Il dolo specifico si configura nella consapevole volontà di ingannare il soggetto passivo mediante un'identità simulata, volta a creare una relazione fiduciaria che altrimenti non sarebbe esistita. La condotta, accompagnata da artifizi e raggiri prolungati nel tempo, manifesta un elevato grado di offensività, indipendentemente dalla natura del vantaggio perseguito, purché sia riconducibile all'inganno.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto di citazione diretta emesso dal PM il 18/7/2022, (…) è stato tratto a giudizio davanti al Tribunale monocratico per rispondere dei reati di sostituzione di persona e di truffa - quest'ultimo commesso ai danni di Va.Pi. - descritti in epigrafe.

All'udienza del 25/1/2023 il difensore dell'imputato ha rappresentato che (…) si trovava ristretto in regime di detenzione domiciliare per altra causa, essendo pertanto impossibilitato a presenziare al processo a suo carico: il Tribunale, ritenuto sussistente il legittimo impedimento dell'imputato, ha pertanto rinviato l'udienza, disponendo la rinnovazione della notifica.

Alla successiva udienza del 7/6/2023, verificata la regolarità delle notifiche all'imputato, ne è stata dichiarata l'assenza, avendo il (…) ricevuto personalmente la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza ed avendo nominato un difensore di fiducia. Nella stessa occasione, il Pubblico Ministero ha depositato il verbale di remissione di querela sottoscritto in data 12/4/2023 dalla persona offesa - relativamente al reato di truffa, che il difensore dell'imputato, munito di procura speciale appositamente rilasciata a tal fine, ha dichiarato di voler accettare.

Invece, in relazione al delitto di cui al capo B), il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ha avanzato istanza di giudizio abbreviato. Il Tribunale ha ammesso il rito e, una volta acquisito il fascicolo delle indagini preliminari, ha invitato le parti a formulare le rispettive conclusioni trascritte a verbale; all'esito della camera di consiglio, il Tribunale ha emesso sentenza mediante lettura del dispositivo.

Motivi della decisione
1. PROVE RILEVANTI.

All'esito dello studio degli atti delle indagini preliminari, assumono rilievo al fine di ricostruire gli eventi che hanno originato le odierne incolpazioni:

- la querela sporta da Va.Pi. in data 2/5/2017 davanti ai Carabinieri della Stazione di Breganze e le dichiarazioni dallo stesso rese il 3/5/2017, che ricostruiscono la vicenda che ha riguardato la persona offesa, illustrando le circostanze in cui lo stesso è venuto in contatto con l'imputato e, in particolare, le modalità con cui i due comunicavano abitualmente;

- il verbale delle sommarie informazioni testimoniali rese il 2/5/2017 da Ba.Lu. - moglie della persona offesa - da cui emergono elementi di conferma del racconto fornito dal marito;

la richiesta di verifica eseguita sul portale (…) s.p.a., dalla quale si evince che l'utenza telefonica cui la persona offesa faceva riferimento per comunicare con l'imputato risulta effettivamente intestata all'odierno imputato;

- il verbale di acquisizione di notizia di reato n. (…) del 13/5/2017, redatto dalla Stazione Carabinieri di Breganze, che compendia le indagini svolte a carico di (…).

2. RICOSTRUZIONE DEI FATTI.

Dalla querela in atti si evince infatti che Va.Pi. l'odierno imputato nel mese di maggio 2016 quando (…), presentatosi con il falso nome di St.An., si era presentato presso il chiosco per la vendita di ciliegie gestito dalla persona offesa lungo la strada provinciale (…), nel comune di Sarcedo.

Tra i due si instaurava un rapporto prima di conoscenza, poi di frequentazione e di confidenza, visto che (…) si recava due o tre volte a settimana a comprare ciliegie da Va., e con il tempo anche presso l'abitazione dello stesso, accompagnato talora da una persona terza che si presentava come la moglie Tatiana. I due si tenevano in contatto anche telefonicamente, nello specifico Va. contattava (…) al numero (…).

Durante tali incontri, Va. metteva l'imputato al corrente circa alcuni problemi giudiziari che lo turbavano in quel periodo (in particolare, in merito al passaggio di proprietà dell'abitazione ove abitavano i suoi genitori, a diverse problematiche non ben specificate connesse all'eredità dei fratelli e alla separazione di Va. dalla moglie), e quest'ultimo gli offriva il proprio aiuto, chiedendogli di consultare le carte dei procedimenti. (…), inoltre, proponeva a Va. di farsi carico al suo posto di tutta una serie di incombenti burocratici: per sbrigare tali affari, l'imputato chiedeva a più riprese alla persona offesa del denaro - giustificandolo con la necessità di far fronte a varie spese dovute per marche da bollo e altre asserite spese di giustizia - che Va. gli consegnava in contanti, in diverse occasioni (nello specifico, 1.170,00 euro in data 24/6/2016; 2.000 euro in data 27/6/2016; 420,00 euro il 15/7/2016; 900,00 euro il 13/10/2016). Nei mesi successivi - tra l'ottobre 2016 e il marzo 2017 - l'imputato chiedeva nuove somme di denaro contante, a vario titolo, accompagnando anche Va. ad un incontro presso lo studio legale dell'avv. (…) per ottenere una consulenza in merito alle questioni che riguardavano le due cause giudiziarie avviate con i vicini di casa e con la moglie.

Il 29/4/2017, dopo ulteriori dazioni di denaro asseritamente necessarie a risolvere i suoi problemi legali, Va. veniva a sapere dal cognato D.Mo. che un collega di lavoro di quest'ultimo era stato vittima di una truffa, perpetrata con una condotta che presentava notevoli affinità con quanto stava accadendo a Va.: infatti, un tale (…) si era offerto falsamente al collega di D.Mo. come facilitatore per risolvere alcune dispute legali, in cambio di denaro. Ricevute dal cognato le fotografie di (…) - probabilmente rilevate da internet - Va. vi riconosceva il soggetto che si era presentato a lui con il nome di St.A. e cui, nel corso del tempo, aveva affidato la gestione dei suoi affari.

Rivoltosi ai carabinieri della Stazione di Breganze per denunciare l'accaduto, i militari - attraverso un controllo sul portale (…) - riscontravano che l'utenza cellulare di St.An., che Va. utilizzava per comunicare con quest'ultimo, era in realtà intestata all'odierno imputato.

Le circostanze riferite da Va. venivano sostanzialmente confermate dalla moglie, Ba.Lu., sentita a SIT dai Carabinieri di Breganze in data 2/5/2017.

3. LA RESPONSABILITA' DELL'IMPUTATO.

3.1. Il reato di truffa.

Preliminarmente, deve pervenirsi ad una pronuncia di non doversi procedere in relazione al capo A), per essere il reato estinto per remissione della querela e successiva accettazione. Infatti, all'odierno imputato è contestato il reato di truffa ai danni di Va.Pi., commesso in Breganze sino al 6/3/2017.

Il Pubblico Ministero, all'udienza del 7/6/2023, ha depositato il verbale di remissione di querela della persona offesa, redatto in data 12/4/2023 davanti ai Carabinieri della Stazione di Breganze. Nel corso dell'udienza, il difensore e procuratore speciale di (…) ha dichiarato di voler accettare l'intervenuta remissione di querela. Considerato che il delitto di cui all'art. 640 c.p. - in assenza delle circostanze aggravanti previste dal secondo comma o di quella prevista dall'art. 61 n. 5 c.p. - è procedibile a querela di parte, tale circostanza ha determinato il venire meno della condizione di procedibilità prevista dall'art. 640, comma 3, c.p.

Pertanto, rilevato che sussistono i presupposti formali e sostanziali previsti dagli artt. 152 c.p. e 340 c.p.p., e che non emergono dagli atti ragioni di proscioglimento nel merito ai sensi del comma 2 dell'art. 129 c.p.p., si impone una pronuncia di non doversi procedere ex art. 129 c.p.p. nei confronti dell'imputato, per essere il reato ascrittogli al capo A) estinto per intervenuta remissione di querela.

3.2. Il reato di sostituzione di persona.

Diversamente, con riferimento al delitto contestato al capo B), gli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari - pienamente utilizzabili ai fini della decisione, alla luce della scelta del rito compiuta dall'imputato - consentono di ritenere accertata oltre ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità di (…) in relazione al reato di sostituzione di persona.

Sul punto, occorre ricordare che "integra il delitto di sostituzione di persona qualsiasi condotta ingannevole tesa a far attribuire all'agente, da parte del soggetto passivo, un falso nome o un falso stato o false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, richiedendosi, sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, il dolo specifico, consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale o anche di recare ad altri un danno" (cfr. Cass. pen., sez. 5, sent. n. 13296/2013; Cass. pen., sez. 5, sent. n. 4394/2014). Specificamente, secondo la Corte di Cassazione, integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che si attribuisca un falso nome in modo da poter avviare una corrispondenza con soggetti che, altrimenti, non gli avrebbero concesso la loro amicizia e confidenza (cfr. Cass. pen., sez. 5, sent. n. 36094/2006).

Ciò posto, sotto il profilo dell'elemento materiale del reato, la prova della condotta illecita emerge inequivocabilmente dal contenuto della querela presentata da Va., che risulta minuziosamente dettagliata nonché confermata dalle dichiarazioni rese dalla moglie della persona offesa Ba.Lu., che ha fornito una ricostruzione dei fatti pienamente coerente con quella del marito. Ne risulta, infatti, che l'odierno imputato, a partire dal maggio 2016 fino al mese di aprile 2017, ha indotto in errore Va. e la moglie sulla propria reale identità, attribuendosi falsamente il nome di St.An., e ciò al fine di procurare a sé più di un vantaggio. Fin dal loro primo incontro, infatti, (…) si è presentato alla persona offesa come St.An., e ha continuato ad utilizzare tale falsa identità durante ogni incontro e contatto che ha avuto con Va., con il fratello Re. e con la Ba.

Inoltre, (…) non si è limitato ad utilizzare un nome falso, ma ha creato un vero e proprio "personaggio", millantando con Va. amicizie importanti e contatti con persone influenti (la conoscenza di un pretore di Brescia e di professionisti legali), al fine di carpirne la fiducia e convincerlo della propria serietà, così da farsi consegnare plurime somme di denaro. La condotta ingannatoria di (…) era evidentemente finalizzata a celare a Va. la propria vera identità - venuta successivamente alla luce grazie all'intervento di (…) - che, qualora fosse stata a conoscenza della persona offesa, l'avrebbe certamente messa in allarme circa la veridicità delle circostanze riferitele dall'imputato, dissuadendolo dall'accettare la sua opera di "intermediazione" nella gestione dei propri affari giudiziari: (…) è infatti gravato da numerosi precedenti penali della medesima indole ed una semplice ricerca su internet avrebbe consentito a Va., se avesse conosciuto il vero nome del suo interlocutore, di svelare le reali intenzioni perseguite dall'imputato.

Va infatti ricordato che la persona offesa ha scoperto la reale identità del sedicente St. soltanto casualmente, tramite il cognato che gli riferì di una vicenda analoga: a quel punto, risultò facilissimo recuperare una foto dell'odierno imputato e giungere alla sua identificazione, come peraltro risulta dall'articolo apparso su (…) datato 22/11/2014 allegato alla CNR del 13/5/2017, che la persona offesa avrebbe potuto facilmente reperire online. Le modalità della condotta per come descritta dalla persona offesa in sede di querela - ossia l'essersi presentato senza alcuna valida ragione con un nome fasullo, per poi entrare in confidenza con Va. e offrire il proprio aiuto nelle dispute legali che lo interessavano - rendono manifesta altresì in capo a (…) la sussistenza del dolo specifico richiesto per la configurazione della fattispecie in esame: emerge infatti nitidamente la consapevolezza e la volontà del (…) di attribuirsi un'identità fittizia -come tale non sospettabile - allo scopo di carpire la fiducia della persona offesa e procurarsi le somme di denaro che la stessa ha dichiarato di avergli consegnato. In proposito, è utile ricordare che secondo la costante giurisprudenza, il concetto di vantaggio rilevante ai fini del reato non si esaurisce in una finalità di natura economica e non è richiesto che lo stesso rivesta carattere di ingiustizia, essendo sufficiente che la sostituzione compiuta dall'agente sia diretta a realizzare uno scopo lecito.

Nel caso specifico, la sostituzione di persona posta in essere dall'odierno imputato ha sostanzialmente contribuito all'ottenimento da parte dello stesso di numerosi versamenti di denaro contante per un totale di oltre 32.000,00 euro, che Va. non avrebbe mai affidato a (…) se ne avesse conosciuto la reale identità.

Di conseguenza, ricorrendo tutti gli elementi costitutivi della fattispecie tipica, si impone una pronuncia di condanna nei confronti dell'imputato in relazione al reato ascrittogli al capo B).

4. TRATTAMENTO SANZIONATORIO.

Sotto il profilo sanzionatorio, deve innanzitutto essere ritenuta la recidiva contestata: dall'esame del certificato penale, emerge che (…) risulta gravato da molteplici precedenti per delitti della medesima indole - truffa, appropriazione indebita ed estorsione - che dimostrano l'assoluta pervicacia dello stesso nel porre in essere condotte illecite di matrice ingannatoria con finalità predatorie dell'altrui patrimonio, cosicché il nuovo reato può valutarsi espressione di una maggiore riprovevolezza della condotta e della persistente incapacità del medesimo ad adattarsi alle regole di civile convivenza.

La ritenuta recidiva può tuttavia essere posta in regime di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche, che possono essere riconosciute all'imputato nell'ottica di adattare la dosimetria della pena alla concreta gravità del fatto commesso tenuto conto che, in relazione alla fattispecie di truffa, è stato possibile giungere ad una remissione della querela da parte della persona offesa a seguito della corresponsione di una somma di denaro a titolo di riparazione.

Sotto il profilo della dosimetria della sanzione penale, in ragione della condotta complessiva dell'imputato, dei mezzi e delle modalità dell'azione (essendo stata la sostituzione del nome accompagnata da una lunga serie di artifizi che dovevano corroborare l'affidabilità della persona e la sua competenza nell'ambito legale), del lungo intervallo di tempo in cui la condotta illecita si è protratta (almeno dal maggio 2016 fino all'aprile 2017), della gravità del danno cagionato (la sostituzione di persona ha consentito al (…) di ottenere il versamento di molteplici e ingenti somme di denaro), si ritiene che l'episodio manifesti una apprezzabile offensività che non giustifica l'applicazione del minimo della pena edittale prevista dalla norma incriminatrice. Pertanto, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., appare equo irrogare una pena complessiva, tenuto altresì conto della riduzione per il rito prescelto, di mesi 3 di reclusione, così determinata: pena base mesi 4 giorni 15 di reclusione, ridotta nella misura di un terzo per la scelta del rito. All'accertamento della penale responsabilità dell'imputato consegue per legge la sua condanna al pagamento delle spese processuali.

I numerosi pregiudizi penali da cui l'imputato risulta gravato impediscono di formulare una positiva prognosi in ordine alla sua futura astensione da analoghe condotte criminose e di riconoscergli ogni beneficio di legge, già comunque concessogli in precedenza.

In ragione del carico del ruolo monocratico, il deposito dei motivi della decisione è stato riservato al novantesimo giorno.

P.Q.M.
Visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p.,

dichiara (…) responsabile del reato ascrittogli al capo b) e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in giudizio di equivalenza con la recidiva contestata, lo condanna alla pena di mesi 3 di reclusione, oltre al pagamento delle spese del procedimento.

Visti gli artt. 442 e 531 c.p.p.,

dichiara non doversi procedere nei confronti di (…) in relazione al reato contestatogli al capo a) in quanto estinto per intervenuta remissione della querela.

Visto l'art. 544, comma 3 c.p.p.,

indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Vicenza il 7 giugno 2023.

Depositata in Cancelleria il 4 settembre 2023.

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