Tribunale Torre Annunziata, 22/03/2023, n.785
In tema di sostituzione di persona, per affermare la penale responsabilità dell'imputato è necessario che vi sia la prova certa, oltre ogni ragionevole dubbio, dell'attribuzione a sé di una falsa identità, con l’intento di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. Qualora dalle risultanze probatorie emergano elementi di dubbio sull’effettiva paternità della condotta, anche per la presenza di episodi pregressi analoghi e attribuibili a terzi, deve prevalere il principio del favor rei. La mera esistenza di un quadro indiziario non suffragato da prove univoche non consente di pervenire a una pronuncia di condanna.
Svolgimento del processo
2 luglio 2019 Emissione del decreto di giudizio immediato, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna.
12 dicembre 2019 Si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, regolarmente citato e non comparso.
In assenza di questioni preliminari, si è proceduto alla dichiarazione di apertura del dibattimento ed alla ammissione delle prove richieste dalle parti.
Per l'espletamento dell'istruttoria così articolata, il processo è stato rinviato.
18 marzo 2020 In considerazione dell'emergenza epidemiologia da COVID-19 e della conseguente sospensione dell'attività giudiziaria, il processo è stato rinviato d'ufficio, con sospensione dei termini di prescrizione.
18 settembre 2020 Attesa l'assenza del Giudice titolare del procedimento, ed il concomitante impegno professionale addotto dal difensore dell'imputato, il processo è stato rinviato.
17 febbraio 2021 Il processo, non selezionato per la trattazione in ossequio ai criteri di trattazione prioritaria di cui al protocollo organizzativo adottato da questo ufficio per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da SARS - CoV19, è stato rinviato.
7 luglio 2021 Preliminarmente si è dato atto della presenza in aula del teste di lista del PM: Brig. Gi.Gi., in servilo Presso la Stazione Carabinieri di Poggiomarino; quindi, si è proceduto al suo esame.
All'esito dell'escussione, il PM ha prodotto documentazione di seguito indicata e, segnatamente:
- Richiesta di accertamenti Eo. prot. 22/220-1/2017.
Quindi il processo è stato rinviato in prosieguo istruttoria, disponendo per la successiva udienza la citazione a cura della cancelleria della PO Ga. con ammenda di Euro 150.
21 gennaio 2022 Preliminarmente si è dato atto dell'assenza in aula del teste Ga. nonostante il buon esito della notifica avvenuta a mani proprie.
Quindi, è stato reiterato l'adempimento ed è stata applicata l'ammenda di Euro 300. All'esito, il processo è stato rinviato.
25 maggio 2022 Attesa l'assenza in aula del teste Ga.Ma., è stato disposto l'accompagnamento coattivo.
Successivamente alla trattazione del procedimento e alla chiusura del relativo verbale è comparso il teste Ga.; in ragione di ciò il Tribunale ha revocato l'accompagnamento coattivo ed ha reso edotto il teste del rinvio.
11 novembre 2022 Si è dato atto della presenza in aula della p.o. Ga.Ma. e dell'assenza giustificata del teste di lista della difesa: Ur.An.. La difesa ha rinunciato all'esame del proprio teste di lista (Pr.Lu.) e, nulla opponendo il PM, il Tribunale ha revocato l'ordinanza ammissiva in parte qua. Con il consenso delle parti, è stata disposta l'acquisizione al fascicolo del dibattimento del verbale di denuncia-querela sporta da Ga., presente, con i relativi allegati. All'esito, il processo è stato rinviato per l'esame dei testi della difesa, dell'imputato e per la discussione.
22 marzo 2023 L'imputato non è comparso; è comparso il teste della difesa An.Ur., ritualmente avvisato ex art. 199 c.p.p. e si è proceduto alla sua escussione. All'esito, la difesa ha prodotto:
- attestazione Agenzia delle Entrate sulla decorrenza dal luglio 2016 dell'attività esercitata al civico 239;
- richiesta Fornitura Casa del 26.5.2016 intestata al Ga.Ma.
Così ritenuto esaurito il tema di prova, è stata dichiarata la chiusura dell'istruttoria dibattimentale e l'utilizzabilità degli atti acquisiti. Quindi il Giudice ha invitato le parti a formulare le rispettive conclusioni, in epigrafe riportate, sulle quali si è ritirato in camera di consiglio, decidendo all'esito come da dispositivo, letto e pubblicato in udienza.
Motivi della decisione
Le risultanze istruttorie in atti non consentono di pervenire alla affermazione della penale responsabilità del prevenuto oltre ogni ragionevole dubbio.
Occorre preliminarmente ricostruire il corredo probatorio sulla scorta del quale si è formato il convincimento di questo Giudice.
Il verbale di denuncia-querela (e relativi allegati) sporta da Ga.Ma., p.o., acquisito con il consenso delle parti.
In data 5.06.2017 un'operatrice della società Ce. contattava telefonicamente il sig. Ga.Ma. per informarlo di aver ricevuto incarico dalla società Eo. per procedere al recupero della somma di Euro 5.853,21 da lui dovuta in relazione ad un'utenza collegata ad un'attività corrente in Poggiomarino. In quella circostanza, il denunciante riferiva all'operatrice di non aver mai stipulato il contratto per la fornitura di energia elettrica e di aver già sporto denuncia presso la Stazione Carabinieri di Ottaviano.
Allegati.
- richiesta di saldo dell'estratto conto relativo alla posizione per un importo pari ad Euro 5.853,21 inoltrata dalla Ce. S.p.A. in nome e per conto del cliente Eo. S.p.A.
- bolletta del 10.1.2017 in cui venivano fatturati i consumi dal novembre 2016 al dicembre 2016 (indirizzo di fornitura in Poggiomarino alla via (…)), per un totale di Euro 2.003,50;
- bolletta del 16.11.2016 in cui venivano fatturati i consumi dal settembre 2016 all'ottobre 2016 (indirizzo di fornitura in Poggiomarino alla via (…)), per un totale di Euro 2.392,76
- moduli di adesione a firma (disconosciuta) di Ma.Ga. del 3 febbraio 2016; bolletta del 5.12.2015 in cui venivano fatturati i consumi del novembre 2015 (indirizzo di fornitura in Poggiomarino alla via (…)), per un totale di Euro 901,05;
- richiesta di attivazione della fornitura (alla So.) presso via (…) n. 239, recante la sottoscrizione (disconosciuta) di Ma.Ga. del 3.2.2016;
Le prove dichiarative
L'esame del teste di lista del PM: Brig. Gi.Gi., in servizio presso la Stazione Carabinieri di Poggiomarino
Il teste qualificato riferiva che - su delega del Stazione Carabinieri di Ottaviano che raccoglieva la denuncia-querela sporta da tale Ga.Ma. - effettuava un sopralluogo presso l'attività commerciale del sig. Ur.Vi. alla Via (…) del Comune di Poggiomarino, ove risultava in essere la fornitura di energia elettrica denunciata dal Sig. Ga. come irritualmente intestata a suo nome ("siamo stati interessati dal Comando Stazione di Ottaviano a seguito di una querela del signor Ga. per un'intestazione disconosciuta di fornitura elettrica che risultava essere attiva in Poggiomarino presso un civico di via (…). Abbiamo fatto l'accertamento presso quel civico e c'era in essere un'attività di panetteria intestata a Ur.Vi…." - cfr. v.s. del 7.07.21, pag. 3).
Dichiarava, quindi, di aver svolto accertamenti unitamente al tecnico En.; riferiva altresì che presso l'attività commerciale de qua risultavano due contatori di cui uno (POD (…)) risultante intestato alla partita IVA della società a far data dal 1.3.2018, ma fino alla data 18.12.2017 intestato al denunciante ("… Personalmente ho svolto sia l'attività unitamente al personale dell'En. perché risultava che l'utenza era della società En. come fornitore, quindi unitamente al personale dell'En. ricordo che in quella panetteria c'erano presenti due contatori, quindi c'erano due POD di cui uno intestato al codice fiscale dell'attività a far data… 1 marzo 2018. Era via (…), il civico 239, intestato alla società, ma fino al 18 dicembre 2017 era intestato al Ga.Ma., la persona che poi aveva denunciato il disconoscimento…" - cfr. v.s. cit.).
Nel prosieguo dell'escussione, il teste qualificato dichiarava che l'altro contatore presente presso l'attività risultava intestato a tale An.D'E., persona a cui l'Ur. si era affidato per l'attivazione dell'utenza. A fronte di tale accertamento, l'imputato non era in grado di fornire alcuna documentazione e/o fatturazione relativa ai contatori ("…Poi c'era un altro contatore che Ur. ci diceva che era quello il contatore che dava energia elettrica all'attività, poi il personale dell'En. invece ha accertato il contrario e questo contatore era intestato a tale An.D'E. e risultava un codice fiscale… nell'immediate: del sopralluogo l'Ur. non era in grado di fornire documentatone inerente all'attuale e la precedente fornitura elettrica di entrambi i contatori" - cfr. v.s. ci.t).
Richiesto, il dichiarante riferiva che per il prosieguo degli accertamenti, l'Ur. veniva invitato presso gli uffici di PG ove veniva escusso a s.i.t. ("… l'ho invitato a presentarsi poi in ufficio per escuterlo a sommarie informazioni e produrre la documentazione e le fatturazioni della panetteria da lui gestita …" - cfr. v.s. del 7.7.21, pag. 4).
Richiesto dal difensore dell'imputato in sede di controesame, il teste qualificato non è stato in grado di riferire in ordine alle modalità di conclusione del contratto a firma della p.o. (Dif.: (Avvocato In.) "ha fatto accertamenti circa le modalità di stipulazione del contratto?" Teste: "sono indicate nella documentazione che ho prodotto, al momento non ricordo" - cfr. v.s. cit.). Ha precisato tuttavia che all'atto del sopralluogo non rinvenivano il POD oggetto di ricerca, ma che i tecnici En. confermavano che il POD presente era associato alle fatturazioni depositate dal Ga. in sede di denuncia querela. Precisava infatti che apprendeva in quella circostanza dai citati tecnici che il numero di POD è suscettivo di variare al cambio del contatore, rimanendo di contro immutato il codice cliente. Richiesto sugli accertamenti svolti in ordine all'inizio dell'attività commerciale gestita dall'imputato (panetteria) il teste ha riferito che in occasione di precedenti accertamenti effettuati in ordine a reati della medesima indole, accertava già nel 2014 la presenza della panetteria alla via (…) gestita dall'imputato. Tuttavia non ha saputo con certezza riferire in ordine al numero civico.
L'escussione del teste della difesa An.Ur., padre dell'imputato. ritualmente avvisato ex art. 199 c.p.p.
Il teste ha riferito di svolgere attività di rivendita di generi alimentari e che nel 2016 aiutava il figlio in panetteria, poiché era molto giovane; egli si occupava in particolare degli aspetti fiscali. In merito al contratto di fornitura elettrica stipulato il 26.5.2016 a nome di Ga.Ma., ha riferito che il domicilio fiscale dell'attività di panetteria del figlio veniva trasferita a giugno/luglio 2016 da via (…) a via (…); nel successivo dicembre 2016 procedevano quindi all'inaugurazione del nuovo p.v. al civico n. 239. Su indicazione del commercialista, infatti, l'imputato trasferiva dapprima domicilio fiscale e, solo successivamente, contratti e utenze. Precisava che il figlio optava per il trasferimento giacché i locali del civico 227 erano condotti in locazione; mentre egli procedeva all'acquisto dei locali in via (…).
3. Le prove documentali
Produzione documentale del PM: Richiesta di accertamenti Eo. prot. 22/220-1/2017 - esiti.
In data 7.11.2017 la Eo. S.p.A. con nota n. 22/220-1/2017, riscontrava la richiesta della Stazione Carabinieri di Poggiomarino inoltrata il 26.10.2017, evidenziando che risultavano a nome della PO Ga.Ma. risultavano richieste di attivazione relative a 4 punti di fornitura, e segnatamente:
- utenza sita in Poggiomarino alla via (…) n. 239 (attivo dal 1.8.2016 al 18.12.2016);
- utenza sita in Poggiomarino alla via (…) n. 239 (richiesta di attivazione annullata);
- utenza sita in San Giuseppe Vesuviano alla via (…) n. 60 (richiesta di attivazione annullata);
- utenza sita in San Giuseppe Vesuviano alla via (…) n. 60 (richiesta di attivazione annullata);
L'unico punto di fornitura attivo risultava essere quello identificato col codice POD (…)) e sito in via (…) n. 239, con decorrenza dal 1 agosto 2017 e cessato per voltura ad altro soggetto in data 18 dicembre 2017.
Venivano allegate le 4 "richieste di fornitura casa" a firma di Ga.Ma..
La Produzione documentale della difesa:
attestazione dell'Agenzia delle Entrate sulla decorrenza dal luglio 2016 dell'attività esercitata al civico 239: la citata attestazione indica l'attribuzione della P.IVA alla ditta Pr. di Ur.Vi., esercitata in Poggiomarino alla via (…) fino all'8.7.2016, ed il trasferimento del domicilio fiscale presso la medesima via al civico n. 239 in data 8.7.2016;
Richiesta di fornitura Casa del 26.5.2016 a nome di Ga.Ma..
Così ricostruito il fatto storico per cui è processo, alla luce delle emergenze processuali, non può ritenersi provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità del prevenuto per il reato di cui all'art. 494 c.p..
Tale norma mira a tutelare la fiducia che una moltitudine indiscriminata di persone ripone in stati o qualità personali, che sono rilevanti per il diritto e che l'agente simula per i suoi fini illeciti. Ebbene, esso tutela il bene della fede pubblica, segnatamente rispetto a quei comportamenti che alterano gli elementi di identificazione personale di un soggetto oppure le qualità che ne condizionano il ruolo nella società.
L'oggetto giuridico tutelato da questa fattispecie consiste, dunque, nell'obbligo di farsi conoscere per quello che si è, in modo da non ledere la pubblica fede con dichiarazioni o enunciati falsi.
Particolarmente calzante, a tal proposito sembrano essere le Sezioni Unite del 2007, le quali hanno affermato che: "I delitti contro la fede pubblica hanno natura plurioffensiva e che, pertanto, spetta anche al privato cittadino l'avviso previsto dall'art. 409 c.p.p.. Il delitto di cui all'art. 494 c.p. è reato di falsità personale che dispone di plurima tutela verso interessi pubblici, ma anche privatistici nel caso in cui dalla dichiarazione siano potenzialmente connessi effetti nocivi per la persona della cui identità arbitrariamente il soggetto attivo dispose." (Cfr. Cass. Pen. SS. UU. 46982/2007). Infine, preme evidenziare che "integra il delitto di sostituzione di persona qualsiasi condotta ingannevole tesa a far attribuire all'agente, da parte del soggetto passivo, un falso nome o un falso stato o false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, richiedendosi, sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, il dolo specifico, consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale o anche di recare ad altri un danno". (Cfr. Cass. sez. V, 28/01/2013, n. 13296, rv. 255344; Cass. sez. VI, 08/01/2014, n. 4394, rv. 258281).
Tanto premesso in tesi generale, nel caso di specie sussiste il ragionevole dubbio che l'imputato abbia commesso il fatto. Dalle emergenze probatorie supra riportate, infatti, sebbene sia emerso che, delle 4 forniture fraudolentemente richieste a nome di Ga.Ma. (e da questi disconosciute) solo una risultava attiva, in Poggiomarino, alla via (…), proprio ove correva l'esercizio commerciale (panetteria) dell'imputato - occorre evidenziare anche elementi probatori deponenti in senso opposto ed idonei ad instillare il dubbio circa l'ascrivibilità soggettiva della condotta contestata all'imputato. Per vero, allegate alla denuncia sporta dalla PO Ga.Ma., risultano 3 bollette fatturate dalla Eo. al Ga. per il consumo di energia nei periodi sottoindicati:
- bolletta del 10.1.2017 in cui venivano fatturati i consumi dal novembre 2016 al dicembre 2016 (indirizzo di fornitura in Poggiomarino alla via (…) n. 239), per un totale di Euro 2.003,50;
- bolletta del 16.11.2016 in cui venivano fatturati i consumi dal settembre 2016 all'ottobre 2016 (indirizzo di fornitura in Poggiomarino alla via (…) n. 239), per un totale di Euro 2.392,76;
- bolletta del 5.12.2015 in cui venivano fatturati i consumi del novembre 2015 (indirizzo di fornitura in Poggiomarino alla via (…) n. 239), per un totale di Euro 901,05.
Altro elemento che, valutato unitamente a quello che precede, depone in senso assolutorio per i motivi che a breve verranno illustrati, è l'attestazione della Agenzia delle Entrate che riscontra per tabulas la deposizione del teste a difesa Ur.An. (cfr produzione documentale difesa; escussione teste difesa - ud. 22.3.2023). Alla stregua della citata attestazione risulta che Ur.Vi. riceveva attribuzione di P.IVA per la ditta denominata "Pr. di Ur.Vi." in data 6.6.2012, per l'attività esercitata in via (…) ma al - diverso - civico n. 227. Nell'anno 2016 l'imputato decideva di trasferire l'attività nella medesima via ad un diverso civico (239): il commercialista quindi gli suggeriva di procedere prima al trasferimento del domicilio fiscale, e quindi, una volta attivate le utenze, al trasferimento materiale dell'attività in via (…) n. 239. Il teste riferiva che il trasferimento fiscale avveniva nel luglio 2016 (come da attestazione A.E.), mentre, materialmente, il nuovo punto vendita in via (…) 239 veniva inaugurato solo nel successivo dicembre 2016. Ebbene, alla luce di tali risultanze, al fine della affermazione della penale responsabilità del prevenuto, dovrebbe ipotizzarsi che - ancor prima di trasferire il domicilio fiscale dalla via (…) 227 alla via (…) 239 - il prevenuto si attivasse in via preventiva stipulando fraudolentemente un contratto di fornitura a nome altrui già in data 26.5.2016. Ipotesi non peregrina, atteso che i consumi addebitati al Ga. (sett. 2016 - dic. 2016) afferiscono proprio al periodo in cui il domicilio fiscale di Ur. risultava - già - trasferito al civico 239. Tuttavia, ulteriore circostanza emersa in sede dibattimentale è apparsa dirimente: come sopra riportato, infatti, al Ga. veniva addebitata anche una fornitura di energia elettrica addirittura fruita nell'anno 2015, e sempre in via (…) n. 239 (cfr bolletta del 5.12.2015 in cui venivano fatturati i consumi del novembre 2015. indirizzo di fornitura in Poggiomarino alla via (…) n. 239, per un totale di Euro 901.05). Tale evidenza, traguardata alla luce di quelle già richiamate, rende estremamente implausibile che già nel 2015 Ur. preordinasse una fraudolenta attivazione di fornitura elettrica per un punto vendita in cui avrebbe trasferito la propria attività solo nel dicembre 2016, peraltro con contratto diverso ed antecedente a quello del 26.5.2016. In definitiva, pur essendovi un quadro indiziario articolato, deve ritenersi l'insufficienza e/o la contraddittorietà delle prove a sostegno dell'editto accusatorio, non potendosi affermare oltre ogni ragionevole dubbio che l'Ur. si sia sostituito al Ga. nella sottoscrizione del modulo di richiesta di fornitura, ostandovi il ragionevole dubbio che altri, ed in precedenza, avessero posto in essere tale condotta. Per i motivi esposti si perviene alle determinazioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Letto l'art. 530, comma 2, c.p.p. assolve Ur.Vi. dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.
Motivi contestuali.
Così deciso in Torre Annunziata il 22 marzo 2023.
Depositata in Cancelleria il 22 marzo 2023.