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Spendita e messa in circolazione di banconote false: elementi per la configurabilità del reato e criteri di accertamento della consapevolezza (Giudice Antonio Palumbo)

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Tribunale Napoli sez. VI, 04/11/2021, (ud. 27/09/2021, dep. 04/11/2021), n.7950

Nel reato di spendita e messa in circolazione di monete false (art. 455 c.p.), la consapevolezza della falsità delle banconote può essere desunta da circostanze oggettive, come il luogo del rinvenimento e l’occultamento delle stesse, nonché dall’assenza di spiegazioni alternative plausibili da parte degli imputati. Per l’accertamento della falsità non è necessaria una perizia nummaria qualora le caratteristiche delle banconote siano chiaramente difformi dall’originale e ciò emerga dalle dichiarazioni di ufficiali di polizia giudiziaria e dalla documentazione acquisita.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Gli imputati in epigrafe sono stati tratti,nelle forme ordinarie, innanzi al giudizio del Tribunale di Napoli - in composizione monocratica - per rispondere dei reati rispettivamente ascrittigli giusta decreto del G.U.P. 16 ottobre 2019. Dopo alcuni rinvii per irregolare costituzione del rapporto processuale, all'udienza del 7 dicembre 2020 il dibattimento,una volta esaurite le questioni preliminari, era aperto e le parti avanzavano le rispettive richieste di mezzi di prova che il Giudice, valutatene la pertinenza e rilevanza ai fini della decisione, ammetteva nei sensi e nei limiti di cui all'ordinanza resa a verbale acquisendo la documentazione prodotta dal P.M. rinviando, per l'assenza dei testi, all'udienza del 23 marzo successivo e da lì, sempre per l'assenza dei testi, all'udienza odierna. Oggi l'istruttoria dibattimentale si esauriva con l'esame dei testi (...) e (...) e l'acquisizione, sull'accordo delle parti che rinunciavano all'esame dei rispettivi testi dell'intero fascicolo del P.M. sicché, una volta raccolte le conclusioni delle parti nei sensi di cui in premessaci Giudice si ritirava in Camera di Consiglio per la decisione.

Motivi della decisione
Va in primis disattesa - perché infondata - la richiesta di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta prescrizione avanzata dal P.M. cui, quantunque in subordine, si sono associati i difensori degli imputati. Invero è noto che per determinare il tempo necessario a prescrivere si tiene conto del limite sanzionatorio edittale massimo previsto dalla legge per cui si procede al quale, poi, possono aggiungersi se del caso il periodo di un quarto conseguente all'effetto interruttivo ovvero le sospensioni del dibattimento ove presenti.

Orbene nella fattispecie si procede - cfr. il tenore letterale dell'editto accusatorio - per il delitto di cui all'art. 455 c.p. il cui limite sanzionatorio massimo deve essere individuato in quello di anni otto di reclusione come stabilito dalla recente pronuncia, peraltro in termini, della S.C. - cfr. Cass. Pen. Sez. V del 22 novembre 2019 n. 11712 - "In tema di spendita e messa in circolazione di monete false, senza concerto,di cui all'art. 455 c.p. il trattamento sanzionatorio si individua riguardo alla pena prevista dall'art. 453 c.p. operando la diminuzione massima, pari alla metà, per determinare il minimo e la diminuzione minima, pari ad un terzo, per determinare il massimo con la conseguenza che il termine per la prescrizione di cui all'art. 157 comma 1 c.p. è pari ad otto anni".

Ciò posto appare del tutto evidente che a fronte del tempus commissi delicti - fissato nell'imputazione al 20 luglio 2013-e dell'intervenuto atto interruttivo il termine prescrizionale pari ad anni tredici non sia ad oggi decorso sicché la richiesta delle parti deve essere rigettata.

Rileva poi il Giudicante che sulla scorta degli esiti istruttori - affatto univoci nel senso della fondatezza dell'asserto accusatorio - debba essere affermata la penale responsabilità di entrambi gli imputati in quanto il delitto loro ascritto è risultato integrato in tutti i suoi elementi ontologici e strutturali.

Decisivi in proposito devono ritenersi le dichiarazioni rese in dibattimento dal teste (...), sovrintendente della Polizia di Stato che partecipò all'operazione di P.G. all'origine del presente procedimento, nonché il contenuto degli atti inseriti nel fascicolo del P.M. versati all'incarto dibattimentale sull'accordo delle parti e, come tali, utilizzabili ai fini della decisione.

Ha infatti dichiarato il (...), della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare trattandosi di un pubblico ufficiale,certamente consapevole delle conseguenze in caso di mendacio e/o reticenza, il quale non ha nessun plausibile interesse a mentire e che, per di più, ha riferito fatti a sua diretta conoscenza che non risultano smentiti da altri dati processuali, che il giorno delle operazioni fu condotta - quantunque per altre ragioni - una perquisizione presso l'abitazione di (...) che consentì di rinvenire cinque banconote ritenute false e presso l'abitazione del (...), sita in Vico (...) Napoli, altre due banconote anch'esse false.

Il teste ha precisato che la falsità era stata desunta dalla circostanza che le precedette banconote recavano lo stesso numero di serie, il teste (...), anch'egli ufficiale di P.G., ha confermato l'identità del numero di serie delle banconote sequestrate ed ha aggiunto che la cifra 100 era diversa dall'originale.

Dai verbali di sequestro in atti l'evidenziata falsità delle banconote emerge in modo palmare sicché non può seriamente discutersi,in punto di fatto, che sia la (...) che il (...) detenessero banconote contraffatte e del resto gli imputati non hanno fornito il benché minimo dato,neppure ipotetico o indiretto,in grado di contraddire la prospettazione accusatoria che quindi,anche per questo verso, deve ritenersi fondata.

Neppure può dubitarsi - alla stregua delle concordi dichiarazioni dei testi e di quanto contenuto nei verbali di sequestro - della falsità delle banconote, pur in assenza di una perizia nummaria, tenuto conto delle loro caratteristiche concrete.

Né possono sussistere dubbi di sorta circa la consapevolezza integrante il dolo da parte degli imputati di detenere banconote false dal momento che presso l'abitazione della (...) esse sono state rinvenute all'interno della cucina e presso quella del (...) occultate all'interno di un mobile nella camera da letto sicché appare palese la volontà degli imputati di "nasconderle" prima di metterle in circolazione ad indiretta conferma della loro consapevolezza di commettere un reato.

D'altro canto il possesso d tali banconote non si spiega se non nell'ottica della fondatezza della prospettazione accusatoria tanto più che, come visto, gli imputati non hanno offerto alcuna plausibile spiegazione alternativa della loro condotta.

Infine non può accedersi alle due distinte richieste di "derubricazione" avanzate dai difensori degli imputati considerata la diversa ratio ed ontologia che connota l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 455 c.p. rispetto a quella prevista dall'art. 454 c.p. - non essendovi prova che gli imputati fossero i materiali autori dell'alterazione - ed a quella contemplata invece dall'art. 457 c.p. - essendo del tutto sprovvisto di prova che gli imputati abbiano ricevuto le banconote in buona fede -.

(...) e (...) vanno pertanto condannati in relazione ai delitti loro rispettivamente ascritti unificati per il (...) sotto il vincolo della continuazione stante la palese identità del disegno sotteso alle condotte incriminate.

Nell'ottica del doveroso adeguamento della sanzione al fatto concreto - in sé di non allarmante gravità - possono essere concesse ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche per cui, una volta applicati i parametri previsti dall'art. 133 c.p., risulta equo condannare (...) alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 300,00 di multa così ridotta ex art. 62 bis c.p. ed aumentata per la continuazione la p.b. di anni uno e mesi tre di recl. ed Euro 400,00 di multa inflitta per il più grave delitto sub A) stante il numero di banconote sequestrato,e (...) alla pena di mesi dieci di reclusione così ridotta di 1/3 ex art. 62 bis c.p. la p.b. di anni uno e mesi tre di recl. ed Euro duecentoventi,00 di multa.

Ex lege seguono la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali, nonché la confisca delle banconote sequestrate con il loro versamento alla competente filiale della Banca d'Italia.

L'assenza di precedenti penali per entrambi gli imputati legittima la concessione in loro favore del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il notevole carico di lavoro dell'udienza e complessivo ha determinato, infine, il ricorso ad un più ampio termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533, 535 c.p.p. dichiara (...) e (...) responsabili dei delitti loro, rispettivamente, ascritti unificati per il (...) sotto il vincolo della continuazione e, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, condanna (...) alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro trecento,00 di multa e (...) alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro centocinquanta,00 di multa. Condanna i predetti imputati al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa per entrambi alle condizioni di legge. Dichiara la falsità delle banconote in sequestro ed ordina la loro trasmissione alla competente filiale della Banca d'Italia indica in giorni quarantacinque il termine per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Così deciso in Napoli il 27 settembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2021.

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