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Appropriazione indebita: sussiste in caso di cessione del ramo di azienda di una società che abbia un debito

Appropriazione indebita

Tribunale La Spezia sez. uff. indagini prel., 09/10/2019, n.1293

Il reato di appropriazione indebita per la ritenzione di assegni a titolo di deposito cauzionale per la locazione è integrato solo se gli assegni siano stati riscossi. (Nel caso di specie si trattava di un opposizione alla richiesta di archiviazione laddove il giudice stabiliva di compiere gli accertamenti bancari sull’effettiva riscossione degli assegni restituendo gli atti al pubblico ministero).

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La sentenza integrale

Nel merito si osserva quanto segue. La vicenda concerne un contratto di locazione all'esito della quale gli indagati, proprietari, non restituivano quattro assegni loro consegnati a titolo di deposito cauzionale. Il Pubblico Ministero ha fondato la richiesta di archiviazione sul presupposto che tali assegni non siano stati messi all'incasso e che la mera ritenzione degli assegni come documenti cartacei non costituisca di per se stessa il reato di appropriazione indebita, se gli assegni non vengono messi all'incasso. Con l'atto di opposizione all'archiviazione il querelante ha tuttavia indicato che almeno tre dei quattro assegni sono stati in realtà messi all'incasso, il che dunque secondo la tesi espressa dallo stesso Pubblico Ministero, comporterebbe la sussistenza del reato. Per le ragioni sopraindicate si ritiene che, al fine di raggiungere la più assoluta completezza delle indagini, sia necessario procedere a compiere i dovuti accertamenti bancari sull'effettiva riscossione degli assegni indicati in atti da parte degli indagati P.Q.M. Visto l'art. 409 cpp dispone che il PM proceda alle ulteriori indagini sopra indicate, ed a tutte le altre che riterrà opportune, fissando per il compimento delle stesse il termine del 31/03/2020 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e per la restituzione degli atti al PM. La Spezia, 9 ottobre 2019 Depositata in Cancelleria il 09/10/2019
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