top of page

Appropriazione indebita: sulla configurabilità del reato in caso di beni ereditati

Appropriazione indebita

Tribunale Cassino, 21/07/2021, n.547

Massima non presente

Il giudice d’appello non deve rinnovare l’istruttoria se riforma per errore di diritto sulla procedibilità

Appropriazione indebita: esclusa la compensazione con crediti non certi, liquidi ed esigibili

Appropriazione indebita: se il venditore a seguito di risoluzione del contratto preliminare non restituisce la somma ricevuta non è punibile

Appropriazione indebita: nel caso di bene noleggiato non è configurabile l'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera

Appropriazione indebita: condannato il condomino che con allaccio abusivo si impossessa dell'elettricità destinata al condominio

Appropriazione indebita: condannato il promissario venditore che si impossessa del deposito cauzionale infruttifero

Il mediatore immobiliare che trattiene la caparra prima della conclusione dell’affare commette appropriazione indebita

Il liquidatore che versa denaro per consulenze inutili integra il reato di appropriazione indebita

Appropriazione indebita: la sola mancata restituzione di somme ricevute in prestito non è idonea a configurare il reato

Appropriazione indebita: sussiste se l'amministratore di società non ha impedito la distrazione di somme sociali a favore di terzi non creditori

Appropriazione indebita: non sussiste in caso di mancato versamento della quota del canone di locazione da parte di un comproprietario nei confronti dell'altro

Appropriazione indebita: condannato il soggetto che si impossessa dei beni dell'associazione da cui è stato escluso

Hai bisogno di assistenza legale?

Prenota ora la tua consulenza personalizzata e mirata.

 

Grazie

oppure

PHOTO-2024-04-18-17-28-09.jpg

La sentenza integrale

Svolgimento del processo Con decreto emesso in data 30.06.17, il Pubblico Ministero ha disposto il giudizio nei confronti di (...) per il reato indicato in epigrafe. All'udienza del 26.01,18, il Giudice, verificata la regolarità delle notifiche, ha dichiarato l'assenza dell'imputata, è stato disposto rinvio per assenza del Giudice titolare del procedimento. All'udienza del 17.10.18, il Giudice ha dato atto della costituzione di Parte civile; ha aperto il dibattimento, dando lettura del capo d'imputazione ed ammettendo le prove richieste dalle parti. All'udienza del 13.05.19, il Giudice, dato atto del mutamento della persona del magistrato giudicante, ha disposto la rinnovazione della istruttoria dibattimentale e invitato le parti alle richieste istruttorie; le parti hanno reiterato le richieste istruttorie formulate in precedenza, il Giudice ha ammesso le prove richieste dalie parti. É stato escusso il teste (...), Con il consenso delle parti è stata acquisita, anche ai fini del giudizio nel merito, la querela sporta da (...), con conseguente revoca dell'ordinanza ammissiva della relativa testimonianza. All'udienza del 04.11.19, è stato escusso il teste (...); ai sensi dell'art. 513 c.p.p. è stato acquisito l'interrogatorio dell'imputata. L'udienza del 27.04.2020 è stata rinviata, in applicazione dell'art. 83 d.l. n. 18 del 2020 e successive modificazioni, con sospensione dei termini di prescrizione (64 giorni). All'udienza del 14.12.20 è stato escusso il teste (...) e l'imputata ha reso spontanee dichiarazioni. AU'udienza del 08.03,21, il Giudice ha disposto rinvio per concessione di termini a difesa. AU'udienza del 19.04.21, il Giudice ha dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale. Sulle conclusioni rassegnate è stata resa pubblica la presente sentenza con lettura del dispositivo in udienza. Diritto Motivi della decisione 1 Valutazione delle prove e ricostruzione del fatto. Dall'istruttori è emersa al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità di (...) per il defitto di cui all'art. 646 c.p. Secondo quanto riferito dal teste (...) e quanto esposto nella querela sporta (...), acquisita con il consenso delle parti anche ai fini del giudizio nel merito, a seguito della morte dei nonni paterni delle persone offese (sigg.ri (...) e sig.ra (...)), queste ereditarono, per una quota di 3/24 ciascuno, la proprietà dell'immobile sito in Lampedusa e Linosa. Piazza (...) (Estremi catastali: foglio (...), particella (...), subalterno (...)) unitamente agli eredi sigg.ri (...), (...) e (...), proprietari per la quota di 6/24 ciascuno. Gli eredi, di comune accordo, decisero di vendere l'immobile, per poi ripartirsi i prostrati della vendita secondo le relative quote di spettanza. Per agevolare tali operazioni, le persone offese e il coerede (...), vivendo a Rimini, rilasciarono in data 15/05/2014 una procura speciale per la vendita e per l'incasso del relativo prezzo in favore di (...), con scrittura privata autenticata dal Notaio (...) di Cattolica (v. documenti in atti), L'immobile fu quindi venduto dalla procuratrice speciale il 10/12/2014, con rogito Notaio (...) di Porto Empedocle per la somma complessiva di E. 90.000,00 (v. documento in atti). In ragione della vendita, le persone offese avrebbero dovuto ricevere le proprie quote di spettanza, pari a. 11.250,00 ciascuno, per un totale di E.22.500,00. A seguito della inerzia da parte di (...), le persone offese le inviarono, con la raccomandata del 25/3/2015 (v. documento in atri), una diffida al pagamento della somma loro spettante entro 7 giorni. C n raccomandata del 3/4/2015 (v. documento in atri), la sig.ra (...), rispose di voler trattenere per intero La complessiva somma di E. 22.500,00, poiché pur riconoscendo la quota di loro spettanza, adduceva a compensazione del debito, di spese sostenute in favore dei danti causa per un totale di euro 93.700, che avrebbero costituito in suo favore un controcredito di importo leggermente superiore a quello spettante alle persone offese. La signora (...), però, in ragione della parentela avrebbe rinunciato ala somma in eccedenza {pari a euro 462,50 nei confronti di ciascuna delle persone offese), rimarcando però che avrebbe trattenuto a titolo di compensazione U denaro ricavato dalla vendita della casa. Le spese addotte quale compensazione del credito vantato dalle persone offese erano costituite da esborsi per "ristrutturazione appartamento" (euro 11.000), "spese mediche, assistenza, ecc. a 2 anziani per 10 anni" (euro 60.000 ), spese funerarie (euro 16.000), spese di successione (euro 5.000), oltre ad altri importi minori per spese di (...) e spese di accettazione tacita dell'eredità. L'imputato non ha offerto alcun titolo giustificativo di tale spese che furono comuni, né le stesse, secondo quanto riferito dalle persone offese, formavano oggetto di un accordo pregresso tra le parti. Disconoscendo il controcredito vantato dell'imputata, poiché non documentato né fondato sul piano giuridico, le persone offese inviarono, attraverso un legale di fiducia, una nuova diffida all'imputata il 12.05.2015, intimandole di restituire la soma di loro spettanza ricavata dalla vendita. A tale ulteriore sollecitazione l'imputata rispose con una raccomandata del 28.05.2015 (v. documento in atti), tramite un legale eh sua fiducia, comunicando la disponibilità a definire lo stato attivo e passivo dell'eredità, alla formazione delle porzioni ereditarie e dei rimborsi. Il successivo 03.07.2015 le persone sporsero querela per i fatti di cui all'imputazione. Solo a questo punto, il 03.08.2015 l'imputata inviò a ciascuna delle persone offese una raccomandata con un assegno da 3.700 euro ciascuno quale quota di spettanza delle eredità di ciascuno, riservandosi di provvedere a richiedere eventuali rimborsi in seguito alla definizione dello stato passivo dell'eredità. L'imputata nelle dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio nelle indagini preliminari e nelle dichiarazioni spontanee in dibattimento, ha sostenuto di non aver avuto intenzione di appropriarsi della somma e che la lettera del 03.04,205 non fu redatta da lei, che si limitò a firmarla senza leggere. Analoga versione è offerta dal marito dell'imputata (...), che ha riferito di aver incaricato il commercialista (...) di redigere un rendiconto di aulito speso in relazione all'immobile e alle altre cifre da portare in compensazione. Fu (...) a redigere la lettera che non fu né letta da nessuno dei coniugi, ma solo firmata dalla moglie. Il sig. (...) ha confermato di aver redatto il rendiconto delle spese su indicazione di (...). Occorre in pieno luogo affermare la piena attendibilità delle persone offese in quanto la versione dalle stesse resa è pienamente conforme a quella contenuta dalla querela acquisita agli atti ed è riscontrata dai documenti relativi al carteggio intercorso tra le parti. La stessa difesa non smentisce la torsione offerta dalle persone offese. Si può affermare dunque che i fatti si siano svolti secondo il racconto delle persone offese, in precedenza riportato. Quanto alla versione dei fatti offerta dalla imputata e dal marito, occorre evidenziare che non appare credibile la sua totale estraneità rispetto alla formazione della prima raccomandata a sua firma del 03.04.2015, La stessa era infatti ben consapevole di aver venduto l'immobile anche per conto delle persone offese ed incassato il corrispettivo, essendo destinataria della procura speciale autenticata davanti al notaio, nonché parte del successivo contratto di compravendita. Si è anche interessata delle successive fasi della vicenda, allorquando ha firmato di suo pugno un assegno per la restituzione di una parte dei soldi ai nipoti. Appare quindi inverosimile che non abbia avuto consapevolezza, pur firmandola, della sola missiva del 03.04.2015, nella quale si rifiuta di restituire le somme eccependo un controcredito in compensazione. Del resto nella missiva si fa un accorato riferimento ai rapporti di parentela e alla volontà di rinunciare all'eccedenza che avrebbe vantato come controcredito per stabilire rapporti più pacifici. Si tratta di espressioni che non è credibile siano state redatte dal solo commercialista, senza che alle stesse abbia contribuito almeno moralmente l'imputata. La stessa versione offerta dal marito della imputata appare confusa e contraddittoria, poiché dapprima afferma di essere il solo ad occuparsi della vicenda, poi dice che sua moglie lesse la lettera redatta da (...), poi infine racconta che né lui né la moglie hanno mai letto la lettera, essendosi limitati a spedirla. D'altra parte (...) racconta di aver redatto un rendiconto, non anche di aver scritto la missiva, come d'altra parte è plausibile, dato il tenore della stessa e l'estraneità dei suoi contenuti dichiarativi all'opera di un commercialista. 2, Qualificazione giuridica del fatto. Il fatto appena descritto realizza la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 646 c.p. E' pacifico ed incontestato che la stessa abbia trattenuto la somma spettante alle persone offese eccependo una compensazione di spese da lei effettuate, in qualche modo riconducibili all'eredità di cui si trattava. Ciò è espressamente affermato nella prima missiva ed è implicitamente affermato nelle lettere con cui l'imputata spedisce un assegno per un importo inferiore a quanto dovuto alle persone offese, in ragione dei crediti vantati da precisare nell'imprecisato momento in cui le parti avrebbero dovuto redigere lo stato del passivo ereditario. Occorre evidenziare che nella prima raccomandata i controcrediti vantati appaiono indicati in maniera del tutto generica e non documentata. D'altra parte non è nemmeno chiaro se alcune delle voci indicate come ad esempio le "spese mediche, assistenza, ecc. a 2 anziani per 10 anni" possano imputarsi al passivo ereditario, considerato che si tratta della successione del solo (...) non anche di un'altra persona anziana. Lo stesso è a dirsi per le imprecisate "spese di viaggio". A conferma dell'incertezza del credito vi è poi il fatto che la stessa imputata, dopo la querela ha versato alle persone offese un importo di 3700 euro ciascuna, mentre solo pochi mesi prima affermava che il controcredito eccepito in compensazione superava quanto preteso dalle persone offese. Si tratta di una condotta che dimostra come il controcredito eccepito fosse del tutto incerto nel suo ammontare per la stessa imputata al momento della prima missiva. D'altra parte il credito in questione, essendo originariamente sconosciuto alle persone offese e successivamente contestato dalle stesse, non può certamente dirsi certo liquido ed esigibile. Nemmeno nel presente processo la difesa ha documentato in alcun modo l'esistenza del credito eccepito in contestazione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, invece, "Nel reato di appropriazione indebita non opera il principio della compensazione con credito preesistente, allorché si tratti di crediti non certi, nè liquidi ed esigibili. (Fattispecie nella quale é stato ritenuto configurabile il reato nei confronti di un avvocato che aveva riscosso sette titoli di pagamento emessi in favore del proprio assistito e trattenuto le relative somme a compensazione di crediti professionali maturati nei confronti del cliente, che, però, ne contestava l'esistenza). (Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013- dep. 08/01 /2014, Silvano, Rv. 25731701 ; v, anche "Nel reato di appropriazione indebita non può essere fatto valere il principio della compensazione con credito preesistente, allorché si tratti di crediti non certi nel loro ammontare, ne' liquidi" (Sez. 2, n. 9225 del 06/07/1988 - dep. 05/07/1989, LDVNI, Rv. 18174001); "Un diritto di credito, eccepito in compensazione per la esclusione del dolo in tema di appropriazione indebita, in tanto può essere ritenuto efficace al fine anzidetto in quanto ne sia stata dimostrata non solo la esistenza in concreto, ma anche la esigibilità attuale" (Sez. 2, n. 2466 del 12/12/1969 - dep. 10/09/1970, (...), Rv. 1 1525701). Appaiono dunque sussistenti tutti gli elementi costituitivi del reato di appropriazione indebita, considerato che l'imputata si è appropriata delle somme che ha ricevuto quale rappresentante delle persone offese, rifiutandosi esplicitamente di restituirle eccependo in compensazione un credito di dubbia esistenza, e comunque non certo, né liquido né esigibile. In questo modo ha perseguito e realizzato l'ingiusto profitto corrispondente alla somma di denaro incassata quale rappresentante e non trasferita ai proprietari della stessa. La volontà di appropriarsi delle somme è dimostrata non solo dalla lettera del 03.04.2015, ma che dalla successiva condotta dell'imputata che, anche nelle successive raccomandate, ha restituirò solo una somma inferiore a quella cui avevano diritto le persone offese, senza addurre alcuna giustificazione rispetto al contro-credito eccepito in contestazione. Quanto alla consumazione del reato, la stessa deve intendersi perfezionata al momento della redazione missiva del 03.04.2020 allorquando si è realizzata l'interversione nel possesso delle somme dovute alle persone offese, con rinvio della comunicazione con la quale l'imputata ha manifestato la volontà di trattenere indebitamente le somme dovute. Sussiste la condizione di procedibilità della querela del 03.07.2015, che deve ritenersi tempestivamente proposta, posto che la ricezione da parte delle persone offese della raccomandata datata dall'imputata il 03.04.2020, può essere avvenuta a partire almeno dal giorno successivo alla data di redazione, cosi che la querela è stata certamente proposta entro i 90 giorni dalla conoscenza del reato. 3. Circostanze attenuanti generiche. La restituzione di una parte delle somme dovute alle persone offese e l'incensuratezza dell'imputata rappresentano elementi che attenuano il disvalore del fatto e la capacità di delinquere dell'autore, giustificando l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 4. Trattamento sanzionatorio. La persona offesa si è appropriata di una somma di considerevole entità, agendo peraltro in danno di congiunti. Ciò incide sulla gravità del fatto, determinando l'applicazione di una pena base che si discosti dal minimo edittale vigente al momento consumativo. Si stima pertanto equa la pena base di 9 mesi di reclusione ed euro 750 di multa, ridotta per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche a 6 mesi di reclusione ed euro 500 di multa. Sussistono i presupposti per l'applicazione della sospensione condizionale della pena. Si ritiene tuttavia che, al fine di una piena comprensione del disvalore del fatto da parte del'imputata, sia indispensabile condizionare la sospensione condizionale della pena al pagamento di quanto liquidato a titolo di a titolo di risarcimento del danno entro 6 mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza. 5. Statuizioni civili. Dal reato è derivato un danno patrimoniale alle parti civili costituite pari a euro 7550 ciascuna, corrispondente alle somma di cui l'imputata si è indebitamente appropriata l'imputata, (euro 11250 dovuti meno euro 3700 già restituiti, per ciascuna parte civile); a ciò va aggiunta una somma equitativamente determinata di euro 450 per ciascuna parte civile a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, per le spese legali sostenute per le iniziali intimazioni ad adempiere e per la lesione del rapporto parentale pregiudicato dalla condotta illecita dell'imputata. Ai sensi dell'art. 541 c.p.p. si dispone la condanna di (...) al pagamento delle spese di giudizio incontrate dalle parti civili costituite, Liquidate complessivamente in euro 2.052. 11 carico di lavoro dell'ufficio giustifica il termine di 90 giorni per la motivazione. P.Q.M. Letti gli artt. 438 e ss. 533, 535 c.p.p. dichiara (...) responsabile del reato a lei ascritto e applicate le circostanze attenuanti generiche la condanna alla pena di 6 mesi di reclusione ed euro 500 di multa, oltre al pagamento delle spese di giudizio. Pena sospesa condizionata al pagamento di quanto liquidato a titolo di risarcimento del danno entro 6 mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza. Letto gli artt. 538 e ss. condanna (...) al risarcimento del danno ex art. 185 c.p. in favore delle parti civili costituite (...) e (...), da liquidarsi in euro 8000,00 per ciascuna parte civile, oltre agli interessi legali dal momento del fatto. Visto l'art. 541 c.p.]3. condanna (...) al pagamento delle spese di giudizio incontrate dalle parti civili costituite, liquidate complessivamente in euro 2.052,00. Giorni 90 per la motivazione Così deciso in Cassino il 19 aprile 2021. Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2021.
bottom of page