Svolgimento del processo
Con decreto del 17.07.2020, il Pubblico ministero disponeva la citazione a giudizio di Cr.Ra. per il reato di cui in rubrica.
All'udienza del 01.12.2020, veniva dichiarata l'assenza dell'imputato e, in mancanza di questioni preliminari, si costituiva parte civile De.Gi., veniva aperto il dibattimento ed avanzate ed ammesse le richieste istruttorie. Espletata l'istruttoria dibattimentale, quindi, le parti concludevano come riportato in epigrafe e il processo veniva definito con sentenza, del cui dispositivo si dava lettura.
Diritto
Motivi della decisione
A parere di questo giudicante, gli atti risultanti dall'istruttoria dibattimentale comprovano, oltre ogni ragionevole dubbio, responsabilità del prevenuto in ordine al reato di appropriazione indebita a lui ascritto in rubrica: De.Gi., persona offesa e costituita parte civile, infatti, all'udienza del 16.03.2021, ha confermato quanto dichiarato in sede di denuncia-querela e, cioè, di come il prevenuto, suo socio nella società Mo. S.r.l., avesse ripetutamente prelevato somme dal conto della società e se ne era appropriato per fini personali, utilizzando la somma di Euro 8.500,00 per comprarsi un'auto personale e vendendo anche dei mezzi funzionali all'attività di impresa il cui ricavato non veniva versato sul conto della Mo. ma utilizzato per fini personali tanto che, poi, era lui che doveva far fronte ai creditori con i suoi beni personali. Riferiva, anche, che nonostante le richieste di restituzione delle somme di cui si era appropriato, anche a mezzo il suo legale, il prevenuto non restituiva alcunché e, anzi, non gli rispondeva neppure più al telefono.
Tale ricostruzione dei fatti veniva confermata, oltre che dai documenti prodotti dal P.M. e dalla P.C., anche dagli altri escussi in dibattimento: in particolare il Sa.Mi., all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di finanza, all'udienza del 18.01.2022, riferiva che nel corso delle indagini da lui poste in essere emergeva che i prelievi dal conto corrente della società Mo. erano stati effettuati sempre dal prevenuto e che sempre il Cr.Ra. aveva acquistato l'autovettura VW Golf e la utilizzava per i suoi bisogni, così come era stato sempre lui a vendere i mezzi agricoli di cui al decreto di citazione. Anche il teste La porta franco confermava di aver acquistato la rotoballa dall'imputato e di aver consegnato i soldi allo stesso.
Da tale quadro probatorio, appare evidente come il reato di cui all'art. 646 c.p. si configuri in tutti i suoi elementi costitutivi: sicuramente, infatti, risponde al vero che l'odierno imputato si sia appropriato delle somme di denaro prelevate dal conto corrente intestato alla Mo. nonostante fosse perfettamente
consapevole che tali somme erano funzionali all'attività di impresa della società e li utilizzava uti dominus per i suoi bisogni personali, procurandosi un ingiusto profitto.
Neppure in merito al dolo possono sorgere dubbi: il prevenuto, infatti, era consapevole che le somme e i mezzi erano di proprietà della Mo. e che essi erano necessari per l'attività di impresa, per pagare i creditori e, quindi, anche della persona offesa ma, nonostante tale consapevolezza, utilizzava le somme del conto corrente e quelle ricavate dalla vendita dei mezzi intestati alla stessa per i suoi bisogni, incurante che il suo socio, il sig. De., poi avrebbe dovuto pagare i debiti con le sue risorse.
Nessun dubbio, infine, sussiste in merito alla fondatezza dell'aggravante contestata: il prevenuto, infatti, aveva la disponibilità delle somme depositate sul conto corrente e dei mezzi agricoli in virtù del rapporto di lavoro e della sua carica sociale e, proprio da tale veste, è stato facilitato nella sua condotta delittuosa.
Ritenuta, quindi, la responsabilità del prevenuto in ordine al reato di cui in rubrica; considerati tutti i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p. e, in particolar modo le modalità della condotta e il grado del dolo; ritenuto di non poter concedere allo stesso le attenuanti generiche attesa la pervicacia della condotta e la circostanza che non ha messo in condizioni il De. di recuperare nulla di quanto sarebbe stato di sua spettanza;
ritenuta la contestata aggravante e la recidiva, la pena di giustizia da irrogare a Cr.Ra. si reputa essere quella di mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa (pena base mesi 4 e giorni 15 di reclusione ed Euro 450,00 di multa, dovendosi applicare la pena prima della modifica apportata dalla L. 3/2019, entrata in vigore successivamente alla condotta contestata, aumentata a mesi 6 di reclusione ed Euro 600,00 di multa ex art. 61, n. 11, c.p.).
All'affermazione di responsabilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni causati a De.Gi., costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, oltre alla refusione delle spese dallo stesso sostenute per la sua costituzione e rappresentanza in giudizio che si liquidano in complessivi Euro 3.420,00, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Nulla osta alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e seguenti c.p.p., dichiara Cr.Ra. colpevole del reato a lui ascritto in rubrica e, ritenuta la contestata aggravante, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visti gli artt. 538 e seguenti, condanna Cr.Ra. al risarcimento dei danni causati a De.Gi., costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, oltre alla refusione delle spese dallo stesso sostenute per la sua costituzione e rappresentanza in giudizio che si liquidano in complessivi Euro 3.420,00, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Motivazione contestuale.
Così deciso in Campobasso il 20 maggio 2022.
Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2022.