RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 21/09/2021 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara del 10/05/2016 con la quale K.C. è stata condannata alla pena di giustizia per il delitto alla stessa ascritto (art. 646 c.p., comma 1).
2. Ha proposto ricorso per cassazione la K., a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica in ordine all'accertamento di una valida querela; la sentenza incorre nel vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità nella motivazione nella parte in cui ricava la titolarità del diritto di proprietà sui beni oggetto di contestazione in capo al D.S. sulla base delle sue sole dichiarazioni.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica nel ritenere la ricorrenza del dolo del reato contestato senza tenere conto del documento datato (Omissis) e della pendenza del procedimento dinnanzi alla sezione agraria; la motivazione del giudice sul punto pur presente è manifestamente illogica, affermando apoditticamente che l'esito del giudizio civile non è vincolante per escludere la sussistenza del reato.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali e vizio della motivazione in relazione all'art. 581 c.p.p., quanto all'affermata inammissibilità del motivo di appello concernente la ritenuta recidiva; la sentenza del primo giudice applica la recidiva senza alcuna motivazione; il giudice di appello ha omesso di verificare quanto sollevato con atto di appello in ordine alla facoltatività della circostanza in questione, sostanzialmente applicata de plano dal giudice di primo grado.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.
2. Va in tal senso osservato come la difesa non si sia confrontata con la motivazione della sentenza, che si caratterizza per aver confermato il giudizio di responsabilità della ricorrente, con motivazione pienamente conforme a quella del giudice di primo grado. I primi due motivi proposti, oggettivamente reiterativi dei motivi di appello, si caratterizzano per la mancanza di un reale confronto con gli elementi addotti, quanto alla responsabilità della K. sia dal giudice di primo grado, che da quello di appello. E', dunque, assente la necessaria specificità dei motivi di ricorso. In tal senso occorre considerare che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità. Deve essere quindi ribadito il principio di diritto secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710-01).
3. La difesa, pur evocando vizi della motivazione e di violazione di legge, ha, di fatto, sollecitato una rilettura sia della chiara motivazione, del tutto logica e persuasiva, fornita dalla Corte di appello in ordine alla ricorrenza di una valida querela, che delle prove acquisite nel corso del giudizio, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 26921701; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).
Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).
4. Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d. "doppia conforme" quanto alla piena responsabilità per la condotta ascritta, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico-argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione. Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica).
5. Ciò premesso, occorre considerare come la Corte di appello abbia ampiamente ed esaustivamente motivato, in assenza di aporie o contraddittorietà, sia quanto alla ricorrenza di valida querela, che quanto alla piena riferibilità della condotta contestata all'odierna ricorrente anche quanto all'elemento soggettivo, sulla base di una serie di elementi probatori oggettivamente incontrovertibili, analizzati in modo logico e persuasivo, con risposta specifica alle doglianze difensive articolate in sede di appello e riprodotte in termini identici in questa sede.
5.1. Difatti, quanto alla ricorrenza di valida querela, la Corte di appello, nel richiamare una serie di elementi significativi, con particolare riferimento alla affermata comproprietà con la moglie dei beni oggetto di appropriazione indebita, nonché tenuto conto dell'esito del sequestro preventivo che portava alla nomina del querelante quale custode dei beni, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il diritto di querela per il reato di appropriazione indebita spetta anche al soggetto, diverso dal proprietario, che detenendo legittimamente ed autonomamente la cosa, ne abbia fatto consegna a colui che se ne sia appropriato illegittimamente (Sez. 2, n. 20776 del 08/04/2016, Sabatino. Rv. 267037-01). Il querelante è risultato essere quanto meno il detentore di tali beni nella considerazione della Corte di appello, che ha sul punto richiamato anche la decisione di primo grado, ed argomentato analiticamente in ordine agli altri temi introdotti dalla difesa quanto al giudizio civile ed al suo esito, ritenuto irrilevante, quanto alla condotta contestata, così come la genericità dell'allegazione relativa all'appunto manoscritto quanto ai fatti contestati.
Con tal motivazione ampia, ed argomentata in modo persuasivo, il ricorrente non si confronta.
5.2. La stessa considerazione vale per il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si limita a prospettare una considerazione frammentaria e non approfondita dell'insieme delle risultanze di giudizio, secondo una prospettiva di parte che non tiene conto della complessiva ricostruzione effettuata dalla Corte di appello. Vengono in sostanza riproposti una serie di temi, pendenza del giudizio dinnanzi alla sezione agraria e portata della scrittura privata del 01/08/2011, che sono stati compiutamente analizzati dalla Corte di appello e ritenuti irrilevanti al fine del decidere. Con tale motivazione la ricorrente non si confronta, limitandosi a riproporre argomenti motivatamente disattesi dalla Corte di appello, che ha evidenziato come il documento in questione attesti esclusivamente un deposito in conto vendita e non anche una disponibilità esclusiva dei beni in capo alla T., così come l'estraneità dei beni alla convenzione intercorsa tra le parti e alla controversia agraria.
6. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il motivo relativo alla recidiva è stato considerato esplicitamente dalla Corte di appello che, come rilevato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria, ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dello stesso per la sua assoluta genericità. La previsione di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), chiarisce in modo inequivoco che la parte nell'articolare il motivo di appello indichi le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le sue richieste. Nel caso in esame la parte ha semplicemente realizzato un'enunciazione teorica di principi di diritto, del tutto scollegata dall'imputazione elevata e dal caso concreto, senza allegare in alcun modo gli elementi di fatto che avrebbero dovuto sorreggere la richiesta di esclusione della recidiva. Il motivo, dunque, riproposto secondo la stessa modalità anche in questa sede, era già inammissibile per genericità in appello e risulta manifestamente infondato, per le ragioni sopra evidenziate, in questa sede.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 Novembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2023