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Appropriazione indebita: l'ingiusto profitto può anche non avere natura patrimoniale

Appropriazione indebita

Cassazione penale sez. II, 12/09/2019, n.43896

L'ingiusto profitto, per conseguire il quale è posta in essere la condotta di appropriazione indebita, non deve connotarsi necessariamente in senso patrimoniale ben potendo essere di diversa natura.(Fattispecie relativa alla elargizione in via anticipata, da parte del dipendente unico di filiale di un istituto di credito, di somme di danaro in favore dei clienti per richieste di fido, prestito o mutuo non ancora esitate, allo scopo di dimostrare di essere in grado di gestire in modo adeguato l'oneroso carico di lavoro).

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Ancona, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Pesaro il 15 gennaio 2016 che aveva condannato l'imputato per il reato di appropriazione indebita aggravata e continuata della somma complessiva di oltre Euro 239.000, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai fatti commessi sino al 23 maggio 2010 perchè estinti per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza impugnata 2.Avverso la detta pronunzia propone ricorso l'imputato deducendo: 2.1 violazione degli artt. 43 e 646 c.p., e vizio di motivazione, poichè l'accertamento della penale responsabilità dell'imputato si basa su valutazioni che non tengono conto dei principi giuridici sottesi alla qualificazione del dolo nel reato di appropriazione indebita. E' emerso infatti che l'imputato, nella veste di unico dipendente in servizio presso una filiale della Banca di credito cooperativo, ha elargito denaro in favore di clienti, in seguito a richieste di fido o di prestito o di mutuo che non erano ancora state esitate, nella convinzione che tali pratiche di finanziamento sarebbero andate a buon fine. L'imputato non ne riceveva un proprio vantaggio ma, al fine di evadere tempestivamente la pratica di finanziamento, ed essendo oberato dal notevole carico di lavoro, anticipava il denaro della banca in attesa di preparare la pratica. 2.2 Violazione dell'art. 624 c.p., e vizio di motivazione poichè l'ipotesi delittuosa avrebbe dovuto essere configurata come furto in quanto l'imputato non aveva il possesso del denaro e rivestiva il semplice incarico di cassiere e, non avendo l'istituto presentato querela, il relativo procedimento potrebbe concludersi con la sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela. Con nota depositata il 15 luglio 2019 il difensore del ricorrente chiede che questa Corte Suprema dichiari estinti i reati ascritti all'imputato per intervenuta prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perchè generico in quanto ripropone le medesime censure già sollevate con l'atto di appello, senza confrontarsi e prendere in considerazione le risposte che la corte ha ritenuto di fornire, con adeguata e congrua motivazione. Ed infatti il collegio di appello ha sottolineato che la tesi della mancanza di dolo del reato di appropriazione indebita è infondata, sussistendo piena prova della coscienza e volontà della appropriazione e della destinazione al profitto ingiusto delle somme sottratte, essendo perfettamente consapevole l'imputato che le dazioni delle disponibilità della filiale erano a favore di soggetti che non avevano alcun titolo per poterle ottenere, non essendo beneficiari di finanziamenti o di disposizioni dell'Istituto. Non assume alcuna rilevanza ai fini del dolo di reato l'allegazione di avere riposto fiducia nella possibilità che le pratiche fossero autorizzate. A ciò si aggiunga che l'ingiusto profitto, per conseguire il quale è posta in essere la condotta di appropriazione indebita, non deve connotarsi necessariamente in senso patrimoniale, ben potendo essere di diversa natura. (Sez. 2, n. 40119 del 22/10/2010 - dep. 12/11/2010, Pasquinelli, Rv. 24876501), ed in questo caso l'imputato agiva per dimostrare di essere in grado di gestire in modo adeguato il carico di lavoro. 2. La corte ha altresì ribadito che la condotta dell'imputato che erogava contanti e disponeva crediti in favore di terzi è stata consentita dalla disponibilità del denaro della Banca, di cui il predetto aveva il possesso in ragione della sua posizione lavorativa, in quanto addetto al compimento di tutte le operazioni della filiale. E' stato infatti precisato che è configurabile il reato di appropriazione indebita nel caso in cui il dipendente di un istituto bancario, assumendo arbitrariamente i poteri dell'organo di amministrazione competente ad autorizzare il superamento dei limiti del fido o della provvista del conto corrente di corrispondenza, abbia concesso un fido ad un cliente violando, in collusione con lo stesso, le norme sugli affidamenti stabilite dagli istituti in modo da realizzare sostanzialmente un'arbitraria disposizione di beni della banca a profitto di terzi. (Sez. 2, n. 3332 del 05/10/2012 - dep. 23/01/2013, Tancredi e altro, Rv. 25477401). Inoltre il cassiere di banca, in quanto destinatario dell'obbligo di custodia di danaro, valori e titoli in dotazione alla cassa, è titolare del possesso di essi e come tale, qualora disponga in proprio favore di somme depositate sul conto corrente, risponde di appropriazione indebita in danno della banca e non già di delitti in danno del correntista. (Sez. 2, n. 28786 del 18/06/2015 - dep. 07/07/2015, Frisicaro e altro, Rv. 26415201). Di conseguenza, a dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente con il secondo motivo, risulta corretta la qualificazione giuridica della condotta in appropriazione indebita. 3. Deve inoltre rilevarsi che il reato di appropriazione indebita che all'epoca di commissione del fatto risultava perseguibile d'ufficio, in quanto aggravato dall'abuso di prestazione d'opera, è divenuto nelle more del giudizio di legittimità perseguibile a querela, in virtù del D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36. Nel caso che ci occupa, la disciplina transitoria del D.Lgs. n. 36 del 2018, art. 12, ha regolato positivamente la retroattività del nuovo regime di procedibilità e le condizioni alle quali esso opera, ma dalla norma stessa o dalla disciplina codicistica dei mutamenti normativi favorevoli diversi dalla abolitio criminis non si desume che la procedibilità a querela assuma rilevanza in caso di ricorso inammissibile, dovendosi uniformare al trattamento riservato, in base alla giurisprudenza assolutamente prevalente, ai mutamenti favorevoli in tema, in generale, di cause di non punibilità ed in particolare di cause estintive del reato, aventi natura più marcatamente sostanziale: retroattività, col limite della presentazione di ricorso inammissibile. Ed infatti questa Corte nella sua più autorevole composizione ha affermato che, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del D.Lgs. n. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela. (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 - dep. 07/09/2018, Salatino, Rv. 27355101). E ciò in quanto la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'art. 648 c.p.p., e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perchè non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso. Nel caso in esame deve inoltre rilevarsi che ai sensi dell'art. 649 bis c.p.p., il reato è perseguibile d'ufficio in quanto, come risulta dal capo d'imputazione il danno patrimoniale arrecato all'istituto bancario ammontava a quasi 240.000 Euro, dovendosi ritenere di rilevante gravità. 4. L'inammissibilità del ricorso riverbera i suoi effetti anche sull'eccezione relativa alla prescrizione maturata successivamente alla conclusione del giudizio di secondo grado, atteso che, secondo costante giurisprudenza della Corte di cassazione, l'inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione nelle more del procedimento di legittimità (sez.2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni; sez.4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni; Sez.U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca. 5. Alla pronunzia di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene congrua di Euro 2000 da versare in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019. Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019
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