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Appropriazione indebita: sulla interversione del possesso
Corte appello Ancona, 05/04/2022, n.485
Massima non presente
Per approfondire l'argomento, leggi il nostro articolo sul reato di appropriazione indebita.
Norme di riferimento
La sentenza integrale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 14 novembre 2019 del Tribunale di Macerata, Gr.Ro. è stato dichiarato colpevole del delitto di appropriazione indebita a lui contestato al capo A), ed è stato condannato alla pena, sospesa condizionalmente, di mesi due di reclusione ed Euro 300,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali; in ordine al reato di cui al capo B) è stata invece pronunciata declaratoria di improcedibilità per intervenuta remissione (tacita) di querela.
Avverso la condanna ha proposto appello il difensore di ufficio, con atto depositato il giorno 18 febbraio 2020.
Ha eccepito in primis l'inutilizzabilità delle conversazioni su (…) acquisite all'udienza del 13 dicembre 2018, posto che il Tribunale, pur avendone fatto riserva, non si era mai pronunciata sull'utilizzabilità delle medesime, che era stata contestata dalla difesa, posto che non v'era alcuna certezza sulla provenienza e sulla identità degli interlocutori oltre che sulla corrispondenza di tali documenti all'originale.
Sotto altro aspetto, v'era incertezza in atti sull'identificazione dell'imputato come autore del reato contestato; nessuno fra i querelanti l'aveva mai descritto, né era stato mai acquisito un suo documento, risultando dall'istruttoria dibattimentale (dove il Giudice aveva già espresso i suoi dubbi), nonché ex actis che un soggetto presentatosi come il titolare della El. di Gr.Ro. era stato identificato come tale.
Difettava inoltre tanto l'elemento materiale quanto quello psicologico del reato, delineandosi nella fattispecie incriminata un illecito civile (l'omessa restituzione non integra, ex se, l'intenzione soggettiva dell'interversione del possesso) e non essendovi stata alcuna diffida alla restituzione dell'attrezzo da parte del Ca..
In via di subordine, doveva riconoscersi l'esimente di cui all'art. 131 bis c.p., relativa al fatto di particolare tenuità, posto che il valore indicato nell'imputazione era riferito ad un martello elettropneumatico nuovo, mentre nella specie si trattava di un attrezzo usato, del valore assai inferiore.
In via di estremo subordine, ha chiesto la riduzione del trattamento sanzionatorio previo riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 2 e generiche, di cui il prevenuto era meritevole per il corretto comportamento processuale e per l'incensuratezza; essendosi tra l'altro il Tribunale discostato dal minimo edittale in modo sensibile senza alcuna motivazione.
All'odierna udienza cartolare, assente l'imputato, solo il P.M. ha concluso nei termini riportati in epigrafe.
Indi, al termine della camera di consiglio, la Corte ha pronunziato sentenza procedendo al deposito del dispositivo in Cancelleria.
La sentenza è da confermare, rigettando l'appello difensivo.
Dirimente in direzione accusatoria, indipendentemente dalle questioni relative all'utilizzabilità delle conversazioni su (…) acquisite all'udienza del 13 dicembre 2018, è il confronto fra le sottoscrizioni apposte dal soggetto che si è presentato per il noleggio del martello pneumatico sui fogli del relativo contratto, dichiarando di essere Ro.Gr., procedendo al ritiro dell'attrezzo e al deposito come cauzione infruttifera di un assegno di Euro 2.000,00. e firmando come "Gr.Ro." (v. documento di trasporto in data 25 novembre 2015; contratto di noleggio del 25 novembre 2015, con allegate condizioni generali e specifiche del contratto - oggetto della produzione documentale del P.M. all'udienza del 13 dicembre 2018), e la sottoscrizione apposta in calce ai tre fogli del verbale di perquisizione domiciliare eseguito dai c.c. di San Severino Marche il giorno 8 marzo 2016 (fl. 8 in atti), cui ha presenziato l'allora indagato e odierno imputato Ro.Gr., come identificato dai militari operanti; dal raffronto emerge all'evidenza, ictn oculi, in modo incontestabile e senza dubbio alcuno, l'identica paternità delle citate sottoscrizioni, di guisa che è gioco forza dedurne che il soggetto responsabile dell'appropriazione ai danni della ditta Ca. il 25 novembre 2015 dell'attrezzo non più restituito è stato proprio l'odierno appellante Ro.Gr..
Detta evidenza probatoria, per la sua oggettiva pregnanza, permette di superare tutte le altre considerazioni difensive sull'incertezza della identificazione del prevenuto, che appaiono tutte scolorite e di scarso rilievo per gli auspici assolutori patrocinati nel gravame.
Quanto invece ai dubbi difensivi sul difetto degli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato contestato, basti soltanto qui sottolineare, a conferma della decisione gravata, la mancata restituzione dell'attrezzo noleggiato (a termini di contratto per un solo giorno), che essendo una cosa mobile di altrui proprietà, ha integrato ex se un'ipotesi di interversione nel possesso; mentre, sul piano soggettivo, appare evidente la dolosità della condotta dell'imputato, così come correttamente ricostruita in sentenza, sol che si consideri che l'assegno depositato a titolo cauzionale dal prevenuto di Euro 2.000,00 è risultato essere privo di provvista.
Quanto alle richieste subordinate, l'ipotesi di un danno di particolare tenuità è da escludere, conoscendosi nella specie in modo indiretto il valore commerciale dell'attrezzo noleggiato e giammai restituito dal giudicabile (il cui prezzo, da nuovo, era di Euro 2.740,00 + IVA), com'è dato desumere dall'importo del deposito cauzionale effettuato (di Euro 2.000,00); le stesse considerazioni sono ostative per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., mentre, relativamente alla mancata concessione delle generiche, la mera incensuratezza non costituisce titolo per il conseguimento del beneficio, a mente della L. 125/2008, né ricorrono altri elementi, solitamente valorizzati a tal fine (resipiscenza, corretto contegno processuale, risarcimento del danno, etc.) per provvedere in tal senso.
La pena inflitta, infine, se si tiene conto delle complessive modalità del fatto, in particolare dell'intensità del dolo e del valore dell'attrezzo sottratto alla p.o., appare correttamente determinata in misura superiore al minimo edittale.
Non resta pertanto che confermare la sentenza impugnata, in relazione a tutti i motivi devoluti al riesame.
Segue la condanna dell'appellante, ex art. 592, comma 1, c.p.p., al pagamento delle spese processuali di secondo grado.
P.Q.M.
Visto l'art. 605 c.p.p., conferma la sentenza in data 14 novembre 2019 del Tribunale di Macerata, appellata dall'imputato Gr.Ro., che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Così deciso in Ancona il 22 marzo 2022.
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2022.
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