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Appropriazione indebita: sussiste in caso di mancato pagamento dei ratei di una macchina affittata

Appropriazione indebita

Tribunale Napoli sez. VI, 17/08/2022, n.6013

Ai fini della sussistenza del delitto in esame, è necessario che sussista, in capo all'agente, il dolo specifico, quale coscienza e volontà di appropriarsi illegittimamente del denaro o di un'altra cosa mobile altrui posseduta, con l'intenzione di procurare, a sé o ad altri, un ingiusto profitto.

Il giudice d’appello non deve rinnovare l’istruttoria se riforma per errore di diritto sulla procedibilità

Appropriazione indebita: esclusa la compensazione con crediti non certi, liquidi ed esigibili

Appropriazione indebita: se il venditore a seguito di risoluzione del contratto preliminare non restituisce la somma ricevuta non è punibile

Appropriazione indebita: nel caso di bene noleggiato non è configurabile l'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera

Appropriazione indebita: condannato il condomino che con allaccio abusivo si impossessa dell'elettricità destinata al condominio

Appropriazione indebita: condannato il promissario venditore che si impossessa del deposito cauzionale infruttifero

Il mediatore immobiliare che trattiene la caparra prima della conclusione dell’affare commette appropriazione indebita

Il liquidatore che versa denaro per consulenze inutili integra il reato di appropriazione indebita

Appropriazione indebita: la sola mancata restituzione di somme ricevute in prestito non è idonea a configurare il reato

Appropriazione indebita: sussiste se l'amministratore di società non ha impedito la distrazione di somme sociali a favore di terzi non creditori

Appropriazione indebita: non sussiste in caso di mancato versamento della quota del canone di locazione da parte di un comproprietario nei confronti dell'altro

Appropriazione indebita: condannato il soggetto che si impossessa dei beni dell'associazione da cui è stato escluso

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La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto di citazione del P.M. di Napoli del 24.04.2018, gli imputati erano tratti a giudizio per rispondere del reato trascritto in epigrafe. All'udienza del 21.02.2020, stante l'omessa notifica del decreto di citazione a Fi. Im., il processo veniva rinviato al 10 luglio 2020. In tale data si dava atto della regolarità delle notifiche agli imputati e se ne dichiarava l'assenza. Quindi, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento ed ammetteva i mezzi istruttori richiesti dalle Parti ritenendoli pertinenti e rilevanti ai fini della decisione, ed infine, stante l'assenza dei testi, rinviava al 18.12.2020. A tale udienza, il P.M. rappresentava la mancanza di prova della ricezione della citazione dei testi e, pertanto, con il consenso delle parti, venivano acquisiti gli atti provenienti dalla p.o. ed il P.M. rinunciava all'esame della stessa, di cui il Giudice revocava l'ordinanza ammissiva. Il processo veniva rinviato per la discussione al 30.04.2021. Tale udienza veniva differita ex art 465 c.p.p., a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al 14 gennaio 2022, data in cui essendo mutato il giudice persona fisica e provenendo il procedimento per la sola discussione, il processo veniva rinviato al 03 giugno 2022. In tale data, pertanto, Il Giudice disponeva la rinnovazione del dibattimento e riammetteva i mezzi istruttori già precedentemente richiesti dalle Parti. Quindi, non essendovi ulteriori incombenti istruttori, dichiarata la chiusura dell'istruttoria dibattimentale e l'utilizzabilità, ai fini della decisione, di tutti gli atti allegati al fascicolo per il dibattimento, dava la parola alle parti per le conclusioni e, all'esito, si riservava in camera di consiglio dando poi lettura del dispositivo. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Gli elementi emersi dall'espletata istruttoria dibattimentale e dalla documentazione acquisita hanno confermato, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'ipotesi di accusa rappresentata nel capo di imputazione a carico degli odierni imputati. Le fonti di prova versate in atti, (Denuncia-querela sporta dal dott. Fa. To. nei confronti di Pa. Al. e Fi. Im.; Verbale di ratifica di querela sporta da To. Fa. in data 20.03.2017 avanti l'Ufficio di Polizia di (omissis); il Certificato di proprietà dell'autovettura Fiat targata (omissis), intestato a Al. Au. It. srl; Copia Carta di circolazione dell'auto targata (omissis), intestata a Al. Au. It. srl; Copia contratto di locazione stipulato tra la srl Al. Au. e Fi. Im. in data 28.04.2015, con allegati: il modulo servizi aggiuntivi, il modulo anagrafico, l'attestato di consegna, la copia della C.I. di Fi. Im.; Copia lettera inviata dalla Pu. Re. alla Al. Au., datata 28 febbraio 2017; Copia lettera raccomandata di risoluzione contrattuale, inviata dalla Al. Au. a Fi. Im. in data 24.02.2017, con relativo avviso di ricezione; Copia lettera raccomandata di risoluzione contrattuale, inviata dalla Al. Au. a Fi. Im. in data 29 aprile 2016, con relativo avviso di ricezione; Comunicazione della Questura di (omissis) - Commissariato P.S. di (omissis) - di trasmissione di sequestro preventivo di autovettura a carico di Pa. Al., datata 28.03.2017; Copia Dissequestro e restituzione di beni sequestrati disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli dell'auto Fiat (omissis) tg. (omissis) del 21.4. 2017; Verbale di restituzione di autovettura della Questura di (omissis) - Commissariato di P.S. (omissis) - operato a favore di To. Fa., datato 15 maggio 2017), poste a fondamento della decisione hanno consentito, infatti, di ricostruire il fatto storico che attiene alla vicenda dell'indebita appropriazione da parte degli imputati Io. e Pa., dell'autovettura Fiat (omissis) targata (omissis), della quale erano in possesso in virtù del contratto di locazione finanziaria, stipulato in data 28.04.2015 per la durata di 36 mesi, non versando più i canoni di locazione dal mese di agosto 2016, né provvedendo alla restituzione della stessa in seguito alle richieste della Al. Au. srl, né, successivamente, a seguito della diffida della stessa Al. Au., notificata loro in data 24.02.2017. Con verbale di ratifica di querela del 20 marzo 2017, l'Ufficio di Polizia Frontiera (omissis) della Polizia di Stato attestava la presentazione della querela sporta in forma scritta da To. Fa.. In tale querela, il denunciante esponeva che la Al. Au. It. s.r.l. -avente per oggetto sociale la locazione a lungo termine di vetture - aveva stipulato con Fi. Im. un contratto avente ad oggetto la locazione di una Fiat (omissis) targata (omissis) per la durata di 36 mesi, acquistandola nuova di fabbrica con relativo pagamento del prezzo, e consegnandola in data 28.05.2015 a Pa. Al.. Il denunciante continua poi dichiarando che la Fi. dal mese di Agosto 2016 non effettuava più il pagamento del canone previsto per cui l'Al. Au. si attivava per rientrare in possesso della Fiat (omissis), attraverso l'Agenzia di recupero Pu. Re., senza, però, alcun esito. Pertanto, la Al. Au. risolveva il contratto di locazione e diffidava la Fi. dall'utilizzo della vettura e alla restituzione della stessa. La denuncia si concludeva, infine, con la querela nei confronti della Fi. "e nei confronti degli eventuali ulteriori responsabili". A seguito di quanto sopra e delle relative successive indagini di P.G., il giorno 28 marzo 2017, il Commissariato P.S. Sezionale (omissis) della Questura di (omissis) segnalava alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli, la presenza della suindicata Fiat (omissis) in (omissis) alla piazza (omissis) ed esperiti i dovuti accertamenti, dichiarava di essere risaliti "alla persona che documentalmente ne aveva la disponibilità, ovvero il PA. Al., ... Questi, a richiesta degli operanti, forniva le chiavi dell'autovettura oggetto dell'attività, aggiungendo che la contraente del contratto di noleggio, FI. Im....era la di lui moglie". Di conseguenza gli Agenti del suindicato Commissariato procedevano al Sequestro preventivo della Fiat (omissis) ed all'affidamento della stessa alla ditta V. Se.. Sequestro preventivo convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Napoli - Sezione 45 - in data 31 marzo 2017. Successivamente, in data 21.04.2017, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, letti gli atti del procedimento penale nei confronti di Pa. Al. e Fi. Im., disponeva il dissequestro della suddetta autovettura e la restituzione a To. Fa., in qualità di procuratore della società di noleggio Al. Au. srl. Tale atto di dissequestro e restituzione veniva notificato sia a Pa. Al. che a Fi. Im. in data 09 maggio 2017. Tutto quanto premesso può essere affermata la penale responsabilità degli imputati per il reato loro ascritto. Infatti, per quanto riguarda l'elemento soggettivo, ai fini della sussistenza del delitto in esame, è necessario che sussista, in capo all'agente, il dolo specifico, quale coscienza e volontà di appropriarsi illegittimamente del denaro o di un'altra cosa mobile altrui posseduta, con l'intenzione di procurare, a sé o ad altri, un ingiusto profitto. Si ritiene potersi concedere le attenuanti generiche per adeguare la pena al fatto di reato commesso. Pertanto, valutati i criteri tutti di cui all'art 133 c.p.p., in particolare l'intensità del dolo quale si desume dalle modalità di commissione del fatto, questo Giudice ritiene equa la pena di mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa ciascuno, così determinata: p.b., nove mesi di reclusione, ridotta per effetto della concessione delle attenuanti generiche nella misura indicata. Ad entrambi gli imputati si ritiene di poter concedere il beneficio della sospensione della pena. Consegue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Letto gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara Pa. Al. e Fi. Im., responsabili del reato loro ascritto e, concesse le attenuanti generiche, li condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa ciascuno (p.b. nove mesi di reclusione, ridotta per la concessione delle attenuanti generiche alla pena finale); oltre al pagamento delle spese processuali come per legge. Pena sospesa. Indica in gg. 90 il termine per il deposito dei motivi. Così deciso in Napoli, il 3 giugno 2022 Depositata in Cancelleria il 17 agosto 2022
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