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Appropriazione indebita: il termine per la presentazione della querela decorre dagli accertamenti operati sulle somme di denaro

Appropriazione indebita

Corte appello Lecce, 04/05/2023, n.260

Il termine per la proposizione della querela decorre non dal momento della consumazione del reato bensì dal momento in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato.

Il giudice d’appello non deve rinnovare l’istruttoria se riforma per errore di diritto sulla procedibilità

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Appropriazione indebita: condannato il soggetto che si impossessa dei beni dell'associazione da cui è stato escluso

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La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza del 2.10.2019 il Tribunale di Brindisi ha dichiarato Lo.Gi. colpevole del reato di cui agli artt. 81,646,61 nn. 7) ed 11) c.p. e, con la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., lo ha condannato alla pena di dieci mesi di reclusione ed Euro 400, 00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali (termine di prescrizione del reato: 1.6.2023). Il Tribunale ha, altresì, condannato l'imputato al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, liquidati in via equitativa nella misura di Euro 25.000,00, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio sostenute, liquidate come da dispositivo. Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato, deducendo: - preliminarmente, l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza di per avere il Tribunale omesso di considerare e valutare il profilo della improcedibilità dell'azione per difetto di querela prospettato dalla difesa; infatti secondo l'assunto difensivo, il termine di presentazione di querela doveva decorrere dalla prima metà di novembre 2015, periodo in cui la società (…) apprendeva che il Lo. intendeva trattenere le somme indebitamente; pertanto, l'imputato avrebbe dovuto essere prosciolto ex art. 529 c.p.p. per difetto di querela; - nel merito, la difesa ha evidenziato che il Lo. si era limitato ad agire in difetto di poteri di rappresentanza, circostanza suffragata dai seguenti elementi: a) egli aveva comunicato alla società di aver ricevuto da un cliente degli assegni a lui intestati a titolo di pagamento del noleggio dell'autovettura; b) si era reso disponibile a recarsi presso la sede legale della (…) per la restituzione del denaro; c) l'incontro non era avvenuto in ragione del ricovero ospedaliero di un familiare del Lo. e del suo arresto per altra causa; quanto alla circostanza che il Lo. non avrebbe comunicato contratti di noleggio dei veicoli di proprietà della società (…) senza darne comunicazione a quest'ultima, la difesa ha evidenziato che la stessa società aveva autorizzato verbalmente l'imputato ad utilizzare i veicoli nei periodi in cui gli stessi non erano noleggiati in quanto il Lo. non aveva un'autovettura di proprietà; secondo l'appellante nel caso di specie non sussiste il dolo specifico richiesto ai fini dell'integrazione della fattispecie incriminatrice, essendo stato lo stesso Lo. a comunicare l'intenzione di restituire alla società la somma indebitamente ricevuta; - in ordine al trattamento sanzionatorio, l'appellante si duole dell'eccessività della pena e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. da ritenere prevalenti o, quantomeno equivalenti, alle contestate aggravanti; - da ultimo, l'appellante ha contesto l'entità del risarcimento riconosciuto dal primo giudice, peraltro in assenza di motivazione. L'appellante ha, quindi, così concluso: - in via principale, prosciogliersi l'imputato dal delitto ascrittogli per tardività della querela; - in via gradata, assolversi l'imputato per l'insussistenza del fatto; - in via ulteriormente gradata, ridursi la pena inflitta previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; - in ogni caso, revocarsi la condanna al risarcimento dei danni. All'odierna udienza le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni: il P.G. ha chiesto confermarsi la sentenza impugnata; il difensore della parte civile si è riportato alle conclusioni scritte; il difensore dell'imputato si è riportato ai motivi di appello e ne ha chiesto l'accoglimento. I motivi di appello, per le considerazioni che si esporranno, sono infondati. 1. In punto di fatto la vicenda in scrutinio può essere cosi riassunta. Nel marzo 2015 la società (…) decideva di intraprendere l'attività di noleggio di autovetture presso l'aeroporto di Brindisi. A tal fine, assumeva Lo.Gi. nella veste di agente "esterno" deputato alla promozione e alla gestione del noleggio; l'accordo prevedeva un compenso del 35 per cento dell'utile ottenuto per il noleggio di ciascuna autovettura, pari a circa 10,00 Euro giornalieri per ciascuna autovettura, considerato che il prezzo del singolo noleggio al giorno era approssimativamente di 40,00 Euro. In base a tale accordo, il Lo. era tenuto ad inoltrare alla società i relativi contratti di noleggio e farsi liquidare il compenso dai clienti tramite bonifico bancario o assegno intestato alla (…). La società pose a disposizione dell'imputato sei autovetture, dotate di GPS. Nei mesi successivi, avviata l'attività, la società si avvedeva dell'insolvenza di alcuni clienti; il Lo., su sua stessa ammissione, comunicava alla (…) di aver ricevuto il pagamento in contanti dai clienti, senza inviare i relativi contratti e senza versare quanto ottenuto; prometteva, tuttavia, alla società di consegnare il denaro ottenuto indebitamente. I dubbi sull'operato del Lo. venivano alimentati dalla conferma da parte di un cliente di Ostuni - tale (…) - che l'imputato tratteneva il denaro contante versato per il noleggio senza comunicare alcunché alla società. Attraverso il controllo dei tracciati Gps delle sei autovetture, si apprendeva che in diverse occasioni le autovetture erano state utilizzate e noleggiate senza che di tali contratti e dei relativi pagamenti, la società avesse avuto notizia; in particolare, dal controllo effettuato, risultavano 497 giorni di utilizzo non contabilizzato delle sei autovetture, pari a 19.880,00 Euro di introiti non versati dal Lo. 2. Passando a trattare i motivi di gravame, è infondata l'eccezione di tardività della querela. Sul punto, si ribadisce che il termine per la proposizione della querela decorre non dal momento della consumazione del reato bensì dal momento in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato (cfr., tra le varie, Cass. 28.5.2019, n. 29619). Ciò detto, emerge con chiarezza dagli atti acquisiti che solo in data 19 gennaio 2016 la (…) raggiungeva la piena cognizione in ordine all'appropriazione indebita consumata dal Lo.; infatti in tale data avvenivano i controlli sui tracciati di ciascun veicolo deputato al noleggio attraverso il sistema G.P.S. Da tale attività si deduceva che i tratti di strada percorsi dalle sei automobili non erano giustificati dai contratti sottoscritti. Pertanto, la querela deve ritenersi proposta tempestivamente (in data 29 marzo 2016), decorrendo il termine di proposizione dal 19 gennaio 2016, momento a partire dal quale la società non poteva nutrire alcun dubbio rispetto alla condotta delittuosa del Lo. 3. Quanto al merito, le ragioni esposte dall'appellante sono infondate. Del tutto inverosimile è la circostanza, dedotta dall'imputato in sede di interrogatorio, secondo cui le autovetture di proprietà della (…) nella sua disponibilità non sarebbero state sempre noleggiate in quanto talvolta sarebbero state impiegate dallo stesso imputato in quanto sprovvisto di un proprio mezzo di locomozione; secondo tale prospettazione, del tutto irragionevolmente l'imputato avrebbe utilizzato contemporaneamente tutte le vetture nella sua disponibilità, attesi i risultati emersi dall'esame dei tracciati dei sistemi G.P.S. installati sui veicoli. In sede di interrogatorio reso il 21.11.2016 il Lo. aveva, inoltre, manifestato la sua disponibilità a versare le somme incassate e trattenute aggiungendo che la trattativa con la (…) si era interrotta a causa del suo arresto; giova tuttavia evidenziare che tale arresto interveniva in data 13.9.2016, ossia sette mesi dopo l'accertamento dei fatti. Tale contegno è evidentemente sintomatico della volontà di appropriarsi definitivamente delle somme ricevute per il noleggio delle autovetture. 4. Infondati sono i motivi relativi alla determinazione del trattamento sanzionatorio, da ritenersi equo in considerazione della concreta portata offensiva del fatto e dell'entità del danno cagionato alla costituita parte civile, nonché tenuto conto della personalità dell'imputato, gravato da numerosi procedimenti penale anche per gravi delitti (ad esempio per il delitto di rapina). Parimenti infondata è la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, considerato che non emergono dagli atti elementi suscettibili di valutazione positiva ai fini della suddetta concessione, tali non potendo considerarsi le parziali ammissioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio, in quanto ininfluenti rispetto ad un quadro indiziario a suo carico già del tutto univoco. Relativamente alle statuizioni civili, la liquidazione in via equitativa ed omnicomprensiva del Tribunale si reputa condivisibile, tenuto conto del danno patrimoniale arrecato alla società (pari ad Euro 19.880,00), cui deve aggiungersi il danno morale e quello conseguente al mancato sviluppo dell'attività imprenditoriale. Per tutte le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere confermata, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese del grado e di quelle sostenute dalla parte civile. P.Q.M. La Corte di Appello di Lecce; letti gli artt. 605 e 592 c.p.p., conferma la sentenza del Tribunale di Brindisi in data 2.10.2019 appellata da Lo.Gi., che condanna al pagamento delle spese di questo grado di giudizio nei confronti dell'Erario, nonché in favore della parte civile, liquidate queste ultime in Euro 1.590,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento, IVA e CPA come per legge. Termine di giorni novanta per il deposito della motivazione. Così deciso in Lecce l'8 febbraio 2023. Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2023.
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