RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza in data 28 gennaio 2021, il tribunale della libertà di Rimini, respingeva l'istanza di riesame di P.S., di P.D. e P.V. avverso il decreto di sequestro preventivo del G.I.P. del 27-11-2020, in relazione al sequestro diretto e per equivalente disposti nei confronti dei predetti in quanto indagati: P.S. di più ipotesi di appropriazione indebita, autoriciclaggio, rapina e frode esattoriale; di riciclaggio e frode esattoriale P.D.; di sola frode esattoriale P.V..
1.2 Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione gli indagati a mezzo del loro difensore avv.to Greco deducendo con distinti motivi, ivi riassunti ex art. 173 disp. att. c.p.p.:
- nullità dell'impugnata ordinanza per violazione e falsa applicazione dell'art. 322 c.p.p., quanto alla dichiarazione di inammissibilità del riesame in ordine al sequestro delle disponibilità finanziarie di P.S. sull'assunto del difetto di concreto pregiudizio e, quindi, della mancanza di interesse per la non ancora intervenuta materiale esecuzione del sequestro; al proposito si rappresentava che la polizia giudiziaria aveva già proceduto al sequestro di alcuni conti correnti dell'indagato e che non poteva avere rilievo la mancata apprensione di somme in concreto dovendo comunque rilevare ai fini della proposizione del riesame l'emissione del vincolo;
- nullità dell'impugnata ordinanza per violazione e falsa applicazione degli artt. 309 e 324 c.p.p., per avere il tribunale del riesame confermato il provvedimento cautelare reale sulla base di fatti diversi da quelli posti a fondamento dello stesso procedendo ad una modifica della imputazione provvisoria; difatti, la valutazione della condotta presupposto del riciclaggio costituita dall'appropriazione indebita di cui al capo numero 1, era avvenuta sulla base di una ricostruzione dei fatti diversa da quella indicata in imputazione posto che il vaglia circolare non era stato emesso da P.S. in forza di delega bensì dalla stessa persona offesa;
- nullità dell'impugnata ordinanza per violazione dell'art. 648 bis c.p., per avere il tribunale del riesame ritenuto la sussistenza del fumus del delitto di riciclaggio contestato al P.D. nonostante il difetto di qualsiasi condotta attiva allo stesso ascrivibile in relazione al denaro provento del delitto di appropriazione indebita;
- nullità dell'impugnata ordinanza per violazione di legge in relazione a motivazione mancante o apparente in ordine alla sussistenza del fumus del delitto di autoriciclaggio contestato a P.S., per mancata esplicitazione delle ragioni per le quali venivano disattese le doglianze difensive proposte con il riesame; al proposito si rappresentava che la condotta di autoriciclaggio contestata al P.S. al capo n. 2 coincideva con l'elemento materiale del delitto di appropriazione indebita identificato quale reato presupposto;
- nullità dell'impugnata ordinanza per violazione dei principi in tema di autoriciclaggio contestato a P.S. nonostante il difetto di una condotta logicamente e cronologicamente differente rispetto a quella integrante il reato presupposto di appropriazione indebita; difatti, la condotta contestata al P. a titolo di art. 648 ter 1 c.p., articolata nella percezione di un vaglia circolare di 350.000 Euro e nella successiva emissione di due ulteriori vaglia circolari, coincidevano e non potevano ritenersi integrare differenti fattispecie delittuose;
- nullità dell'impugnata ordinanza per violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dei fatti di rapina sulla base di una ricostruzione dell'accaduto sostanzialmente differente rispetto all'ipotesi accusatoria formulata dal pubblico ministero; al proposito, si rappresentava essere emerso che il farmaco assunto dalla vittima era stata allo stesso prescritto dal medico di fiducia così che non sussisteva l'ipotesi contestata di violenza mediante somministrazione di medicinali;
- nullità dell'impugnata ordinanza per violazione di legge, per motivazione mancante o meramente apparente quanto alla ritenuta sussistenza del delitto di rapina contestato al capo n. 6 per mancata esplicitazione delle ragioni per le quali venivano disattese le doglianze difensive, emergenti dal verbale di spontanee dichiarazioni del signor F.M. il quale aveva riferito che la vittima aveva regalato al P. un vistoso anello che questi portava al dito; era inoltre emerso che P. era stato nominato erede universale;
- nullità dell'impugnata ordinanza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, per avere il tribunale del riesame collocato il tempo del commesso reato del reato istantaneo di frode esattoriale nel 20 dicembre 2018, al momento del compimento dell'ultimo atto finalizzato a mutare di intestazione gli immobili e cioè quando era stato operato lo scioglimento del trust con trasferimento della proprietà dei beni al beneficiario unico P.D. piuttosto che alla data del 31 luglio 2012 di istituzione del trust medesimo;
- nullità dell'impugnata ordinanza per violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, nella parte in cui era stato ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato di frode esattoriale avuto riguardo al momento di insorgenza dei debiti tributari di P.S. che doveva essere fissato alla notifica della cartella esattoriale nel luglio del 2011; difatti l'obbligazione tributaria non poteva essere ritenere maturata già al verificarsi del presupposto di fatto del tributo e cioè al momento di percezione del reddito soggetto ad Irpef;
- nullità dell'impugnata ordinanza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 648 quater e 12 bis, per avere il tribunale del riesame confermato la legittimità dell'estensione del vincolo reale anche ai canoni di locazione ancora da percepire derivanti dagli immobili sequestrati così violando il principio della corrispondenza tra valore dei beni assoggettabile a sequestro e valore del profitto derivante dal reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il primo motivo è infondato; ed invero per costante interpretazione di questa Corte di cassazione è inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, non essendo ravvisabile alcun interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione; ed in motivazione, la Corte ha precisato che l'interesse ad impugnare non può consistere nel mero fine di ottenere una pronuncia di illegittimità di un provvedimento che non ha ancora inciso nella sfera patrimoniale del ricorrente, poiché il mezzo di impugnazione è volto a rimuovere il vincolo reale e ad ottenere la restituzione della cosa sequestrata (Sez. 3, n. 17839 del 05/12/2018 Rv. 275598).
Ne consegue affermare che pur essendo stato disposto il sequestro delle disponibilità finanziarie di P.S. la mancata apprensione delle stesse, ancora in corso di identificazione, impedisce allo stato la proponibilità dell'istanza di riesame e corretta appare la valutazione del giudice a quo.
2.2 Quanto al secondo e sesto motivo con i quali si lamenta violazione di legge per avere il tribunale del riesame confermato il provvedimento cautelare pur sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti di appropriazione indebita, presupposto del riciclaggio, e di rapina, contestati ai capi nn. 1 e 6, va escluso che il tribunale del riesame sia pervenuto alla conferma del provvedimento cautelare sulla base di fatti diversi. Premesso che, come noto, l'art. 309 c.p.p., comma 9, stabilisce ampia autonomia operativa al giudice del riesame permettendogli di confermare la misura anche per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento impugnato, va comunque ricordato che per fatto diverso si intende solo quell'ipotesi in cui sussista una diversa imputazione ovvero che presenti connotati difformi rispetto ad aspetti fondamentali della condotta.
Orbene, nel caso in esame, non pare che il tribunale del riesame abbia operato una ricostruzione di fatti diversi quanto al delitto presupposto del riciclaggio ed alla rapina; in relazione al primo fatto, invero, è rimasta identica la qualificazione giuridica della condotta presupposto, sempre individuata nei termini dell'appropriazione indebita con la sola differenza costituita dall'avvenuta emissione del vaglia circolare da parte della persona offesa e della successiva negoziazione da parte di P.S., che, evidentemente, non determina alcuna diversità. Difatti nella prospettazione accusatoria il P. ottenuto il denaro in forza del rapporto fiduciario con la p.o. se ne appropriava utilizzandolo per altre operazioni rispetto a quelle preventivate. La ricostruzione della condotta non mura pertanto sia che il vaglia sia stato emesso dalla p.o. e da questi consegnato a P. sia che l'indagato avesse egli tratto il vaglia in forza della delega ad operare sul c/c poiché la condotta di appropriazione indebita è quella posta in essere sul denaro portato dal titolo.
Quanto alla rapina, le modalità esecutive sono state ricostruite nei termini della somministrazione di farmaci che determinavano l'indebolimento cognitivo del D., senza che assuma rilievo decisivo ai fini della sussistenza della violenza la precedente prescrizione del medico curante alla p.o., rilevando, invece, le modalità attraverso le quali si perveniva alla sottrazione dei preziosi per effetto delle condizioni menomate della vittima.
Entrambi i motivi non appaiono quindi fondati.
2.3 In relazione al terzo motivo, con il quale si contesta l'avvenuta esecuzione di condotte ascrivibili a P.D. in termini di riciclaggio, pacifica essendo la ricostruzione dei fatti secondo i quali il denaro di cui il fratello S. si era appropriato in danno della persona offesa veniva impiegato per una transazione con l'istituto di credito e l'estinzione di una ipoteca, corretta appare la decisione del tribunale esplicitata alle pagine 12-13 della motivazione dell'ordinanza impugnata; P.D. risulta avere sostituito il profitto del reato presupposto di appropriazione indebita estinguendo un credito vantato dalla Banca nei confronti propri e del fratello ed estinguendo altresì l'ipoteca che la Banca vantava su immobili al medesimo D. intestati. E non vi è dubbio che l'utilizzazione del denaro frutto del reato presupposto per estinguere un debito ed un'ipoteca costituisca una specifica condotta di sostituzione del profitto del reato presupposto, posto che, il compendio monetario, assume diversa destinazione transitando nella disponibilità esclusiva di altro soggetto giuridico, l'istituto bancario, proprio per effetto delle condotte poste in essere anche dall'imputato, il quale, dopo l'operazione di sostituzione, godeva anche della titolarità di beni liberi da garanzie reali.
Al proposito questa corte di cassazione ha già affermato come integra il delitto di riciclaggio la condotta di colui che, consapevolmente, ricevuti assegni la cui provvista è provento di delitto, li giri a terzi; ed in motivazione la Corte ha precisato che è irrilevante la tracciabilità dell'operazione atteso che la ricezione delle somme portate nell'assegno ed il successivo trasferimento a terzi costituiscono condotte idonee a ostacolare l'individuazione del provento delittuoso (Sez. 2, n. 46319 del 21/09/2016, Rv. 268316). Analoga appare la condotta posta in essere dal P.D. che, ricevuti i proventi dell'appropriazione indebita commessa dal fratello, li utilizzava per l'estinzione dei debiti e delle ipoteche mediante trasferimento all'istituto di credito. Proprio in tema di operazione bancarie si è già affermato come integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni consapevolmente volte ad impedire in modo definitivo, od anche a rendere difficile, l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità: tra di esse rientra la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con denaro pulito (Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, Rv. 271530).
Analogamente deve, quindi, ritenersi anche per il pagamento di debiti e l'estinzione delle ipoteche mediante il versamento di somme provento di delitto ad istituti di credito che integrano evidenti condotte di sostituzione mediante il trasferimento a diverso soggetto e l'impiego del capitale illecito.
2.4 Anche il quarto e quinto motivo non meritano accoglimento; innanzi tutto va evidenziato come il quarto motivo appaia inammissibile nella parte in cui prospetta un difetto di motivazione del provvedimento impugnato circa le doglianze difensive non deducibile nei ricorsi per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali. In ogni caso, poi, il provvedimento impugnato presenta ampia giustificazione delle ragioni della decisione esponendo anche approfonditamente le doglianze difensive e prendendole in considerazione.
In relazione alla dedotta impossibilità di individuare la condotta di autoriciclaggio per coincidenza con l'azione tipica del delitto presupposto, la doglianza appare non fondata perché priva di concreto riferimento alle modalità della attività posta in essere dal P.S. dopo l'appropriazione indebita; questi infatti, non si limitava a percepire il valore del vaglia circolare emesso dal D., pari a 350.000 Euro, ma impiegava lo stesso in quelle operazioni descritte al punto precedente di estinzione di debito e delle ipoteche unitamente al fratello D.. Inoltre, un ulteriore assegno di 20.000 Euro, veniva versato a favore di una s.a.s. intestata ad entrambi i germani P. e dedita al commercio di automobili. Orbene, a giudizio di questa Corte di cassazione, appare evidente come le attività siffatte rientrino in tutti i parametri costitutivi il delitto di autoriciclaggio posto che, il profitto illecito, veniva reimpiegato dall'autore del delitto presupposto P.S. in attività economiche e finanziarie costituite e dal versamento alla s.a.s attiva nel commercio di autovetture, che così veniva ad usufruire di capitali illeciti alterando l'ordine pubblico economico, e dal versamento per estinguere debiti in favore di un istituto di credito, alterando anche in questo caso i principi della garanzia patrimoniale del debitore e del pari trattamento.
Questa Corte di cassazione ha già affermato che in tema di autoriciclaggio, è configurabile una condotta dissimulatoria allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento (Sez.2, n. 16059 del 18/12/2019, Rv. 279407). E l'applicazione di tale principio al caso in esame comporta affermare la riconducibilità delle azioni di P.S. all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 648 ter c.p., posto che il medesimo non si limitava a ricevere il profitto dell'appropriazione indebita ma lo impiegava trasferendolo in massima parte ad un istituto bancario terzo ed anche ad una società in accomandita ponendo in essere proprio una condotta cronologicamente differente ed autonoma.
2.5 Il settimo motivo si riduce ad una lettura alternativa di elementi di fatto non deducibile nella presente sede di legittimità; con le approfondite argomentazioni esposte alle pagine 20-23 dell'impugnata ordinanza il tribunale del riesame ha adeguatamente ricostruito la condotta di rapina sottolineando le modalità della stessa sulla base delle dichiarazioni della vittima che trovavano pieno riscontro nell'individuazione di numerosi preziosi dati in pegno proprio da P.S.. Ed il tribunale ha dato proprio risposta anche alle doglianze difensive ritenendo non decisiva la circostanza che il farmaco fosse stato prescritto dal medico di famiglia della p.o., per escludere la condotta in suo danno, mentre irrilevanti appaiono gli elementi della precedente donazione di un anello ovvero della nomina ad erede universale, circostanze che non escludono il fatto.
2.6 Quanto alle doglianze in tema di frode esattoriale, l'ottavo motivo non appare fondato posto che il tribunale del riesame ha correttamente individuato la natura del reato ricollegandola alle plurime operazioni effettuate (escludendo quella del 2004) proprio dopo la notifica del debito esattoriale; al proposito si è affermato come ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 11, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta allorquando siano connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentaglio o, comunque, rendendo più difficoltosa la procedura di riscossione coattiva (Sez. 3, n. 35983 del 17/09/2020, Rv. 280372). Correttamente, pertanto, si è ritenuta integrata la fattispecie in relazione agli atti di costituzione del trust, conferimento degli immobili precedentemente donati, trasferimento al beneficiario, che hanno determinato l'eliminazione della garanzia patrimoniale del debitore nei cui confronti l'erario vanta un titolo per oltre 600.000 Euro. Ed altresì esente da censure è la collocazione del momento temporale del reato essendosi fatta applicazione del principio secondo cui il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11) - qualora si articoli attraverso il compimento di una pluralità di trasferimenti immobiliari, costituenti una operazione unitaria finalizzata a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva - si perfeziona nel momento in cui viene realizzato l'ultimo atto dispositivo (Sez. 3, n. 19524 del 04/04/2013, Rv. 2559009); e tale principio porta ad escludere il maturarsi della prescrizione prima del provvedimento cautelare reale.
2.7 Quanto all'ultimo motivo, con il quale si contesta l'estensione del sequestro anche ai canoni degli immobili vincolati e risultati locati a terzi, il ricorso prospetta inesistenti profili di illegittimità ove si consideri che l'art. 648 quater c.p., estende la confisca diretta non solo al profitto del riciclaggio ed autoriciclaggio ma anche al prodotto e cioè ai beni scaturiti dalla condotta di sostituzione tra i quali possono rientrare anche i canoni di locazione di immobili acquisiti con il reimpiego di profitti illeciti.
In relazione poi al sequestro dei canoni di immobili in relazione all'art. 12 bis il ricorso non indica quali canoni sarebbero percepiti ed in quale misura gli stessi risulterebbero superiori al profitto realizzato attraverso la sottrazione fraudolenta dei beni al pagamento delle imposte. Peraltro, va segnalato che pur a volere fare applicazione del principio secondo cui il profitto del reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 11, (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) è rappresentato dal valore dei beni sottratti fraudolentemente alla garanzia dei crediti della Amministrazione finanziaria per le imposte evase e non già dal debito tributario rimasto inadempiuto (Sez. 5, n. 32018 del 14/03/2019, Rv. 277251) in tale valore devono essere fatti rientrare anche gli eventuali frutti e ciò a meno di dimostrare che il valore dei beni è già sufficiente a coprire il debito tributario, circostanza non dedotta né provata quantomeno allo stato nel caso in esame.
In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi infondate; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021