RITENUTO IN FATTO
1. Il procedimento nel quale gli odierni ricorrenti Ga.Lu., Va.Ma. e Ba.Ba. sono indagati per il reato di truffa aggravata e continuata (81, 110, 640 co.l n. 2 bis cod. pen.) ai danni di Al.Lu., indotto a creare un trust stimato in otto milioni di euro, e di autoriciclaggio in relazione ai proventi della truffa, ha tratto origine dalle querele sporte dallo stesso Al.Lu., ritenutosi vittima di raggiri degli indagati volti all'appropriazione del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare. Agli indagati è stato contestato altresì il reato di autoriciclaggio realizzato attraverso l'istituzione del (Omissis) Trust, finalizzato a sottrarre i beni dell'Al.Lu. dalla sua disponibilità, facendo confluire i beni medesimi dapprima nel (Omissis) Trust, e successivamente trasferendoli in Svizzera in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza.
Con la prima querela del 22/2/2023, l'Al.Lu. riferiva di aver sposato la Ga.Lu. agli inizi del 2020 e di essere stato da questa condotto da un notaio per la creazione di un trust nel quale far confluire tutto il suo patrimonio, del valore di alcune decine di migliaia di euro, al fine di preservarlo da una procedura avviata all'esito di una condanna al risarcimento dei danni conseguenti ad un disastro colposo. Riferiva il querelante che beneficiari del trust erano la moglie Ga.Lu., il figlio di questa Va.Ma. e la di lui moglie Ba.Ba., che si occupavano da tempo delle sue pratiche amministrative, contabili, burocratiche e fiscali, e così lo avevano privato del suo patrimonio, facendogli firmare un atto che egli riteneva fosse una mera donazione dissimulata
Con successiva integrazione di querela del 10/5/2023 l'Al.Lu. aveva fornito anche altri dettagli della sua vita, anche personale, riferendo di aver donato al Va.Ma., nel 2017, la nuda proprietà di una partecipazione alla società Logistica di Cressa Spa, e di essere stato indotto dai consigli ricevuti dal Va.Ma. al trasferimento di tutti i suoi beni alla CIPS SS, a seguito della condanna subita in un giudizio penale per disastro colposo, con una provvisionale di euro 1.200.000,00 sul risarcimento del danni, con conseguente pignoramento di molti suoi beni durante la fase esecutiva.
Nel 2020, al fine di salvaguardare gli interessi della Ga.Lu. e del figlio in caso di suo decesso, era stato da questi convinto a sposare la prima e ad istituire il 30/4/2020 il (Omissis) Trust, ove confluivano i capitali della CIPS S.S., e gli indagati si sarebbero appropriati delle somme conferite al trust in virtù degli incarichi ricoperti. In particolare il Va.Ma. veniva nominato trustee, la Ga.Lu. risultava quale beneficiaria e la Ba.Ba. ricopriva il ruolo di Guardiano. In data 2/5/2023 i predetti estinguevano il trust facendo confluire i suoi beni in un nuovo trust denominato (Omissis) Trust, e successivamente trasferendoli in Svizzera, così sottraendoglieli definitivamente.
Resosi conto della truffa grazie al figlio Al.Da., il querelante aveva poi annullato le azioni con diritto di voto riconosciute al Va.Ma., aveva sollevato la Ba.Ba. dall'incarico di Guardiano del Trust ed attribuito tale ruolo al nipote Al.Ga..
A seguito di approfondimenti sulle diverse società e dell'acquisizione di s.i.t., tra gli altri, da Al.Ga. e dal notaio dinanzi al quale era stato costituito il (Omissis) Trust, in data 24/10/2023 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara ha emesso decreto di sequestro preventivo sulle somme giacenti nei rapporti di conto nella disponibilità del (Omissis) trust e delle società contenute nel fondo in trust (CIPS s.s. e KALOS s.s.) pari a 6.612.890 72 euro, e degli immobili di proprietà delle società costituite nel fondo in trust attraverso il sequestro delle quote di maggioranza ammontanti complessivamente a 100.000,00 euro e di beni immobili di proprietà della KALOO S.S. e della CIPS S.S. .
2. Il Tribunale di Novara, con ordinanza del 23/11/2023, ha rigettato il riesame proposto ex art. 322 cod .proc. pen. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP, dando atto della formale querela sporta anche da Al.Ga. nei confronti del Va.Ma., avendo il querelante invano sollecitato il trust a fornire tutte le relative informazioni (consistenza del fondo del trust, valore delle società partecipate dalla costituzione del trust sino al suo subentro, uscite riferibili al trust ed alle controllate), e l'esibizione del libro degli eventi e dei rendiconti annuali, fino a che il Va.Ma. gli aveva comunicato che il trust era stato estinto il 2/5/2023.
Il tribunale del riesame ha ravvisato il fumus commissi delicti, in relazione alla truffa aggravata, in primo luogo sulla base della querela sporta da Al.Lu. e delle s.i.t. rese dal nipote Al.Ga., alla luce delle quali si è ritenuto che gli indagati abbiano posto in essere artifici e raggiri volti a convincere la persona offesa a costituire il (Omissis) per poter disporre di tutta la sua liquidità, sottraendola al suo controllo e gestendola in autonomia, profittando così della loro competenza di commercialisti e della scelta di un negozio giuridico complesso come il trust, governato da una normativa composita ed eterogenea di stampo sovranazionale, del tutto ignota alla persona offesa, munita solo della licenza elementare.
Quanto al fumus del delitto di autoriciclaggio, invece, il tribunale del riesame ha rilevato che, a seguito del raggiro ai danni della persona offesa sfociato nella costituzione del (Omissis) Trust, gli indagati hanno costituito un nuovo trust (il (Omissis) trust), seguito da vari avvicendamenti nella funzione di trustee, da diversi spostamenti di sede, dalla scissione parziale simmetrica della CIPS, dalla costituzione di un ulteriore trust e dalla cessione di un bene immobile.
La costituzione di nuovi trust dove sono confluiti i beni della persona offesa, con trasferimenti di sede ed avvicendamenti dei gestori, è stata ritenuta finalizzata ad occultare la provenienza dei beni derivanti dalla truffa ai danni dell' Al.Lu., come evidenziato anche dalla violazione, da parte del Va.Ma., dei suoi doveri di trustee, non effettuando il rendiconto dell'attività e realizzando operazioni senza la necessaria presenza ed il benestare del Guardiano.
Infine, il Tribunale del riesame ha ritenuto insussistente la scriminante di cui all'art. 649 cod. pen. in relazione all'art. 648 ter.l.c.p., invocando giurisprudenza di questa Corte secondo cui l 'autoriciclaggio sarebbe reato posto a tutela dell'ordine economico.(cfr. Cass. sez. 5, n. 5719 del 11/12/2018).
3. Ga.Lu., Va.Ma. e Ba.Ba., a mezzo del comune difensore avv. Fabio Fazio, hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, affidandolo a cinque motivi di impugnazione:
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per assenza, illogicità e contraddittorietà, ed anche sotto il profilo del travisamento della prova, con riguardo all'affermata inconsapevolezza, da parte della persona offesa, circa la natura, gli effetti giuridici e le finalità del trust
Si evidenzia che l'atto è stato redatto da un notaio, pubblico ufficiale, in conformità alla bozza redatta dalle parti e che l'ordinanza ha trascurato che all'art. 16.2 del trust era previsto comunque l'obbligo dell'impiego dei fondi a favore anche del disponente ai fini del mantenimento del precedente tenore di vita di questo. Non è stata vagliata, inoltre, la documentazione attestante che il Tribunale di Verbania nel 2023 si è pronunciato sulla richiesta di sequestro conservativo per una somma pari a 23 milioni di euro avanzata dal danneggiato del disastro colposo addebitato all'Al.Lu., a conferma dell'effettività dell'esigenza di tutela del patrimonio di questo.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, con riguardo al ritenuto completo depauperamento patrimoniale della persona offesa a seguito dell'istituzione del trust, considerate anche le s.i.t del notaio Bu. e le clausole contrattuali come quella citata dalle quali emergerebbe che solo una parte del patrimonio della persona offesa sarebbe confluita nel fondo fiduciario.
3.3. Violazione di legge e carenza di motivazione con riferimento alla ritenuta inapplicabilità della scriminante dell'art. 649 cod. pen. sulla base di un unico arresto giurisprudenziale.
3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'inesistenza dell'atto di integrazione di denuncia e querela a firma di Al.Lu. del (Omissis), alla luce della documentazione medica prodotta dalla difesa a sostegno della richiesta di riesame, volta a contestare la riconducibilità dell'atto all' Al.Lu.
3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al delitto di autoriciclaggio di cui al capo n. 2) per erronea applicazione della legge penale, laddove non si è considerata che la Ga.Lu., unica beneficiaria del trust (Omissis), ha costituito il trust (Omissis) contenente una clausola che imponeva al Trustee di "prendere in considerazione" le richieste dell'Al.Lu. formulate a causa di sopravvenuti bisogni tali da non consentirgli un "decoroso livello di sussistenza".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'ordinanza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Novara, in quanto è fondato il terzo motivo di impugnazione.
2. Sono inammissibili, invece, gli altri motivi posti a sostegno dell'impugnazione, in quanto il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2 n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608).
I motivi di ricorso diversi dal secondo attengono, invece, esclusivamente alla motivazione impugnata, che invece rende adeguatamente conto delle ragioni che hanno portato a riconoscere il fumus dei reati ipotizzati, alla luce dell'esposizione che precede, in quanto ha dato conto dei timori dell' Al.Lu. di subire le conseguenze del giudizio relativo al disastro colposo addebitatogli, ma anche delle modalità con le quali appare essersi realizzato, di fatto, lo spossessamento di massima parte del patrimonio del querelante, in alcun modo escluso da clausole contrattuali che enunciavano una mera esigenza di considerare i suoi bisogni al fine di garantirne un "decoroso livello di sussistenza".
Anche con riferimento all'atto di integrazione di denuncia e querela a firma di Al.Lu. del 10/5/2023, la motivazione dell'ordinanza impugnata non può certo ritenersi inesistente con riferimento alla documentazione sanitaria prodotta dalla difesa, essendosi confrontato il Tribunale del riesame anche con la cartella clinica relativa alla persona offesa redatta dal personale dell'Istituto Auxologico presso il quale l' Al.Lu. era stato ricoverato, dalla quale era comunque risultato che il predetto era "vigile", ed altresì con la perizia grafologica acquisita, relativa però ad atto diverso dall'integrazione di querela suddetta.
II provvedimento impugnato ha dato adeguatamente conto, pertanto, dei concreti elementi che hanno portato ad ipotizzare artifici e raggiri attraverso i quali gli indagati, approfittando delle condizioni di età avanzata della persona offesa, scossa anche dalla vicenda giudiziaria conclusasi con sentenza di condanna per disastro colposo che imponeva un'elevata provvisionale, lo hanno spossessato di massima parte del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare.
3. Non può condividersi, invece, il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, laddove questa ha ritenuto l'inapplicabilità della scriminante dell'art. 649 cod. pen. al reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.l cod. pen., atteso che, per quanto questo sia volto anche a tutela dell'ordine economico, è innegabile che bene tutelato dalla norma sia anche il patrimonio e, comunque, si tratta di reato compreso nel titolo XIII del codice penale, e, come tale, per espressa disposizione dell'art. 649 cod. pen., non punibile se commesso in danno, tra gli altri, del coniuge non separato o di un affine in linea retta, qualità da riconoscere, rispettivamente, nella Ga.Lu. e nel Va.Ma., figlio di quest'ultima, atteso che, ai sensi dell'art. 78 cod. civ., "l'affinità è il vincolo tra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge", e che, ai sensi dell'art. 78, comma 2, "nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge", (cfr. Sez. 2, n. 24643 del 21/03/2012, Rv. 252831: Nel caso in cui uno dei coniugi abbia un figlio nato da precedente matrimonio, ai fini dell'operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 649, comma primo, n. 2, seconda ipotesi, il figlio del coniuge è affine in linea retta dell'altro coniuge).
La scriminante non può applicarsi, invece, alla Ba.Ba., coniuge non già della persona offesa, bensì di un affine, e non per questo affine anch'essa.
Giova ricordare, però, che in caso di concorso di persone nel reato, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato può essere disposto nei confronti di ciascuno dei concorrenti, non per l'intero importo del profitto, ma in relazione a quanto materialmente conseguito da ognuno (Sez. 1, n. 38034 del 09/07/2021, Rv. 282012), sicché l'ordinanza impugnata va annullata anche nei confronti di quest'ultimo, non emergendo dal percorso argomentativo della stessa quale sia il profitto conseguito da ciascun concorrente nell'ipotizzato reato.
L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Novara per nuovo giudizio anche con riferimento al profitto conseguito da ciascuno degli indagati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Novara competente ai sensi dell'art. 324, comma 5 cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2024.