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Intercettazioni: l'inutilizzabilità per violazione del segreto professionale può intervenire in ogni stato e grado del giudizio

Intercettazioni

Cassazione penale sez. III, 29/09/2020, n.35705

La decisione in ordine all'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per violazione del segreto professionale ex art. 200 c.p.p. e sulla loro conseguente distruzione, ai sensi dell'art. 271, commi 2 e 3, c.p.p., può intervenire in ogni stato e grado del giudizio ad opera del giudice che procede e non è impedita da eventuali decisioni in senso difforme in precedenza adottate, quantunque non impugnate, essendo l'inutilizzabilità rilevabile d'ufficio ex art. 191, comma 2, c.p.p.. e, dunque, non lasciata alla disponibilità esclusiva delle parti.

Utilizzazione dei risultati delle intercettazioni operate con captatore informatico: La Corte chiarisce l'ambito di applicazione dell'art. 270, comma 1-bis c.p.p.

Intercettazioni: omessa consegna dei files audio da parte del PM - Art. 268 c.p.p.

Intercettazioni con Trojan Horse: utilizzabilità senza necessità di attività criminosa - Art. 266 c.p.p.

Intercettazioni: onere della parte e rilevanza probatoria

Intercettazioni: l'inutilizzabilità per violazione del segreto professionale può intervenire in ogni stato e grado del giudizio

Intercettazioni: utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati dal vincolo della continuazione

Intercettazioni e Riesame: PM e Trasmissione dei Decreti Autorizzativi - Art. 268 c.p.p.

Intercettazioni: Accesso ai Supporti Contenenti le Registrazioni e Obblighi del PM - Art. 268 c.p.p.

Intercettazioni: gravi indizi di reato e resistenza dell'illecito penale - Art. 266 c.p.p.

Intercettazioni con captatore informatico: sono utilizzabili se eseguite nel domicilio anche in assenza di attività criminosa

Intercettazioni: il mancato rilascio di copia delle registrazioni da parte del PM non è causa di inutilizzabilità

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. D.R.N. ha proposto in data 24/01/2020, ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Venezia ha riformato, quanto al solo trattamento sanzionatorio, la pronuncia del Tribunale di Padova in data 3 ottobre 2017 di condanna per il reato di cui agli artt. 609 bis e 609 ter c.p. per avere posto in essere, nella qualità di Parroco pro tempore della (OMISSIS), con abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della persona offesa; atti sessuali nei confronti di minore di anni diciotto. 2. Con un primo motivo deduce la violazione degli artt. 127,269 e 271 c.p.p. relativamente al rigetto della richiesta di revoca dell'ordinanza del 27/09/2017 con cui il Giudice del giudizio abbreviato di primo grado aveva revocato l'ordinanza del G.i.p. del 6/12/2016 di distruzione delle intercettazioni telefoniche tra l'imputato e la psichiatra I. e tra l'imputato ed altro sacerdote di nome Don G.. Segnatamente, contesta che il giudice dell'appello, chiamato a giudicare anche della legittimità dell'ordinanza del 27/9/2017, abbia attribuito al giudice del rito abbreviato, e non al G.i.p. autorizzante le intercettazioni, la competenza, quale "giudice che procede", a decidere sulla distruzione delle intercettazioni; deduce infatti che, alla data del 6/12/2016, allorquando l'istanza di distruzione fu decisa dal G.i.p., non era ancora stata fissata l'udienza per decidere sulla richiesta di rito alternativo; sicchè il giudice dell'abbreviato non era in quel momento il giudice procedente ma, semmai, quello che avrebbe proceduto successivamente. In secondo luogo deduce che la revoca impugnata avrebbe violato il principio per cui le ordinanze per le quali siano scaduti i termini di impugnazione possono essere revocate o modificate solo laddove siano dedotti elementi nuovi o sopravvenuti che modifichino le condizioni di loro emissione. Nella specie nessuna impugnazione venne interposta dalla persona offesa, venuta a conoscenza del provvedimento, pur non notificatole, a seguito di richiesta di accesso al fascicolo e estrazione di copie. Ne deriverebbe dunque, a seguito della revoca del provvedimento impugnato, la inutilizzabilità delle intercettazioni in oggetto. 3. Con un secondo motivo deduce la violazione degli artt. 270 e 271 c.p.p. e la illogicità della motivazione della ordinanza già impugnata con il primo motivo per sussistenza del segreto professionale vincolante l'imputato e i suoi interlocutori nelle conversazioni in oggetto. In particolare la affermazione della Corte, secondo cui si sarebbe trattato di conversazioni vertenti su un accadimento della vita privata del prete in cui venivano richiesti consigli di tipo strategico - defensionale, non avrebbe spiegato il perchè di ciò attraverso l'indicazione del loro contenuto. 4. Con un terzo motivo lamenta la totale omessa considerazione da parte dei giudici di merito della consulenza tecnica della difesa redatta dal Dott. B., da un lato quanto alle metodiche applicate dalla psicologa vicina di casa del minore ai fini dell'acquisizione delle sue dichiarazioni e, dall'altro, alla attendibilità e rispondenza al reale accadimento dei fatti delle stesse anche a fronte della presenza di entrambi i genitori e delle aspettative a questa legate. 5. Con un quarto motivo lamenta la non osservanza dei criteri di valutazione della testimonianza della persona offesa minorenne da applicarsi in maniera rigorosa, in particolare deducendo la mancata spiegazione delle precisazioni circa la rilevanza della presentazione spontanea del ragazzo per denunciare i fatti, la mancata assistenza di uno psicologo e la difforme descrizione, in sede di denuncia e in sede di sommarie informazioni al P.M., della modalità del fatto di apposizione della mano del minore sul fondoschiena dell'imputato. 6. Con un ultimo motivo deduce come la Corte, nonostante la enunciazione relativa ad un fatto consistito in' un episodio unico e Consumato in un tempo breve, abbia poi determinato la pena in misura distante dal minimo edittale con una sostanziale vanificazione degli effetti legati alla circostanza attenuante del fato lieve. Analoga censura viene svolta quanto all'entità della riduzione per le circostanze attenuanti generiche. 7. In data 31/1/2020 è stato presentato, dal medesimo Difensore, un secondo atto impugnatorio, definito ricorso "integrativo", giacchè contenente la precisazioni dei capi e punti della sentenza impugnata, e di contenuto del tutto analogo al primo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo, con cui si lamenta che il giudice del rito abbreviato abbia irritualmente disposto la revoca di precedente ordinanza, adottata dal G.i.p. che aveva autorizzato le intercettazioni, con cui si era disposta la distruzione di quelle che erano intercorse tra l'imputato, da una parte, e un sacerdote e uno psichiatra, dall'altra, per violazione del segreto professionale ex art. 200 c.p.p., è infondato. Va preliminarmente chiarito che, come già precisato da questa Corte con decisione fondata sull'inequivoco contenuto delle norme, la disciplina applicabile in relazione alla sorte delle intercettazioni "inutilizzabili", anche per effetto della eventuale violazione, venuta in considerazione nella specie, dell'art. 200 c.p.p., comma 1, è quella dell'art. 271 c.p.p., comma 3, essendo invece la disciplina dell'art. 269 c.p.p. riferita al diverso profilo delle intercettazioni "non necessarie" (Sez. 2, n. 25590 del 26/05/2009, Pulcini e altro, Rv. 244153). In particolare, posto dall'art. 271 cit., comma 2 il precetto di "non utilizzabilità" delle intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'art. 200, comma 1, quando abbiano ad oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, il comma 3 già citato prevede che "in ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1, 1 bis, e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato". Appare dunque inequivoco come la previsione in oggetto, in cui la distruzione è posta come mera conseguenza rispetto alla decisione di inutilizzabilità delle intercettazioni, e nel solco di quella, più generale, dell'art. 191 c.p.p., di cui mutua in particolare i "tempi di decisione", attribuisca al giudice la facoltà di decidere, in ogni stato e grado, della inutilizzabilità o meno delle intercettazioni che siano incorse nella violazione, per quanto qui di interesse, in particolare, dell'art. 200 cit.; sicchè, per venire ai punti posti in'discussione dal ricorso, proprio la possibilità di decidere in ogni stato e grado contemplata dalla norma, comporta, da un lato, che la competenza vada attribuita al giudice che procede e, dall'altro, che nessun possibile ostacolo possa derivare da decisioni in senso difforme adottate in precedenza quantunque non impugnate, essendo la inutilizzabilità pacificamente rilevabile anche ex officio per principio generale espresso dall'art. 191 c.p.p., comma 2, e dunque non lasciata nella disponibilità esclusiva delle parti (Sez. 3, n. 32530 del 06/05/2010, Rv. 248220; del resto, e a comprova, nel senso che l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative derivante può essere dedotta dalle parti, per la prima volta, anche nel giudizio di cassazione e rilevata d' ufficio anche dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 609 c.p.p., comma 2, tra le tante, Sez. 4, n. 47803 del 9/10/2018, B., Rv. 274034). Ne consegue che, nella specie, a decidere sulla utilizzabilità delle intercettazioni in oggetto, a seguito di sollecitazione della persona offesa che chiedeva di rivisitare la decisione di distruzione adottata dal G.i.p. il 6/12/2016, non poteva non essere, al momento della richiesta, il giudice del rito abbreviato, già fissato con ordinanza del 14/12/2016. La decisione del Giudice del rito abbreviato pronunciata nel contraddittorio delle parti, è stata dunque, a prescindere dal percorso motivazionale adottato nella stessa ed erroneamente incentrato sull'applicazione dell'art. 269 c.p.p., conforme, nell'esito, ai principi sino a qui ricordati, e sostanzialmente applicati anche dalla sentenza impugnata, derivandone la infondatezza del motivo. 2. Con riguardo al secondo motivo, riguardante sempre il profilo della dichiarata inutilizzabilità quanto al merito della decisione adottata, la sentenza impugnata, onde ritenere non violato il precetto dell'art. 200 c.p.p., comma 1, lett. a) e c), ha affermato che le conversazioni avrebbero avuto ad oggetto la richiesta di consigli di tipo strategico-defensionale, rispettivamente esulanti dal momento di raccoglimento spirituale di una confessione e dal confronto medico-terapeutico a tutela dei quali sarebbe posta la disciplina del segreto. In altri termini, come anche risultante dalla sentenza del Tribunale, richiamata sul punto da quella impugnata a pag.6, per quanto riguardante le conversazioni con la psichiatra (che aveva tra l'altro divulgato i fatti con conseguente deroga al segreto), sarebbe mancata alcuna prova del fatto che tali conversazioni fossero conseguenti per lo psichiatra, all'esercizio della propria professione nell'ambito di un rapporto professionale intercorso con l'imputato e, per il sacerdote, all'esercizio del proprio ministero e non semplicemente ad un rapporto di amicizia o di confidenza. Ed in effetti, il divieto di intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni di detti soggetti non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi rivesta tale qualifica, e per il solo fatto di possederla, ma soltanto le conversazioni che attengono alla funzione esercitata, ed il cui esercizio deve essere, pertanto, la causa della conoscenza del fatto (Sez. 6, n. 18638 del 17/03/2015, Bellocco, Rv. 263548). Sicchè, per quanto riguardante le conversazioni con la psicoterapeuta, dal cui contenuto, riportato a pag. 7 della sentenza impugnata, si evince unicamente uno scambio di richieste e di suggerimenti su quanto l'imputato avrebbe potuto o non potuto dire (evidentemente in sede giudiziaria), sarebbe stato onere del ricorrente specificare, se e come le stesse conseguissero invece appunto, in difformità da quanto sostenuto dal Tribunale, e in difformità anche da quanto emergente dal contenuto appena richiamato, ad un rapporto professionale finalizzato al trattamento medico. Con riguardo invece alle conversazioni dell'imputato con altro religioso, appare pregiudiziale rilevare che, al di là delle affermazioni rese dalla sentenza, che parrebbero nel senso che l'ausilio dato a soggetti bisognosi di consigli e di conforto materiale o spirituale, pur rientrante tra i compiti "pastorali" anche di un sacerdote, non sarebbe espressione di per sè qualificante l'esercizio diretto del ministero legato al culto cattolico, considerato dall'art. 200 cit. (pur non essendo, va qui precisato, il ministero legato al culto cattolico confinabile al solo sacramento della confessione: v. Sez. 6, n. 6912 del 15/12/2016, S. e altro, Rv.269163), dette conversazioni non appaiono, a ben vedere, comunque valorizzate dalla stessa sentenza impugnata ai fini dell'affermazione di responsabilità, mancando quindi il necessario presupposto legittimante, in termini di interesse concreto, la deduzione di inutilizzabilità. 3. Il terzo motivo è inammissibile, mirando lo stesso ad un risultato comunque non consentito sulla base dei principi costantemente espressi da questa Corte. Viene infatti censurata la omessa considerazione della Corte territoriale in ordine alla consulenza tecnica della Difesa che "avrebbe potuto portare a conclusioni opposte a quelle raggiunte in sentenza con riguardo al giudizio sull'attendibilità e sulla corrispondenza al reale accadimento dei fatti dei racconti del ragazzo"; sennonchè, come più volte affermato da questa Corte, la valutazione della attendibilità del minore vittima di reati sessuali è compito esclusivo del giudice, che deve procedere direttamente all'analisi della condotta del dichiarante, della linearità del suo racconto e dell'esistenza di riscontri esterni allo stesso, non potendo limitarsi a richiamare il giudizio al riguardo espresso da periti e consulenti tecnici, cui non è delegabile tale verifica, ma solo l'accertamento dell'idoneità mentale del teste, diretta ad appurare se questi sia stato capace di rendersi conto dei comportamenti subiti, e se sia attualmente in grado di riferirne senza influenze dovute ad alterazioni psichiche (tra le altre, Sez. 3, n. 47033 del 18/09/2015, F., Rv. 265528 e Sez. 3, n. 24264-del 27/05/2010, F., RV. 247703); e nella specie, come appena detto sopra, la prospettiva da cui muove il ricorrente è appunto quella, interdetta, della incidenza della consulenza sul piano della attendibilità della persona offesa (confermata, del resto, anche dal contenuto dei passaggi della consulenza riportati in ricorso e improntati in tal senso) mentre nessuna funzionalità dell'elaborato ai fini della valutazione della capacità d'intendere e di volere del teste viene prospettata. 4. Il quarto motivo, con cui si lamentano omesse spiegazioni della sentenza impugnata su circostanze che sarebbero state rilevanti per valutare l'attendibilità della persona offesa, è inammissibile. E' anzitutto evidente che il rilievo della sentenza circa la presentazione spontanea del ragazzo è stato funzionale a sottolinearne l'assenza di condizionamenti di sorta o di sollecitazioni altrui, senza bisogno che ciò venisse specificato. In secondo luogo, quanto alla denunciata assenza di uno psicologo durante il resoconto fatto ai carabinieri (in ogni caso non produttiva di nullità: Sez. 3, n. 3651/14 del 10/12/2013, R., Rv. 259088), lo stesso ricorso, restando generico sul punto, non spiega le ragioni per le quali il mancato ausilio avrebbe influito sulla motivazione in punto di attendibilità. Infine, quanto alle denunciate difformità dichiarative circa le modalità della condotta specificamente contestata all'imputato la Corte territoriale ne ha correttamente escluso la rilevanza atteso che il particolare, evidentemente essenziale, del contatto tra la mano dell'imputato e i glutei della persona offesa è rimasto, a prescindere dalla sussistenza di una "pressione" o meno, e della esatta posizione della persona offesa, inalterato in entrambe le sedi. 5. E' invece fondato l'ultimo motivo. A fronte di censure che, in sede di atto di appello, lamentavano, con particolare riguardo alla invocata assoluta lievità del fatto, di poca significatività e consistito in un tempo brevissimo di durata, la mancata determinazione della pena nel minimo edittale conseguente alla riconosciuta attenuante del fatto lieve e la mancata diminuzione della stessa, per effetto delle circostanze attenuanti generiche, nella massima estensione consentita, la sentenza impugnata è rimasta attestata su livelli decisamente superiori senza dare, di ciò, una spiegazione. 6. In definitiva, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio riguardante l'aspetto appena ricordato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, con rigetto del ricorso nel resto; il ricorrente va altresì condannato al pagamento delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite e liquidate in complessivi Euro 4.200,00 oltre spese generali ed accessori di legge. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia; rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel grado dalle parti civili che liquida in Euro 4.200,00 oltre spese generali ed accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020. Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2020
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