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Intercettazioni e Riesame: PM e Trasmissione dei Decreti Autorizzativi - Art. 268 c.p.p.

Intercettazioni

Cassazione penale , sez. I , 14/11/2023 , n. 49627

In tema di riesame di misure cautelari personali, il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche e ambientali nella loro integralità, potendo oscurarne parte del contenuto con omissis, onde garantire il segreto investigativo.

Utilizzazione dei risultati delle intercettazioni operate con captatore informatico: La Corte chiarisce l'ambito di applicazione dell'art. 270, comma 1-bis c.p.p.

Intercettazioni: omessa consegna dei files audio da parte del PM - Art. 268 c.p.p.

Intercettazioni con Trojan Horse: utilizzabilità senza necessità di attività criminosa - Art. 266 c.p.p.

Intercettazioni: onere della parte e rilevanza probatoria

Intercettazioni: l'inutilizzabilità per violazione del segreto professionale può intervenire in ogni stato e grado del giudizio

Intercettazioni: utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati dal vincolo della continuazione

Intercettazioni e Riesame: PM e Trasmissione dei Decreti Autorizzativi - Art. 268 c.p.p.

Intercettazioni: Accesso ai Supporti Contenenti le Registrazioni e Obblighi del PM - Art. 268 c.p.p.

Intercettazioni: gravi indizi di reato e resistenza dell'illecito penale - Art. 266 c.p.p.

Intercettazioni con captatore informatico: sono utilizzabili se eseguite nel domicilio anche in assenza di attività criminosa

Intercettazioni: il mancato rilascio di copia delle registrazioni da parte del PM non è causa di inutilizzabilità

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale del riesame di Lecce ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a K.R., N.T., V.C.A., V.F. e V.P. la misura cautelare della custodia in carcere perché ritenuti gravemente indiziati di più reati. Precisamente: - V.P. del concorso nei delitti di tentata estorsione (capo 1), di tentato omicidio ai danni di T.C. e connessa violazione della disciplina delle armi (capi 2 e 3), di tentata estorsione e di omicidio ai danni di N.C. nonché di porto e detenzione della pistola (capi 4, 5 e 6), tutti aggravati dal metodo mafioso; - V.C.A. del concorso nei reati di cui ai capi 2), 3), 5) e 6); - K.R. del concorso nei reati di ai capi 2) e 3); - N.T. del concorso nei reati di cui ai capi 4), 5) e 6); - V.F. del concorso nei reati ai capi 5) e 6). 2. Secondo i giudici della cautela, la provvista indiziaria - costituita principalmente da numerose captazioni, telefoniche ed ambientali, dalla messagistica WhatsApp, dalle risultanze dei verbali di sopralluogo e sequestro nonché dalle immagini estrapolate dai circuiti di videosorveglianza - ha consentito, con il grado certezza proprio della fase cautelare, di ricostruire non solo il contesto ambientale in cui sono maturati tutti i delitti contestati - rappresentato dal sodalizio criminale costituitosi attorno alla figura di V.P., esponente della crucialità organizzata tarantina di tipo mafioso sin dai primi anni ‘80 del secolo scorso, e da altri esponenti del suo nucleo familiare, intenzionati a controllare, attraverso il sistema della sopraffazione e delle intimidazioni, le iniziative economiche sviluppatesi nel territorio di riferimento - ma anche la condotta concorsuale posta in essere da ciascun indagato in relazione ad ogni singola imputazione. 3. Avverso l'illustrata ordinanza ricorrono V.P., V.F., V.C.A., N.T. e K.R.. 3.1. V.P., con atto a firma dei difensori di fiducia avv.ti Lamanna Fabrizio e Diomaiuto Valerio, ha articolato sei motivi. 3.1.1. Con il primo denunzia violazione dell'art. 111 Cost., art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 270 e 271 c.p.p. in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni che, eseguite nel diverso procedimento, avente numero 6996/2022 R.G.N. R., sono state poste ad esclusivo fondamento del giudizio di gravità indiziaria a suo carico. Lamenta che l'ordinanza impugnata abbia rigettato l'eccezione fraintendendone il contenuto e fornendo una risposta contraddittoria ed inadeguata ai rilievi difensivi. Pur riconoscendo veridico l'assunto difensivo secondo cui tutte le conversazioni e le immagini citate nell'ordinanza genetica per giustificare l'applicazione della misura a carico di V.P. e degli altri indagati sono state captate in un diverso procedimento penale, il Tribunale del riesame ha, comunque, ritenuto infondata l'eccezione sull'erroneo presupposto che la difesa non avesse tempestivamente richiesto al Pubblico ministero procedente copia dei decreti autorizzativi avente un contenuto ostensibile, quindi eventualmente anche contenente omissis, stante l'acclarata pendenza del procedimento in cui i citati decreti erano stati emessi e la correlata esigenza di mantenere segrete le indagini ancora in corso di svolgimento. Così operando, il Tribunale ha trascurato che copia dei decreti autorizzativi di interesse per la difesa - precisamente quelli aventi numero 45, 233, 734, 854, 856, 857 e 862/2023 del registro intercettazioni nonché i numeri 69, 70 e 71/2023 per l'attivazione delle telecamere - è presente negli atti trasmessi ex art. 309 c.p.p. e che, in considerazione di ciò, la difesa aveva sollevato una diversa questione, relativa al loro contenuto. Aveva denunciato che le copie dei decreti erano completamente coperte da omissis di tale consistenza da rendere del tutto incomprensibile le linee essenziali dei rispettivi apparati argomentativi e da impedire la valutazione del presupposto di legittimità costituito dalla sufficienza indiziaria. Aveva aggiunto che non aveva avuto esito neanche il tentativo intrapreso con il pubblico ministero per superare tali obiettive difficoltà, in adempimento degli oneri posto a loro carico dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, alla tempestiva richiesta dei difensori di ottenere copia integrale dei decreti autorizzativi nonché delle note della polizia giudiziaria sulla base delle quali erano stati emessi, il Pubblico ministero, con provvedimento del 27 luglio 2023, quindi in epoca precedente all'udienza del riesame, si era limitato ad autorizzare il rilascio di copia dei files audio delle intercettazioni e dei video utilizzati per emettere l'ordinanza cautelare. La motivazione con cui è stata rigettata l'eccezione difensiva e', in ogni caso, illegittima perché finisce con il giustificare il diniego di accesso della difesa ai decreti autorizzativi la mera pendenza del separato procedimento in cui sono stati emessi. Il Tribunale, investito espressamente della questione, avrebbe dovuto provvedere a controllare la legittimità dei decreti autorizzativi, presenti in atti, verificando se, come lamentato dalla difesa, le copie presenti in atti, a cagione della presenza di omissis, contenessero una motivazione idonea a consentire l'individuazione dell'ipotesi di reato in concreto contestate e la sussistenza di precisi collegamenti tra il soggetto intercettato e l'indagine in corso. Infatti, il ricorso al mezzo di ricerca della prova delle intercettazioni è legittimo, anche nell'ipotesi di utilizzazione dei suoi risultati in un diverso procedimento, solo quando sussistono e sono verificabili i presupposti di cui all'art. 266 c.p.p., e segg., non essendo all'uopo sufficiente la mera indicazione della norma di legge violata. 3.1.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento del fatto, con riferimento al reato di omicidio di cui al capo 5). Lamenta che l'ordito motivazionale attribuisca rilevanza decisiva alla falsità dell'alibi di uno dei correi, N.T.. Da tale elemento, per di più desunto da una forzata interpretazione delle conversazioni intercettate, è stata desunta la comune intenzione omicidiaria dei correi e, soprattutto, la permanenza di tale proposito per un periodo prolungato di tempo, nonostante più dialoghi diano conto dell'insorgenza del piano di eliminare N.C. il giorno stesso in cui è stato eseguito l'omicidio. 3.1.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla circostanza aggravante della premeditazione contestata nel delitto di omicidio di cui capo 5). Il Tribunale ha desunto gli elementi costitutivi dell'aggravante dal contenuto di più captazioni ambientali intercorse tra V.P. e N.T., senza curarsi di verificare la durata del lasso di tempo intercorrente tra la maturazione del proposito criminoso, genericamente collocato nella prima metà del mese di maggio, e l'azione omicidiaria, consumata il successivo 26 maggio, enfatizzando la fase di studio dei movimenti della vittima nonché la preordinazione dei mezzi necessari ad eseguirlo, a cominciare dal reperimento delle armi, elementi tutti desunti da una conversazione avvenuta la sera precedente all'agguato mortale e da soli sintomatici della mera preordinazione del delitto. 3.1.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante del metodo mafioso, desunta, in difformità dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità dal mero collegamento degli indagati con contesti di criminalità organizzata. Risulta enfatizzato il tenore delle espressioni utilizzate nelle conversazioni intercettate in assenza di adeguati riscontri estrinseci. E' stato, di contro, ignorato che la persona offesa ha ripetutamente espresso riluttanza ad accordarsi con V.P. evidentemente perché nient'affatto intimorita dal vincolo associativo. La vicenda omicidiaria deve essere inquadrata come l'epilogo dei dissidi per la proprietà di alcuni beni ereditari tra fratelli. 3.1.5. Con il quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al principio dell'autonoma valutazione del G.i.p. L'ordinanza applicativa della misura, in violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), si è limitata a riprodurre, con il sistema del copia e incolla, le valutazioni espresse prima dal Pubblico ministero e poi dal Giudice che aveva convalidato il fermo e trasmesso gli atti al giudice distrettuale competente. Analogamente il Tribunale del riesame si è riportato alle precedenti valutazioni senza alcun approfondimento critico, alla luce dei rilievi difensivi. 3.1.6. Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica della condotta posta in essere ai danni di T.C. di cui al capo 2), nonostante l'insussistenza degli elementi costitutivi dell'idoneità dell'azione, inequivocità ed animus necandi, tutti desunti dalle conversazioni intercettate dal significato non chiaro nemmeno sul movente e sottovalutando, invece, il dato pacifico che la vittima che non aveva mai corso pericolo di vita a cagione del carattere lieve delle lesioni patite. 3.2. V.C.A., con atto a firma dei difensori di fiducia avv.ti Lamanna Fabrizio e Maggio Salvatore, ha articolato sei motivi del tutto sovrapponibili a quelli dedotti da V.P., con esclusione di quello relativo al principio dell'autonoma valutazione del G.i.p., che non è stato dedotto. 3.3. N.T., con atto a firma del difensore di fiducia, avv. Danucci Luigi, ha articolato quattro motivi. 3.3.1. Con il primo, denunzia violazione dell'art. 111 Cost., art. 178 c.p.p., lett. c), art. 270 e 271 c.p.p. in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni eseguite nel diverso procedimento avente numero 6996/2022 R.G.N. R. riproponendo rilievi sovrapponibili a quelli dedotti nell'interesse di V.P.. 3.3.2. Con il secondo motivo la difesa del ricorrente deduce, con riferimento alla contestazione di omicidio di cui al capo 5) travisamento del fatto e vizio di motivazione con riferimento al ruolo di mandante assegnato al suo assistito. La ricostruzione secondo cui N.C. è stato ucciso da V.C. e V.F., coordinati da V.P., su ordine di N.T. in esecuzione di un piano, che ha richiesto una elaborazione protrattasi per un rilevante lasso di tempo, volto ad impedire alla vittima di realizzare lo scioglimento della cooperativa Nuovi progetti, rilevante fonte di guadagno per i fratelli N. ed il gruppo V., non ha trovato adeguato riscontro nelle conversazioni intercettate. I dialoghi, anche quelli più vicini all'esecuzione, attestano, al contrario che le incomprensioni tra i fratelli N. erano state risolte ben prima dell'agguato e che la decisione di uccidere N.C. è insorta all'interno del gruppo familiare dei V. estemporaneamente in risposta all'arresto di K., avvenuto il giorno prima ed attribuito ad una soffiata alle forze dell'ordine di cui era ritenuto responsabile la vittima designata. Solo tale alternativa ricostruzione spiega perché, subito dopo l'arresto di K., vi era stata una violenta lite tra i V. e N.C., ripresa dalle telecamere di un bar, e perché N.T., recatosi a Roma per il ricovero del figlio, aggiornato degli eventi, si è limitato a svolgere un'azione frenante nei confronti di V.P., promettendo di "mettere ordine" al suo ritorno, salvo poi arrendersi alla volontà di V., ma solo dopo avere appreso dell'avvenuto compimento dell'azione omicidiaria ai danni del fratello. A tutto concedere, N.T. è stato destinatario della richiesta di un "lascia passare" rispetto ad un'azione punitiva ai danni del fratello, mai descrittagli in termini di soppressione fisica, ponendo in essere una condotta diversa da quella contestatagli, ovvero di avere impartito l'ordine di uccidere. Solo il travisamento delle conversazioni intercettate ed in particolare di quella avvenuta circa 18 minuti prima del fatto omicidiario ha indotto il Tribunale a considerare l'allontanamento di N.T. da Taranto come funzionale alla costituzione di un falso alibi rispetto alla realizzazione dell'omicidio, eseguito il successivo 26 maggio, evento contraddittoriamente considerato sia come il frutto di lunga e dettagliata programmazione sia come conseguenza improvvisa legata ad alcuni avvenimenti, del tutto imprevedibili al momento della partenza del ricorrente per Roma, il 23 maggio, perché succedutisi nelle ore immediatamente precedenti a partire dall'arresto, il 25 maggio, di K., armato dal gruppo solo per proteggersi dalle intemperanze di N.C. e, a limite, ferirlo senza ucciderlo. D'altra parte, le conversazioni relative all'incontro tra V.P. e N.C. del 24 maggio, integralmente riportate nel corpo del ricorso da pag. 28 a pag. 35, dimostrano l'assenza anche in capo a V. di qualsiasi intento omicidiario. Risulta, infatti, che V. sia stato alacremente impegnato in un'opera di rappacificazione tra i fratelli comunicata telefonicamente anche a T., momentaneamente allontanatosi da Taranto. Nel corso dei dialoghi, T. mostra apertamente le sue perplessità sull'immediato compimento di atti ritorsivi ai danni del fratello e chiede di rinviare al suo rientro da Roma ogni decisione. La decisione omicidiaria costituisce in definitiva, l'epilogo di un'escalation al quale N.T. è rimasto del tutto estraneo e che, come attestato dalle conversazioni con V.P. più vicine all'omicidio, ha cercato di frenare salvo rimettersi alle autonome valutazioni del suo interlocutore, che comunque non ha mai fatto menzione della eliminazione fisica di Vu.Co.. 3.3.3. Con il terzo motivo deduce, sempre con riferimento al capo 5), violazione di- legge e vizio di motivazione con riferimento alle aggravanti della premeditazione, del metodo mafioso, del nesso teleologico. Il Tribunale, seguendo un percorso argomentativo illogico e senza esaustivamente rispondere ai rilevi difensivi, ha ritenuto sussistenti gli elementi costituivi delle aggravanti sulla base di una ricostruzione in fatto che non ha tenuto conto dei ripetuti intenti di rappacificazione posti in essere dal ricorrente e da V.P. che hanno preceduto l'agguato mortale, del tutto incompatibili con una intenzione omicidiaria mantenuta ferma per un congruo periodo di tempo, nonché della reale scaturigine dell'omicidio, rappresentata non dai contrasti sorti nella gestione della cooperativa ma dall'arresto di K. e della successiva aggressione subita da N.C.. 3.3.4. Con il quarto motivo deduce assenza, anche grafica, di motivazione con riferimento al reato di tentata estorsione di cui al capo 4). Il Tribunale si è interamente riportato alle argomentazioni dell'ordinanza genetica, trascurando i rilievi della difesa che avevano evidenziato l'impossibilità di configurare il reato una volta rimasto accertato che la persona offesa non poteva in alcun modo disporre lo scioglimento della cooperativa, ossia l'evento dannoso che gli indagati, secondo la prospettazione accusatoria, miravano ad evitare, poiché l'unico legittimato a farlo era il figlio di N.C., che, tuttavia non condivideva i propositi del padre. 3.4. V.F., con atto a firma dei difensori di fiducia avv.ti Lamanna Fabrizio e Maggio Andrea, ha articolato cinque motivi. I primi tre sono del tutto sovrapponibili a quelli dedotti da V.P., così come il quarto, relativo alla qualificazione giuridica della condotta posta in essere ai danni di T.C. di cui al capo 2), mentre il quinto propone i medesimi rilievi in tema sussumibilità della condotta contestata al capo 4) nella fattispecie incriminatrice di tentata estorsione, prospettando, in via subordinata, l'integrazione degli estremi del reato di violenza privata. 3.5. K.R., con atto a firma del difensore di fiducia avv. Lombardi Daniele, ha articolato tre motivi. 3.5.1. Con il primo denunzia violazione di legge in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 266,267,270 e 271 c.p.p. nonché in relazione all'art. 111 Cost.. Lamenta l'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite nel diverso procedimento avente n. 6996/2022 R.g.n. r., il cui contenuto è stato posto a fondamento quassie esclusivo della piattaforma indiziaria. Evidenzia, con argomentazioni sovrapponili a quelle degli altri ricorrenti, l'assenza di motivazione sia nei decreti autorizzativi disposti di urgenza dal pubblico ministero sia nei correlati provvedimenti di convalida del G.i.p. a causa dell'oscuramento dei passaggi più rilevanti con omissis, che ne rendono non intellegibile il contenuto, nonché l'illogicità del percorso argomentativo seguito dai giudici del riesame per ritenere infondata l'eccezione tempestivamente sollevata. 3.5.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata derubricazione del reato di tentato omicidio di cui al capo 2) nella fattispecie meno grave di lesioni personali. L'ordinanza impugnata si è limitata a richiamare la motivazione del Giudice per le indagini preliminari senza prendere in esame i rilievi difensivi in tema di animus necandi, fondati oltre su elementi fattuali pacifici (la natura non grave delle lesioni cagionate, il numero limato di colpi esplosi e la loro verso le gambe) sul contenuto delle conversazioni intercettate, nelle quali non si fa alcun cenno all'intenzione di uccidere la vittima ma solo a quella di ferirlo. I giudici della cautela hanno considerato decisiva ai fini della configurabilità del tentato omicidio la scelta di utilizzare un'arma da fuoco, mezzo che, tuttavia, è compatibile anche con la volontà di cagionare lesioni personali. 3.5.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'adeguatezza e proporzionalità della misura della custodia in carcere. Il Tribunale ha ignorato che il ricorrente, penalmente censurato per unico precedente relativo ad un reato commesso da minorenne, non ha una capacità criminale allarmante anche perché affetto da un ritardo mentale grave. Non risultano nemmeno acquisiti elementi sintomatici della sua propensione a non osservare le prescrizioni imposte con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO Ritiene il Collegio che siano fondati soltanto i ricorsi di V.P., V.C.A. e K.R. (detto Z.) limitatamente al capo 2) della rubrica e che le residue censure dei citati ricorrenti nonché i ricorsi di N.T. e V.F. siano, invece, passibili di rigetto. 1. Il motivo comune a tutti i ricorrenti, relativo all'utilizzabilità delle intercettazioni eseguite nel diverso procedimento, avente numero 6996/2022 R.G.N. R., è privo di pregio. 1.1. Certamente il Tribunale non ha compreso il reale contenuto della eccezione formulata dalla difesa. La doglianza non aveva ad oggetto "la mancata disponibilità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, dei verbali delle operazioni e delle note prodromiche agli stessi", come si legge a pagina 8 dell'ordinanza impugnata, bensì l'omessa trasmissione di copia integrale dei medesimi atti in luogo di quella parziale, inserita tra gli atti di causa ma ritenuta inidonea, a causa della presenza di numerosi omissis, a consentire il necessario controllo di legittimità sui presupposti dell'intercettazione, nonostante apposita richiesta tempestivamente avanzata al pubblico ministero così da permettergli l'immediata trasmissione al Tribunale ai fini della decisione dell'istanza di riesame. 1.2. Tanto chiarito, la censura, anche correttamente interpretata, è comunque infondata. Occorre, anzitutto, ricordare che, in tema di richiesta di applicazione di misure cautelari personali, il pubblico ministero, nell'ambito del potere di selezione degli atti da trasmettere in sede di richiesta della misura e fermo restando i limiti previsti dall'art. 291 c.p.p., comma 1, in relazione ai "verbali di cui all'art. 268 c.p.p., comma 2", agli "elementi a favore dell'imputato" nonché alle eventuali "deduzioni e memorie difensive già depositate", non ha l'obbligo di mettere a disposizione del giudice gli atti di indagine nella loro integralità. Può in particolare oscurarne parte del contenuto mediante "omissis", al fine di garantire il segreto investigativo senza impedire lo sviluppo del contraddittorio. Il principio secondo cui gli atti di indagine trasmessi a sostegno di una richiesta di misura cautelare, seppure presentino cancellature di parti del loro contenuto, sono utilizzabili nei contenuti palesi anche in sede di riesame (ex plurimis Sez. 2, n. 17118 del 28/02/2017, Caridi, Rv. 269959 - 01; Sez. 6 n. 50949 del 19/09/2014, Rv. 261371 Pasculli; Sez. 1 n. 47353 del 25/11/2009, Crimi, Rv. 245636) trova pacifica applicazione anche con riguardo ai decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, la cui trasmissione al giudice del riesame "amputata" di parti - anche molto rilevanti - della relativa motivazione, a fini di tutela del segreto investigativo, deve ritenersi senz'altro legittima (vedi, sul punto, Sez. 6 n. 28009 del 15/05/2014, ric. Alberto, in motivazione). Se, come nell'ipotesi in esame, il ricorrente da atto dell'esistenza nei decreti autorizzativi di più parti secretate non pone una questione di assenza formale, né tantomeno sostanziale, della motivazione del decreto autorizzativo dell'attività di captazione, censurabile - in sede di riesame, e successivamente di legittimità sotto il profilo della nullità del provvedimento e della conseguente inutilizzabilità dei relativi risultati probatori, ai sensi del combinato disposto dell'art. 267 c.p.p., comma 1 e art. 271 c.p.p., comma 1 (Sez. Un. 17 del 21/06/2000, Primavera), ma si duole, in realtà, della non conoscibilità, a causa degli omissis apposti dal pubblico ministero a tutela del segreto investigativo, del contenuto integrale dei decreti autorizzativi. Sostiene, infatti, il ricorrente che sono state proprio le modalità di esercizio del potere di secretazione a non rendere ostensibile e controllabile la reale motivazione del provvedimento autorizzativo, che, conseguentemente, sarebbe affetto da una nullità di ordine generale riconducibile - ex art. 178 c.p.p., lett. c) - alla lesione del diritto di difesa che implica il diritto dell'indagato e del suo difensore di accedere al contenuto integrale dell'atto, comprensivo delle sue parti secretate. Tale nullità è destinata a travolgere l'utilizzabilità come fonte di prova (anche in sede cautelare) dei risultati dell'intercettazione. L'assunto è erroneo. L'utilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento non è subordinata, neanche a seguito delle recenti modifiche introdotte dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, alla produzione del relativo decreto autorizzativo, alla stregua del chiaro disposto dell'art. 270 c.p.p., comma 2, che prevede come adempimento necessario il solo deposito, presso l'autorità giudiziaria competente per il procedimento diverso da quello nel quale l'attività captativa è stata disposta, delle registrazioni e dei verbali delle intercettazioni da utilizzare (Sez. 1, n. 19791 del 06/02/2015, Alberto, Rv. 263571 - 01; Sez. 1 n. 38626 del 21/10/2010, Rv. 248665; Sez. Un. 45189 del 17/11/2004, Rv. 229244, Esposito). Per verificare l'idoneità degli atti d'indagine depositati - e resi ostensibili - dal pubblico ministero ad integrare un compendio indiziario munito della gravità richiesta per l'applicazione della misura coercitiva, deve, pertanto, aversi riguardo ritto unicamente al contenuto delle captazioni, da cui emergono i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati nel presente procedimento. Nel caso di specie, il contenuto delle captazioni acquisite nel separato procedimento non risulta essere stato prodotto e messo a disposizione della difesa in modo parziale, incompleto od oscurato da omissis (nessuna contestazione è stata sollevata sul punto dal ricorrente), di tal che correttamente deve essere escluso l'esistenza di un pregiudizio all'esercizio del diritto dell'indagato di essere informato e di poter accedere agli elementi essenziali dell'accusa a suo carico prospettate dal ricorrente. D'altra parte, esigere il deposito, da parte del pubblico ministero, della motivazione integrale del decreto autorizzativo delle intercettazioni ambientali disposte in altro procedimento, mediante il rilascio di copia dell'atto comprensiva delle parti secretate, si risolverebbe inevitabilmente in un vulnus del tutto ingiustificato al segreto delle indagini in corso nei confronti di altri soggetti, diversi dai ricorrenti, le cui conversazioni sono sottoposte a monitoraggio, tutelato dalla legge (anche) mediante l'evidenziato disposto dell'art. 270 c.p.p., comma 2, che subordina l'utilizzabilità dei risultati dell'attività captativa nel diverso procedimento a carico del ricorrente al solo deposito dei verbali e delle registrazioni che lo riguardano: è dunque con riferimento ai risultati probatori dell'attività di intercettazione che deve essere verificata, nella fattispecie, la garanzia dell'effettività del diritto di difesa - in sede di impugnazione cautelare mediante la messa a disposizione dell'indagato e del suo difensore degli atti e dei documenti essenziali al relativo esercizio, che nel caso in esame è stata assicurata. A garantire la legittimità genetica dell'attività di captazione effettuata nel procedimento a quo basta, d'altronde, l'allegazione del relativo decreto autorizzativo, la pacifica esistenza della cui motivazione (per quanto in larga misura secretata) è sufficiente ex se a dimostrare la sussistenza del preventivo vaglio giudiziale al quale la legge subordina la limitazione del diritto alla segretezza delle comunicazioni private (vedi Sez. Un. 45189 del 17/11/2004, Esposito, secondo cui solo la mancanza, e non anche l'inadeguatezza, della motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni può dar luogo alla inutilizzabilità dei relativi risultati). Va, conclusivamente, rilevato che nessuno dei ricorrenti ha indicato in quali parti il provvedimento sarebbe stato oscurato né ha spiegato perché le parti dell'apparato motivazionale rimaste intellegibili non sarebbero idonee a svolgere la propria funzione tipica, cioè quella di documentare che, prima di disporre una indagine invasiva della riservatezza, il Giudice avesse apprezzato la sussistenza delle condizioni legittimanti e ne avesse dato conto con una motivazione idonea. Tale carenza incide sulla specificità dei ricorsi rendendoli almeno in parte generici. A fonte del consolidato principio in forza del quale, a fini di tutela del segreto investigativo, la presentazione da parte del pubblico ministero al giudice cautelare, e conseguentemente al giudice del riesame, di atti processuali con parti rese illeggibili (da ultimo, tra le molte, Sez. 6, n. 18448 del 08/04/2016, Provenzano, Rv. 266928 - 01; Sez. 2, n. 43445 del 02/07/2013, Savarese, Rv. 257662 - 01; Sez. 5, n. 47080 del 26/10/2011, Rv. 251441), è onere della difesa, in presenza di decreti autorizzativi di intercettazioni disposte in diversi procedimenti che presentino, come nel caso in esame, accanto a brani omissati, brani intellegibili, indicare in termini specifici gli esatti confini della prospettata assenza del ragionamento probatorio posto a fondamento dell'autorizzazione al mezzo di ricerca della prova. 2. I motivi che denunziano, sotto diversi profili, vizi motivazionali con riferimento al reato di omicidio di cui al capo 5) e allo strumentale reato in materia di armi di cui al capo 6) non superano il vaglio di ammissibilità, risolvendosi nella sollecitazione di apprezzamenti estranei al giudizio di legittimità o in una alternativa valutazione delle risultanze investigative da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del merito cautelare. 2.1. L'ordinanza impugnata, seguendo un percorso argomentativo, completo e rigidamente ancorato alle risultanze probatorie ed in particolare alle conversazioni intercettate, sempre richiamate nel loro contenuto o auto evidente o interpretato con criteri plausibili incentrati sul collegamento temporale dei dialoghi e la concatenazione degli eventi commentati, ha preso in esame tutti i rilievi difensivi, giustificatamente ritenendoli recessivi rispetto alla prospettazione accusatoria. In esito a tale valutazione ha ricostruito la vicenda omicidiaria come epilogo delle dinamiche conflittuali sviluppatesi tra N.C., da una parte, ed il fratello T. e ed il suo socio in più attività commerciali, V.P., dall'altra, individuandone le tappe più significative, sintetizzabili come segue. - V.P. e N.T. pongono essere una pluralità di atti intimidatori volti a costringere N.C. a desistere dall'intento di sciogliere la cooperativa denominata "Nuovi progetti", ponendo fine, in tal modo, alla distribuzione dei profitti in favore di N.T. e dei suoi soci (tentata estorsione di cui al capo 4). - Constatata la forte resistenza opposta dalla vittima, V.P. e N.T. assegnano a K.R. il compito di controllare, armato di una pistola appositamente consegnatagli, i movimenti di N.C. presso le campagne gestite dalla cooperativa e in caso di necessità, di ucciderlo; - Intervenuto l'arresto di K., l'esigenza di sopprimere N.C., ritenuto responsabile della soffiata che aveva permesso alla polizia di intervenire, diventa ancora più impellente per scongiurare il pericolo che lo stesso possa ulteriormente danneggiarli. - Nella realizzazione del piano omicidiario, individuato da V.P. e N.T., dopo il fallimento dell'attività intimidatoria, come lo strumento più idoneo a vincere le resistenze opposte da N.C., vengono coinvolti i fratelli Francesco e V.C.. - La sera del 26 maggio nel corso di un incontro presso il bar "(Omissis)" al quale partecipano V.P., F. e C., N.C. ed il figlio T., ha luogo una violenta discussione. - V.P. informa dell'accaduto N.T. avvisandolo che C. è divenuto ancora più aggressivo e che per fronteggiarli ha portato con sé un'arma. - N.T., dopo avere tergiversato, dà il suo benestare all'esecuzione immediata dell'azione di fuoco. - V.F. e C. si appostano sotto casa della vittima e ricevono da V.P. l'ordine di dare il via all'azione, armando la pistola con il colpo in canna; - V.P. avvisa N.T. sia degli ordini ma mano impartiti agli esecutori materiali sia della riuscita dell'agguato. Vi è perfetta convergenza tra il contenuto delle conversazioni e le immagini estrapolate dai diversi circuiti di videosorveglianza presenti nel percorso gradale compito da V.F. e C. prima e dopo l'agguato. Sono infatti effigiate le scene principali dell'azione omicidiaria: dall'arrivo dello scooter con a bordo V.C. e F., al controllo del ciclomotore di N. per verificare l'inserimento del bloccasterzo, dall'arrivo della vittima in prossimità del veicolo parcheggiato, al passaggio dello scooter con a bordo V.C. e F. qualche istante dopo che un passante si dà alla fuga terrorizzato per avere appena assistito al fatto omicidiario. In queste conversazioni - il cui significato non può essere messo in discussione in questa sede di legittimità anche per l'omessa prospettazione di specifici travisamenti (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558 - 01) - sono, quindi gli stessi odierni ricorrenti a fornire indicazioni sul contributo personale fornito alla consumazione del fatto omicidiario: V.P. e N.T. concordano sull'intenzione di uccidere N.C., spiegano dettagliatamente il movente e programmano le modalità esecutive con il coinvolgimento di V.F. e C., i quali, a loro volta, forniscono precise informazioni a V.P. sull'appostamento e l'esito positivo dell'agguato, le cui fasi principali sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza installate nei pressi del luogo dove è stato portato a termine. 2.2. Le obiezioni sollevate nei ricorsi attengono ad aspetti della ricostruzione rilevanti ai fini della configurabilità dell'aggravante della premeditazione (la risalenza nel tempo del proposito criminoso oppure il carattere estemporaneo della decisione) o comunque marginali e non decisivi, neanche per la posizione di N.T.. Secondo la prospettazione della difesa, N.T. sarebbe estraneo al movente, individuato nella reazione estemporanea alle ultime condotte aggressive poste in essere da N.C. ai danni dei fratelli V., e si sarebbe allontanamento da Taranto nei giorni precedenti all'agguato, non al fine di precostituirsi un alibi idoneo a scagionarlo dall'omicidio già programmato, ma per ragioni familiari legate alle condizioni di salute del figlio. Non considera, però, il ricorrente che l'ordinanza impugnata ha desunto, in via principale, i gravi indizi di colpevolezza in ordine al suo concorso morale nella consumazione dell'omicidio ai danni del fratello dalle conversazioni che egli stesso ha avuto con V.P. nelle ore che hanno preceduto l'agguato, ritenendole da sole autosufficienti ai fini della dimostrazione dell'accusa, ed ha, invece, considerato gli elementi contestati dalla difesa alla stregua di riscontri rafforzativi. Nella disamina di tali dialoghi, ha, infatti, osservato che N.T. non si è limitato a recepire le informazioni dettagliate comunicategli da V.P. sull'organizzazione ed esecuzione della spedizione punitiva, già decisa in precedenza, ma, espressamente interpellato quale diretto interessato e, comunque, persona in grado di condizionare l'esito dell'azione in corso di esecuzione fino all'ultimo momento, tanto da essere consultato più volte fino a due minuti prima della sparatoria, ha espresso, sia pure dopo qualche tentennamento, il suo avallo decisivo alla soluzione finale, che, per le espressioni utilizzate da entrambi gli interlocutori, evocative del suo carattere definitivo e risolutivo nonché dell'uso di armi da fuoco, non poteva non essere che essere quella della soppressione fisica del fratello. 3. I motivi, relativi alle circostanze aggravanti della premeditazione, del metodo e della finalità mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 c.p. e del nesso teleologico, non sono scrutinabili per difetto di interesse. Trova applicazione il pacifico principio giurisprudenziale per cui il ricorso per cassazione contro un provvedimento de liberate con cui viene messa in discussione la configurabilità di determinate circostanze aggravanti è ammissibile se dall'esistenza o meno di tali circostanze dipende la legittimità della disposta misura per le ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, (più di recente Sez. 1, n. 20286 del 17/06/2020, Petito, Rv. 280123-02; Sez. 3 n. 20891 del 18/06/2020, Rv. 279508; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018 dep. 01/02/2019, Fucito, Rv. 275028). Con tutta evidenza, nel caso in verifica il riconoscimento delle aggravanti oggetto delle censure dei ricorrenti sono del tutto ininfluenti sulla vicenda cautelare. Il delitto di omicidio, per di più aggravato ai sensi dell'art. 577 c.p., comma 2, per essere stato commesso ai danni del fratello di uno di uno dei concorrenti, a prescindere dal riconoscimento a livello indiziario delle aggravanti attinte dai motivi in esame, rientra sia tra i reati per i quali, a mente del combinato disposto dell'art. 275 c.p.p., comma 3, seconda parte, opera la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, sia tra i reati per i quali, in relazione alla previsione di una pena edittale non inferiore nel massimo a venti anni l'art. 303 c.p.p., lett. a), n. 3) per l'attuale fase procedimentale, l'art. 303 c.p.p., lett. b), n. 4, lett. b-bis, n. 3) e per quella immediatamente successiva prevede i termini massimi di custodia cautelare. Pertanto, l'eventuale accoglimento delle censure, con l'eliminazione delle circostanze aggravanti, non produrrebbe alcun concreto effetto sul dispositivo dell'ordinanza impugnata che, una volta dichiarato infondati i motivi relativi alla gravità indiziaria, rimarrebbe comunque valida ed efficace con riferimento alla contestazione di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 577 c.p., comma 2, senza alcuna ripercussione sulla durata e sul tipo di misura in corso di esecuzione, anche considerato che nessuno degli indagati interessati ha dedotto motivi sulle esigenze cautelari. 4. Il quinto motivo del ricorso di V.P., relativo all'omessa autonoma valutazione da parte del G.i.p. in sede di emissione dell'ordinanza genetica, è inammissibile perché formulato in termini generici e senza adempiere all'onere di indicazione degli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'omesso effettivo vaglio della provvista indiziaria, sanzionato dall'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496 - 01; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760 - 01). 5. I motivi dei ricorsi di V.P. e F. nonché di N.T., relativi alla tentata estorsione di cui al capo 4), non si sottraggono alla declaratoria di inammissibilità perché privi di reale confronto critico con la motivazione del provvedimento impugnato (pag. 10 e seg.), che, nel trattare promiscuamente le imputazioni di cui ai capi 4), 5) e 6), si è occupato compiutamente della tentata estorsione ai danni di N.C.. Ha, in particolare, riportato analiticamente le conversazioni intercettate in cui sono gli stessi indagati a chiarire l'obbiettivo preso di mira con le minacce e la violenza esercitate nei confronti di N.C.: evitare che quest'ultimo procedesse alla liquidazione della Cooperativa per continuare a percepire, in via esclusiva, i profitti derivati dalla conduzione dei terreni di cui era proprietaria anche la persona offesa con pari danno per quest'ultima. Sussistono, pertanto, sia il profitto ingiusto che il danno richiesti dalla fattispecie incriminatrice contestata in forma tentata. 6. I motivi dei ricorsi di V.P. e C.A. e di quello di K.R. (detto Z.), relativi al reato di cui al capo 2), sono fondati. 6.1. Preliminarmente, va precisato che sussiste un interesse concreto di K. all'impugnazione attingendo la censura in esame la più grave delle violazioni addebitategli, alla quale, pertanto, sono state parametrate le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura e dalla quale dipende la durata dei termini massimi di cui all'art. 303 c.p.p., e segg.. La contestazione dell'addebito provvisorio in forma concorsuale impone di prendere in esame anche le posizioni processuali di V.P. e C.A.. 6.2. L'ordinanza impugnata (pagg 27 - 30) non ha fornito una risposta esaustiva alle deduzioni difensive in tema di configurabilità del tentato omicidio. Il Tribunale ha dato conto delle conversazioni, delle chat e delle video riprese che comprovano la partecipazione degli odierni ricorrenti all'episodio delittuoso, invero neanche contestata in questa sede così come la detenzione dell'arma utilizzata (capo 3), e danno ampiamente conto della sua causale. Non ha, invece, chiarito se nella condotta come ricostruita - l'esplosione di due colpi di pistola all'indirizzo della vittima, T.C., uno solo dei quali andava a segno attingendolo alla gamba destra - siano ravvisabili gli elementi oggettivi e soggettivi dell'imputazione per la quale è stata emessa la misura, il tentato omicidio. In punto di idoneità dell'azione a cagionare la morte, alla direzione non equivoca verso tale evento lesivo ed animus necandi, a parte un generico richiamo all'ordinanza genetica, il Tribunale (pag. 28 e seg.) si e', infatti, limitato ad affermare, da una parte, che le conversazioni intercorse tra i protagonisti prima dell'episodio contengono riferimenti alla programmazione di "un'aggressione ben più grave e lesiva delle semplici percosse" (tale comunque da rappresentare una "cosa esemplare" e da far comprendere che il gruppo teneva al rispetto dell'onore e della dignità dei suoi componenti, nella specie compromessa da T. permessosi di inviare messaggi all'ex fidanzata di V.C.), e, dall'altra, che nelle conversazioni successive all'agguato i due esecutori materiali ed il mandante commentano positivamente l'esito dell'azione, che aveva, tuttavia, cagionato alla vittima soltanto lesioni personali, senza nulla osservare sul fallimento dell'asserito progetto omicidiario. In difetto di motivazione adeguata sulla condotta in fatto accertata non è consentito nemmeno il suo corretto inquadramento giuridico, necessario anche in fase cautelare per le conseguenze che ne scaturiscono in termini di esigenze cautelari e di durata massima della misura. 6.3. Con esclusivo riferimento al capo 2) della rubrica si impone, pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata nei confronti di V.P., V.C.A. e K.R. (detto Z.) con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce che dovrà colmare le evidenziate lacune motivazionali. 7. Il terzo motivo del ricorso di K.R., relativo alle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura, è assorbito dall'accoglimento di quello in tema di responsabilità. 8. Al rigetto dei ricorsi di N.T. e V.F. (detto K.) segue la condanna di entrambi al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di V.P., V.C.A. e K.R. (detto Z.) limitatamente al capo 2 della rubrica con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 7. Rigetta nel resto i ricorsi di V.P., V.C.A. e K.R. (detto Z.). Rigetta i ricorsi di N.T. e V.F. (detto K.) che condanna al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2023. Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2023
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