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Esclusione del reato di appropriazione indebita per atti patrimoniali a favore dell'interesse sociale

Appropriazione indebita

Cassazione penale sez. V, 01/12/2021, n.4942

Non integra il reato di appropriazione indebita il compimento, da parte dell'amministratore di una società di capitali, di atti di disposizione patrimoniale comunque idonei a soddisfare, anche indirettamente, l'interesse sociale e non un interesse esclusivamente personale del disponente, dovendo escludersi, in tal caso, la divaricazione assoluta tra il titolo del possesso e l'atto di disposizione della "res" idoneo ad integrare la condotta appropriativa e dovendo altresì ritenersi incompatibile il perseguimento di un interesse societario - in via diretta o indiretta o anche solo putativa - con il dolo specifico del delitto in questione. (Fattispecie relativa a prelevamento dalle casse di una società - cessionaria di ramo di azienda e, quindi, solidalmente obbligata ex art. 14 d.lg. n. 472 del 1997 dei debiti fiscali della cedente - di risorse finanziarie necessarie per il pagamento della prima rata del concordato tributario stipulato con l'Agenzia delle entrate dalla cedente, poi fallita).

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Piacenza aveva respinto la richiesta di applicazione di misure cautelari nei confronti di G.D., G.C., G.O., C.F., M.M. e di Mo.Ge. in riferimento ai reati loro rispettivamente contestati. La vicenda riguarda il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. (già (OMISSIS) s.n.c.), dichiarato nel luglio del 2018, in relazione al quale è contestato a G.D., alla sorella O., alla figlia C. ed al genero C.F. il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata in merito a condotte distrattive e dissipative realizzate tra il 2007 ed il 2011 ad oggetto le ingenti somme ricavate attraverso il massiccio ricorso a fatture per operazioni inesistenti pagate a società compiacenti, nonché l'azienda gestita dalla fallita, ceduta senza un effettivo corrispettivo a Mc Project s.r.l., società formalmente amministrata dal C. (marito di G.C.), ma di fatto gestita dal G.D.. Le ulteriori contestazioni, nella prospettazione accusatoria, riguardano invece le condotte poste in essere dai summenzionati indagati e da alcuni complici negli anni successivi e fino al 2019 per riciclare i proventi del reato di bancarotta, investiti in larga parte in una operazione immobiliare nel territorio di (OMISSIS), effettuata con il concorso del Mo. attraverso, tra l'altro, la creazione di una ulteriore società - la Bess s.r.l. amministrata dalla M. - le cui quote venivano fittiziamente intestate a C.C. (moglie di G.D.) e fiduciariamente detenute da Emiliana Fiduciaria s.r.l., anch'essa amministrata dal C.. 1.1 In particolare i giudici del merito - che pure hanno ritenuto comprovati i fatti di bancarotta patrimoniale contestati al capo 1 dell'incolpazione provvisoria - hanno escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di appropriazione indebita pluriaggravata (capo 2 dell'incolpazione provvisoria) contestato a G.O., C.F., G.D. e G.C. per aver prelevato, in data 21 maggio 2019, una somma ingente di denaro dalle casse della società Mc Project s.r.l. in modo da garantire alla (OMISSIS) s.r.l. le risorse finanziarie necessarie per il pagamento della prima rata del concordato tributario stipulato da quest'ultima con l'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, dovendosi ritenere la prima società solidalmente obbligata, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14 per i debiti fiscali della fallita in quanto cessionaria del ramo d'azienda della (OMISSIS) e rimanendo così giustificato il trasferimento delle suddette risorse. Dall'inconfigurabilità dell'appropriazione indebita, che nella prospettazione accusatoria costituiva il reato presupposto, il Tribunale ha conseguentemente escluso la sussistenza del reato di autoriciclaggio (capo 4 dell'incolpazione provvisoria) delle somme distratte da quest'ultima società, imputato ai predetti indagati in riferimento al bonifico delle somme distratte all'avv. Marino, il quale provvedeva in seguito ai versamenti in favore dell'Erario. 1.2 Sono stati inoltre esclusi i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di riciclaggio e autoriciclaggio (capi 5 e 6 dell'incolpazione provvisoria) rispettivamente imputati, il primo, a Mo.Ge. e M.M. ed il secondo a G. Dario, G.C., C.F. e G.O. in relazione al reimpiego delle somme derivanti dalle condotte distrattive integranti il contestato reato di bancarotta patrimoniale ai danni dalla fallita (OMISSIS), di cui il pubblico ministero aveva ipotizzato il reimpiego nell'acquisto di un immobile in (OMISSIS) di proprietà di una società amministrata dal Mo.. In proposito il Tribunale ha rilevato come sia stato possibile escludere che il prezzo dell'immobile fosse stato pagato con risorse identificabili con i proventi distratti dalla fallita. Conseguentemente sono stati esclusi anche i gravi indizi del reato di trasferimento fraudolento di valori (capo 7 dell'incolpazione provvisoria), imputato a C.C., G.D., G.C. e C.F., in relazione alla fittizia intestazione alla prima delle quote della società proprietaria dell'immobile. Sul punto l'ordinanza impugnata ha osservato come tale intestazione potrebbe ritenersi al più posta in essere per impedire al fallimento di aggredire il patrimonio degli amministratori della (OMISSIS) nell'ambito dell'azione di responsabilità intentata nei loro confronti, difettando in tal senso i presupposti per la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 512-bis c.p.. 1.3 Con riferimento al già menzionato delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale ai danni di (OMISSIS), il Tribunale, pur riconoscendo come pure già ricordato, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ha invece escluso quella delle prospettate esigenze cautelari. In tal senso, quanto al pericolo di reiterazione delle condotte criminose, l'ordinanza ne ha evidenziato l'inattualità in ragione dell'incensuratezza degli indagati, della risalenza delle condotte distrattive contestate, nonché del fatto che gli indagati abbiano dimostrato di essersi ravveduti essendosi adoperati per definire la vertenza tributaria tra la fallita e l'Agenzia delle Entrate. Quanto invece al pericolo di inquinamento probatorio il Tribunale ne ha escluso la sussistenza in ragione dell'intervenuta conclusione delle indagini preliminari e del consolidamento del compendio probatorio in quanto costituito, per la maggior parte, da risultanze documentali e captative. 2. Avverso l'ordinanza ricorre il pubblico ministero articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente al delitto di appropriazione indebita aggravata di cui al capo 2). In tal senso lamenta il ricorrente che Tribunale avrebbe rigettato l'appello sulla base di due erronei presupposti. Anzitutto che le somme distratte dal patrimonio della Mc Project siano state effettivamente utilizzate per ripianare l'esposizione debitoria della fallita nei confronti dell'Erario in adempimento della supposta transazione con l'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, come pure evidenziato con il gravame di merito, tale transazione non sarebbe mai stata effettivamente conclusa, posto che la relativa richiesta sarebbe stata rigettata, risultando così insussistente l'addotta giustificazione dell'appropriazione delle risorse prelevate dalle casse della società. Non solo, ma il Tribunale avrebbe erroneamente avvallato tali movimenti di denaro in ragione della presunta responsabilità solidale di Mc Project per il debito fiscale della fallita in conseguenza dell'acquisizione del suo ramo d'azienda. Tale argomentazione non si confronterebbe però con la ratio sottesa all'art. 2560 c.c. e D.Lgs. n. 472/1997, art. 14, i quali, più che generare una obbligazione solidale a carico del cessionario, sono diretti a tutelare i creditori dal rischio di cessioni occulte di attività da parte del debitore. In tal senso il pubblico ministero evidenzia che altrimenti non si spiegherebbe la previsione dell'art. 2556 c.c., il quale prevede l'osservanza di particolari formalità - peraltro non rispettate nel caso di specie - affinché una società possa trasferire attività e relative passività in capo ad un altro soggetto. Tali conclusioni sarebbero inoltre avvalorate dal fatto che Mc Project non si sarebbe mai fatta formalmente carico dei debiti della fallita, neppure a livello contabile, mentre nessun creditore della fallita avrebbe fatto valere il proprio credito nei confronti della stessa. Invero l'unico ad aver fino ad ora eccepito l'obbligazione solidale sarebbe stato il curatore fallimentare di MCR, peraltro ben oltre il termine per il pagamento delle prime rate della "pace fiscale" avvenuto con i fondi indebitamente distratti dalle casse della Mc Project. Non di meno il provvedimento di conciliazione tributaria è stato richiesto dal G.D., nella sua qualità di socio e liquidatore di (OMISSIS) e non dall'amministratore di Mc Project, mentre il prelievo dalle casse di quest'ultima è stato effettuato con le modalità dissimulatorie, descritte ai punti 3) e 4) dell'incolpazione provvisoria, all'evidenza non necessarie qualora effettivamente la seconda società si fosse effettivamente ritenuta obbligata per i debiti della prima. In realtà l'operazione sarebbe stata funzionale a tenere indenne G.D. dalle sue responsabilità quale ex amministratore della fallita ed a limitare i possibili riflessi negativi che il fallimento della MCR avrebbe comportato per Mc Project, cessionaria del complesso aziendale, ma non certo nel suo effettivo interesse, posto che all'epoca essa necessitava di liquidità per adempiere tempestivamente ai propri debiti nei confronti del principale fornitore. 2.2 Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di riciclaggio e autoriciclaggio di cui ai capi 3) e 4), la cui questione è rimasta assorbita dalla ritenuta insussistenza dei gravi indizi in merito al reato presupposto di appropriazione indebita aggravata e di quelli di cui ai capi 5) e 6), per i quali il giudice ha escluso la sussistenza dei gravi indizi in quanto sarebbe possibile ricostruire la provenienza lecita delle risorse impiegate per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile di (OMISSIS). Con riferimento a tali ultimi due reati, il Tribunale avrebbe però omesso di considerare che è stato possibile ricostruire l'origine solo di una parte dei proventi investiti nell'operazione immobiliare. Conseguentemente i suddetti reati sarebbero integrati già dalle condotte di ostacolo alla identificazione della provenienza illecita delle somme la cui origine non è stata dimostrata dagli indagati, mentre in ogni caso, per l'applicazione delle misure cautelari, non sarebbe necessario raggiungere la piena prova del delitto presupposto, che peraltro nel caso di specie sarebbe ampiamente corroborata dalle evidenze acquisite in relazione alla distrazione dell'azienda della MCR e dei proventi conseguenti all'emissione delle fatture per operazioni inesistenti. 2.3 Con il terzo motivo vengono nuovamente denunziati violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 7) ad oggetto l'intestazione fittizia alla C. della titolarità della quota di maggioranza della Bess s.r.l. proprietaria del più volte citato immobile sito in (OMISSIS). Lamenta in proposito il pubblico ministero che il giudice del riesame ha escluso la configurabilità del suddetto reato in ragione della ritenuta acquisizione della prova negativa di quelli di riciclaggio e autoriciclaggio di cui ai capi 5) e 6) e dell'assenza di elementi idonei ad ipotizzare che gli indagati potessero temere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali trattandosi di soggetti incensurati e privi di pendenze ulteriori rispetto al presente procedimento. La prima argomentazione sarebbe infondata per le ragioni già esposte con il motivo precedente e comunque rivelerebbe l'erronea convinzione del Tribunale per cui tra il reato di intestazione fittizia e quelli di riciclaggio ed autoriciclaggio sussista un rapporto di necessaria interdipendenza. La seconda invece sarebbe manifestamente illogica e comunque non terrebbe conto sia della sufficienza dei reati in contestazione al fine dell'avvio di un procedimento di prevenzione, sia il fatto che il G.D. è attualmente imputato in altro procedimento per l'utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti nell'ambito della gestione della (OMISSIS). 2.4 Con l'ultimo motivo vengono ancora dedotti violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla ritenuta carenza delle esigenze cautelari in ordine ai reati di cui ai capi 1), 2), 4), 5), 6) e 7). In motivazione è stato escluso anzitutto il pericolo di inquinamento probatorio ritenuto non più attuale in ragione dell'intervenuta conclusione delle indagini preliminari. Tuttavia tale valutazione è frutto del travisamento dei plurimi e documentati tentativi posti in essere dall'avv. Palminteri, in accordo con gli indagati, per condizionare le deposizioni di alcuni dipendenti di (OMISSIS) e di Mc Project in merito alla cessione occulta dell'azienda dalla prima alla seconda società. Tentativi che potrebbero essere reiterati anche nella fase di formazione della prova in dibattimento, rimanendo così irrilevante l'evocata conclusione della fase investigativa. Quanto invece al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede, plurimi sarebbero gli elementi travisati o non considerati dal Tribunale che ne rivelerebbero invece la configurabilità. La risalenza dei fatti di bancarotta per cui si procede e l'efficacia deterrente del procedimento in corso, pure invocata dal giudice del riesame, sarebbe contraddetta dalla gravità dei reati posti in essere anche nel corso dell'esecuzione delle indagini a loro carico. Il pericolo di recidivanza, inoltre, non difetterebbe di attualità, dovendosi in tal senso valorizzare il fatto che tutt'ora gli indagati sono nella concreta disponibilità di beni frutto di attività illecite e rivestono cariche societarie tali da consentire loro di continuare a perpetrare lo schema criminoso delineato nel corso delle indagini. Contrariamente a quanto sostenuto dall'ordinanza non rileverebbe nemmeno, per i motivi illustrati con il primo motivo di ricorso, l'asserito ravvedimento dimostrato attraverso l'adesione al concordato tributario, che del resto al più rivestirebbe un ruolo in relazione solo ad alcuni dei reati per cui si procede e solo in merito alle vicende che riguardano la fallita MCR, non essendo lo stesso rilevante in relazione ai gravi fatti di reato che hanno interessato le altre società. 3. Ha trasmesso memoria il difensore di G.D. e di G.C., con la quale ha confutato i motivi di ricorso ed evidenziato tra l'altro come il ricorso avverso il diniego della richiesta di accedere nell'interesse di (OMISSIS) al concordato fiscale è stato accolto dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna con decisione dell'8 novembre 2021, di cui ha allegato il dispositivo. Hanno trasmesso memorie anche i difensori di G.O., Mo.Ge. e M.M. confutando i motivi di ricorso e chiedendo che lo stesso venga di c.to inammissibile o rigettato. Ha trasmesso memoria il difensore di C.F. che ha confutato i motivi di ricorso ed eccepito l'inutilizzabilità ex art. 271 c.p.p. delle intercettazioni delle conversazioni intrattenute dall'indagato con l'avv. Russo, legale dello stesso e della Mc Project, riportate nell'atto d'impugnazione. Ha infine presentato memoria anche il difensore della coindagata C.C.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato risultando nel suo complesso infondato, mentre deve ritenersi irricevibile la memoria presentata nell'interesse della C., in riferimento alla cui posizione il pubblico ministero non ha proposto alcuna impugnazione. 2. Il primo motivo è nel suo complesso infondato. Il ricorrente contesta anzitutto la sussistenza del presupposto sulla cui base il Tribunale ha escluso la stessa configurabilità del reato di appropriazione indebita contestato al capo 2 dell'incolpazione provvisoria. In particolare obietta che non corrisponderebbe a verità quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, ossia che (OMISSIS) abbia avuto accesso alla definizione ex D.L. n. 119 del 2018 (convertito con modificazioni nella L. n. 136 del 2018) delle proprie pendenze fiscali, avendo l'Agenzia delle Entrate rigettato la relativa domanda. E' peraltro lo stesso ricorrente ad ammettere che avverso il diniego della definizione agevolata è stata proposta impugnazione, circostanza che rende tutt'altro che definitivo il rigetto della domanda. Non di meno le difese hanno prodotto in questa sede il dispositivo della decisione in data 8 novembre 2021 con la quale la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna ha accolto il ricorso per l'illegittimità del diniego. Produzione questa che deve ritenersi ammissibile trattandosi di documento redatto in data successiva a quella dell'ordinanza qui impugnata e che pertanto gli interessati non potevano esibire nei precedenti gradi di giudizio (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 42052 del 19/06/2019, Pm in proc. Moretti Cuser, Rv. 277609). L'accoglimento dell'impugnazione non comporta necessariamente l'accoglimento della domanda, ma certamente avvalora ulteriormente quanto, si ripete, lo stesso ricorrente aveva già ammesso, ossia che la stessa non è stata definitivamente respinta ed è pertanto tuttora pendente, così come lo era, del resto, al momento della decisione del Tribunale. Conseguentemente tutt'altro che ingiustificato era il versamento delle prime rate di quanto dovuto da (OMISSIS) per poter definire in maniera agevolata la propria posizione nei confronti dell'Erario secondo quanto previsto dal citato D.L. n. 119 del 2018 e ciò a prescindere dalla tempestività o meno di quest'ultimo (peraltro eccepita in maniera del tutto apodittica dal ricorrente). 2.2 Il ricorso contesta in secondo luogo la sussistenza di un interesse di Mc Project a fornire la provvista necessaria per il summenzionato versamento, interesse che il Tribunale ha ritenuto invece esistente per essere la stessa coobbligata in solido con la fallita verso l'Erario nella sua qualità di cessionaria del ramo d'azienda trasferito nel 2011. Le obiezioni in tal senso sollevate dal ricorrente fanno anzitutto leva sulla ratio dell'art. 2560 c.c. e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, che sarebbero posti a tute(a esclusiva del creditore contro il rischio di cessioni occulte di asset in grado di indebolire il patrimonio di garanzia del debitore, non potendo dunque essere invocati per sostenere l'irrilevanza penale dell'utilizzazione delle risorse societarie. Anzitutto inconferente è il riferimento all'art. 2560 c.c. - e conseguentemente all'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2556 evocata dal ricorrente - posto che per conforme e consolidato insegnamento di questa Corte il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14 è norma speciale rispetto a quella codicistica e l'unica, dunque, a venire in conto nel caso di specie. Quanto alla ratio di quest'ultima disposizione, è evidente che risieda nell'esigenza di garantire l'effettività della raccolta fiscale attraverso il contrasto di manovre elusive eventualmente poste in essere dal contribuente anche non in maniera occulta, come agevolmente si desume dal confronto tra il primo ed il comma 4 dello stesso art. 14 citato. Priva di qualsivoglia pregio logico e giuridico è invece l'obiezione per cui gli indagati non potrebbero invocare la sua applicazione per "lucrare" l'impunità per il reato di appropriazione indebita ipotizzato. Ciò che rileva è esclusivamente se la disposizione in esame operi o meno nel caso di specie, ossia se sussista l'eventualità che l'Erario possa rivolgersi a Mc project per il pagamento del debito fiscale della fallita. E la risposta a tale quesito non può che essere positiva per le ragioni ritenute dai giudici del merito, che hanno motivatamente ritenuto sussistere i gravi indizi della bancarotta per distrazione in riferimento a quella che è stata correttamente qualificata come una sostanziale cessione occulta alla stessa Mc Project del ramo d'azienda di (OMISSIS) attraverso il trasferimento frazionato e in parte mascherato dei suoi asset. Se dunque Mc Project ha effettivamente acquisito il bene della fallita e lo ha fatto con mezzi fraudolenti al fine di sottrarlo alle pretese erariali - che è poi la tesi dello stesso pubblico ministero ricorrente - è evidente come sussistano, almeno astrattamente, i presupposti per l'operatività del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14 ed anzi del comma 4 di tale articolo, secondo il quale l'obbligazione solidale del cessionario non è nemmeno contenuta nei limiti del valore del ramo d'azienda trasferita e subordinata a l'escussione dell'obbligato principale, che costituisce il più evidente tratto di specialità della disposizione citata rispetto a quella dell'art. 2560 c.c. (cfr. Sez. 5 civ., Sentenza n. 29722 del 29/12/2020, Rv. 660039; Sez. 5 civ., Ordinanza n. 21161 del 23/07/2021, Rv. 661950). 2.3 La sussistenza quantomeno di un effettivo rischio per Mc Project di vedersi escussa per il cospicuo debito fiscale di (OMISSIS) (la quale era certamente incapiente e non in grado di onorarlo, nemmeno laddove ridimensionato a seguito della "pacificazione fiscale") giustifica l'affermazione del Tribunale per cui la prima vantasse un interesse a finanziare l'accesso alla definizione agevolata richiesto dalla seconda, il che esclude, come ritenuto dal provvedimento impugnato, quantomeno la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di appropriazione indebita contestato. Questa Corte ha già chiarito, infatti, come non integri il reato menzionato di appropriazione indebita il compimento, da parte dell'amministratore di una società di capitali, di atti di disposizione patrimoniale comunque idonei a soddisfare anche indirettamente l'interesse sociale, e non un interesse esclusivamente personale del disponente, posto che in tal caso non si verifica quella divaricazione assoluta tra il titolo del possesso e l'atto di disposizione della cosa in grado di integrare la condotta appropriativa (Sez. 2, Sentenza n. 30942 del 03/07/2015, Rv. 264555). Ed ancor più specificamente si è precisato come il dolo specifico consistente nella finalità di procurarsi un ingiusto profitto attraverso, condotte dispositive uti dominus del patrimonio sociale è incompatibile con il perseguimento (in via diretta o indiretta, o anche solo putativa) di un interesse societario da parte dell'agente (Sez. 6, Sentenza n. 16362 del 20/09/2011, dep. 2012, Pm in proc. Canta, Rv. 256619). Ciò non significa che ogni qual volta l'amministratore abbia agito non per soddisfare un proprio interesse automaticamente l'atto di disposizione deve considerarsi compatibile con l'interesse sociale, posto che quest'ultimo deve essere dimostrato. Dimostrazione che, come detto, il giudice dell'appello deve ritenersi aver logicamente fornito. 2.4 Ne' in proposito hanno fondamento i residui rilievi del ricorrente. Che l'interesse perseguito attraverso l'operazione non fosse esclusivamente quello della società è ovviamente irrilevante qualora questo sia stato comunque perseguito. Irrilevante è l'eccepita (peraltro in maniera solo assertiva) mancata contabilizzazione della posta passiva, che eventualmente potrebbe assumere rilevanza ai fini della configurabilità di altre fattispecie penali, qualora ne ricorrano i presupposti, fermo restando che, per costante insegnamento di questa Corte, la creazione ed utilizzazione extracontabile di fondi sociali non integra di per sé il reato di appropriazione indebita qualora risponda a un interesse riconducibile anche indirettamente a quello della società (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 1245 del 21/01/1998, Cusani, Rv. 210031; Sez. 5, Sentenza n. 10041 del 13/06/1998, Altissimo, Rv. 211393). Inconferente è invece l'obiezione per cui Mc Project non si sarebbe fatta carico degli altri debiti della fallita, rilievo che implicitamente evoca nuovamente l'art. 2560 c.c. Irrilevante è anche il fatto che l'Erario non avesse escusso Mc Project, posto che il finanziamento della definizione agevolata era all'evidenza mirato, per quanto esposto dall'ordinanza, a prevenire tale rischio, nel timore che la sua concretizzazione - stante l'entità del debito - avrebbe travolto la società. Quanto infine alla sussistenza di un contrastante interesse di quest'ultima ad un diverso impiego della liquidità, le obiezioni del ricorrente si rivelano generiche e versate in fatto, fermo restando peraltro che la configurabilità del reato discende dalla compatibilità della finalità perseguita con l'atto di disposizione agli interessi del rappresentato e non già dalla valutazione del merito delle scelte gestionali dell'amministratore, la cui erroneità o inopportunità non è di per sé sufficiente ad escluderla. 2.5 Dalla ritenuta inconfigurabilità del reato di appropriazione indebita coerentemente il Tribunale ha fatto discendere quella del reato di cui ai capi 3) e 4) dell'incolpazione provvisoria che lo presuppongono, rimanendo dunque infondate le doglianze in proposito proposte con il secondo motivo ricorso, peraltro limitate espressamente al solo reato di autoriciclaggio. Quanto alla contestazione di quest'ultimo è peraltro opportuno ricordare che, per la sua sussistenza, la condotta dissimulatoria deve essere successiva al perfezionamento del delitto presupposto e, pertanto, non può coincidere con quella costituente l'elemento materiale di tale reato, in quanto ciò determinerebbe una sua duplice rilevanza (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 7074 del 27/01/2021, Pm in proc. De Campo, Rv. 280619). Ed in tal senso il ricorrente non ha evidenziato in che termini la presunta condotta appropriativa - consistita nel trasferire i fondi all'avv. Marino con vincolo di destinazione - si distinguerebbe da quella integrante il delitto di cui all'art. 648-ter.1 c.p. 3. Inammissibili sono invece le residue doglianze proposte con il secondo motivo di ricorso in riferimento ai reati di riciclaggio ed autoriciclaggio di cui ai capi 5) e 6) dell'incolpazione provvisoria. 3.1 In tal senso è anzitutto generica la censura di quanto affermato dal Tribunale in merito all'avvenuta dimostrazione dell'origine lecita delle somme investite per acquisire l'immobile di (OMISSIS). In realtà il pubblico ministero sembra non contestare che la somma (poco più di 500.000 Euro) impiegata per l'acquisto del bene (ed inizialmente anticipata dal Mo.), come quelle utilizzate per la sua ristrutturazione abbiano effettivamente una comprovata origine lecita (del resto, quante alle seconde, è lo stesso ricorso ad ammettere contraddittoriamente che le stesse provengano da mutui bancari). Viene invece obiettato che in realtà l'operazione immobiliare avrebbe assorbito ulteriori risorse per un valore assai più ingente, ragionevolmente derivanti dal drenaggio di liquidità di (OMISSIS) In tal senso i giudici dell'appello avrebbero quindi omesso di considerare la prova documentale costituita dalla perizia immobiliare rinvenuta nel computer di uno degli indagati ed asseritamente attestante come il valore del bene sarebbe per l'appunto enormemente superiore a quello considerato nell'ordinanza impugnata. In realtà la natura e la provenienza di tale "perizia" non viene precisata dal pubblico ministero, che, oltre ad indicare sommariamente gli estremi e la collocazione del documento, nemmeno ne riporta compiutamente il contenuto. In particolare non è dato comprendere dal ragionamento non sempre lineare del ricorrente se il documento evocato attesterebbe che l'acquisto dell'immobile sia avvenuto per un prezzo invero assai superiore a quello formalmente accertato ovvero se la sua ristrutturazione abbia assorbito risorse maggiori di quelle fornite dal sistema bancario o, ancora, se addirittura l'ipotesi accusatoria è quella per cui gli indagati avrebbero addirittura acquistato con lo schermo del Mo. l'intero complesso immobiliare di cui la porzione poi confluita nel patrimonio di Bess costituisce l'oggetto della contestazione. Nemmeno viene chiarito se la "perizia" sia stata effettuata prima o dopo la ristrutturazione dell'immobile. Non di meno lo stesso ricorrente precisa come il documento attribuirebbe all'immobile un "valore" di 2.600.000 Euro e non già che questa sarebbe stata effettivamente la cifra investita dagli indagati per il suo acquisto e la sua ristrutturazione. Va da sé che la differenza è però di non poco conto, giacché i reati contestati sussisterebbero solo se effettivamente nell'acquisizione e nella ristrutturazione del bene sono state investite disponibilità monetarie di origine illecita e non già se lo stesso, ad esempio, della ristrutturazione ha acquisito un maggior valore rispetto a quello cristallizzato nel prezzo d'acquisto ovvero già in origine valeva più di quanto effettivamente è stato pagato per la sua acquisizione. 3.2 Manifestamente infondati sono invece i residui ed articolati rilievi del ricorrente. Il Tribunale infatti non ha escluso, come eccepito, la configurabilità dei reati di autoriciclaggio e riciclaggio in ragione della mancata dimostrazione di un diretto collegamento tra le somme distratte da (OMISSIS) e l'acquisizione dell'immobile di cui si tratta, ma ha più semplicemente riconosciuto l'origine lecita della provvista utilizzata per tale acquisizione e per la successiva ristrutturazione del bene. In altri termini non è stato negato che gli indagati abbiano avuto la disponibilità di proventi di origine delittuosa (circostanza che ha anzi riconosciuto, affermando motivatamente la sussistenza dei gravi indizi dei reati di bancarotta patrimoniale addebitati agli stessi), ma solo che queste siano state reinvestite nel bene di cui si tratta, così come contestato dallo stesso pubblico ministero. 4.Nel complesso infondate sono le doglianze proposte con il terzo motivo in relazione al denegato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi del delitto di trasferimento fraudolento di valori contestato al capo 7) dell'incolpazione provvisoria. Sul punto il Tribunale ha fondato la propria decisione sulla ritenuta insussistenza del dolo specifico richiesto dall'art. 512-bis c.p.. Avendo in precedenza escluso - come si è detto, legittimamente - che quella relativa all'immobile di (OMISSIS) fosse un'operazione di riciclaggio e di autoriciclaggio, del tutto logicamente l'ordinanza impugnata ha altresì escluso la funzionalità dell'intestazione fittizia delle quote della Bess alla C. - pur riconosciuta dai giudici del merito nella sua materialità - all'agevolazione della commissione del reato di cui all'art. 648-bis c.p., che costituisce una delle finalità che caratterizzano il suddetto dolo specifico (mentre è irrilevante, val la pena ricordarlo, l'eventuale finalità di agevolare la realizzazione dell'autoriciclaggio, posto che l'art. 648-ter.1 c.p. non è menzionato nell'art. 512-bis). Quanto invece al fine alternativo che tipizza l'elemento soggettivo del reato - ossia quello di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali - i giudici del merito hanno motivato in maniera tutt'altro che illogica sulle ragioni per cui hanno escluso siano stati acquisiti elementi idonei a comprovarlo secondo la regola di giudizio propria dell'incidente cautelare, mentre le censure in proposito formulate dal ricorrente si rivelano meramente assertive, traducendosi in definitiva nell'inammissibile tentativo di sollecitare in questa sede una valutazione alternativa del merito dell'apprezzamento del compendio indiziario compiuto dal Tribunale. 5. Quanto infine all'ultimo motivo di ricorso generiche si rivelano le doglianze relative alla ritenuta inconfigurabilità del pericolo di inquinamento della prova, posto che in proposito il ricorrente lamenta l'omessa considerazione di risultanze solo sommariamente evocate. Con riguardo invece all'esclusione dell'attualità del pericolo di recidivanza la motivazione del Tribunale deve ritenersi logica e coerente alle risultanze esposte, mentre ancora una volta le doglianze del ricorrente si rivelano versate in fatto, proponendo una alternativa e soggettivamente orientata valutazione degli elementi considerati dall'ordinanza impugnata, risultando altresì generiche nella misura in cui non tengono conto della affermata insussistenza dei reati di cui l'accusa assume la consumazione tra il 2015 ed il 2019 e dunque del rilevante lasso temporale intercorso tra la realizzazione delle condotte distrattive contestate ed il momento in cui è stato richiesto l'intervento cautelare. In tal senso la circostanza che alcuni degli indagati tuttora ricoprano cariche gestorie ovvero che il ramo d'azienda distratto dalla fallita sia ancora nella loro disponibilità, infatti, non costituiscono elementi in grado di rivelare automaticamente l'attuale esistenza del menzionato pericolo a prescindere dalla valutazione del tempo trascorso dai fatti di bancarotta per cui si procede. P.Q.M. Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2021. Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022
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