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Omicidio stradale: sulle aggravanti relative a stato di ebbrezza e stupefacenti

Omicidio stradale

Cassazione penale sez. IV, 28/06/2022, n.32889

In tema di omicidio stradale, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, ove non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che intenda applicare, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve dar conto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Foggia ha applicato la pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p., a D.L.V. per la fattispecie di cui all'art. 589-bis c.p., comma 1, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di due anni, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ex art. 222 (di seguito anche "C.d.S."). 2. Avverso la sentenza D.L. ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo per proprio difensore di fiducia, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2.1. Con i primi due motivi, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., si deduce la violazione dell'art. 222 C.d.S. (come risultante all'esito dell'intervento di Corte Cost. n. 88 del 2019). In particolare, (primo motivo) il giudice avrebbe applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di due anni senza la benché minima motivazione in merito alla determinazione della detta durata, da effettuarsi invece in base ai parametri di cui all'art. 218 C.d.S.. Peraltro, la sentenza non avrebbe applicato o comunque non sarebbe dato comprendere da essa l'effettiva applicazione l'art. 222 C.d.S., comma 2-bis, contemplante la diminuzione, fino a un terzo, della sospensione della patente di guida (nei casi in cui la durata sia prevista fino a quattro anni). 2.2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 444 c.p.p., comma 2, in relazione alla mancata valutazione circa la sussistenza della circostanza attenuante prevista dall'art. 589-bis c.p., comma 7, (in forza della concorrente colpa della persona offesa nella causazione dell'evento). 3. Vi sono agli atti memoria delle parti civili ( M.G.R. e "Progetto moti" s.a.s.) e la richiesta della Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del Sostituto Procuratore Zacco Franca, di annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente la durata della misura di sicurezza applicata, e di declaratoria d'inammissibilità del terzo motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle questioni inerenti ai rispettivi oggetti, oltre che ammissibile, ex art. 606 c.p.p., sono fondati. 2. Precisamente, le Sezioni Unite hanno affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sia contro sentenza di c.d. "patteggiamento" che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-03), sia, principio che rileva nella specie, contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349-01). La ragione fondante gli approdi di cui innanzi è stata sostanzialmente ravvisata, all'esito di un inquadramento sistematico degli istituti, nell'impossibilità di ritenere immuni dal controllo di legittimità, secondo i criteri ordinari previsti dall'art. 606 c.p.p., i profili riservati a statuizioni non comprese dall'accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili, in forza tanto delle disposizioni costituzionali di cui all'art. 111 Cost., comma 6 e comma 7, quanto degli art. 568 c.p.p., comma 2 e art. 606 c.p.p., comma 2. 3. Ciò posto, le censure dedotte dal ricorrente con i motivi in esame meritano accoglimento. 3.1. Invero, occorre innanzitutto rilevare che Corte Cost. n. 88 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 C.d.S., comma 2, quarto periodo, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 c.p.p., per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) c.p., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 C.d.S., allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi artt. 589-bis e 590-bis c.p., commi 2 e 3. La Consulta ha in particolare chiarito che l'automatismo della risposta sanzionatoria di cui al citato art. 222 C.d.S., non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni, quali previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente più gravi, dal secondo e dal comma 3 sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis c.p.. Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dai citati commi) o sotto l'effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali. Pertanto, ha proseguito la Corte costituzionale, in tali ipotesi si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell'ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime. Al di sotto di questo livello vi sono invece comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore sicché non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa. In tal caso, l'automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice. 3.2. Orbene, il caso in esame rientra nelle ipotesi previste dall'intervento correttivo della Corte costituzionale, poiché non risultano contestate al ricorrente le aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti di cui all'art. 589-bis c.p., commi 2 e 3 e in ordine alla decisione assunta di disporre la sospensione della patente di guida per la durata di due anni il giudice non ha offerto alcuna motivazione. 3.3. Ne consegue la violazione di principio affermato dalla Suprema Corte in base al quale, allorché il giudice con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (nella specie per il reato di omicidio stradale) in misura pari o di poco superiore al minimo, l'obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell'adeguatezza o della congruità della sanzione (si vedano sul punto: Sez., 4, n. 18368 del 28/04/2021, Nicolaci, in motivazione, e Sez. 4, n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani, Rv. 210395-01, che fanno riferimento all'applicazione della sanzione in misura modesta e comunque inferiore alla media; Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211-01, che fa riferimento all'ipotesi del mancato superamento della media edittale e all'insussistenza di specifici elementi di meritevolezza dell'imputato; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470-01; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738-01). In giudice deve quindi fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita (ex plurimis: Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635-01; Sez. 4, n. 21194/2012, Tiburzi, cit.). Ne discende, specularmente, che quando, come nella specie, la determinazione della sanzione amministrativa accessoria si discosta sensibilmente dal minimo edittale, il giudice è tenuto a assolvere l'onere motivazionale sul punto dando adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a determinare in siffatta misura la durata della sanzione amministrativa accessoria de qua. La detta commisurazione giudiziale della sanzione deve altresì effettuarsi non in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p. ma in applicazione dei diversi parametri di cui all'art. 218 C.d.S., comma 2 e quindi in relazione alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. U, Sentenza n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210982-01; circa la rilevanza dei parametri di cui al citato art. 218 e non dell'art. 133 c.p., si vedano altresì Sez., 4, n. 18368/2021, Nicolaci, cit., in motivazione, e Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661-01, ove si evidenzia l'ulteriore conseguenza che le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento). 3.4. A quanto innanzi deve aggiungersi, in ragione di specifica censura sul punto da parte del ricorrente, che, come chiarito da Sez., 4, n. 18368/2021, Nicolaci, cit., non massimata, in conseguenza di quanto stabilito dalla citata Corte Cost. n. 88 del 2019 circa l'applicabilità della sospensione della patente di guida nei casi di omicidio stradale per i quali, quindi, non scatta automaticamente la revoca, trova applicazione anche quanto stabilito dall'art. 222 C.d.S., comma 2-bis, ossia la diminuente di un terzo della detta sanzione amministrativa accessoria in caso di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p.. 3.5. Ne consegue nella specie che il giudicante, violando i principi di cui innanzi, ha graficamente omesso qualsivoglia percorso argomentativo e ha puramente e semplicemente stabilito che la sospensione della patente di guida andasse applicata in misura pari a due anni, senza neppure specificare se tale determinazione sia nella specie derivata dalla diminuente di un terzo ex art. 222 C.d.S., comma 2- bis. 4. Il terzo motivo, con il quale si censura la sentenza, in termini di violazione dell'art. 444 c.p.p., comma 2, in ragione della mancata valutazione circa la sussistenza della circostanza attenuante prevista dall'art. 589-bis c.p., comma 7, è inammissibile. Secondo quanto previsto dall'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, (introdotto con la L. 23 giugno 2017, n. 103), difatti, il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01). 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla statuizione concernente le sanzioni amministrative accessorie, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Foggia, mentre il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente le sanzioni amministrative accessorie e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Foggia. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2022. Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2022
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