top of page
Reati stradali

Omicidio stradale: non è applicabile l'attenuante della minore gravità nel caso di comportamento della vittima estraneo al decorso causale dell'evento

Omicidio stradale


Cassazione penale sez. IV, 26/02/2019, n.13587

In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma 7, c.p., non ricorre nel caso in cui sia stato accertato un comportamento della vittima perfettamente lecito e completamente estraneo al decorso causale dell'evento colposo. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza che aveva escluso l'attenuante in relazione ad un tamponamento violento che aveva causato la morte di una persona che, munita di cintura di sicurezza, si trovava alla guida di un'autovettura ferma al semaforo rosso, escludendo che potesse considerarsi fattore concausale, cui rapportare la minore gravità della condotta, il tipo di autovettura della vittima – d'epoca e priva di "air bag", con telaio leggero e assetto estremamente basso – dotata, comunque, dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge per circolare).

Omicidio stradale: l'attenuante della riparazione del danno sussiste anche se il risarcimento è effettuato dall'assicurazione

Omicidio stradale e rilevanza del mancato uso delle cinture di sicurezza da parte della vittima

Omicidio stradale: sul nesso causale

Omicidio stradale: l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui

Omicidio stradale: deve essere sempre disposta la revoca della patente di guida

Omicidio stradale: sulla revoca della patente di guida nelle indagini preliminari

Omicidio stradale: sulla posizione di garanzia del conducente

Omicidio stradale: non sussiste se l'evento morte è riconducibile a più cause

Omicidio stradale: sulla inammissibilità della messa alla prova

Omicidio stradale: non basta la mera asserzione o prospettazione su una ipotetica alternativa causale

Omicidio stradale: sui criteri di determinazione della durata della sospensione della patente

Omicidio stradale: la guida in stato di ebbrezza è un aggravante

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. La corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del tribunale di quella città, con la quale M.V.B.A. era stato condannato per il reato di omicidio stradale ai danni di L.L.A., aggravato dallo stato di ebbrezza alcolica ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2, lett. b). Nell'occorso, l'imputato era alla guida di una MERCEDES Vito e aveva tamponato violentemente una MINI COOPER ferma al semaforo davanti alla propria vettura. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato con proprio difensore, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla esclusione dell'attenuante di cui all'art. 589 bis c.p., comma 7. In particolare, la difesa ha censurato l'interpretazione del concetto di "causalità non esclusivamente riferibile all'agente", rilevando che essa non coinciderebbe con il concorso di colpa della vittima, richiamando il testo originario della norma in cui l'attenuante era collegata per l'appunto alla condotta colpevole della vittima, modificato al Senato nel testo licenziato dal legislatore, in cui il riferimento è alla pluralità di fattori cui l'evento è riferibile, restando la previsione indifferente rispetto all'elemento psicologico che può caratterizzare la condotta causalmente concorrente. Trattasi di scelta terminologica di stampo causale, scevra da riferimenti alla persona offesa e al coefficiente soggettivo che dovrebbe caratterizzare la concausa. Da ciò discenderebbe, secondo le argomentazioni difensive, il rilievo di quei fattori che, pur non essendo in rapporto di derivazione causale rispetto alla condotta dell'agente, si inseriscano nello stesso decorso eziologico in. cui si colloca quest'ultima. Nel caso di specie, pertanto, avrebbero dovuto avere rilievo il tipo di autovettura condotta dalla vittima (un'auto d'epoca con telaio leggero e assetto estremamente basso) e l'assenza di dispositivi minimi di sicurezza (air bag). 3. Con memoria depositata il 07 febbraio 2019, la difesa delle parti civili ha concluso per la inammissibilità del ricorso, in subordine, per il suo rigetto. Diritto CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La questione proposta in ricorso è già stata oggetto di ampia valutazione sia in primo che in secondo grado e ad essa entrambi i giudici del merito hanno dato congrua, logica e non contraddittoria risposta, sulla scorta di dati fattuali obiettivi, emersi nel giudizio, pure richiamati nelle sentenze di merito. In particolare, il tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per valutare il fatto alla stregua del dell'art. 589 bis c.p., comma 7, che la difesa aveva invocato sulla scorta delle stesse argomentazioni in fatto articolate anche in questa sede e facenti leva sulle caratteristiche dell'auto condotta dalla vittima. Nel ripercorrere l'iter legislativo della norma in questione, il primo giudice ha osservato che l'eliminazione nel testo approvato di ogni riferimento alla persona offesa e al coefficiente soggettivo che dovrebbe caratterizzare la concausa dà conto dell'intenzione di escludere che il piano di operatività della norma possa sovrapporsi a quello delineato dagli artt. 1227 e 2056 c.c., essa operando sul piano causale e dando rilievo a ogni tipo di concausa, anche non costituita da condotte umane, con riflessi esclusivamente sul piano sanzionatorio. In altri termini, secondo il ragionamento svolto nella sentenza appellata, la gravità del fatto è commisurata all'eventuale intervento di quei fattori in assenza dei quali l'evento non si sarebbe verificato e il cui novero va circoscritto in applicazione della teoria condizionalistica delineata dal combinato disposto di cui agli artt. 40 e 41 c.p.. Ne discende che non ogni condotta può assumere rilievo, ma solo quella che assuma rilevanza rispetto alla fattispecie incriminatrice siccome sorretta da dolo o colpa. Nel caso di specie, era stato accertato che l'auto condotta dal L. poteva circolare, era dotata dei dispositivi di sicurezza imposti dalla legge, e che il L. indossava nell'occorso le cinture di sicurezza. Quanto allo standard dei presidi di sicurezza, quel giudice ha escluso che ciò potesse elevarsi a concausa dell'evento, escludendosi che una condotta del tutto conforme alla legge possa essere considerata concausa determinante ai sensi della norma in esame. 4. La corte d'appello ha esplicitato tale ragionamento alla stregua dei motivi del gravame di merito. Ha intanto rilevato che la MINI COOPER era ferma al semaforo, nella corsia centrale, e possedeva tutti i requisiti per circolare sulla strada; ha poi evidenziato l'assenza di concorrenti fattori concausali, quali una condotta colposa della vittima, ma anche le condizioni della strada e della guida (asfalto asciutto, cielo sereno, visibilità ottima in orario mattutino). 5. Il motivo è manifestamente infondato. Dalla prima affermazione della corte territoriale sopra riportata deriva, intanto, che la condotta della vittima (intesa quale condotta alla guida di un'auto immatricolata nel 1991 e dotata dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge per circolare) era stata nell'occorso del tutto lecita (il L. avendo pure indossato le cinture di sicurezza). A fronte di tale, incontestato elemento fattuale, la difesa ha sostanzialmente riproposto una lettura della norma, frutto del lavoro di limatura parlamentare, secondo cui tra i fattori concausali cui rapportare la minor gravità della azione o omissione del colpevole rientrerebbero, non solo il contributo colposo della vittima e le cause esterne ad esso, ma anche la condotta perfettamente lecita della persona offesa che non sia conseguenza di elementi che ne escludano l'antigiuridicità. Lettura, questa, che dovrebbe poggiare, secondo la prospettazione difensiva, proprio sulla constatata eliminazione del riferimento esclusivo a quel contributo colposo contenuto nel testo esitato dalla Camera. 6. Tale interpretazione non è condivisibile. Dell'art. 589 bis c.p., comma 7 prevede una diminuzione di pena ("fino alla metà") nel caso in cui l'evento "non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole" (analogamente l'art. 590 bis, comma 7 in tema di lesioni personali stradali gravi o gravissime). Tali norme sono state così modificate dal Senato nella seduta del 10 dicembre 2015 (il diverso testo approvato dalla Camera prevedeva infatti una riduzione di pena solo qualora l'evento fosse "conseguenza anche di una condotta colposa della vittima"). E' del tutto evidente che la ratio della modifica risiede nella necessità di spostare l'attenzione dalla condotta interferente della vittima al piano generale dell'interferenza causale, a chiunque riferibile e di valutare detta interferenza a prescindere dall'elemento psicologico che la sorregge (dolo, colpa o addirittura assenza di suitas), risultando irragionevole un giudizio di meritevolezza del più lieve trattamento sanzionatorio ancorato ai connotati soggettivi dell'interferenza stessa (si pensi per esempio ad una condotta della vittima che sia conseguenza del caso fortuito o della forza maggiore, in cui neppure potrebbe parlarsi di condotta cosciente e volontaria o alle interferenze di terzi e non della vittima, casi che sarebbero rimasti irragionevolmente esclusi dal raggio di operatività della norma nella originaria versione, esponendola a dubbi di legittimità costituzionale). Il che pone la previsione normativa in esame nel solco delineato dall'art. 41 c.p. e colloca esattamente il fattore esterno considerato sul piano della gravità della condotta e fuori dall'ambito della responsabilità. Tale passaggio è stato perfettamente evidenziato nella sentenza appellata, laddove, premessa la più ampia portata della norma (rispetto al testo originario), si è correttamente rilevato che il comportamento della vittima che rientra nel paradigma considerato non può mai consistere in una condotta perfettamente lecita. La norma, in altri termini, per quanto attiene al comportamento della persona offesa, fa riferimento a quelle condotte esse stesse colpose, oppure anomale rispetto all'ordinario svolgersi degli eventi, che possono quindi correttamente refluire sul grado di colpevolezza dell'agente. Se tale è la corretta cornice giuridica nella quale l'attenuante speciale in esame viene a collocarsi, del tutto eccentrica rispetto alla sua ratio (oltre che avulsa da qualsiasi conferma di tipo fattuale in ordine all'ipotetico, diverso esito dell'impatto) è la valorizzazione di una condotta perfettamente lecita della vittima, completamente estranea al decorso causale dell'evento, come avvenuto nel caso di specie, nel quale la collisione ha riguardato veicoli aventi diverse caratteristiche di fabbricazione, come sovente accade (al posto della MINI COOPER essendosi potuta trovare una mini car, una motocicletta, una bicicletta...). La decisione in questa sede impugnata, nel condividere tale corretta impostazione, ha peraltro evidenziato l'assenza di ulteriori elementi esterni interferenti, rinviando alle risultanze probatorie descrittive dello stato dei luoghi e delle condizioni della circolazione. 7. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000). PQM P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2019. Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2019
bottom of page