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Reati stradali

Omicidio stradale: sussiste in caso di gara ad alta velocità

Omicidio stradale

Cassazione penale sez. IV, 04/12/2019, n.10669

In tema di circolazione stradale, in caso di violazione del divieto di gareggiare in velocità a cui consegua la morte di una o più persone, è configurabile il solo delitto di cui all'art. 9-ter, comma 2, cod. strada, e non anche il reato di omicidio stradale di cui all'art. 589-bis c p., difettandone gli elementi costitutivi, atteso che, in tal caso, la morte non è determinata da una condotta colposa bensì dolosa, alla quale si accompagna la sola prevedibilità dell'evento. (In motivazione la Corte ha precisato che, nel caso in cui, invece, nel contesto della gara, la morte sia dipesa da violazioni cautelari diverse dal gareggiare e sia presente anche la colpa, il reo potrà rispondere solo dell'omicidio colposo ex art. 589-bis c.p., oltre che del reato di cui al comma 1 dell'art. 9-ter, mentre, qualora la morte sia derivata tanto dal gareggiare che da altre violazioni cautelari e ciascuna sia assistita dal correlativo elemento soggettivo, avrà luogo il concorso materiale dei reati).

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Messina ha parzialmente riformato la pronuncia emessa all'esito di rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Messina nei confronti di G.G. e di F.G., giudicati responsabili di aver cagionato la morte di M.L., deceduta a seguito del sinistro stradale da loro provocato nonchè di aver gareggiato in velocità tra loro con veicoli a motore e il G. anche di aver omesso il soccorso alle persone rimaste ferite nel sinistro. Le imputazioni sono state così formulate: il capo A), relativo al solo F., fa riferimento all'art. 61 c.p., n. 3, art. 589-bis c.p., comma 4, comma 5, nn. 1 e 2 e comma 8); il capo C), relativo al solo G., fa riferimento all'art. 113 c.p., art. 61 c.p., n. 3, art. 589-bis c.p., comma 4, comma 5, nn. 1 e 2 e comma 8; il capo D), anch'esso relativo al solo G., attiene alla violazione dell'art. 189 C.d.S., commi 1 e 7; il capo B), comune ad entrambi gli imputati, addebita loro la violazione dell'art. 110 c.p., art. 9-ter C.d.S., comma 2. Il primo giudice aveva riqualificato il reato sub B) ritenendo integrato quello di cui all'art. 9-ter C.d.S., comma 1 e inflitto la pena di undici anni di reclusione al F. e quella di sette anni di reclusione al G., che condannava anche al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. La Corte di Appello ha ritenuto assorbita nelle ritenute circostanze aggravanti dell'art. 589-bis c.p. l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 3 ascritta ad entrambi gli imputati ed ha quindi ridotto la pena a dieci anni di reclusione per il F. e a sei anni di reclusione per il G., confermando ogni altra statuizione. 2. Alle ore 00.10 del (OMISSIS), all'incrocio tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS) si verificava un sinistro stradale che coinvolgeva l'autovettura Audi TT condotta da F.G. e la Fiat Panda condotta da M.L., sulla quale viaggiavano B.S., Gr.An., P.V.S. e L.A., appena partita con il semaforo verde. A seguito dell'incidente, la M. decedeva, mentre gli altri occupanti della Fiat Panda riportavano lesioni personali. Secondo i giudici di merito il F., in stato di ebbrezza, procedendo ad altissima velocità, stimata in non meno di 120 Km/h, dopo aver oltrepassato due semafori consecutivi proiettanti luce rossa, tra i quali quello in prossimità del luogo del sinistro, aveva investito la Fiat Panda. G.G., alla guida di una Fiat 500 Abarth, aveva ingaggiato con il F. una gara di velocità, caratterizzatasi per l'andatura a singhiozzo, con azzardate manovre di sorpasso delle altre auto presenti. Siffatta ricostruzione risulta fondata sulle dichiarazioni dei testimoni oculari A.F. e del figlio Gr.Gi. - che viaggiavano a bordo di un'autovettura Toyota Yaris -, di Ma.An. - passeggero della autovettura condotta da Gi.An. - oltre che su quanto documentato dalle videoriprese estrapolate dalle telecamere installate in negozi collocati lungo il percorso seguito dagli imputati. In particolare la Corte di appello, muovendo dai rilievi operati dagli imputati con il gravame, in particolare alla testimonianza della A., ha circoscritto la fase in cui il G. ed il F. avevano preso a gareggiare tra loro ritenendo accertato che la gara fosse iniziata all'altezza dell'incrocio tra (OMISSIS) e via (OMISSIS) ed ha individuato in un repentino e altrimenti ingiustificato spostamento del G. sulla propria destra, mentre da tergo proveniva il veicolo del F., la conferma del dato testimoniale e quindi la prova che i due gareggiarono almeno a partire dal tratto di (OMISSIS) prossimo al (OMISSIS). La corte distrettuale ha poi ritenuto che dalla deposizione della Ma. emergesse la prova che la gara fosse ancora in essere allorquando il veicolo del F. impattò quello condotto dalla M.. 3. G.G. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza a mezzo del difensore, avv. Pietro Luccisano. 3.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ordinanze pronunciate dalla Corte di Appello rispettivamente il 15 marzo ed il 12 aprile 2018. Si tratta delle ordinanze con le quali la corte distrettuale dapprima ha disposto l'escussione della Ma. e del c.t. del P.M. ing. M., quindi ne ha disposto la revoca. Il primo provvedimento, reso in un giudizio abbreviato e solo dopo la camera di consiglio seguente la discussione delle parti, è solo apparentemente motivato, essendosi limitata la Corte di Appello ad affermare di ritenere necessari gli adempimenti istruttori, ed è illogico considerato il momento in cui venne adottato. Il secondo provvedimento è parimenti illogico. 3.2. I medesimi vizi vengono denunciati con il secondo motivo, in relazione all'art. 110 c.p., art. 9-ter C.d.S., comma 2, art. 113 c.p., art. 589-bis c.p., comma 4 e comma 5, nn. 1 e 2, comma 8, art. 189 C.d.S., commi 1 e 7, anche in riferimento all'art. 530 c.p.p., comma 2. L'esponente lamenta che la Corte di Appello non abbia escusso il c.t. ing. M. sui punti per lei stessa dubbi ed anzi si sia contraddetta revocando la disposta escussione. Rimarca i termini che segnalano il carattere solo ipotetico della ricostruzione fatta dalla corte distrettuale. Dopo aver riportato il contenuto dell'atto di appello concernente la testimonianza A., sostiene che la motivazione che la Corte di Appello ha reso in ordine a tale contributo è illogica perchè da un canto prende atto del fatto che le dichiarazioni della teste che attengono a circostanze documentate anche dalle videoregistrazioni sono inattendibili; dall'altro la considera attendibile laddove riferisce del comportamento del F. e del G. nei tratti del percorso non documentati dalle videoregistrazioni. Per sostenere tale giudizio la Corte di Appello ricorre a mere ipotesi, a presunzioni, laddove avrebbe dovuto ritenere la teste integralmente inattendibile risultando fallace il suo ricordo dei fatti. Analoga censura si muove alla motivazione con la quale la corte territoriale giustifica il giudizio di attendibilità del teste Gr.Ga.. Ancora una volta, dopo aver riportato il contenuto dell'atto di appello concernente tale testimonianza, l'esponente osserva che la ricostruzione del giudice di secondo grado che fonda su tale contributo non denota una giusta conoscenza del video, che viene esplicato dall'esponente medesimo. Lamenta che i rilievi della difesa siano stati ritenuti infondati sulla scorta di mere ipotesi. L'esponente censura la motivazione con la quale la Corte di Appello ha sostenuto l'inattendibilità del teste Gi., affermata senza rilevare la coerenza di quanto da questi narrato con ciò che si trae dalle videoregistrazioni. Rimarca la illogicità di una decisione che utilizza due diversi metri di giudizio per una medesima questione: mentre per la A. ed il Gr., che hanno manifestato il convincimento che vi fosse una gara in corso tra il G. ed il F., la Corte di Appello ha recepito quell'indicazione, del Gi. ha respinto l'opposto convincimento degradandolo a "mere impressioni". Inoltre si è ravvisata una contraddittorietà tra le dichiarazioni del Gi. e quelle della Ma., invero inesistente. Infine l'esponente contesta anche la valutazione che la Corte di Appello ha operato della testimonianza T., svalutata con motivazione apparente e comunque illogica e contraddittoria. Trattando poi il capo concernente il reato di omissione di soccorso l'esponente lamenta che la ricostruzione dei fatti offerta con l'atto di appello non sia stata assolutamente vagliata. 3.3. Con un terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 113 c.p., art. 589-bis c.p., comma 4, comma 5, nn. 1 e 2, comma 8 e art. 40 c.p.; dopo aver nuovamente proposto il testo del relativo motivo di appello, l'esponente osserva che se ci fu gara fu tra semaforo e semaforo e pertanto il G. non può rispondere della morte della M., alla quale non ha dato alcun contributo causale. La Corte di Appello non ha reso motivazione al riguardo. 3.3. Con il quarto motivo si deduce vizio motivazionale per non aver la Corte di Appello debitamente considerato la differente condotta di guida del G. rispetto a quella del F., lo stato di incensuratezza e la giovane età, così infliggendo una pena superiore a quella congrua e negando le attenuanti generiche. 4. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza F.G., a mezzo del difensore avv. Salvatore Silvestro. 4.1. Con un primo motivo lamenta la violazione dell'art. 125 c.p.p. in relazione all'art. 62-bis c.p. in quanto la Corte di Appello ha valorizzato in senso sfavorevole all'imputato l'esistenza di una precedente condanna per guida in stato di ebbrezza, senza considerare che esso risale a più di dieci anni prima e che il procedimento venne definito con decreto penale di condanna non opposto. Inoltre sussistono positivi elementi deponenti per il riconoscimento delle attenuanti generiche, come la confessione, particolarmente rilevante con riferimento all'accertamento del gareggiare con i veicoli, il comportamento post delictum. 4.2. Con il secondo motivo si censura la pronuncia impugnata per violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 133 c.p., perchè è stata inflitta la pena massima sulla scorta di una motivazione che si limita a sostenere la necessità di una sanzione esemplare. Così violando i principi costituzionali di ragionevolezza, proporzione, personalizzazione e funzione rieducativa della pena. Illogico è anche il diverso trattamento sanzionatorio rispetto al coimputato. 5. Il 30.5.2019 è stata depositata una memoria difensiva nell'interesse di Ge.Ca., + ALTRI OMESSI, con la quale si rileva in primo luogo che la Corte di cassazione ha già respinto in sede cautelare gran parte delle questioni sottoposte con i ricorsi in esame; che le dichiarazioni rese dalla Ma. non sono state contestate dopo la loro assunzione; che neppure è stata contestata l'ordinanza di revoca dell'escussione dell'ing. M.; quindi si osserva che i motivi di ricorso sono inammissibili perchè, pur trovandosi in presenza di una cd. doppia conforme, essi fanno riferimento alla sola sentenza di appello; perchè solo in apparenza denunciano la violazione di legge e, quanto al vizio di motivazione, operano una ricostruzione alternativa dei fatti. Riguardo specificamente al ricorso del F., si rileva che la motivazione con la quale la Corte di Appello ha negato le attenuanti generiche è del tutto adeguata, rimarcando come per la prima volta con il ricorso il F. affermi di aver confessato tutte le proprie responsabilità ed affermi una circostanza non vera, ovvero che la precedente condanna si determinò nell'ambito di procedimento per decreto penale non opposto; si espongono quindi ulteriori circostanze a sostegno della richiesta di inammissibilità del ricorso. Con riferimento al ricorso del G., l'esponente prospetta la genericità del primo motivo e comunque la sua infondatezza; la natura di rivalutazione dei fatti del secondo e del terzo motivo; l'infondatezza del quarto. La Corte all'udienza del ha disposto che fosse dato avviso ai ricorrenti della possibilità che venga diversamente qualificato il fatto. 6. Il 18.11.2019 è stata depositata ulteriore Memoria difensiva nell'interesse della famiglia di M.L., con la quale si argomenta la tesi della insussistenza della violazione dei principi espressi dalla sentenza della Corte e.d.u. in causa Drassich ove si ritenesse di dover diversamente qualificare i fatti ascritti a G.G.. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il ricorso G.. 5.1. Il primo motivo è infondato. In primo luogo va ribadito che la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato non impedisce al giudice di appello di disporre d'ufficio, a norma dell'art. 603 c.p.p., comma 3, la rinnovazione dell'istruzione ritenuta assolutamente necessaria per giungere ad una decisione, di colpevolezza o di innocenza, attraverso un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire (Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013 - dep. 31/10/2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, Rv. 25832001). Presupposto è, lo si rimarca, che il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perchè potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti (Sez. 1, n. 8316 del 14/01/2016 - dep. 01/03/2016, P.G. in proc. Di Salvo e altri, Rv. 26614501). Va però escluso che il provvedimento con il quale si dispone la rinnovazione istruttoria sia censurabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, ove si ritenga che non sussistesse il presupposto della assoluta necessità dell'integrazione probatoria. Infatti, deve essere in questa sede ribadito che nel giudizio di appello, il giudice può - d'ufficio - disporre discrezionalmente la rinnovazione del dibattimento quando questa sia "assolutamente necessaria", e che tale discrezionalità è sì sindacabile ma, per verificare l'esattezza della decisione sul punto, occorre vagliare la motivazione, accertando se, all'interno del quadro probatorio emergente dalla decisione stessa, le argomentazioni adottate risultino mancanti o apodittiche ovvero risultino manifeste contraddizioni, lacune o aporie, o, al contrario, se il giudice di appello era nella oggettiva condizione di decidere allo stato degli atti, dimodochè la rinnovazione non si palesava affatto necessaria (Sez. 6, n. 7519 dei 05/06/1998 - dep. 24/06/1998, Zietek DJ, Rv. 21126501). Nel caso di specie, la successiva revoca del provvedimento in parola ha avuto quale risultato quello di rendere questo privo di rilievo sul piano motivazionale. Il motivo, per tale aspetto, è quindi manifestamente infondato. Quanto al diverso e contiguo rilievo che investe proprio la menzionata revoca, ancora una volta esso può essere considerato unicamente per le ricadute della scelta giudiziale sull'assetto motivazionale e non per la contraddittorietà dei due provvedimenti succedutesi. Infatti, da un canto il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri officiosi di integrazione probatoria non può integrare il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), non essendo configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria (Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017 - dep. 31/01/2018, Picone e altri, Rv. 27219701). Dall'altro, la parte non può dolersi del momento in cui viene decisa la rinnovazione istruttoria; invero, il potere del giudice di appello di disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione non è soggetto a limiti temporali e può intervenire in qualunque momento e fase della procedura, purchè sia garantito il diritto al contraddittorio (Sez. 3, n. 4186 del 21/09/2017 - dep. 30/01/2018, I e altro, Rv. 27245901; similmente Sez. 5, n. 18264 del 29/01/2019 - dep. 02/05/2019, S, Rv. 27624601, la quale ha precisato anche che il potere di integrazione probatoria "ex officio" non necessita di una specifica motivazione). Ne consegue che, per quanto possa risultare non esplicata - per la mancanza di una adeguata motivazione sul punto - la ragione per la quale una prova dapprima viene ritenuta assolutamente necessaria e poi non più tale, le parti non hanno titolo a dolersi di ciò; quel che rileva è la non contraddittorietà e la non manifesta illogicità della motivazione che sostiene il giudizio sull'imputazione. 5.2. Il secondo motivo è in parte non consentito, in parte infondato. Il motivo propone per larga parte censure in fatto, come tali non consentite in sede di legittimità e pertanto inammissibili. Concentrando quindi l'esame ai rilievi che possono ricondursi al vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (chè, come ben ravvisano le parti civili, il vizio di violazione di legge è meramente enunciato ma non trova riscontro nell'articolazione delle doglianze), giova rammentare che in linea generale l'attendibilità del teste - anche quando coincida con la persona offesa dal reato - è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015 - dep. 19/02/2015, Cammarota e altro, Rv. 26257501). D'altro canto, il giudice, pur essendo tenuto a valutare criticamente, verificandone l'attendibilità, il contenuto della testimonianza, non può assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, o si inganni su ciò che forma l'oggetto essenziale della sua deposizione, salvo che sussistano elementi positivi atti a rendere obiettivamente plausibile l'una o l'altra di dette ipotesi (Sez. 6, n. 27185 del 27/03/2014 - dep. 23/06/2014, Pg in proc. P. e altro, Rv. 26006401). Poichè ai fini della valutazione della prova testimoniale non sono necessari elementi di riscontro esterni, il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza - avuto riguardo alla logicità, coerenza ed analiticità della deposizione nonchè all'assenza di contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementi accertati con i caratteri della certezza sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sè o per altri (principio di responsabilità). (Sez. 6, n. 3041 del 03/10/2017 - dep. 23/01/2018, P.C. in proc. Giro, Rv. 27215201). Deve poi considerarsi che non ogni imprecisione o incoerenze è in grado di incidere sull'attendibilità del dichiarante; lo sono quelle decisive. Del pari, quando si tratti di valutare una pluralità di prove testimoniali concernenti un medesimo fatto, la valenza probatoria delle dichiarazioni non è compromessa dal fatto che una o più circostanze siano riferite da alcuni testimoni e non da altri, se non a condizione che sia rigorosamente dimostrato che tutte le fonti orali, presenti in "loco criminis", abbiano avuto la completa percezione del fatto nella interezza di tutti i segmenti della concorsuale azione delittuosa (Sez. 1, n. 34473 del 27/05/2015 - dep. 06/08/2015, P.C. in proc. Bottigliero e altro, Rv. 26427601). In ogni caso, a fronte di una motivazione concernente l'attendibilità del teste, va escluso che con il ricorso per cassazione siano deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 26296501). 5.3. Calando simili premesse nel caso che occupa, va osservato come la Corte di appello abbia preso in considerazione i rilievi che la difesa aveva mosso alle deposizioni della A. e del Gr., le quali non troverebbero riscontro in quanto emergente dalle riprese video. I giudici distrettuali hanno convenuto che tra il narrato della A. e i dati obbiettivi vi è qualche incongruenza; in particolare, a riguardo dell'affermazione della A. secondo la quale una volta ferma al semaforo prossimo all'edificio della Prefettura il G. manovrava sull'acceleratore facendo fare piccoli scatti in avanti al proprio veicolo, e che alla luce verde la Fiat ripartiva bruscamente e con una manovra azzardata. La Corte di appello ha preso atto che secondo il c.t. M. tali scatti non erano rilevabili dal video, il quale mostrava la Fiat ripartire "normalmente", ma ha valutato il tema privo di rilievo perchè ha ritenuto che in quel tratto di strada, anche allo scattare del verde, il G. ancora "non tenne una condotta sintomatica di gara" (pg. 23) e che l'errato ricordo della teste fosse dovuto alla circostanza che la stessa aveva - prima del sinistro - fatto attenzione ai movimenti delle due autovetture in modo casuale, solo perchè procedenti in modo spericolato. Per contro la corte territoriale ha rilevato come le videoriprese e la ricostruzione del consulente non smentissero quanto affermato dalla A. a riguardo di una fase successiva, nella quale per la teste le due autovetture avevano gareggiato tra loro (perchè deviavano repentinamente a destra e sinistra e si affiancarono). Infatti, sulla scorta della integrale lettura del verbale di s.i. della teste la corte distrettuale ha ricavato che questa avesse collocato quella condotta a partire dal (OMISSIS) e non nel tratto anteriore ((OMISSIS)), al quale si riferivano le valutazioni del consulente, che tuttavia aveva puntualizzato di non poter escludere che quanto indicato dalla A. si era verificato in un tratto successivo a quello videoripreso. La Corte di appello ha poi preso in considerazione la narrazione del Gr. ed anche per essa ha individuato alcune imprecisioni, emergenti dal confronto con quanto documentato dalle videoriprese; imprecisioni che però non inficiavano il nucleo della dichiarazione, per la quale le due auto si impegnarono in una manovra di sorpasso pericolosa per il conducente del motociclo che si trovò tra loro. E qui il Collegio territoriale è andato effettivamente va in contrario avviso rispetto alla valutazione del consulente, ritenendo che la Fiat, in movimento sulla corsia centrale con il motociclo che viaggiava davanti, sormontando la delimitazione a sinistra della corsia di centro e con alle spalle l'Audi in sorpasso alla sua destra, deviò verso destra di fatto impedendo al F. la manovra, sì che questi deviò a sua volta a sinistra e sorpassò il ciclomotore da tale lato. Poichè quella del G. fu una manovra in alcun modo necessaria, la Corte di appello ne ha logicamente tratto il convincimento che essa fu determinata dall'intento di impedire all'Audi il sorpasso e coerentemente ha giudicato che le dichiarazioni della A. e del Gr. avessero trovato riscontro. Per quanto attiene alla dichiarazione del Gr. secondo la quale le due autovetture avevano superato l'incrocio con la via (OMISSIS) avendo il segnale semaforico rosso, la Corte di appello ha osservato che il consulente non aveva potuto riferire dati obiettivi contrastanti con tale asserzione ma aveva solo formulato ipotesi antagoniste. Ed ha anche preso in considerazione il rilievo della difesa per il quale, essendo l' A. giunta sul luogo del sinistro 13 secondi dopo quella del G., essa non aveva potuto osservare quanto accadeva, replicando che la deduzione non considerava che la Toyota si era attardata al semaforo rosso ma ciò non aveva determinato la perdita di visuale. Quanto alla dichiarazioni del Gi., per la difesa favorevole alla posizione del G. perchè aveva indicato che questi aveva rallentato la propria andatura prima che si verificasse l'incidente, la Corte di appello ha rilevato che il menzionato teste in contraddizione con il Gr. quanto al colore del segnale semaforico all'altezza di via (OMISSIS) (verde per il Gi., rosso per il Gr.) ma soprattutto lo erano anche con le dichiarazione degli imputati e con le dichiarazioni della fidanzata Ma., che in quei frangenti viaggiava nella medesima autovettura. Dalle cui dichiarazioni ha anche tratto la spiegazione del ritardo di 13 secondi con il quale il G. giunse nei pressi del punto del sinistro: dopo aver superato il semaforo rosso ed essere stato superato dal F., egli vide l'incidente verificarsi all'incrocio con (OMISSIS) e rallentò. Ed ha infine evidenziato come la Ma. fornisse una ricostruzione univocamente deponente per lo svolgimento di una gara anche dopo il semaforo all'incrocio con via (OMISSIS). Ha infine preso in esame anche le dichiarazioni del teste T., passeggero del G., rimarcando come questa, nell'indicare l'arresto della Fiat al semaforo di via (OMISSIS), fosse in contrasto con ogni altra emergenza probatoria. 5.4. Conclusivamente, la Corte di appello ha preso in considerazione tutti i rilievi critici proposti dalla difesa e li ha con motivazione non manifestamente illogica superati, giungendo ad evidenziare le convergenze riscontrabili tra le dichiarazioni degli stessi imputati, quelle della A., del Gr. e della Ma. e taluni dati evinti dalle videoriprese. A ciò il ricorrente ha contrapposto una generica doglianza circa la illogicità di una motivazione che utilizza avverbi come "verosimilmente", "probabile" e "plausibilmente"; la indimostrata affermazione che la A. ha ricostruito una realtà virtuale; l'indebito disconoscimento della legittimità di una valutazione che motivatamente riconosce l'inattendibilità della teste per una parte (quella documentata dalle videoriprese) e motivatamente la considera poi attendibile per la parte non documentata dalle videoriprese ma confortata da altre emergenze probatorie. Allo stesso modo il ricorrente, a riguardo della narrazione del Gr., si impegna in una diretta valutazione dei materiali di prova, contrapponendo le proprie conclusioni a quelle della Corte di appello (a proposito della condotta tenuta dal G. nel tratto ove fu presente il motociclo); e attribuendo alla Corte di appello affermazione non fatta, a riguardo della diretta osservazione da parte del Gr. del verificarsi dell'incidente (a pg. 28 la Corte di appello afferma solo che il Gr. non fu impedito a vedere "quanto accadeva avanti"). Con riferimento alla motivazione che concerne la valutazione della testimonianza Gi., il ricorrente formula esclusivamente giudizi critici sul risultato della valutazione ma non dimostra effettivi vizi della motivazione, lasciati alla soglia della mera enunciazione. Tal'è pure la censura di un diverso metro di giudizio, perchè di esso non è data alcuna descrizione e si traduce nella critica delle diverse conclusioni, senza alcun confronto con la particolareggiata argomentazione che la corte distrettuale ha dedicato al contributo del Gi., se non per stigmatizzare il ricorso ad una espressione ("sua impressione"), che i giudici di secondo grado hanno utilizzato anche a proposito del narrato della A. e del Gr. e che in ogni caso nulla dice degli elementi probatori nei quali la Corte di appello ha rinvenuto il fattore dimostrativo della inattendibilità del Gi.. Come già per il Gr., il ricorrente opera una diretta valutazione dei materiali di prova, pone a confronto affermazioni del Gi. e della Ma., contesta la valutazione datane dalla Corte di appello; senza indicare in termini specifici alcun vizio motivazionale e concludendo con una personale riscrittura dello svolgimento dei fatti. Osservazioni del tutto analoghe valgono a riguardo di quanto il ricorrente espone con riferimento alla motivazione con la quale la Corte di appello ha ritenuto l'inattendibilità del T.. La censura che segnala il difetto di motivazione in ordine all'omissione di soccorso è aspecifica. Occorre considerare che la Corte di appello ha esposto il proprio convincimento al riguardo (cfr. pg. 37 e s.), anche con precipuo riferimento alla ricostruzione proposta dalla difesa (che afferma non essere dissimile da quella emergente dalle testimonianze A. e Gr., solo prospettando che l'imputato si era allontanato per timore di vedersi addebitato il sinistro). Va quindi rammentato il principio secondo il quale in sede di legittimità non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019 - dep. 08/08/2019, Sirica, Rv. 27674101). Ne consegue che il ricorrente avrebbe dovuto indicare specificamente perchè la motivazione impugnata non abbia in sè anche la implicita spiegazione del rigetto di quest'ultima. 5.5. Il terzo motivo è infondato. In primo luogo esso parte da una ricostruzione dei fatti che è contraddetta dall'accertamento giudiziale; ovvero che il G. si era arrestato già a segnale rosso del semaforo di via (OMISSIS). Come si è visto la Corte di appello ha ritenuto diversamente. Da quella premessa fattuale il ricorrente muove per affermare che quando il F. non si ferma al medesimo rosso innesca un rischio nuovo che solo egli accetta. Il G., in ipotesi, aveva accettato la gara solo tra semaforo e semaforo. Il ricorrente si duole che sul punto la Corte di appello non abbia risposto e che comunque abbia adottato delle presunzioni. Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è configurabile una gara di velocità, vietata dall'art. 9 ter C.d.S., quando due o più conducenti di veicoli, senza preventivo accordo e per effetto di una tacita e reciproca volontà di voler competere l'uno con l'altro, pongono in essere una contesa, consistente nel tentativo di superarsi, ingaggiando una competizione da cui deriva un vicendevole condizionamento delle modalità di guida (Sez. 4, n. 52876 del 30/11/2016 - dep. 14/12/2016, G., Rv. 26879401). Che la gara fosse limitata al tratto tra due semafori è smentito dalla ricostruzione operata dai giudici di merito; che la gara fosse ancora in essere all'altezza dell'incrocio di via (OMISSIS) è parimenti risultante di tale accertamento; pertanto, che il successivo superamento da parte del F. del semaforo rosso a presidio dell'incrocio con (OMISSIS) sia frutto di una risoluzione del tutto autonoma e imprevedibile è conclusione che il ricorrente opera ancora una volta in termini meramente oppositivi alla diversa valutazione operata dai giudici territoriali. Peraltro, vale svolgere qualche precisazione. Sul piano della causalità materiale non ha alcun rilievo che il comportamento del F. fosse prevedibile o meno; quel che assume valore è che il comportamento del G. abbia dato un contributo alla verificazione del sinistro. Sotto tale profilo non vi è dubbio che la valutazione della Corte di appello, per la quale senza la gara non vi sarebbe stato il sinistro, è saldamente ancorata alla più volte evocata ricostruzione fattuale e coerente con il carattere necessariamente plurisoggettivo della competizione, che rende la condotta di ciascun partecipe causa dell'evento prodotto dall'opera comune. Sotto il profilo della causalità della colpa, è in primo luogo necessario che la condotta del singolo agente sia colposa; va quindi ribadito il principio secondo il quale è ravvisabile il concorso di colpa tra coloro che partecipano ad una gara automobilistica, in relazione ad un incidente stradale che veda coinvolto un automobilista estraneo alla competizione, quando ciascuna condotta - sia che la si voglia ricondurre alla cooperazione sia che la si voglia assumere quale causa indipendente - è qualificabile come colposa, essendo caratterizzata dalla violazione di una norma cautelare (Sez. 4, n. 21476 del 05/05/2006 - dep. 21/06/2006, Menghini ed altri, Rv. 23457801). Nel caso di specie la condotta del G. è stata caratterizzata dalla violazione di diverse norme di prudenza nella circolazione stradale; ma è la partecipazione medesima ad una gara condotta nel centro abitato, lungo un'arteria intersecata da altre strade, in presenza attuale o potenziale di altri utenti a costituire violazione di una regola di prudenza che si proietta esattamente verso la difesa della incolumità e della vita delle persone. E che la gara, con le sue implicazioni anche psicologiche, non renda prevedibile comportamenti di estrema avventatezza è affermazione che non ha fondamento. Sicchè è da respingere l'asserzione di un rischio nuovo innescato dal F., non prevedibile da parte del G.. 5.7. L'ultimo motivo è manifestamente infondato. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 25989901). Nel caso di specie la Corte di appello ha ritenuto che la gravità della condotta non renda il G. meritevole delle attenuanti in parola. 6. La sentenza impugnata va nondimeno annullata limitatamente alla pena che risulta illegale, siccome risultante dalla somma di quelle inflitte rispettivamente per il reato di cui all'art. 589-bis c.p. e per il reato di cui all'art. 9-ter C.d.S., comma 1, laddove nel caso di specie deve trovare applicazione il solo art. 9-ter C.d.S., comma 2. Peraltro, l'esatta qualificazione giuridica del fatto, anche se non dedotta in ricorso, va sempre vagliata dalla Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, Rossi, Rv. 259730; Sez. 2, n. 45583 del 15/11/2005, De Juli, Rv. 232773). 6.1. La relazione corrente tra i reati in parola risulta indagata in poche decisioni giurisprudenziali e pertanto appare opportuna una ricognizione dei due soli precedenti di più diretta attinenza, onde coglierne le fondamenta. Giova rammentare in primo luogo il contenuto delle previsioni di cui rispettivamente al menzionato art. 9-ter, commi 1 e 2. Secondo la prima disposizione, fuori dalle ipotesi di organizzazione di competizioni non autorizzate di veicoli a motore e di partecipazione alle relative gare, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da Euro 5.000 ad Euro 20.000. A mente della seconda, se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso che occupa, il capo di imputazione originario (B) ascriveva al G. il reato di cui all'art. 9-ter, comma 2 mentre al capo C) gli si contestava l'omicidio ex art. 589-bis c.p., commesso in cooperazione colposa con il F.. Il primo giudice riqualificava i fatti ritenendo ricorrente l'ipotesi di cui all'art. 9-ter, comma 1 e la Corte di appello manteneva ferma tale statuizione. La sola motivazione che giustifica la riqualificazione del fatto è leggibile nella sentenza di primo grado. La quale da un canto afferma in più passi che l'omicidio colposo può concorrere con la gara dalla quale derivi la morte di taluno, richiamando la giurisprudenza di legittimità che ciò statuisce, alla quale sembra aderire; ma poi espone il criterio al quale assegna valore decisivo: "non si può condannare o pagare due volte la morte di una persona". Senza riuscire a rinvenire corrispondenze normative all'assunto, chè anzi più volte lamenta l'assenza di "un compiuto raccordo normativo tra le due fattispecie contestate", il G.u.p. adotta quindi la soluzione dell'attribuzione dell'omicidio colposo e dell'ipotesi di cui all'art. 9-ter C.d.S., comma 1 "ispirandosi", come si vedrà, ai passaggi motivazionali scanditi in Sez. 4, n. 16610 del 14/01/2016 - dep. 21/04/2016, Raco e altro, Rv. 26696001. 6.2. Orbene, insegna la giurisprudenza di questa Corte che il delitto di cui all'art. 9-ter C.d.S., comma 2, costituisce un reato autonomo e non una circostanza aggravante della fattispecie prevista dal citato art. 9-ter, comma 1 (Sez. 4, n. 43832 del 16/05/2014 - dep. 21/10/2014, Spiga, Rv. 26060001; principio ribadito da Sez. 4, n. 16610 del 14/01/2016 - dep. 21/04/2016, Raco e altro, Rv. 26696001). Proprio perchè l'evento morte funge da elemento costitutivo dell'illecito penale, secondo la sentenza 43832/2014 nel reato di cui all'art. 9-ter, comma 2 resta assorbito ex art. 84 c.p. il reato di omicidio colposo. Si sostiene, in motivazione, che l'omicidio colposo perde la propria individualità nella più grave imputazione. Più articolata la motivazione di Sez. 4, n. 16610 del 14/01/2016 - dep. 21/04/2016, Raco e altro, Rv. 26696001 (ripresa integralmente da Sez. 4, n. 38530 del 27.10.2016, dep. il 2.8.2017, non massimata, attinente alla medesima vicenda fattuale). Nella specie i giudici di merito avevano ritenuto sia il delitto di cui all'art. 9-ter, comma 2 che quello di cui all'art. 589 c.p., comma 2. I ricorrenti si erano doluti della violazione dell'art. 15 c.p., sostenendo che una volta individuata la responsabilità per avere gareggiato in velocità, l'unica norma di cui si sarebbe dovuta fare applicazione è quella di cui all'art. 9-ter C.d.S., in quanto sicuramente speciale rispetto a quella di cui all'art. 589 c.p., comma 4, senza che assuma rilevanza la diversità attinente alle caratteristiche strutturali ed all'elemento soggettivo delle contestazioni elevate, per inferirne la non sovrapponibilità e, dunque, la possibilità di concorso materiale, stante la natura di reato autonomo del delitto di cui all'art. 9-ter, comma 2 ovvero sussistendo tra le due ipotesi in raffronto un caso di specialità unilaterale. Quell'autonomia, per altro ricorrente, avrebbe dovuto condurre all'applicazione della disciplina del reato complesso di cui all'art. 84 c.p., con la conseguenza che il reato di cui all'art. 589 c.p. resta assorbito nel citato delitto di cui all'art. 9 ter C.d.S., comma 2. La Corte di cassazione non ha condiviso tali assunti, ritenendo che deve tenersi conto di come le condotte vengono descritte nel caso concreto; nell'economia della decisione appare decisiva l'osservazione per la quale "Il momento di sintesi, di cui è espressione l'art. 84 c.p., dell'esigenza di non addebitare, in buona sostanza, lo stesso fatto per due volte all'imputato non è disciplinato, però, da regole predeterminate, assolute ed astratte, ma dipende dal concreto atteggiarsi delle contestazioni elevate dal Pubblico Ministero, ben potendo accadere che una determinata "vicenda di vita" si atteggi nella modulazione delle accuse da parte del titolare dell'azione penale talora ad elemento costitutivo dell'illecito, talaltra a semplice circostanza aggravante". Secondo i giudici di legittimità, la gravissima violazione di regola cautelare consistita nel gareggiare in velocità non è la sola condotta imprudente e concausativa di morte e di lesioni che compare in entrambe le imputazioni, presentando il capo B) una specificità, di centrale rilievo, consistita nel "non rallentare al momento dell'ingresso in galleria". E' stato poi affermato che la partecipazione ad una gara in velocità non autorizzata costituisce al tempo stesso reato D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 9-ter, comma 1, e modalità esecutiva, non costituente tuttavia nè l'unica causale nè la causale direttamente determinante, dell'omicidio colposo. Nel caso di specie non può ritenersi assorbito l'omicidio colposo nell'altro reato contestato poichè le due condotte concretamente contestate ed accertate non sono sovrapponibili, presentando quella della gara la peculiarità specializzante, di assoluta centralità nella catena causale, del non avere l'autore materiale del tamponamento rallentato la folle andatura al momento dell'ingresso in galleria. Nè la gara è assorbita dal delitto colposo perchè "si lascerebbe ingiustamente impunita la pericolosissima condotta di chi partecipa ad una gara tra veicoli a motore non autorizzata su strada pubblica", fatto che, a ben vedere, è parte non essenziale della complessiva e più analitica condotta descritta come causale della morte e delle lesioni colpose, realizzatesi per la seconda ed ultima parte della condotta. Si è poi rimarcato che il reato di gara in velocità di cui all'art. 9-ter C.d.S. è doloso, mentre quello di cui all'art. 589 c.p. è colposo; che mediante il primo il legislatore mira a garantire la sicurezza della circolazione e dei trasporti, anche - ma non esclusivamente - sotto il profilo della integrità fisica e della vita degli utenti della strada, mentre il secondo tutela la vita; che il primo, almeno con riferimento all'ipotesi di cui al comma 1, incrimina una mera condotta ed è di pericolo, mentre il secondo è chiaramente un illecito di danno e di evento. 6.4. La ricostruzione dei rapporti tra i delitti previsti dall'art. 9-ter C.d.S. e l'art. 589-bis c.p. merita tuttavia di essere rimeditata. Non vi è alcun dubbio che l'introduzione dell'omicidio e delle lesioni cc.dd. stradali non si è accompagnata al coordinamento delle nuove disposizioni con i reati previsti dal Codice della strada. In particolare, è mancata la considerazione del complessivo scenario sanzionatorio determinatosi a seguito della novella. Le soluzioni sin qui rinvenutje non risultano del tutto convincenti. Ad avviso di questa Corte, l'evocazione del reato complesso non è pertinente. L'art. 84 c.p. lo indica come quel reato che ha in guisa di elemento costitutivo o di elemento aggravatore "fatti che costituirebbero, per se stessi, reato". Orbene, nell'ambito del delitto di cui all'art. 9-ter C.d.S., comma 2, la morte e le lesioni non si identificano con i reati, rispettivamente, di omicidio e di lesioni personali colpose. Tali reati risultano integrati non solo dall'evento ma, ovviamente, anche da una condotta; sicchè potrebbe ipotizzarsi il reato complesso solo ove nell'art. 9-ter, comma 2 si facesse menzione dell'omicidio colposo (come se fosse scritto: "... deriva, comunque, l'omicidio colposo in danno di una o più persone..."). Inoltre va osservato come la morte, nella fattispecie in considerazione, venga posta a carico del reo sulla base del solo rapporto di derivazione causale e della sua prevedibilità (almeno per una lettura costituzionalmente orientata, tendente a ridurre le ipotesi di responsabilità oggettiva). Quindi la morte e le lesioni delle quali si legge nell'art. 9-ter, comma 2, non coincidono con "fatti che costituirebbero, per se stessi, reato". Ma neppure è rinvenibile una relazione di specialità, che permetta l'applicazione dell'art. 15 c.p. e quindi l'esclusione del concorso di reati. In via di premessa va rammentato che con una sequenza di pronunce le S.U. hanno affermato e ribadito che il principio secondo il quale il criterio di specialità di cui all'art. 15 c.p. richiede che, ai fini della individuazione della disposizione prevalente, il presupposto della convergenza di norme vada ritenuto integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le norme stesse, alla cui verifica deve procedersi mediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010 - dep. 19/01/2011, Giordano ed altri, Rv. 24886401). Nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall'art. 15 c.p., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017 - dep. 28/04/2017, Stalla ed altro, Rv. 26966801). Pertanto, non è il concreto dato fattuale, peraltro quale selezionato dall'accusa, ad essere decisivo, ma gli elementi essenziali o circostanziali nella loro astratta fisionomia, costituenti la fattispecie tipica basica o circostanziata. Va poi considerato quanto del tema CZA proposto, in una riflessione che tiene conto della sentenza n. 200/2016 del Giudice delle leggi, da Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017 - dep. 12/09/2017, La Marca, Rv. 27090201: nell'interpretazione dell'art. 15 c.p., il riferimento all'interesse tutelato dalle norme incriminatrici da porre in comparazione non ha immediata rilevanza ai fini dell'applicazione del principio di specialità. Vi è discussione, anche nella giurisprudenza, sulla ravvisabilità di un rapporto di specialità nel solo caso di specialità unilaterale (nelle due forme della specificazione e dell'aggiunta) o anche in quello di specialità bilaterale o reciproca. Come che sia, appare evidente che nel caso in esame il gareggiare dal quale derivi la morte di taluno non è ipotesi unilateralmente speciale rispetto all'omicidio colposo perchè se è vero che il gareggiare rappresenta una delle possibili condotte che, in assenza di espressa previsione, ove colposa e stante il disposto dell'art. 141 C.d.S., comma 5, risulterebbe tipica ai sensi dell'art. 589-bis c.p., comma 1, è anche vero che nell'ambito del delitto in esame è sostenuto dal dolo, mentre l'evento viene posto a carico in quanto prevedibile conseguenza dell'azione (oltre che per la relazione di causalità materiale). Nè può parlarsi di specialità reciproca, perchè nell'art. 589-bis c.p. la colpa non è elemento di fattispecie che specifica o si aggiunge al dolo. Ne consegue che la relazione che sembrerebbe doversi affermare tra le due fattispecie è quella del concorso materiale di reati. In realtà, colui che gareggia e così cagioni la morte di una o più persone, non può rispondere anche del delitto colposo perchè di esso non si danno gli elementi costitutivi. In particolare la morte non è determinata da una condotta colposa ma da una condotta dolosa alla quale si accompagna la sola prevedibilità dell'evento. Troverà applicazione, quindi, la sola ipotesi prevista dal Codice della strada. Non sfugge a questa Corte l'esito di una incongruenza sul piano sanzionatorio, posto che il delitto doloso, in casi di più morti, non potrà comunque essere puntko con una pena superiore a dieci anni laddove l'omicidio stradale, pur non aggravato ai sensi dei commi da 2 a 6, in caso di plurimi eventi luttuosi potrà essere punito con la reclusione sino a diciotto anni (art. 589-bis c.p.). Nel caso in cui la morte sia dipesa da violazioni cautelari diverse dal gareggiare (che è essa stessa trasgressione della prescrizione cautelare prevista dall'art. 141 C.d.S., comma 5:. "Il conducente non deve gareggiare in velocità") e sia presente anche la colpa in senso soggettivo (e pieno), allora il reo potrà rispondere solo dell'omicidio colposo ex art. 589-bis c.p. (oltre che dell'art. 9-ter, comma 1). Giova ripetersi: ove la morte non sia dovuta al gareggiare, ovvero alla contesa, consistente nel tentativo di superarsi, ingaggiando una competizione da cui deriva un vicendevole condizionamento delle modalità di guida (Sez. 4, n. 52876 del 30/11/2016 - dep. 14/12/2016, G., Rv. 26879401), ma dalla violazione di altre regole cautelari (la quale ben può concorrere, ovvero avente rilievo penalistico, con il reato di cui all'art. 9-ter C.d.S., comma 1), l'omicidio colposo si innesta su questa violazione e non potrà ritenersi integrato il reato di cui all'art. 9-ter, comma 2 il quale implica un nesso di derivazione eziologica della morte dal gareggiare. Questa ricostruzione conduce anche ad una equilibrata soluzione sanzionatoria perchè quando l'omicidio stradale non risulti circostanziato ai sensi di uno dei commi da 2 a 6, art. 589-bis c.p., la pena da infliggere risulterà inferiore a quella prevista per il delitto di cui all'art. 9-ter C.d.S., comma 2; mentre nelle ipotesi aggravate risulterà non irragionevolmente superiore. In concreto è ipotesi di scuola che la contesa non si accompagni o non si realizzi attraverso la violazione di una pluralità di violazioni al codice della strada. Si può ipotizzare il caso di due veicoli che, non potendo raggiungere la velocità massima prevista per il tratto di strada percorso, nel quale è consentito il sorpasso, gareggino tra loro superandosi a vicenda; ma nella più parte dei casi si registrerà una pluralità di violazioni, quali il mantenere una velocità non adeguata, il sorpassare in presenza di linea continua o a destra, il non osservare le distanze di sicurezza, l'attraversare le intersezioni senza il rispetto delle regole sulla precedenza e così via. Tuttavia anche in questi casi occorre accertare se la morte sia derivata dal fatto in sè del gareggiare (ad esempio per la perturbazione del traffico che induca altri a condotte di guida imprudenti o imperite) o dalla violazione di regole di condotta ulteriori. Solo quando la morte sia derivata tanto dal gareggiare che da altre violazioni cautelari, e ciascuna sia assistita dal correlativo elemento soggettivo, avrà luogo un concorso materiale dei reati. 6.6. I giudici di merito hanno attribuito l'omicidio colposo al G. ritenendo che la gara fosse proseguita fino all'impatto dell'auto condotta dal F. con il veicolo delle vittime; in altri termini, essi hanno ritenuto che la morte sia derivata anche dal fatto stesso del gareggiare (tanto da enfatizzare l'impulso adrenalico che il gareggiare aveva indotto nel F.). Il G., che non ha commesso violazioni al C.d.s. aventi rilievo causale rispetto all'evento, diverse dal gareggiare, deve rispondere del delitto di cui all'art. 9-ter, comma 2. Egli non può rispondere delle ulteriori violazioni cautelari, a titolo di concorso morale, perchè la condotta cooperativa si è esaurita nell'azione del gareggiare. Corretta, invece, la qualificazione giuridica operata nei confronti del F., chef avendo cagionato le morti anche con altre violazioni cautelari specificamente previste dall'art. 589-bis per dare corpo ad autonome ipotesi circostanziali, deve rispondere anche di omicidio stradale aggravato ai sensi dei commi 4 e 5, nn. 1 e 2. 6.7. Per il G., la sentenza deve essere annullata limitatamente alla qualificazione giuridica dei fatti, che vanno riqualificati unicamente ai sensi dell'art. 9-ter C.d.S., comma 2. Va quindi disposto il rinvio, per la rideterminazione della pena, alla Corte di appello di Reggio Calabria, cui demanda pure la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Nel resto, il ricorso va rigettato. 7.1. Il ricorso del F. è fondato, nei termini di seguito precisati. Il primo motivo è manifestamente infondato. Come si è appena esposto, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto che la condotta del F. sia stata particolarmente grave e che a ciò si aggiungesse l'esistenza di una precedente condanna per guida in stato di ebbrezza, così manifestando di ritenere recessiva ogni altra circostanza. 7.2. Il secondo motivo è invece fondato. La Corte di appello ha determinato la pena base in dieci anni di reclusione, che costituisce effettivamente la pena massima prevista per il reato di cui all'art. 589-bis, quando aggravato ai sensi del comma 4 o dal comma 5, nn. 1 e 2. Tuttavia nel caso di specie la Corte di appello ha omesso di considerare che le due ipotesi (del cagionare la morte guidando in stato di ebbrezza ex art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), e del cagionare la morte procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, ovvero del cagionare la morte di una persona attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso) concretano circostanze aggravanti ad effetto speciale che quando congiuntamente presenti determinano la necessità di fare applicazione dell'art. 63 c.p., comma 4. Pertanto la Corte di appello avrebbe dovuto prendere le mosse dalla pena prevista per una delle due aggravanti e poi avrebbe potuto aumentarla di un terzo. Il che implica, per rimanere al tema proposto con il motivo, che la pena massima che la Corte di appello avrebbe potuto infliggere è di tredici anni e quattro mesi di reclusione. In mancanza dell'impugnazione del P.G. questa Corte non può emendare tale errore; ma vale prendere atto che si tratta di una pena non coincidente con il massimo edittale, sia pure superiore alla pena mediana. Ciò precisato, questa Corte reputa che il giudice distrettuale non abbia soddisfatto l'onere motivazionale, più gravoso per l'esser stata inflitta una pena superiore alla misura mediana. Va ribadito il principio secondo il quale l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 c.p., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (ex multis, Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019 - dep. 31/07/2019, Torre, Rv. 27693201). La corte distrettuale ha sì fatto riferimento alla estrema gravità della condotta dell'imputato, all'elevatissimo grado della colpa, al precedente penale gravante sull'imputato, ma ha omesso qualsiasi proiezione di tali dati sul bisogno rieducativo dell'imputato, da condursi necessariamente anche alla luce delle condizioni personali anteatte e successive al fatto, al processo di elaborazione dell'accaduto e di assunzione di responsabilità. Diversamente, la pena risulta sostanzialmente sbilanciata a favore di istanze retributive, che sono all'inverso recessive rispetto alle finalità rieducativa e risocializzante assegnate alla pena dalla carta costituzionale. Per contro, non può essere espressione di manifesta illogicità della motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato al coimputato, stante la argomentata diversità delle rispettive posizioni. 7.3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di F.G. limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Reggio Calabria. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di G.G. limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto ex art. 9-ter C.d.S., comma 1 e art. 589-bis c.p., riqualificando i fatti ex art. 9-ter C.d.S., comma 2, e rinvia, per rideterminazione della pena alla Corte di appello di Reggio Calabria, cui demanda pure la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Rigetta nel resto il ricorso di G.G.. Annulla altresì la sentenza medesima nei confronti di F.G. limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Reggio Calabria, cui demanda pure la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Dichiara irrevocabile l'affermazione della penale responsabilità per entrambi gli imputati. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 dicembre 2019. Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2020
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