RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip del Tribunale di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato la pena concordata di anni 3 e mesi 6 di reclusione nei confronti di K.A., imputato per il capo A) del reato di cui all'art. 81 c.p., art. 589 bis c.p., commi 4 e 8, art. 590 cod. pen. per aver cagionato la morte di Z.A.M. e B.G., nonchè lesioni personali a P.R., Pa.Ni., Pa.No., guidando in stato di ebbrezza alcolica e tenendo una velocità superiore al limite consentito; per il capo B) della contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., comma 1, comma 2 lett. b e comma 2 bis, perchè guidava l'autovettura Seat Altea tg (OMISSIS) in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico rilevato in 1,31 e 1,24 g/l, provocando l'incidente stradale descritto al capo A). In (OMISSIS).
L'accordo sulla quantificazione della pena era così articolato: pena base anni 6 di reclusione, ridotta ex art. 62 bis c.p. a 4 anni di reclusione; aumentata ex art. 589 bis c.p., comma 8 anni a 4 e mesi 9 di reclusione; aumentata ex art. 81 cod. pen. per la continuazione interna al capo A) ad anni 5 di reclusione; aumentata ex art. 81 c.p. per la continuazione con il capo B) a 5 anni e mesi 3 di reclusione; ridotta per il rito ad anni 3 e mesi sei di reclusione.
2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione K.A., a mezzo del difensore.
2.1. Con il primo motivo l'esponente denuncia la violazione di legge con riferimento all'art. 589 bis c.p., comma 8 nella parte in cui opera l'aumento di pena successivamente all'applicazione delle circostanze del reato sulla pena base; il giudicante avrebbe dovuto individuare il più grave dei fatti mortali, poi operare sullo stesso l'aumento ex art. 589 bis c.p., u.c..
2.2 Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge con riferimento all'art. 15 cod. in quanto vi sarebbe un concorso apparente di norme, poichè tutti gli elementi della fattispecie generale dell'art. 186 C.d.S. sono contenuti nella fattispecie penale aggravata di cui all'art. 589 bis cod. pen., che a sua volta contiene elementi specializzanti.
3. Il Pg con requisitoria scritta ha richiesto l'accoglimento del secondo motivo del ricorso con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e rideterminazione della pena, dovendo riconoscersi l'applicazione della disciplina sul reato complesso ai sensi dell'art. 84 c.p., comma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è ammissibile ai sensi dell'art. 448 c.p.p., comma 2bis.
Il Collegio ritiene che l'esame del secondo motivo, attinente alla erronea qualificazione giuridica del fatto, abbia natura preliminare ed assorbente rispetto alla questione posta dal primo motivo del ricorso.
Invero la L. n. 41 del 2016 ha introdotto nel codice penale una nuova e autonoma figura di reato, l'omicidio stradale di cui all'art. 589 bis cod. pen., la cui condotta ha caratteristiche specifiche e specializzanti rispetto all'omicidio colposo di cui all'art. 589 cod. pen. (Sez. 4 n. 29721 del 1.03.2017 rv. 270918). La nuova fattispecie normativa ha previsto poi ipotesi aggravate che hanno a riferimento un'articolata disciplina per chi guida in stato di alterazione alcolica o da stupefacenti causi l'evento mortale. In particolare l'art. 589bis c.p., comma 4, fa riferimento alla condotta chi ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) (tasso alcolemico superiore a 0.8 e non superiore a 1,5 g/l) del D.Lgs. n. 285 del 1992 cagioni per colpa la morte di una persona e prevede la pena da cinque a dieci anni di reclusione.
La pena prevista è da otto a dodici anni di reclusione quando il tasso oltrepassi 1,4 gr/l o vi sia stata assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 589 bis c.p., comma).
E' previsto infine un cumulo giuridico di pene per l'ipotesi di morte di più persone ovvero morte di una o più persone e lesioni a una o più persone. In questo caso la pena riguarda la violazione più grave innalzata fino al triplo, con il limite massimo di diciotto anni.
Analoga disciplina è prevista per gli artt. 590 bis e 590 ter cod. pen..
E' chiaro che la nuova fattispecie aggravata, applicabile solo al conducente di un veicolo a motore, si pone come assorbente rispetto all'illecito contravvenzionale di cui all'art. 186 citato (cfr. Sez.4 26857 del 29.05.2018 n.m).
Invero la nuova formulazione normativa tratteggia una chiara sovrapposizione soggettiva e oggettiva delle condotte punite; il fatto stigmatizzato dalla contravvenzione può dirsi assorbito dalla specifica circostanza aggravante prevista nel reato di omicidio stradale che si configura così come reato complesso. La disciplina del reato complesso di cui all'art. 84 cod. pen. definisce e consacra un principio fondamentale del moderno ordinamento democratico e cioè quello di non addebitare più volte all'imputato lo stesso fatto storico, purchè esso sia il momento di emersione di un'unica contrapposizione cosciente e consapevole dell'individuo alle regole che disciplinano la vita dei consociati e che sostanzia il c.d. ne bis in idem sostanziale. Pare chiaro che a livello di fattispecie astratta la tipizzazione del delitto di omicidio stradale aggravato, così come configurato dal legislatore, prende in considerazione un fatto, l'azione di chi guida in stato di ebbrezza, autonomamente punito dal codice della strada, con la finalità di unificare in una sola fattispecie criminosa la condotta di chi con tale comportamento causa un evento mortale, prevedendo anche un trattamento sanzionatorio diversificato a seconda che si tratti di ebbrezza grave o intermedia.
Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018