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Omicidio stradale: il giudice deve motivare l'applicazione del ritiro della patente in caso di assenza di aggravante di guida in stato di ebbrezza

Omicidio stradale

Cassazione penale sez. IV, 23/03/2022, n.13747

In tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Milano ha applicato, su concorde richiesta, agli imputati D.A.F. e V.D. una pena sospesa, rispettivamente determinata, per il reato di cui agli artt. 113 e 589 bis c.p., oltre alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 2. Avverso la sentenza hanno proposto separati ricorsi gli imputati. Entrambi hanno formulato un unico motivo, con il quale è stata dedotta la violazione ed erronea applicazione del combinato disposto di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 218 e 222, oltre a vizio motivazionale in ordine alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria. In particolare, la difesa del D.A. ha affermato che il giudice, nella specie, si sarebbe limitato a formulare giudizi astratti (gravità della violazione, entità dei danni e pericolo per l'ulteriore circolazione), senza alcun riferimento alla fattispecie concreta e omettendo di considerare anche la differenziazione delle pene tra i due imputati, la pena per il D.A. essendo inferiore. La difesa opera poi un rinvio alla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019, per affermare che, nella specie, non sarebbe stata condotta una disamina specifica della condotta tenuta dal D.A., con la conseguenza che la motivazione sarebbe sul punto solo apparente, dovendo il giudice applicare i parametri di cui all'art. 218 C.d.S., comma 2. La difesa del V., dal canto suo, ha rilevato che la applicazione della sanzione amministrativa accessoria, per i casi non aggravati di cui all'art. 589 bis c.p., commi 2 e 3, è ormai rimessa a una scelta discrezionale del giudice a seguito dell'intervento del giudice delle leggi con la sentenza n. 88 del 2019, essendo richiesto al predetto di dare conto delle ragioni della scelta operata, avuto riguardo ai parametri delineati nell'art. 218 C.d.S., tra i quali è indicato anche il pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe causare. Nella specie, il giudice non avrebbe svolto alcun giudizio prognostico in ordine alla concreta pericolosità di una perdurante circolazione degli imputati, essa non potendo essere giustificata alla stregua della macroscopica gravità dell'infrazione. Sotto altro profilo, si è evidenziata una contraddizione nel ragionamento del giudice che, dopo aver riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena applicata, ha poi disposto la revoca della patente di guida. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto MOLINO Pietro, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Diritto CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono intanto ammissibili, pur avendo a oggetto una sentenza di applicazione pena. La novella di cui alla L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1 comma 50, in vigore dal 3/8/2017, nell'introdurre l'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tuttavia, nella specie, la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice, cosicché le relative statuizioni potranno formare oggetto di ricorso per cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 606 c.p.p., comma 2, (sez. 4 n. 29179 del 23/5/2018, Stratta, Rv. 273091; n. 18942 del 27/3/2019, Bruna, Rv. 275435; sez. 6, n. 15848 del 5/2/2019, Moretti, Rv. 275224). Tale principio è vieppiù valido, all'indomani della decisione assunta dal Supremo collegio di questa Corte di legittimità, con riferimento alle ipotesi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena: in quella sede, infatti, si è riconosciuta l'ammissibilità del ricorso con il quale si censuri, per l'appunto, l'erronea ovvero l'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (Sez. U, n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, Melzani Symon, Rv. 279349). 2. Il motivo formulato dalle difese con i separati ricorsi e', tuttavia, infondato. In tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218 C.d.S., comma 2, (Sez. 4, n. 13882 del 19/2/2020, Viva/d/, Rv. 279139). Sotto altro profilo, poi, va ribadito che, nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 C.d.S., la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.p., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, medesimo codice, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, Di Marco, Rv. 280393). Tale principio deve ritenersi valido, peraltro, anche nei casi, come quello di specie, in cui la sanzione applicata sia quella della revoca, dovendo, dunque, il giudice fare riferimento alla entità del danno, alla gravità della violazione e alla tutela della collettività, in relazione al pericolo che il perdurare della circolazione possa arrecare alla sicurezza della stessa. Nella specie, nell'applicare agli imputati la sanzione più afflittiva, il giudice ha esposto le ragioni della scelta sanzionatoria: ha fatto, cioè, espresso rinvio al tipo di violazione che aveva riguardato una regola cautelare ritenuta tanto elementare, quanto fondamentale per la circolazione (quella cioè di fermarsi in prossimità di attraversamento pedonale), e tale da costituire regola esperienziale, prima ancora che normativa, valutandola, dunque, in termini di particolare gravità (quanto all'entità del danno apportato valendo la implicita considerazione che, nella specie, si era trattato della morte del pedone investito), cosicché la sanzione prescelta è stata ritenuta l'unica a tutela della sicurezza pubblica. Alla stregua di tale considerazione, pertanto, deve ritenersi che, nella specie, il giudice abbia congruamente motivato l'operata scelta discrezionale, avendo valorizzato, da un lato, criteri espressamente previsti dalla norma richiamata, operando, dall'altro, anche la prognosi di pericolosità proprio alla stregua della particolare gravità della violazione posta in essere, tale che solo la misura più afflittiva è stata ritenuta idonea a salvaguardare la sicurezza pubblica. In ogni caso, i criteri di cui alla norma richiamata costituiscono meri parametri di riferimento per orientare la decisione giudiziale, sottraendola all'arbitrio e consentendo il relativo controllo giudiziale su di essa. Ne deriva che la loro valutazione può anche essere operata complessivamente, ribadendosi in questa sede, pur nella riconosciuta diversità dei parametri di riferimento, il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di pena, secondo cui il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754; sez. 3, n. 48304 del 20/9/2016, Gioia, Rv. 268575; n. 15811 del 19/9/1990, Leonardi, Rv. 185876). 3. Al rigetto segue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali. PQM P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23 marzo 2022. Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2022
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