RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha confermato quella emessa nei confronti di L.A. dal Tribunale di Udine, con la quale questi era stato giudicato responsabile del reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2 e condannato alla pena di sei mesi di reclusione, con le statuizioni accessorie.
La vicenda oggetto degli accertamenti condotti in sede di merito concerne il sinistro stradale occorso intorno alle ore 22,00 del 28.11.2013 in un tratto di strada posto in centro abitato, allorquando il veicolo condotto dal L., un'autovettura Mercedes 320-CDI targata (OMISSIS), entrò in contatto con il corpo di F.L., che stava attraversando la sede stradale.
Non risulta controverso che la giovane, che indossava scarpe scure, calze nere ed un cappotto color cammello, una volta scesa da un'autovettura che si era fermata nell'area di una stazione di rifornimento di carburante, aveva attraversato una aiuola e quindi la carreggiata opposta a quella percorsa dal L., il cui veicolo sopraggiungente, con la parte anteriore sinistra, impattava il bacino della F., cagionando la proiezione del corpo della stessa e lesioni che conducevano a morte la giovane nei giorni successivi.
Al L. è stato ascritto di aver mantenuto una velocità superiore a quella prevista nel tratto stradale e comunque non adeguata alle condizioni del luogo, per la scarsa visibilità, la presenza di civici lungo la strada, la scarsa illuminazione, l'orario notturno; comportamento che, unitamente a quello di condurre il veicolo lungo la linea di mezzeria, aveva determinato l'investimento della giovane, autrice dal canto suo di un comportamento certamente imprudente, e quindi la morte della stessa.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. Silvia Fantinel.
2.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 589 c.p., commi 1 e 2 e segnatamente al giudizio di prevedibilità e di evitabilità dell'evento. L'esponente osserva che la Corte di Appello ha assunto un dato erroneo, ovvero che il c.t. del P.M. abbia affermato che l'evento sarebbe stato evitato da una guida a velocità di 38 km/h. In realtà l'esperto ha sostenuto che la velocità che (probabilmente) avrebbe reso evitabile l'investimento era quella inferiore a 38 km/h. Da ciò l'esponente trae motivo per affermare che la condotta alternativa lecita non era esigibile, perchè altra disposizione del Codice della strada (l'art. 141, comma 6) prescrive al conducente di non tenere una velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.
Aggiunge che nelle condizioni di tempo e di luogo in cui avvenne il sinistro e considerato il comportamento imprudente del pedone, la presenza di questo che attraversò la strada in modo repentino, in assenza di strisce pedonali - non era prevedibile e il L. si trovò nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo.
Anche il c.t. del P.M. ha affermato che questi non poteva vedere la ragazza intenta ad attraversare in una zona in cui non era sufficiente l'illuminazione.
La Corte di Appello, per accertare la prevedibilità dell'evento fa riferimento ad astratti ed isolati indici sintomatici della medesima, anzichè tener conto di tutte le specifiche evidenze del caso concreto.
2.2. Con un secondo motivo si deduce ancora la violazione dell'art. 589 c.p., comma 1 e 2, in unione però al vizio della motivazione, asserendo che la Corte di Appello non ha dato "il giusto peso ad alcuni elementi probatori di segno contrario alla conclusione cui è pervenuta": l'attraversamento del pedone, in modo repentino, fuori dalle strisce pedonali, in luogo privo di efficace illuminazione. Per contro ha fatto perno su elementi incerti e frutto di congetture, quali la velocità di marcia mantenuta dal L. e la posizione del veicolo al momento dell'investimento, ricostruiti dall'esperto di parte pubblica in forza del buon senso e ad una testimonianza (quella della Z.) resa dodici giorni dopo il fatto.
Ciò nonostante la Corte di Appello ha aderito alle conclusioni di tale consulente, senza prendere in considerazione criticamente la ricostruzioni e le osservazioni del c.t. della difesa.
Inoltre, per i profili di incertezza, la Corte di Appello non ha fatto applicazione del principio del favor rei. L'identificazione del punto d'impatto tra il veicolo e la pedone, rilevante ai fini dell'accertamento della velocità del primo, non ha considerato la possibilità che il secondo avesse attraversato non in modo perpendicolare alla carreggiata ma obliquo; con effetti anche sull'accertamento della possibilità effettiva del L. di avvistare la giovane.
2.3. Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 589 c.p., commi 1 e 2 in relazione all'art. 143 C.d.S. ed il vizio della motivazione perchè la Corte di Appello ha fatto riferimento, quale motivo ulteriore di addebito, alla violazione da parte del guidatore della prescrizione dettata dall'art. 143 C.d.S., che impone di tenere rigorosamente la destra. Osserva l'esponente che la prescrizione non può essere intesa in modo assoluto ma va apprezzata in rapporto alle circostanze del caso e che comunque la stessa non ha lo scopo di prevenire l'investimento di pedoni ma quello di prevenire la collisione tra veicoli provenienti da opposte direzioni di marcia. Sicchè nella specie è manchevole quel profilo della causalità della colpa che viene indicato con la locuzione ‘concretizzazione del rischiò.
2.4. Ulteriore motivo attinge la motivazione con la quale la Corte di Appello ha giustificato il giudizio di attendibilità della teste Z.. Osserva l'esponente che, anche sulla scorta del contributo tecnico offerto dal c.t. della difesa, sono rilevabili diverse incongruenze. nella ricostruzione. offerta dalla teste., che viaggiava a bordo di un'autovettura marciante sulla corsia opposta a quella di competenza del L.. Tali incongruenze vengono indicate e valutate dalla esponente, la quale conclude affermando che la Corte di Appello ha completamente travisato i dati tecnici acquisiti, quali la visibilità massima consentita dai fari dell'auto sulla quale la teste era trasportata. Altro errore l'esponente ravvisa nell'interpretazione fatta dalla Corte di Appello di un passo delle dichiarazioni della teste M., con l'effetto di inficiare il giudizio sull'avvistabilità del pedone da parte dell'imputato. Sicchè, tenuto conto dell'abbigliamento della vittima, dell'effetto abbagliamento provocato dai veicoli provenienti in senso opposto, della elevata velocità del pedone durante l'attraversamento e della limitazione di visibilità derivante dalla retroilluminazione prodotta dal veicolo percorrente la corsia opposta, ed altresì dell'area illuminata dai fari del veicolo del L., l'esponente conclude che il pedone era rimasto invisibile a questi sino al momento dell'investimento.
2.5. Infine, viene dedotta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione. La Corte di Appello ha fatto proprie le conclusioni del c.t. del P.M. senza considerare le risultanze fattuali - si fa riferimento esplicito ad una chiazza ematica e ai danni riportati dal veicolo - e non ha indicato i criteri in forza dei quali ha disatteso quelle del c.t. della difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati. La disordinata articolazione dei rilievi richiede di aggregare le diverse censure secondo l'attinenza ad un medesimo profilo dell'imputazione colposa dell'evento.
3.1. Con un primo rilievo si sostiene la tesi che una velocità inferiore ai 38 km/h non fosse esigibile (ma si intende doverosa) perchè le condizioni dei luoghi (rettilineo all'interno di una strada regionale, in vicinanza di un casello autostradale e di una stazione di rifornimento carburanti chiusa) non rendevano probabile la presenza di pedoni.
Orbene, il concetto di prevedibilità è diverso da quello di probabilità, in quanto il primo attiene alla mera possibilità che un dato evento possa verificarsi, sia pure con frequenza statistica molto bassa; il secondo allude ad una possibilità qualificata da una apprezzabile frequenza statistica.
La motivazione con la quale la Corte distrettuale ha sostenuto il giudizio di prevedibilità della presenza di pedoni nelle circostanze date non è manifestamente illogico e non travisa i dati processuali. L'esponente formula una personale e non consentita valutazione di tale prevedibilità, peraltro trascurando proprio il dato che assume maggior rilevanza tra quelli considerati dai giudici, ovvero l'essere situato il tratto di strada percorso dal L. in un contesto nel quale insistevano abitazioni (e non è significativo, ai fini che qui vengono in considerazione, che si possa parlare o meno di centro abitato).
A parere di questa Corte attiene ancora al tema della regola cautelare operante nel caso di specie, in quanto fattore che ne condiziona l'identificazione, il rilievo secondo il quale, se la velocità doverosa ai sensi dell'art. 141 C.d.S. fosse stata realmente quella di 38 km/h, il L. non avrebbe potuto tenerla in quanto sarebbe incorso nella violazione della previsione dell'art. 141 C.d.S., comma 6. L'assunto è meramente congetturale, non essendo mai stata oggetto di accertamento processuale l'esistenza di condizioni di traffico tali da imporre una velocità superiore ai 38 km/h. Si tratta quindi di una mera asserzione del ricorrente.
3.2. Coglie però il segno la doglianza secondo la quale la regola cautelare sarebbe stata individuata a posteriori.
Come risaputo, l'accertamento della violazione cautelare richiede la preliminare identificazione della regola che doveva essere osservata nel caso concreto. Operazione talvolta agevole, ad esempio quando la regola cautelare è codificata ed ha contenuto sufficientemente determinato (si parla allora di regola cautelare rigida); più spesso di notevole difficoltà, sia perchè quella prescrizione va tratta dal patrimonio di conoscenze formatesi nel corpo sociale attraverso l'uso dei criteri euristici della prevedibilità e dell'evitabilità dell'evento pregiudizievole, sia perchè non di rado - quasi sempre - la regola codificata non esaurisce il quadro disciplinare, concorrendo con regole non codificate.
Ma anche quando si tratta di regole codificate, l'eventuale natura elastica pone non irrilevanti problemi di definizione contenutistica (tanto da suggerire il sospetto di incostituzionalità di quelle norme incriminatrici che rinvengono in simile regola il precetto penalmente sanzionato: C. cost. sent. n. 312/1996, concernente il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, art. 41, comma 1).
Esemplare, al riguardo, è proprio l'art. 141 Cod. str. che impone di tenere una velocità prudenziale ma non definisce quale essa sia attraverso parametri rigidi, valevoli in ogni caso; la norma vuole che essa sia definita in relazione alle condizioni concrete nelle quali si pone l'atto della guida. Nella giurisprudenza di questa Corte si rinviene una concettualizzazione appropriata; si è scritto che è regola cautelare cosiddetta "elastica" quella che necessita, per la sua applicazione, di un legame più o meno esteso con le condizioni specifiche in cui l'agente deve operare; mentre quelle cosiddette "rigide" fissano con assoluta precisione lo schema di comportamento (Sez. 4, n. 29206 del 20/06/2007 - dep. 20/07/2007, Di Caterina, Rv. 236905, attinente proprio all'art. 141 C.d.S.).
L'insidia che incombe in presenza di regole elastiche è che agisca più o meno inconsapevolmente l'errore cognitivo evocato dal brocardo post hoc ergo propter hoc. Un errore dal quale le Sezioni Unite hanno messo in guardia, segnalando "il pericolo che il giudice prima definisca le prescrizioni o l'area di rischio consentito e poi ne riscontri la possibile violazione, con una innaturale sovrapposizione di ruoli che non è sufficientemente controbilanciata dalla terzietà". Ben diversamente il giudice è consumatore e non produttore di leggi scientifiche e di prescrizioni cautelari; egli rinviene "la fonte precostituita alla stregua della quale gli sia poi possibile articolare il giudizio senza surrettizie valutazioni a posteriori" nella scienza e nella tecnologia (S.U. Thyssen; si veda anche Sez. 4, n. 36400 del 23/05/2013 - dep. 05/09/2013, Testa, Rv. 257112 e, più di recente, Sez. 4, n. 9390 del 13/12/2016 - dep. 27/02/2017, Di Pietro e altro, Rv. 269254).
Appare opportuno considerare le cadenze dell'argomentazione utilizzata dalla Corte di Appello; si tratta di un incedere che per grande parte recupera quanto affermato dal giudice di primo grado.
Nel replicare agli analitici rilievi proposti dall'appellante - non dissimili da quelli che danno corpo al ricorso in esame - la corte distrettuale ha preso le mosse dalla identificazione di una condotta contraria a regole di diligenza, prudenza o imperizia. Ha quindi ritenuto che il L. avesse violato due prescrizioni cautelari: quella di adeguare la velocità alle condizioni del caso concreto e quella di marciare tenendo la destra.
Quanto alla prima violazione, la Corte di Appello ha ritenuto che anche quando la velocità fosse stata di 42-45 km/h - secondo le indicazioni provenienti dal c.t. della difesa ing. Mo. -, essa non sarebbe stata quella da tenere nelle circostanze del sinistro, "tenuto conto che la stessa è risultata, di fatto, del tutto inadeguata alla scarsa visibilità esistente alle ore 20,50 del 28 novembre 2013, alla vicinanza di un casello stradale e di due importanti incroci regolati da semafori, al traffico intenso, correlato, data l'ora tarda, alla presenza di importanti centri commerciali ed alla immediata prossimità di un'area densamente abitata...".
Riportando passi della sentenza del Tribunale ha aggiunto che era prevedibile la possibile presenza di persone sul ciglio della strada, eventualmente anche intente all'attraversamento.
Quanto alla seconda violazione, la corte territoriale sostiene che "una andatura del SUV condotto dall'imputato meno spostata verso il centro della carreggiata avrebbe, verosimilmente, limitato le tragiche conseguenze dell'impatto tra l'autovettura e la vittima, la quale sarebbe stata investita di striscio e non frontalmente".
Così delineata la condotta colposa la Corte di Appello è passata a verificarne l'efficienza causale rispetto al sinistro; non essendo controverso che la giovane perì a causa delle ferite riportate nell'investimento, il tema è affrontato secondo la consueta prospettiva della causalità della colpa, ovvero indagando in ordine all'eventuale valenza salvifica del comportamento alternativo lecito. Muovendosi lungo questa direttrice la Corte di Appello si è interrogata in merito alla possibilità di avvistamento della pedone qualora la velocità di marcia del veicolo fosse stata più contenuta; al quesito ha dato risposta positiva, osservando che l'attraversamento della vittima era avvenuto da sinistra verso destra e quindi "con un margine di visibilità del pedone ben più ampio rispetto ad un attraversamento improvviso effettuato da destra verso sinistra" e che la M., automobilista che proveniva in senso inverso e che si era trovata la giovane nella carreggiata percorsa, era riuscita ad evitare l'investimento ancorchè più svantaggiata.
Potendo avere la percezione dei movimenti del pedone, una velocità più ridotta del veicolo condotto dal L. avrebbe permesso l'esecuzione di manovre di emergenza, evitando l'investimento o riducendone le conseguenze per il pedone.
3.3. Risulta sufficientemente evidente che la Corte territoriale ha identificato la velocità adeguata con la velocità che avrebbe evitato l'evento; lo manifesta chiaramente l'affermazione, riferita alla velocità di guida del L., "che la stessa è risultata, di fatto, del tutto inadeguata". Ancorchè la Corte di Appello si sia preoccupata di elencare ed esaltare le varie condizioni del contesto ritenute rilevanti ai fini della definizione della velocità nello specifico adeguata, compilando una rassegna che associa fattori di rischio implicanti repliche cautelari non coincidenti (si può ragionevolmente dubitare che la velocità prudenziale in rapporto alla vicinanza di un casello autostradale coincida con quella imposta dalla possibile presenza di persone ai lati della strada), essa è mancata nella definizione di un dato di conoscenza essenziale, senza il quale ogni giudizio è destinato a risultare immotivato e in sostanza figlio della logica a posteriori; e di più, incoerente rispetto al testo della norma.
L'art. 141, comma 2 recita: "Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile". Dalla disposizione emerge che la velocità prudenziale è quella che permette di mantenere il controllo del proprio veicolo e di compiere manovre di emergenza senza creare ulteriori pericoli; ed è quella che permette l'arresto del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità nonchè quella che permette l'arresto dinanzi ad ostacoli prevedibili.
La articolazione prescrittiva appare corrispondere alla varietà delle situazioni delle quali si ha esperienza; sono le peculiarietà dell'accadimento a indirizzare verso l'una o l'altra ipotesi.
Ma se la regola cautelare non può essere più dettagliata, non gode di analogo privilegio l'accertamento giudiziario: quella velocità che la norma non indica in termini rigidi deve essere precisamente individuata dal giudice; non sono sufficienti giudizi avulsi dall'elaborazione di definiti parametri tecnici.
Nel caso di specie si è rimproverato al L. di aver tenuto una velocità non adeguata in relazione allo stato dei luoghi, alle condizioni di luminosità della strada e alla possibile presenza di pedoni; si è detto che anche una velocità di 42 km/h non era adeguata; ma si è totalmente mancato di esplicitare quale fosse la velocità adeguata, ovvero quella che, alla luce di tutte le circostanze del caso, risultava - non ex post ma ex ante - ragionevolmente in grado di evitare l'investimento.
Per vero, la Corte di Appello afferma lapidariamente che secondo il c.t. del P.M. ing. P. una velocità di 38 km/h avrebbe consentito di evitare il sinistro. L'affermazione non contiene il dato che si è detto necessario, ovvero la velocità che risultava ex ante adeguata nel caso specifico; indica invece la velocità salvifica, tenuto conto di tutte le circostanze specifiche del caso concreto, colte dal punto di vista causale; ovvero un punto di vista legittimamente a posteriori.
In conclusione sul punto: la Corte di Appello ha omesso di identificare il preciso contenuto della regola cautelare, finendo per far coincidere la velocità che ex ante il L. avrebbe dovuto tenere con quella che ex post avrebbe evitato l'evento. Ha sovrapposto al piano dell'accertamento della sussistenza di una condotta non cautelare quello dell'accertamento del nesso causale (della colpa).
3.4. Già la fragilità del primo pilastro dell'imputazione colposa varrebbe a giustificare l'annullamento della decisione, senza indugiare oltre. Tuttavia risulta opportuno evidenziare gli ulteriori vizi riscontrabili in essa, al fine di indirizzare il nuovo esame del giudice del rinvio.
Coglie nel segno il ricorrente quando lamenta che gli sia stato rimproverato di aver causato il sinistro non tenendo rigorosamente la destra. E' noto che la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poichè alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017 - dep. 19/07/2017, Schettino. P.G., P.C. in proc. Schettino, Rv. 270779). Invero, l'obbligo di "circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della. medesima, anche quando la strada è libera", previsto dall'art. 143 C.d.S., ha la finalità di garantire un'andatura corretta e regolare nell'ambito della propria corsia di marcia per la tutela del veicolo procedente e degli altri che la percorrono (Sez. 4, n. 50024 del 04/10/2017 - dep. 31/10/2017, Delfino, Rv. 271490). Va certamente escluso che il rischio che la prescrizione in parola tende a fronteggiare sia quello dell'investimento del pedone che sia sulla sede stradale.
3.5. L'esponente censura anche il giudizio in merito alla valenza causale della condotta dell'imputato, che ne sarebbe priva perchè il comportamento colposo del pedone e la oggettiva impossibilità di avvistarlo renderebbero "l'evento di natura eccezionale ed imprevedibile".
L'argomentazione fa perno su taluni arresti di questa Corte; la quale insegna che il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista nè prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile (Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013 - dep. 31/07/2013, Corigliano, Rv. 255995). Solo in tal caso, si è precisato, l'incidente potrebbe ricondursi eziologicamente proprio esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima.
Nel caso di specie la corte distrettuale ha reso una motivazione manifestamente illogica a riguardo della avvistabilità del pedone da parte del L..
Si sostiene, da parte della corte territoriale, che era certamente possibile l'avvistamento tempestivo del pedone che attraversava perchè egli procedeva da sinistra a destra (rispetto al veicolo del L.) e quindi questi aveva un margine di visibilità ben più ampio rispetto ad un attraversamento improvviso effettuato da destra a sinistra. Ma ciò contrasta con l'affermazione, fatta sempre dai giudici di merito, della scarsa visibilità nel tratto, per l'ora, la stagione, il mancato funzionamento dei lampioni; condizione che ha condotto la corte distrettuale a rimarcare come il L. viaggiasse "con il solo ausilio del limitato fascio di luce obliquo fornito dai fari anabbaglianti".
Ed ancora: la corte distrettuale richiama la circostanza che la M. era riuscita ad evitare l'investimento della F. e la testimonianza della Z.;
si tratta tuttavia di illogica assimilazione di situazioni del tutto differenti. Basti considerare che l'una e l'altra erano a bordo di un veicolo che proveniva dall'opposto senso di marcia rispetto a quello del L.; e, quel che più rileva, che aveva la giovane sulla propria destra e poi dinanzi, nell'area illuminata dai fari del veicolo medesimo.
Nè può ritenersi risolutivo - come appare esser stato considerato dalla Corte di Appello - che la illuminazione proveniente dal veicolo della M. possa aver reso visibile la ragazza anche al L.. Le stesse testi descrivono come rapido ìl movimento della F. dall'aiuola al centro della carreggiata; sicchè, anche a ritenere che essa fosse visibile in questo arco temporale, si tratta di un tempo estremamente prossimo a quello dell'impatto. La Corte di Appello avrebbe dovuto accertare quale fosse stata la misura di questo tempo perchè da esso deriva la evitabilità o meno dell'investimento da parte del L..
4. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di Appello di Trieste per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Trieste.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2018