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Reati stradali

Omicidio stradale: in tema di successione di leggi penali

Omicidio stradale

Cassazione penale sez. IV, 27/01/2022, n.13207

In materia di successione di leggi penali, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole con riferimento al caso concreto, il giudice deve applicarla nella sua interezza, essendo fatto divieto, in ossequio al principio di legalità, di combinare frammenti normativi dell'una e dell'altra, così da delineare una terza disciplina. (Fattispecie in tema di omicidio stradale in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che, in ragione del bilanciamento con le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 62-bis c.p., ha valutato più favorevole la previgente disciplina prevista per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, rispetto a quella introdotta con la l. 23 marzo 2016, n. 41, anche ove sia stata riconosciuta l'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma 7, c.p.).

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Bergamo il 14/05/2019 nei confronti di P.M., imputato del delitto di cui all'art. 589 c.p., comma 2, per avere causato la morte di A.I.A.S. in quanto, alla guida dell'autovettura Alfa Romeo 147 targata (OMISSIS), mentre percorreva (OMISSIS) nel territorio urbano del (OMISSIS), trovatosi di fronte l'ostacolo costituito da due velocipedi che attraversavano la strada da sinistra verso destra utilizzando l'attraversamento pedonale visibile e segnalato, non era riuscito ad arrestare tempestivamente il veicolo a causa dell'eccessiva velocità tenuta, collidendo con impatto di notevole intensità con la parte anteriore destra contro il velocipede condotto da A.I.A.S., che era stato caricato sul cofano motore e poi scaricato a terra a dieci metri dall'impatto, così riportando gravissime lesioni politraumatiche dalle quali era derivata la morte. Colpa consistita in negligenza, imperizia, imprudenza e inosservanza del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 142 e art. 141, commi 2 e 3, per aver tenuto una velocità sicuramente superiore al limite consentito di km/h 50 e per non avere comunque adeguato la velocità in centro urbano in prossimità di una intersezione e di attraversamenti pedonali. Fatto commesso in (OMISSIS). 2. P.M. ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per travisamento delle prove e comunque inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 589 c.p. La Corte di appello ha negato incidenza causale all'accertata positività della vittima A.I.A.S. ai tetraidrocannabinoidi sul presupposto che non fosse emersa alcuna alterazione a carico dell'altro ciclista, travisando il dato per cui quest'ultimo non era stato sottoposto agli esami alcolemici. Contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di appello, il comprovato stato di alterazione della vittima si sarebbe dovuto ritenere dirimente ai fini della determinazione della responsabilità in ordine alla causazione del sinistro, a fronte della assenza di riscontri probatori relativi all'effettiva velocità di marcia del veicolo condotto dall'imputato. La corte di appello ha totalmente omesso di pronunciarsi in ordine alle censure illustrate nel punto b) dell'atto di appello, inerenti all'incerto rilievo delle tracce relative al sinistro, all'incertezza in ordine alla traccia di frenata rilevata dagli agenti la sera del sinistro e poi non più presente la mattina dopo, in definitiva concernenti la necessità di tenere conto della natura approssimativa dei rilievi eseguiti dalle forze dell'ordine per quanto riguarda la determinazione della velocità. La questione della visibilità è stata affrontata dalla corte trascurando l'importanza del dato, emergente dall'esame del Dott. B. e della Dott.ssa V., per cui le fotografie scattate in sede di accertamenti urgenti sui luoghi erano state eseguite con fotocamera professionale. La sentenza è contraddittoria e manifestamente illogica per travisamento della prova laddove ha ritenuto che la fotografia dello stato dei luoghi fosse funzionale a rendere pienamente evidente tale stato laddove, invece, è stato valutato il risultato delle fotografie come corrispondente a ciò che fosse visibile all'occhio umano. Il tema delle condizioni ideali di visibilità si sarebbe dovuto approfondire, avendo la teste N. riferito la presenza di una nebbia fittissima; la corte ha ritenuto suggestiva la tesi difensiva secondo cui l'illuminazione dell'incrocio sarebbe stata successivamente migliorata dal (OMISSIS) proprio perché ritenuta insufficiente, cadendo nel vizio di evidente omissione di una prova nel ritenere che la modifica dell'impianto di illuminazione sull'incrocio non sarebbe stata necessaria, essendo già sufficiente quella precedente. Le dichiarazioni dell'imputato circa le condizioni di visibilità sono state smentite dalla Corte con motivazione contraddittoria e manifestamente illogica. In merito alle osservazioni svolte dalla Dott.ssa V. in tema di visibilità e di campo visivo, la Corte ha liquidato la questione con motivazione semplicistica. In merito alla velocità dei mezzi coinvolti, la Corte ha sposato le osservazioni dell'Ing. C. con valutazione erronea e travisamento delle prove, tale da portare all'illogicità della motivazione. Del tutto illogica risulta la motivazione per palese travisamento del contenuto delle relazioni tecniche. La difesa censura l'assoluta mancanza di motivazione o comunque il travisamento delle prove in ordine alle censure relative ai punti d), e), o), p) dell'atto di appello. Tali doglianze erano idonee a dimostrare altresì la violazione del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" e dell'art. 192 c.p.p. in tema di valutazione della prova indiziaria e a mettere in luce il vizio di motivazione in merito alla valutazione della credibilità dei testimoni. 2.1. Con il secondo motivo deduce inosservanza dell'art. 603 c.p.p., comma 3-bis, per avere il giudice di appello rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria ritenendo che la stessa fosse volta a escutere testi già escussi nel primo grado di giudizio, ritenendola superflua e duplicatoria dell'istruttoria, sebbene la difesa avesse contestato analiticamente le conclusioni del perito e si dovesse far l'applicazione dei principi enunciati nella sentenza delle Sezioni Unite n. 14426 del 2019. 2.2. Con un terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e comunque inosservanza degli artt. 69 e 133 c.p.. Il difensore aveva contestato il giudizio di equivalenza svolto tra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti e la Corte di appello ha integrato la motivazione del giudice di primo grado eseguendo il calcolo della pena, senza chiarire per quale ragione non si potesse ritenere che il giudice di primo grado avesse ritenuto equivalenti le circostanze eterogenee piuttosto che operare le due riduzioni per la prevalenza delle generiche e per il rito, non essendo quindi chiara la pena base determinata in primo grado. La pena base individuata dalla Corte d'appello nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione è disancorata dalle emergenze processuali. 2.3. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione e inosservanza di legge in relazione all'art. 133 c.p. e art. 589 bis c.p., comma 7. Sebbene tale punto non fosse stato espressamente sollecitato nell'atto di appello, si era dedotta la minima responsabilità ascrivibile all'imputato in relazione alla grave condotta colposa della vittima, richiedendo la riduzione di pena nei valori prossimi ai minimi edittali. Il giudice avrebbe, dunque, dovuto applicare l'art. 589 bis c.p. in quanto norma più favorevole in ragione della speciale circostanza attenuante prevista dall'art. 589 bis c.p., comma 7. 2.4. Con il quinto motivo propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 589 bis c.p., comma 7, per violazione dell'art. 3 Cost. laddove non prevede l'applicazione della relativa circostanza attenuante ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato tempestiva memoria con motivi nuovi, sviluppando la censura inerente alla accertata colpa specifica per violazione delle norme sulla velocità di guida e sollecitando la Corte ad applicare d'ufficio l'istituto previsto dall'art. 131 bis c.p.. 4. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, comma 2, entrato in vigore il 31 dicembre 2021, sono comparse le parti, che hanno assunto le conclusioni nei termini riportati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il giudice di primo grado ha così ricostruito il fatto: il (OMISSIS), verso le ore 19:00, l'autovettura condotta dall'imputato percorreva (OMISSIS) con direzione di marcia centro-periferia; il traffico era normale, il fondo stradale asfaltato, asciutto e privo di anomalie, il cielo sereno, la visibilità buona per illuminazione pubblica; l'autovettura proveniva da una rotatoria posta ad oltre 50 metri dal luogo del sinistro, avvenuto in prossimità di un incrocio; il tratto era regolato da limite di velocità di 50 km/h e in prossimità dell'incrocio vi era un attraversamento pedonale con strisce zebrate; la vittima, insieme a un amico, a bordo di due biciclette, proveniva dalla sinistra rispetto alla direzione di marcia dell'autovettura e stava attraversando l'incrocio in prossimità delle strisce pedonali, mentre dal lato opposto era ferma allo stop un'autovettura condotta dalla teste N.; i due ciclisti erano stati investiti dalla vettura condotta dall'imputato, che aveva sospinto in avanti la bicicletta della vittima; il corpo della persona offesa era stato scaraventato a circa 19 metri dal centro dell'intersezione. 1.1. Fonti di prova erano le dichiarazioni di due testimoni, ossia il secondo ciclista e la conducente dell'autovettura ferma allo stop, nonché i rilievi eseguiti dagli agenti e la valutazione delle tracce eseguita dal perito ing. C.. Le conclusioni di quest'ultimo erano state ritenute più attendibili rispetto a quelle del consulente di parte, secondo il quale l'urto sarebbe avvenuto tra la bicicletta e la parte anteriore sinistra dell'autovettura, attribuendo a quest'ultima una velocità all'urto pari a 45 km/h; il perito era giunto alla conclusione che l'autovettura avesse colpito il fianco destro della bicicletta con la sua parte anteriore destra, desumendo ciò dai graffi presenti sotto il gruppo ottico anteriore destro dell'autovettura, e aveva attribuito all'autovettura una velocità all'urto di circa 65 km/h, calcolata tenendo conto della cosiddetta distanza di proiezione. 1.2. Il giudice di primo grado aveva esaminato le deduzioni difensive circa l'assenza di visibilità e la non avvistabilità dei ciclisti, evidenziando la presenza sopra il passaggio pedonale di un lampione e le ragioni per le quali le indicazioni della consulente psicologa del traffico Dott.ssa V. circa l'avvistabilità dei ciclisti non fossero dirimenti, non avendo preso in considerazione la presenza del lampione sopra le strisce pedonali all'epoca dei fatti. Esaminando anche la conformazione della strada, il giudice aveva concluso che una guida attenta e una velocità adeguata allo stato dei luoghi, connotato dalla presenza di un attraversamento pedonale segnalato e da un'intersezione, nonché all'ora notturna avrebbe consentito all'imputato di avvedersi della presenza dei ciclisti; in ogni caso, secondo il tribunale, in condizioni di visibilità deteriori, l'automobilista avrebbe dovuto rallentare la velocità di marcia. 2. Valutazione preliminare da fare concerne la dedotta violazione dei principi affrontati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite in merito alla richiesta di rinnovazione istruttoria in appello. Si tratta di censura manifestamente infondata. E' sufficiente evidenziare, a tal fine, come l'obbligo di rinnovazione istruttoria elaborato dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale in ossequio al dettato dell'art. 6 Corte EDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo non tròit applicazione nel caso in cui i giudici dei due gradi di merito abbiano adottato decisioni conformi. Tale principio è stato, infatti, affermato nel diverso contesto in cui in grado di appello si verifichi un ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione, anche peritale, ritenuta decisiva (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 27511203; Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488), rimanendo negli altri casi rimessa alla valutazione del giudice la determinazione della necessaria riassunzione delle prove, in base al parametro dell'assoluta indispensabilità ai fini del decidere, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 1. 3. Occorre, dunque, premettere alcune considerazioni generali in tema di vizi della motivazione deducibili in fase di legittimità. 3.1. Risulta, in primo luogo, inammissibile per difetto di specificità la censura che si limiti a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 27771001; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 24383801). 3.2. Con specifico riguardo al vizio di manifesta illogicità della motivazione, va ricordato che tale vizio deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 22607401; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 21479401). A tal riguardo, deve tuttora escludersi la possibilità di "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato e atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati e a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 23978901), e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 25309901). 3.3. Con riguardo al travisamento della prova, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). Si tratta di vizio che può essere dedotto con il ricorso per cassazione anche qualora le sentenze dei due gradi di merito siano conformi, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez.4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 28015501; Sez. 5, n. 48050 del 2/07/2019, S., Rv. 27775801). Ed è anche necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento nell'economia della motivazione (Sez.6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv.28011701). 4. Tanto premesso, e passando all'esame del primo motivo di ricorso, si osserva quanto segue. 4.1. La Corte ha esaminato (pag. 21) il tema proposto dalla difesa in merito all'ascrivibilità del sinistro in via esclusiva alla vittima sul presupposto che il ciclista fosse risultato positivo ai tetracannabinoidi, argomentando dal fatto che nessuno dei due ciclisti fosse stato in grado di fare alcunché per evitare l'impatto. La censura svolta sul punto propone una ricostruzione alternativa del fatto senza evidenziare per quali ragioni il dato asseritamente travisato, inerente allo stato di alterazione del secondo ciclista, avrebbe condotto a decisione differente. Viene, in definitiva, proposta una inammissibile lettura del dato istruttorio, concretato dall'assenza di esame alcolemico sul secondo ciclista, alternativa a quella data dalla Corte. 4.2. La Corte ha riportato puntualmente a pag. 15 la censura concernente l'incertezza delle tracce relative al sinistro, indicata dalla difesa a sostegno di dubbi circa la determinazione della velocità dei mezzi, ricavata dal punto di impatto tra auto e velocipede e luogo in cui il corpo della vittima era stato rinvenuto. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la collocazione del punto d'urto e la velocità dei mezzi e le fonti di prova ad esse relative risultano analiticamente esaminate alle pagg. 25 ss. della sentenza, che ha riscontrato la ricostruzione proposta dal perito sia con la prova testimoniale sia con le tracce presenti sui mezzi, non oggetto di contestazione tra i consulenti e il perito nel loro elemento fattuale. 4.3. Neppure la questione attinente alle condizioni di visibilità al momento dei fatti risulta viziata dall'esame che ne sviluppano i giudici di merito, tanto più ove si osservi che la norma cautelare violata prescrive al conducente di adeguare la velocità anche alle condizioni di visibilità, così riconducendo l'impianto motivazionale al nodo centrale inerente alla velocità di marcia tenuta dal conducente. 4.4. Ad analoga conclusione si deve giungere in merito alla censura concernente le modifiche dell'impianto di illuminazione eseguite dal Comune successivamente al sinistro, posto che l'intera censura svolta su tale punto propone una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in fase di legittimità. 4.5. L'articolata censura volta a lamentare l'omessa valutazione dell'apporto tecnico della Dott.ssa V. propone argomentazioni che confliggono frontalmente con la ricostruzione del campo di visibilità fornita, con argomentazioni non manifestamente illogiche, dai giudici di merito (pag. 24), onde non sussiste carenza di motivazione laddove tali argomentazioni siano indicative di un'implicita reiezione della ricostruzione alternativa. 4.6. Con riguardo alle ragioni per le quali le valutazioni del consulente di parte dovessero ritenersi più attendibili di quelle del perito, occorre poi ricordare che rientra nella discrezionalità del giudice di merito valutare, purché fornisca adeguata motivazione, la maggiore attendibilità di una tesi rispetto a un'altra senza incorrere in alcun vizio di legittimità. In ogni caso la censura svolta con riferimento al tema della velocità dei veicoli si presenta inammissibile in quanto totalmente propositiva di una valutazione alternativa delle emergenze istruttorie. 4.7. Ad analoga conclusione deve giungersi con riferimento alla censura collegata al punto i) dell'atto di appello. La difesa sostiene che debba essere provata la violazione della regola cautelare, richiamando una pronuncia di questa sezione che ha escluso la possibilità di desumere la rimproverabilità della condotta in mancanza di accertamento dell'effettiva velocità del veicolo. Chiede, pertanto, l'applicazione di tale principio al caso in esame sul presupposto che, secondo la relazione del consulente di parte, l'imputato avrebbe dovuto procedere alla velocità di 22,8 km/h in prossimità dell'incrocio, ossia tenere un comportamento inesigibile. Tale censura omette di confrontarsi con il tenore della decisione impugnata, in cui si è ricostruita sulla base della valutazione peritale di dati ritenuti attendibili l'effettiva velocità del veicolo e la violazione delle regole cautelari ad essa riferibili. 4.8. Inammissibile si presenta la censura concernente l'analisi dei danni riportati dai mezzi, tendendo a una rivalutazione del fatto più favorevole all'imputato, non consentita in fase di legittimità. 4.9. Con riguardo ai punti di censura di cui alle lettere d), e), o), p) svolte nell'atto di appello, si tratta di argomenti, quali la valutazione di attendibilità dei testi O. e N., le concrete possibilità per l'imputato di evitare il sinistro e la responsabilità oggettiva dei conducenti dei velocipedi quale causa interruttiva del nesso di causa, che non concretano altrettante carenze motivazionali laddove si richiami nuovamente il principio per cui ogni profilo di censura non specificamente esaminato può ritenersi implicitamente vagliato e rigettato ove nella motivazione della sentenza si svolgano argomentazioni radicalmente incompatibili con esso. 5. Con riguardo al terzo motivo di ricorso, inerente alla determinazione della pena, si tratta di motivo manifestamente infondato. La Corte di appello ha accolto la censura svolta dall'appellante, che aveva segnalato la discrasia tra la motivazione e il dispositivo, applicando il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'elemento decisionale prevale su quello giustificativo. Il ricorrente vorrebbe desumerne l'ulteriore vizio per cui la Corte di appello avrebbe dovuto rideterminare la pena applicando le circostanze attenuanti alla pena base di otto mesi di reclusione, in contrasto con quanto chiaramente enunciato nel dispositivo della sentenza di primo grado. Pur volendo accedere al principio per il quale la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, difetti nella motivazione della sentenza di primo grado qualsivoglia enunciato che possa indurre a ritenere che la pena di otto mesi di reclusione fosse stata determinata dal tribunale, come vorrebbe il ricorrente, quale pena base, sulla quale determinare l'ulteriore riduzione per le attenuanti, piuttosto che quale pena finale (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690). 6. Il quarto motivo di ricorso è infondato. 6.1. Il ricorrente, considerato che il giudice di merito ha riconosciuto una condotta concorsuale della vittima, invoca l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 589 bis c.p., comma 7, introdotta con L. 23 marzo 2016, n. 41, che così dispone: "Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà". 6.2. Va considerato che, posto che il reato ascritto a P.M. è stato commesso il (OMISSIS) e che l'art. 589 bis c.p. è stato introdotto con legge entrata in vigore il 25 marzo 2016, la questione deve essere risolta secondo la regola della successione di leggi penali nel tempo dettata dall'art. 2 c.p. Secondo tale regola, si può derogare al principio della irretroattività della legge penale, espressione del principio costituzionale di legalità (art. 25 Cost.), purché la legge posteriore sia più favorevole al reo, sia in termini di elementi costitutivi della fattispecie astratta di reato sia in termini di trattamento sanzionatorio. Nel caso in cui la legge posteriore abbia disposto l'abolitio criminis, sia in caso di soppressione integrale di una figura di reato, sia nella differente ipotesi di ridefinizione dei contorni della norma, così da restringerne l'area applicativa, la retroattività è totale e i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina non potranno essere considerati, in tutto o in parte, reato né sottoposti a sanzione penale. Ma, nel caso in cui la legge posteriore abbia solo modificato la disciplina previgente, si pone la questione di individuare la disciplina più favorevole ai fini e per gli effetti di cui all'art. 2 c.p., comma 4; tale valutazione può riguardare anche la disciplina delle circostanze del reato (Sez. 6, n. 47523 del 29/10/2013, El Maddahi, in motivazione). 6.3. Quando il raffronto tra le due discipline investa il potere discrezionale del giudice, come avviene in tema di trattamento sanzionatorio, si deve svolgere un'analisi relativa al caso concreto, guardando alla situazione di maggiore o minore vantaggio che derivi all'imputato dall'applicazione dell'una o dell'altra disciplina, cioè in relazione al fatto contestato, prescindendo dai profili di maggiore o minor favore che astrattamente una disciplina presenti rispetto all'altra; tale analisi impone, in ossequio al rispetto del principio di legalità, di raffrontare le due discipline nella loro interezza, essendo vietato estrapolare dall'una e dall'altra le disposizioni più favorevoli in modo da delineare una terza disciplina (Sez. 4, n. 7961 del 17/01/2013, Capece, Rv. 255103) 6.4. Esaminando, dunque, il caso concreto, il giudice di merito ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 e le circostanze attenuanti generiche "in ragione del profilo di colpa...anche in capo alla vittima del reato" con regime di prevalenza sulla circostanza aggravante dettata dall'art. 589 c.p., comma 2, determinando la pena base in misura pari ad anni 1 e mesi 6 di reclusione, ridotta ad 1 anno per il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e ridotta a 8 mesi in ragione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6. Nel caso concreto, il giudice ha correttamente optato per l'applicazione della disciplina previgente per le ragioni che seguono. 6.5. Si osserva che, indubbiamente, si è in presenza di un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo. Nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 41 del 2016, l'art. 589 c.p., comma 2, prevedeva, quale ipotesi aggravata speciale, il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, con la pena, determinata in via autonoma rispetto alla fattispecie base di cui al comma 1, della reclusione da 2 a 7 anni. La circostanza aggravante speciale non era soggetta, diversamente da quella di cui all'art. 589 c.p., comma 3, (Sez. 4, n. 33792 del 23/04/2015, N., Rv. 264331), al regime derogatorio della disciplina relativa al giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee stabilito dall'art. 590 bis c.p. (sempre nella formulazione anteriore alla novella del 2016). La possibilità di applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di bilanciamento rispetto all'aggravante della violazione delle norme sulla circolazione stradale poteva, quindi, condurre all'irrogazione di una pena collocabile in un quadro edittale diverso, corrispondente alla pena stabilita dall'art. 589 c.p., comma 1, pari alla reclusione da sei mesi a cinque anni. In caso di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, tale pena poteva determinarsi in misura massima non inferiore a 3 anni e 4 mesi. In caso di concorrenza di altra circostanza attenuante, la pena poteva ulteriormente ridursi, ai sensi dell'art. 63 c.p., comma 2, sino a 2 anni, 2 mesi e 20 giorni. 6.6. Il quadro sanzionatorio è mutato con l'introduzione del reato di omicidio stradale ex art. 589 bis c.p., per effetto della citata L. n. 41. Al limitato fine di esaminare la nuova fattispecie in funzione della decisione, la modifica normativa ha interessato, da un lato, la previsione della originaria circostanza aggravante di cui all'art. 589 c.p., comma 2, quale elemento costitutivo di una autonoma fattispecie delittuosa, punita con pena edittale massima di 7 anni e, dall'altro, l'enucleazione della circostanza attenuante speciale del concorso colposo della vittima, che determina a norma dell'art. 589 bis c.p., comma 7, la riduzione della pena fino alla metà; in precedenza, il concorso colposo della vittima poteva essere valutato quale circostanza attenuante generica, data la limitazione dell'attenuante comune prevista dall'art. 62 c.p., n. 5 al fatto doloso della persona offesa. 6.7. Tali innovazioni, da un lato, limitano l'incidenza delle circostanze attenuanti, insuscettibili di operare con giudizio di bilanciamento rispetto all'elemento della violazione di norme sulla circolazione stradale, ma consentono, dall'altro, una maggiore riduzione della pena qualora concorra il fatto colposo della vittima. La pena sulla quale operare l'ulteriore riduzione in caso di concorso di più circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 63 c.p., comma 2, e', dunque, oggi, ridotta ai sensi dell'art. 589 bis c.p., comma 7, a 3 anni e 6 mesi. Ma, secondo quanto già affermato da questa Sezione (Sez. 4, n. 29721 del 01/03/2017, Venni, Rv. 270918), ancorché la disciplina dettata dall'art. 589 bis c.p., comma 7, nel caso di concorso di colpa della vittima, costituisca norma sopravvenuta più favorevole in quanto idonea a ridurre fino alla metà la pena ordinaria della reclusione da due a sette anni, a diversa conclusione deve giungersi nel caso in esame, in cui il giudice ha applicato le circostanze attenuanti generiche, riconosciute esclusivamente per il concorso colposo della vittima con regime di prevalenza, e una circostanza attenuante comune giacché, in tal caso, disciplina più favorevole deve essere considerata quella previgente, recuperandosi la meno rigorosa forbice edittale prevista dall'art. 589 c.p., comma 1. 6.8. Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha applicato la disciplina previgente. Occorre, infatti, evidenziare che il tenore letterale dell'art. 2 c.p., che richiama le "disposizioni più favorevoli", indica che il raffronto tra le due discipline debba avere riguardo alla pena massima risultante, nelle due ipotesi, dall'incidenza sul calcolo della pena dei due elementi "circostanziali" della violazione delle norme sulla circolazione stradale e del concorso colposo della vittima, dovendosi escludere la riferibilità agli indici di concreta gravità previsti dall'art. 133 c.p.; ne consegue che, nel caso concreto, la disciplina sopravvenuta non avrebbe comportato una normativa di favore per l'imputato, non essendo ammessa, come detto, l'individuazione di una terza disciplina desumibile dall'integrazione tra disposizioni di entrambe le leggi. 7. Il quinto motivo è manifestamente infondato. L'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 589 bis c.p., comma 7, nella parte in cui non ne prevede l'applicazione ai fatti antecedenti, non prende in considerazione la circostanza che di tale attenuante possa farsi applicazione, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4, e a determinate condizioni, quale disciplina sopravvenuta più favorevole. La questione, peraltro, non è rilevante nel presente giudizio, ove si consideri che la normativa previgente è da considerare, nel suo complesso e nel caso concreto, secondo quanto sopra esposto, più favorevole. 8. Con riguardo all'invocata applicazione d'ufficio della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p., seppure trattasi di istanza ammissibile (Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016, dep. 2017, Curia, Rv. 269164), il Collegio non ritiene ne sussistano i presupposti. La particolare tenuità dell'offesa costituisce la risultante della positiva valutazione tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione secondo quanto prevede l'art. 133 c.p., comma 1, n. 1) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all'intensità del dolo o al grado della colpa secondo quanto prevede l'art. 133 c.p., comma 1, n. 3), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all'entità del danno o del pericolo cagionato secondo quanto prevede l'art. 133 c.p., comma 1, n. 2); tale valutazione positiva, in questa sede unicamente desumibile dal giudizio espresso nelle fasi di merito, è palesemente mancante, atteso il disvalore attribuito al fatto dal giudice di appello con specifico riferimento all'elevato grado della colpa. 9. Tali sono le ragioni per le quali il ricorso non può essere accolto; segue, ai sensi dell'art. 616 c.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022. Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2022
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