RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6 maggio 2019 la Corte d'appello di Milano, giudicando a seguito del rinvio disposto dalla Quarta Sezione di questa Corte con la sentenza n. 55179 del 2019 sulla impugnazione proposta da M.A. nei confronti della sentenza del 8 luglio 2014 del Tribunale di Pavia, con la quale lo stesso era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1, 2 e 4, (commesso il (OMISSIS)) e condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, ha respinto tale impugnazione e confermato la sentenza di primo grado.
2. Avverso tale seconda sentenza di appello l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), la violazione degli artt. 597 e 627 c.p.p., in quanto nel giudizio di rinvio, disposto a seguito dell'annullamento della sentenza di assoluzione resa da altra sezione della medesima Corte d'appello, i giudici dell'impugnazione avevano omesso di rivalutare la condotta dell'imputato nel caso concreto, ritenendo di essere vincolati dalla sentenza di annullamento alla conferma della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, alla quale erano pervenuti omettendo di esaminare i motivi di appello, in particolare del quarto, con il quale era stata prospettata l'inevitabilità dell'evento da parte dell'imputato, in quanto l'immissione nella strada percorsa dall'imputato del veicolo (un quad) su cui si trovavano le persone decedute a seguito dello scontro era avvenuto dopo che il ricorrente aveva già pienamente usufruito del suo diritto di precedenza. La sentenza impugnata aveva, però, del tutto omesso tale valutazione, oltre che di esaminare adeguatamente la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, mediante escussione del consulente di parte della difesa, avendo ripreso pedissequamente quanto esposto nella sentenza rescindente, dando per scontata l'efficacia causale della condotta dell'imputato, senza verificare la concreta prevedibilità ed evitabilità dell'evento da parte del ricorrente. Il mancato accertamento del momento di immissione del quadriciclo a motore sulla strada provinciale percorsa dal veicolo condotto dal ricorrente determinava una incertezza sulla efficacia causale della condotta di quest'ultimo e sulla prevedibilità e prevenibilità dell'evento, che era da ricondurre alla condotta improvvida del conducente del quad, che aveva reso inevitabile l'evento, a prescindere dalla velocità tenuta dal ricorrente, in quanto l'immissione nella strada provinciale da parte del quadriciclo era avvenuta quando il M. aveva già interamente impegnato l'incrocio, rendendo impossibile qualsiasi manovra di emergenza e inevitabile l'evento.
2.2. Con il secondo motivo ha lamentato, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), la mancata assunzione da parte dei giudici del rinvio di una prova decisiva, costituita dalla acquisizione della relazione del consulente tecnico della difesa e dall'eventuale espletamento di perizia tecnica, allo scopo di valutare la condotta dell'imputato tenendo conto della necessità, evidenziata nella sentenza di annullamento, di verificare la prevedibilità e la prevenibilità dell'evento, anche alla luce della velocità tenuta dal ricorrente e tenendo conto anche del fatto che il quadriciclo dopo l'urto era rimasto incastrato sotto la ruota del veicolo condotto dall'imputato, all'interno della corsia di marcia riservata a quest'ultimo, che avrebbe dovuto indurre a escludere la evitabilità dello scontro, che invece la Corte d'appello aveva affermato in termini di mera "verosimiglianza", con motivazione illogica, oltre che fondata su una errata interpretazione delle deposizioni testimoniali.
L'avvistamento del quad da parte delle persone trasportate sul veicolo condotto dall'imputato era stata desunta, tra l'altro, dalla testimonianza di T.E., che però si trovava su altro veicolo (l'autovettura Peugeot che percorreva la strada in senso opposto e che avrebbe incrociato l'autovettura condotta dal M.), e che quindi non avrebbe in alcun modo potuto riferire su ciò che i trasportati su tale veicolo avevano avuto modo di vedere, con la conseguente manifesta illogicità della motivazione su tale punto, avente carattere decisivo nella ricostruzione della condotta.
2.3. Infine, con il terzo motivo, ha lamentato, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e), la violazione degli artt. 157,589 e 589 bis c.p. e l'illogicità della motivazione, con riferimento al mancato rilievo della estinzione del reato per prescrizione, in quanto l'art. 589 c.p., comma 2, che stabiliva il raddoppio dei termini di prescrizione è stato abrogato, divenendo ipotesi di reato a sè stante e non essendovi identità di ratio con la nuova fattispecie autonoma di omicidio stradale di cui all'art. 589 bis c.p., il cui elemento soggettivo risulta, inoltre, di contenuto diverso rispetto alla ipotesi dell'omicidio colposo aggravato di cui all'art. 589 c.p., comma 2, essendo nella nuova fattispecie necessario che l'evento sia imputabile a negligenza del conducente nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere ritenuto applicabile l'art. 589 c.p., u.c. e rilevata l'avvenuta estinzione per prescrizione del reato.
Ha, inoltre, lamentato la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis c.p., comma 7, di cui sussistevano tutti i presupposti, e ha allegato la accettazione dell'imputato della remissione della querela.
Ha, pertanto, concluso chiedendo l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Milano n. 3471/19 del 6 maggio 2019.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
2. Il primo motivo di ricorso, mediante il quale è stata lamentata la violazione degli artt. 597 e 627 c.p.p., per il mancato accertamento, da parte dei giudici del rinvio, della efficacia causale della condotta dell'imputato e della prevedibilità ed evitabilità dell'evento, che sarebbe, in realtà, stato provocato esclusivamente dalla condotta imprudente del conducente del quadriciclo a motore su cui si trovavano le due persone decedute a seguito dello scontro con il veicolo condotto dall'imputato, non è fondato.
2.1. Va premesso che, secondo quanto risulta dalla sentenza di annullamento con rinvio (n. 55179 del 2016), l'imputato, al quale è stato contestato di non aver regolato la velocità nell'approssimarsi all'incrocio in ora notturna, guidava la propria automobile alla velocità di 100 km/h, come dedotto dalle caratteristiche specifiche e dalle dimensioni dei mezzi, dalla distanza intercorrente tra il primo contatto tra i veicoli e il punto d'arresto degli stessi e dalle tracce di abrasione e di scarrocciamento presenti sul percorso. Pur considerato gravemente imprudente il comportamento del conducente del ciclomotore, che non aveva rispettato l'obbligo di dare la precedenza ai mezzi circolanti sulla strada provinciale nella quale si stava immettendo, il consulente tecnico del pubblico ministero aveva rilevato che la velocità tenuta dall'imputato risultava comunque inadeguata alla situazione di avvicinamento a un incrocio segnalato, presso il quale era presente un altro veicolo visibile, velocità che aveva impedito all'imputato di porre in essere la manovra evasiva che avrebbe scongiurato l'urto. Di qui l'affermazione di responsabilità cui era pervenuto il Tribunale, che non aveva mancato di rilevare il grave concorso di colpa della vittima.
La Quarta Sezione, nella sentenza di annullamento, ribadito il principio secondo cui, in tema di responsabilità da sinistro stradale, il conducente favorito dal diritto di precedenza non deve abusarne ed è, pertanto, tenuto a moderare la velocità in prossimità di un incrocio, per essere in grado di affrontare qualsiasi evenienza, anche il mancato rispetto della precedenza spettantegli da parte di terzi, nonchè quello secondo cui il giudice, nel formulare il proprio apprezzamento sull'eccesso di velocità relativa, ossia di velocità non adeguata e pericolosa in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, indipendentemente dai prescritti limiti di velocità, non è tenuto a determinare con precisione e in termini aritmetici il limite di velocità ritenuto innocuo, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di fatto e delle logiche deduzioni in base alle quali la velocità accertata è ritenuta pericolosa in rapporto alla situazione obiettiva ambientale, ha rilevato la mancanza di adeguata motivazione nella sentenza di assoluzione, sia in ordine alla assenza di responsabilità dell'imputato, nonostante fosse stato accertato il superamento del limite di velocità da parte del ricorrente, che aveva omesso di allentare prudenzialmente approssimandosi all'incrocio, sia a proposito della prevedibilità ed evitabilità dello scontro da parte del M..
2.2. La Corte d'appello, pronunciandosi a seguito dell'annullamento della prima sentenza di secondo grado, dopo aver disatteso l'eccezione di estinzione del reato per prescrizione, ha confermato l'addebito di colpa a carico dell'imputato, in considerazione della velocità non prudenziale dallo stesso tenuta, superiore al limite massimo consentito e, soprattutto, non adeguata alle condizioni di scarsa illuminazione e alla presenza di un incrocio (in corrispondenza del quale vi era il quadriciclo a motore, fermo in attesa di impegnarlo per immettersi nella strada provinciale percorsa dal M. con la sua autovettura), evidenziando anche la prevedibilità e l'evitabilità dello scontro, in quanto il quadriciclo era stato visto sia dalla T. (proveniente con altro autoveicolo dalla direzione opposta a quella del M.) sia dagli altri occupanti il veicolo condotto dall'imputato (come riferito dal teste Vetri), e la stessa T. aveva avuto modo di evitare lo scontro, benchè l'incrocio da cui proveniva il quadriciclo fosse alla sua destra, concludendo, in accordo con il primo giudice, per la prevedibilità dell'evento (essendo stato avvistato il quadriciclo fermo all'incrocio chiaramente in attesa di poterlo impegnare) e la sua evitabilità, attraverso una condotta di guida più prudenziale e una velocità più adeguata all'ora notturna e alla presenza di un incrocio, che avrebbero consentito di evitare lo scontro, come infatti era riuscita a fare la T., pur avendo alla sua destra l'incrocio da cui il quadriciclo si era immesso nella strada provinciale, fino ad impegnare la corsia di marcia percorsa dal M. con il proprio autoveicolo.
2.3. Si tratta di motivazione pienamente idonea a dar conto sia della prevedibilità sia della evitabilità dell'evento e, con esse, della riconducibilità della sua verificazione alla condotta imprudente e inosservante delle regole di prudenza e dei limiti di velocità tenuta dall'imputato, in quanto se la sua velocità fosse stata inferiore al limite massimo e adeguata alla situazione dei luoghi lo scontro non si sarebbe verificato.
Non vi è, in tale valutazione, nessuna omissione nè adesione acritica a quanto stabilito nella sentenza rescindente, nè, tantomeno, vi è dato di rilevare perplessità in ordine alla sussistenza della necessaria relazione causale tra la condotta colposa e l'evento, posto che la Corte d'appello ha adeguatamente illustrato, in modo logico e immune da perplessità (non desumibili dal solo utilizzo dell'avverbio "verosimilmente" più volte sottolineato nel ricorso, stante l'assoluta univocità delle conclusioni raggiunte dalla Corte territoriale), la prevedibilità dell'evento, sia per la presenza di un incrocio, sia per l'avvenuto avvistamento in concreto del quadriciclo in corrispondenza dell'incrocio e in attesa di immettersi nella strada provinciale percorsa dall'imputato, e anche la sua evitabilità, nel caso di condotta di guida più adeguata allo stato dei luoghi e rispettosa deì limiti di velocità, come dimostrato dal fatto che la T. era riuscita a evitare la collisione con il quadriciclo in questione, pur provenendo il quadriciclo dalla sua destra.
Ne consegue, in definitiva, l'infondatezza della censura sollevata con il primo motivo.
3. Il secondo motivo, mediante il quale è stata lamentata l'omessa assunzione di prove decisive, costituite dalla acquisizione della relazione del consulente tecnico della difesa e dalla disposizione di una perizia volta ad accertare la velocità tenuta dall'imputato e la conseguente prevedibilità ed evitabilità dello scontro, anche alla luce della non univocità di quanto emergente dalle deposizioni rese dai testi escussi, è inammissibile, sia per mancanza di specificità, sia per manifesta infondatezza.
La mancata assunzione di una prova decisiva è, infatti, configurabile quando sia dimostrata l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello, tali da determinare un esito diverso del giudizio (cfr. Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, PR., Rv. 261799; conf. Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pircher, Rv. 265323; Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, P.G. in proc. Gianpà e altri, Rv. 271163; Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577).
Tale prospettazione è stata omessa dal ricorrente, che si è limitato a censurare la ricostruzione delle modalità di verificazione dell'evento, senza, tuttavia, considerare il complesso di elementi sulla base dei quali la Corte d'appello è pervenuta alla conferma della sussistenza di una sua responsabilità nella verificazione dello scontro, nè indicare la decisività delle prove della cui mancata acquisizione si duole, alla luce di quanto accertato nella sentenza impugnata, circa la inadeguatezza della velocità tenuta dall'imputato e la evitabilità dello scontro con una condotta di guida più prudenziale e una velocità di marcia più consona allo stato dei luoghi, cosicchè la doglianza risulta priva della necessaria specificità, sia intrinseca, per la mancata illustrazione della rilevanza delle prove della cui mancata acquisizione ci si duole, sia estrinseca, per la mancanza di considerazione del complesso di elementi sulla base dei quali i giudici di merito sono pervenuti in modo univoco all'addebito di responsabilità e all'accertamento della sussistenza di una relazione causale tra la condotta colposa e l'evento.
Va aggiunto che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495 c.p.p., comma 2, si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936).
4. Il terzo motivo, relativo al mancato rilievo della estinzione del reato per prescrizione, non è fondato.
La Corte d'appello ha disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante evidenziando il raddoppio del termine di prescrizione ordinario, ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 6, trattandosi di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
Il ricorrente, nel ribadire tale eccezione, ha lamentato l'erronea applicazione di disposizioni di legge penale, per essere stata abrogata la circostanza aggravante di cui all'art. 589 c.p., comma 2, limitatamente alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, e non potendo neppure applicarsi la più grave disciplina stabilita dall'art. 589 bis c.p., in quanto introdotta dalla L. 23 marzo 2016, n. 41, art. 1, comma 1 a decorrere dal 25 marzo 2016, dunque successivamente alla realizzazione della condotta.
Tali rilievi non sono, ad avviso del Collegio, fondati.
Nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 23 marzo 2016, n. 41 (entrata in vigore il 25/03/2016), l'art. 589 c.p., comma 2, applicabile, ratione temporis, alla condotta contestata, comminava, per il fatto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, la pena della reclusione da 2 a 7 anni, e la fattispecie di cui al comma 2 integrava una circostanza aggravante ad effetto speciale (ex plurimis, Sez. 4, n. 18204 del 15/03/2016, Bianchini, Rv. 266641; Sez. 4, n. 44811 del 03/10/2014, Salvadori, Rv. 260643). La fattispecie di omicidio stradale di cui all'art. 589 bis c.p., introdotta dalla citata L. n. 41 del 2016, costituisce autonoma fattispecie incriminatrice (Sez. 4, n. 29721 del 01/03/2017, Venni, Rv. 270918).
Tra le due ipotesi, non essendo in contestazione l'applicabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 589 c.p., comma 2, vi è piena continuità normativa, in quanto il fenomeno successorio che si è verificato risulta caratterizzato da una evidente continuità tra l'ipotesi aggravata formalmente abrogata e l'analoga previsione introdotta all'interno del codice penale, che non comporta, ex art. 2 c.p., problemi di successione di leggi penali (abrogative o modificative) nel tempo, in quanto la precedente circostanza aggravante, che costituisce oggi un elemento costitutivo della nuova ipotesi autonoma di reato, è riprodotta pedissequamente nel testo della nuova disposizione, cosicchè deve escludersi che dalla introduzione di tale nuova fattispecie (improntata dalla finalità di razionalizzare e regolare in modo più analitico la disciplina dell'omicidio colposo stradale, prevedendo anche nuove aggravanti e attenuanti) possa discendere la pretesa conseguenza della sopravvenuta espunzione dall'ordinamento del dato circostanziale applicato e considerato nelle due sentenze di merito, poichè lo stesso, secondo un fenomeno di continuità normativa, è tuttora vigente ed efficace sotto la rubrica del menzionato art. 589 bis c.p..
Ne consegue la correttezza del computo del termine di prescrizione compiuto dalla Corte territoriale.
Infine la doglianza relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis c.p., comma 7 è inammissibile, sia a causa della sua genericità, consistendo nella mera enunciazione della censura, sia perchè formulata per la prima volta mediante il ricorso per cassazione, sia perchè attinente a una valutazione di merito.
5. In conclusione il ricorso deve essere respinto, stante l'infondatezza del primo e del terzo motivo e l'inammissibilità del secondo.
Al rigetto del ricorso consegue l'onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2020