RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia rigettava Istanza di revisione, proposta da M.H., avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo emessa il 20 novembre 2015, divenuta irrevocabile, che lo aveva condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione in quanto responsabile del delitto di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3, (T.U. imm.), per essere indebitamente rientrato, il 10 luglio 2015, nel territorio nazionale, dal quale era stato espulso e coattivamente allontanato nel (Omissis).
A sostegno dell'istanza M., aveva dedotto che l'espulsione era stata decretata dal Prefetto di Bergamo, a seguito del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, deciso dal locale Questore. Senonché, l'interessato aveva impugnato detto diniego in sede giurisdizionale e la Corte di appello di Brescia, sezione civile, con sentenza depositata il 24 aprile 2014, aveva accolto il gravame e conseguentemente disposto il rilascio del permesso in questione. Tale sentenza civile, non conosciuta dal giudice penale di cognizione, rappresentava una prova nuova, sulla cui base l'interessato avrebbe dovuto essere prosciolto per insussistenza della condotta trasgressiva.
Secondo il giudice della revisione, invece, non vi era alcuna certezza del passaggio in giudicato della sentenza civile, la quale in ogni caso sarebbe valsa ad accertare l'illegittimità, derivata, del provvedimento di espulsione, ma non avrebbe costituito titolo formale idoneo a porre nel nulla l'allontanamento coattivo e a superare il conseguente divieto quinquennale di reingresso in Italia. Non ricorrevano, pertanto, i presupposti di cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c).
2. L'imputato, assistito dal difensore di fiducia, ricorre per cassazione sulla base di unico articolato motivo.
In esso il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
Premesso che nel novero delle prove nuove, idonee al superamento del giudicato, rientrerebbero altresì quelle ad esso preesistenti, ma mai acquisite e valutate, il ricorrente reputa che la sentenza civile della Corte di appello di Brescia, rimasta estranea al processo penale, ne legittimasse la riapertura, con esito a sé favorevole.
La sentenza in discorso sanciva infatti l'illegittimità dell'espulsione, eliminando un antecedente logico-giuridico del commesso reato, e, anteriormente al reingresso in Italia del ricorrente, altresì disponeva in suo favore il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, facendo dunque automaticamente venire meno l'illiceità della sua condotta.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, conv. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. E' anzitutto pacifico, né del resto risulta contestato dalla sentenza impugnata, il principio di diritto secondo cui, in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, debbano intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna, e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche le prove non acquisite nel precedente giudizio, ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443-01; Sez. 3, n. 13037 del 18/12/2013, dep. 2014, Segreto, Rv. 25973901; Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068-01).
La sentenza civile della Corte di appello di Brescia, in quanto mai acquisita e valutata, neppure per implicito, nel corso del processo penale, né mai sottomessa all'attenzione del relativo giudice, è dunque elemento probatorio correttamente addotto a sostegno dell'istanza di revisione. Non osta, a tanto, il suo eventuale mancato passaggio in giudicato, perché tale requisito è richiesto nelle ipotesi di revisione proposte ai sensi dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), ossia rispetto a pronunce giudiziarie, penali, che accertino fatti asseritamente contrastanti con la decisione alla cui revisione si mira (Sez. 5, n. 7263 del 29/12/1998, dep. 1999, Caruso, Rv. 212925-01), e non anche nelle ipotesi in cui la pronuncia giudiziaria, direttamente costitutiva di effetti giuridici rilevanti nell'ambito della fattispecie di reato, sia per la prima volta assunta a loro dimostrazione, rilevando appunto solo come prova nuova ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), del medesimo codice. L'effetto costitutivo in questione, per altro verso, discende direttamente, nel caso in esame, dall'art. 373 c.p.c., comma 1, essendo la sentenza civile emessa in grado d'appello di per sé esecutiva, indipendentemente dal suo contenuto e dalla proposizione avverso di essa del ricorso per cassazione, o dalla pendenza del relativo termine (Sez. 3 civ., n. 5024 del 09/05/1995, Rv. 492164-01).
3. Nel valutare l'effettiva pertinenza e concludenza della nuova prova offerta, la sentenza impugnata è incorsa nei vizi in ricorso denunciati.
E' corretto infatti affermare che, in tema di reingresso non autorizzato dello straniero espulso nel territorio dello Stato, la legittimità del decreto di espulsione non condiziona l'esistenza del reato, perché non ne costituisce diretto presupposto, avendo il decreto esaurito i suoi effetti con l'esecuzione del conseguente ordine di allontanamento dal territorio dello Stato (Sez. 1, n. 45969 del 23/09/2022, Hysa, Rv. 283752-01). La fattispecie penale, di cui all'art. 13, comma 13, T.U. imm., non è configurata come punizione dell'inosservanza del provvedimento amministrativo di espulsione, ormai anzi ottemperato. Ad essere sanzionata e', viceversa, la trasgressione al divieto di reingresso, che sorge nel momento in cui lo straniero lascia il territorio nazionale. Se la sentenza civile si fosse limitata ad accertare l'illegittimità dell'espulsione, non vi sarebbe spazio per il proscioglimento dell'imputato in sede di revisione.
Il nuovo ingresso in Italia è sanzionato penalmente, si osservava, se viene compiuto prima del termine stabilito e senza che lo straniero abbia chiesto ed ottenuto la speciale autorizzazione dal Ministero dell'Interno, ovvero se il divieto sia stato revocato, nell'ipotesi prevista dal comma 14 del medesimo art. 13 T.U. imm., o, evidentemente, ad altro titolo. La revoca del divieto può implicitamente derivare, senza meno, dal rilascio di un nuovo permesso di soggiorno sul territorio nazionale.
La sentenza impugnata non dubita di ciò, allorché dà atto che M., aveva ottenuto permessi siffatti dall'Autorità amministrativa, ma solo a far tempo dal maggio 2018, rimanendo illecita la sua condotta di reingresso perché anteriore a tale data. Al giudice di secondo grado è però sfuggito che la sentenza civile non si è limitata ad accertare l'illegittimità dell'espulsione ma, con effetto costitutivo, immediatamente esecutivo per quanto già rilevato, essa ha direttamente disposto - con esercizio, a torto o a ragione non ha qui evidentemente importanza, di potestà vicaria rispetto alle attribuzioni dell'Amministrazione - il rilascio del permesso di soggiorno.
4. La sentenza civile della Corte di appello di Brescia è stata pubblicata il 24 aprile 2014 e la sentenza impugnata ha mancato di apprezzare l'effetto immediatamente abilitante al rientro in Italia, che la sua sopravvenienza era in grado di determinare rispetto alla condotta incriminata, a quella data posteriore.
Si impone, per questa ragione, il suo annullamento, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia (posto che la previsione di cui all'art. 634 c.p.p., comma 2, che impone il rinvio a diversa Corte di appello, individuata ai sensi dell'art. 11, concerne solo il caso di inammissibilità dell'istanza di revisione dichiarata con ordinanza, non risultando applicabile agli esiti del giudizio di revisione conseguenti alla celebrazione del giudizio e alla pronuncia della sentenza: Sez. 5, n. 47624 del 10/10/2014, Guttadauro, Rv. 261686-01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2023