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Modifica i chilometri dell'autovettura prima di venderla: è truffa contrattuale

Truffa

Cassazione penale sez. II, 16/05/2024, n.25283

La cosiddetta truffa contrattuale ricorre in tutti i casi nei quali l'agente ponga in essere artifici e raggiri, aventi ad oggetto anche aspetti negoziali collaterali, accessori o esecutivi del contratto risultati rilevanti al fine della conclusione del negozio giuridico, e per ciò tragga in inganno il soggetto passivo che è indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, a nulla rilevando lo squilibrio oggettivo delle controprestazioni) relativi alla effettività della deminutio patrimonii.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna confermava la decisione emessa dal Tribunale di Ferrara il 21 giugno 2022, che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per il reato di truffa contrattuale a lui ascritto, condannandolo alla sanzione penale ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso l'imputato, a ministero del difensore abilitato, proponendo gli argomenti di doglianza in appresso sinteticamente indicati, secondo quanto prescrive l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), non avendo la Corte argomentato sul motivo di gravame con il quale si era dedotta l'inconsistenza del profitto del reato di truffa, atteso che il prezzo pagato dall'acquirente (euro 5.800) per un'auto non recente, cui l'imputato avrebbe ridotto il numero dei chilometri percorsi, era comunque di gran lunga inferiore a quello medio indicato dalle riviste di settore per autovetture di quell'anno con quelle particolari caratteristiche. Né sarebbe stata nel merito dimostrata la consistenza del maggior onere sopportato dall'acquirente per l'accesso al credito necessario all'acquisto. 3. I motivi di ricorso sono inammissibili per loro manifesta infondatezza ed assoluta aspecificità, come richiesto dalla parte civile e dal pubblico ministero con le conclusioni scritte. 3.1. Il motivo di ricorso dedotto in tema di erroneo apprezzamento della prova della colpevolezza per l'ipotesi di truffa contrattuale (contraffazione nella indicazione dei chilometri percorsi dalla vettura alienata, che ha influito sulla decisione dell'acquirente, provocando danno patrimoniale conseguente al minor valore commerciale della res alienata) contestata è manifestamente infondato e si risolve nella mera reiterazione del motivo di gravame che la Corte territoriale ha respinto, con logica ed esaustiva argomentazione. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione per il reato di truffa accertato, tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Ha inoltre espressamente motivato circa la consistenza e l'univocità delle evidenze documentali che hanno condotto ad affermare la responsabilità dell'alienante in relazione alla indicazione contraffatta del numero di chilometri percorsi dalla vettura oggetto di alienazione. I motivi di ricorso relativi si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente di rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili "non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato" (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo "non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato" (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). La Corte di merito aveva già precisato che, al di là del diminuito valore commerciale del veicolo alienato, la natura contrattuale della truffa contestata era stata dimostrata dalla circostanza che l'acquirente, ove avesse conosciuto le reali condizioni di uso della vettura alienanda non avrebbe acquistato il bene registrato. Il che integra il tipo contestato, senza che possano rilevare altri argomenti (Sez. 2, n. 18778 del 25/3/2014, Rv. 259964: La cosiddetta truffa contrattuale ricorre in tutti i casi nei quali l'agente ponga in essere artifici e raggiri, aventi ad oggetto anche aspetti negoziali collaterali, accessori o esecutivi del contratto risultati rilevanti al fine della conclusione del negozio giuridico, e per ciò tragga in inganno il soggetto passivo che è indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, a nulla rilevando lo squilibrio oggettivo delle controprestazioni) relativi alla effettività della deminutio patrimonii. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 3. Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, Fi.Ma., che si liquidano come da dispositivo secondo le indicazioni offerte dalle vigenti disposizioni tabellari; IVA e c.p.a. come per legge. 4. L'applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte consiglia la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Fi.Ma., che liquida in complessivi euro 3636,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 maggio 2024. Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2024.
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