RITENUTO IN FATTO
1.Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino ha proposto appello avverso la sentenza del 28/09/2016 del G.i.p. del Tribunale di Cuneo che, pronunciando ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. sulla richiesta del PM di emissione di decreto penale di condanna nei confronti del sig. B.O. per i reati di guida senza patente, di cui all'art. 116 C.d.S., commi 15 e 17, e violazione di sigilli aggravata, di cui all'art. 349 c.p., commi 1 e 2, art. 61 c.p., n. 2), commessi il (OMISSIS), ha assolto l'imputato perchè il fatto non sussiste.
1.1.Con unico motivo, deducendo che, diversamente da quanto sostiene il G.i.p., il reato di cui all'art. 349 cod. pen. è senz'altro configurabile in caso di rimozione dei sigilli apposti al veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 116 C.d.S., comma 17, e art. 214 C.d.S., eccepisce la "erronea valutazione delle risultanze di causa".
2.L'appello è stato trasmesso a questa Corte di cassazione dalla Corte di appello di Torino ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 4.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.Il ricorso è fondato.
4.Il capo della sentenza impugnato riguarda esclusivamente il reato di cui all'art. 349 c.p. del quale il PG contesta l'erronea applicazione.
4.1.Il Giudice ha ritenuto l'insussistenza del reato applicando al caso di specie il principio affermato da questa Corte di cassazione con sentenza Sez. 3, n. 39368 del 02/07/2015, La Bella, Rv. 264794, secondo cui "non integra il reato di violazione di sigilli, l'asportazione da veicolo assoggettato a sequestro amministrativo del foglio o cartello adesivo apposto sullo stesso e recante l'indicazione del disposto sequestro a norma dell'art. 394, comma nono, reg. cod. strad." (nello stesso senso, Sez. 3, n. 20869 dell'11/01/2012, Piro, Rv. 252897).
4.2.Il principio trova applicazione nel caso di sequestro amministrativo del veicolo sul rilievo che "l'art. 213 C.d.S. prevede, all'ultimo periodo del comma 2, che il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento e che di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Tale disposizione trova attuazione nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 394, comma 9, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), a norma del quale la segnalazione dello stato di sequestro del veicolo, ai sensi dell'art. 213 C.d.S., è realizzata con l'apposizione di uno o più fogli adesivi sulla parte anteriore o sul vetro parabrezza, recanti l'iscrizione "veicolo sottoposto sequestro" e con l'indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto. L'apposizione di sigilli costituisce un elemento ulteriore e meramente eventuale, perchè, come previsto dal precedente comma 5 dello stesso articolo, essi sono apposti alle cose sequestrate solo "se è necessario"" (così in motivazione Sez. 3, n. 20869 del 2012).
4.3.In caso di fermo amministrativo, invece, l'art. 214 C.d.S., comma 1, cui rimanda il comma 17 dell'art. 116, prevede espressamente che "sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1".
4.4.In attuazione della norma, il Ministero dell'interno ha emesso il D.M. 01/03/2004 (pubblicato sulla GU n. 71 del 25/03/2004) il cui art. 1 così recita: "1. Il sigillo, che deve essere collocato sui veicoli sottoposti alla sanzione accessoria del fermo amministrativo, è costituito da un pannello in materiale plastico o metallico o da un foglio di carta recante l'iscrizione: "Veicolo sottoposto a fermo" con l'indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto, conformemente ai modelli A e B, allegati al presente decreto. Il sigillo, realizzato in un unico pezzo, deve essere riprodotto o anche solo rivestito da materiale che presenti caratteristiche merceologiche adeguate che ne consentano la sua esposizione agli agenti atmosferici, per tutta la durata presumibile dello stato di fermo, senza che vengano a determinarsi significative variazioni di leggibilità delle iscrizioni impresse. 2. Il sigillo deve essere fissato solidamente al veicolo in modo tale che non sia possibile la sua rimozione, la sua separazione dal veicolo o il suo occultamento, senza violarne l'integrità in modo irreversibile ed evidente. 3. Il sigillo deve recare in modo ben visibile l'indicazione dell'ufficio o del comando che lo ha apposto, nonchè l'emblema della Repubblica italiana o lo stemma dell'amministrazione dalla quale l'organo accertatore dipende. L'altezza dei caratteri con i quali è composta l'iscrizione contenente tali dati identificativi non può essere inferiore a 4 mm.". Il successivo art. 2, comma 2, stabilisce che "Su ogni veicolo sottoposto a fermo amministrativo devono essere apposti almeno due sigilli: uno nella parte anteriore ed uno nella parte laterale in corrispondenza o in prossimità del posto di guida. Sui ciclomotori, sui rimorchi, sui motocicli ovvero sulle macchine agricole ed operatrici può essere apposto un solo sigillo nella parte anteriore".
4.5.Il veicolo, specifica l'art. 214 C.d.S., comma 2, quando non rimosso e trasportato in apposito luogo di custodia, deve essere affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata. Il successivo comma 8 stabilisce che "chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi poste in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 777 ad Euro 3.114. E' disposta, inoltre, la confisca del veicolo".
4.6.Il chiaro tenore letterale delle norme sopra indicate non ammette equivoci di sorta sul fatto che, in caso di fermo amministrativo del veicolo per le infrazioni al codice della strada che lo prevedono, devono essere materialmente apposti i sigilli al veicolo la cui violazione integra il precetto penalmente sanzionato dall'art. 349 cod. pen..
4.7.Il reato di violazione dei sigilli è impermeabile alle vicende che riguardano il titolo della loro apposizione. Come costantemente insegnato da questa Corte, l'inefficacia o l'illegittimità del provvedimento di sequestro o di apposizione di sigilli non esclude il delitto di cui all'art. 349 cod. pen., atteso che la norma richiede soltanto che l'apposizione dei sigilli derivi da una disposizione di legge o da un ordine dell'autorità , così che, una volta che il vincolo sia stato apposto a tutela della identità e della conservazione della cosa, esso non può essere violato dal privato sino a che non venga formalmente rimosso dall'autorità competente (Sez. 3, n. 2241 del 18/10/2016, Lucarelli, Rv. 269359; Sez. 3, n. 47443 del 06/11/2003, Stellitano, Rv. 227068; Sez. 3, n. 8643 del 02/06/1998, Capolongo, Rv. 211674; Sez. 3, n. 3954 del 19/03/1997, Russo, Rv. 207770).
4.8.Le vicende che riguardano la sussistenza del reato di cui all'art. 116 C.d.S., ed in particolare la sua sopravvenuta depenalizzazione ad opera del D.Lgs. n. 8 del 2016, art. 1, comma 1, non incidono sulla persistente penale rilevanza della condotta punita ai sensi dell'art. 349 cod. pen. che, come ben evidenziato dal PM impugnante, non costituisce una conseguenza sanzionatoria del reato (oggi illecito amministrativo) di guida senza patente e ciò senza considerare che, quand'anche trasformato in illecito amministrativo, la sanzione accessoria del fermo amministrativo non è venuta meno.
4.9. Deve perciò essere affermato il seguente principio di diritto: "integra il reato di violazione di sigilli, l'asportazione da veicolo assoggettato a fermo amministrativo dei sigilli apposti sullo stesso a norma dell'art. 214 C.d.S. e del DM Interno 01/03/2004".
4.10.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio al Tribunale di Cuneo per l'ulteriore corso.
PQM
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Cuneo per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2018