RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 10 aprile 2018 ha confermato la sentenza del medesimo Tribunale del 18 dicembre 2014, con cui R.S. era stata condannata per il reato di cui all'art. 349 c.p., comma 2. Alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 100,00 di multa. Venivano concessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale richiesto dai privati. Fatto commesso in (OMISSIS).
2. R.S. ha proposto ricorso, tramite difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2. 1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b.
La sentenza emessa dal Giudice di seconde cure ha rigettato le doglianze della difesa con le quali si prospettava la sussumibilità della condotta posta in essere dall'imputata sotto la norma prevista dall'art. 334 c.p., comma 2, e non in quella di cui all'art. 349 c.p..
L'assunto difensivo si basa sulla considerazione che l'unico testimone escusso a dibattimento, l'appuntato L.N., aveva confermato che l'imputata, una volta fermata dalla polizia municipale, aveva immediatamente riferito che il veicolo era sottoposto a sequestro amministrativo, consegnando altresì agli agenti il sigillo precedentemente apposto e conservato all'interno della autovettura.
La segnalazione dello stato di sequestro amministrativo sul veicolo stesso, previsto dall'art. 394 reg. C.d.S., comma 9, non costituisce un vincolo equivalente ai "sigilli", distintamente apponibili solo in caso di necessità, come previsto dal comma 5 dello stesso articolo.
La difesa richiama altresì il recente arresto delle Sezioni Unite sulla configurabilità nella condotta dei custode del veicolo oggetto di sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 213 C.d.S., che circoli abusivamente con lo stesso, oltre alla violazione amministrativa prevista dal comma 4 del citato articolo, anche del reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, di cui all'art. 334 c.p..
Sulla base del principio di specialità che regola il concorso tra norme penali e norme amministrative, consacrato dalla L. n. 689 del 1981, art. 9, le Sezioni Unite hanno affermato che la condotta del custode che circoli abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dall'art. 231 C.d.S., comma 4, e non anche il reato previsto dall'art. 334 c.p., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto alla norma penale e il concorso tra le stesse deve ritenersi solo apparente. (Cass. pen. Sez. Unite, 28 ottobre 2011, n. 1963).
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta inammissibile perchè manifestamente infondato.
La sentenza impugnata (e lo stesso ricorso per cassazione) evidenzia con accertamento in fatto che la vettura circolava con i sigilli divelti e riposti sul sedile posteriore con alla guida la ricorrente.
La differenza tra i due delitti sta proprio nella apposizione o meno dei sigilli, che possono essere disposti sulla cosa oggetto di sequestro; nell'ipotesi di mancata apposizione di sigilli (ma ad esempio di solo cartello indicante il sequestro) si configura il reato di cui all'art. 334 c.p., mentre se sono apposti i sigilli si configura il reato di cui all'art. 349, c.p.: "Non integra il reato di violazione di sigilli l'asportazione, da veicolo assoggettato a sequestro amministrativo, del foglio o cartello adesivo apposto sullo stesso e recante l'indicazione del disposto sequestro a norma dell'art. 394 reg. C.d.S., comma 9, non costituendo tale foglio di segnalazione un vincolo equivalente ai sigilli, distintamente apponibili, secondo quanto previsto dal comma 5, solo in caso di necessità" (Sez. 3, n. 20869 del 11/01/2012 - dep. 30/05/2012, Piro, Rv. 25289701; nello stesso senso Sez. 3, n. 39368 del 02/07/2015 - dep. 30/09/2015, La Bella, Rv. 26479401).
Infatti per l'art. 394 reg. esec. C.d.S., comma 5, è prevista l'apposizione dei sigilli ("Se è necessario apporre sigilli alle cose sequestrate, di tale apposizione, con la descrizione dei sigilli, si fa menzione nel (...) verbale") mentre la segnalazione dello stato di sequestro del veicolo è realizzata con l'apposizione di uno o più fogli adesivi sulla parte anteriore o sul vetro parabrezza (comma 9, art. 394, citato).
La violazione dei sigilli mira ad impedire la violazione del vincolo di immodificabilità della res (Sez. 3, n. 19722 del 03/04/2008 - dep. 16/05/2008, Palomba, Rv. 24003701), mentre la sottrazione dei beni sottoposti a sequestro (punita ex art. 334 c.p.) mira ad impedire la dispersione o la sottrazione dei beni (vedi per un caso di sottrazione di bestiame in sequestro - evidentemente nell'impossibilità per la natura del bene di apposizione dei sigilli - Sez. 6, n. 37266 del 05/10/2006 - dep. 09/11/2006, Colorisi, Rv. 23520901).
Nel ricorso per cassazione la ricorrente non contesta l'avvenuta apposizione dei sigilli, e quindi il reato configurabile è quello contestato di violazione dei sigilli: "Integra il reato di cui all'art. 349 c.p. l'asportazione dei sigilli dal veicolo sottoposto a fermo amministrativo a norma del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 214" (Sez. 3, n. 45569 del 11/04/2018 dep. 10/10/2018, P, Rv. 27394901).
Condotta diversa è la circolazione con il veicolo da parte di chi non è responsabile della violazione dei sigilli, ma del solo reato di cui all'art. 334, c.p.; in questa ipotesi si configura solo la sanzione amministrativa. Infatti, l'art. 213 C.d.S., comma 4, vigente all'epoca dei fatti - non prevede la fattispecie della violazione dei sigilli ma la sola circolazione abusiva del veicolo, che rappresenta, però, una condotta completamente diversa da quella della rimozione dei sigilli: "La condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 213 C.d.S., integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal comma 4 dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 c.p., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente" (Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010 - dep. 21/01/2011, P.G. in proc. Di Lorenzo, Rv. 24872101).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00, per ogni ricorrente, e delle spese del procedimento, ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2019