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Sospensione condizionale della pena: illegittima se subordinata alla demolizione nel reato di violazione di sigilli

Violazione sigilli

Cassazione penale , sez. III , 21/02/2018 , n. 41679

È illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo nel caso di condanna per il reato di violazione di sigilli.

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Sospensione condizionale della pena: illegittima se subordinata alla demolizione nel reato di violazione di sigilli

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sig.ra B.L. ricorre per l'annullamento della sentenza del 25/02/2016 della Corte di Appello di Napoli che, in riforma di quella del 20/06/2012 del Tribunale di Nola, da lei impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per i reati di cui ai capi A (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44) e B (D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1) della rubrica perchè estinti per prescrizione, ha rideterminato la pena per il residuo reato di cui al capo C (art. 349 c.p.) nella misura di un anno di reclusione e Euro 200,00 di multa, ha revocato l'ordine di demolizione e di remissione in pristino e ha espressamente confermato, nel resto, l'impugnata sentenza anche con riferimento alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere. 1.1. Con il primo motivo, deducendo l'illegittima persistenza della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto, eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), l'inosservanza del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, e artt. 163 e 349 c.p.. 1.2. Con il secondo motivo, riprendendo gli argomenti sviluppati con il primo, eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), il vizio di motivazione in ordine alla individuazione delle conseguenze dannose/pericolose del residuo reato di violazione dei sigilli. 2. Il ricorso è fondato. 3. Costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale è illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo nel caso di condanna per il reato di violazione di sigilli, atteso che la costruzione abusiva non può essere considerata quale conseguenza dannosa o pericolosa da eliminare in relazione al reato di cui al citato art. 349 c.p., e che inoltre l'ordine di demolizione è tipizzato normativamente dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9 per ipotesi di reato diverse da quella in questione (Sez. 3, n. 27698 del 20/05/2010, Bianco, Rv. 247926; Sez. 3, n. 40438 del 28/09/2006, Andreoni, Rv. 235461; Sez. 3, n. 5061 del 05/07/2017, Raniolo, n.m.; Sez. 3, n. 4132 del 06/12/2017, dep. 2018, Di Paola, n.m.; Sez. 1, n. 26555 del 28/02/2017, Di Gennaro, n.m.; Sez. 3, n. 796 del 22/09/2016, dep. 2017, Vitiello, n.m.). 3.1. Si tratta di principio che il Collegio condivide e intende perpetuare. 3.2. La citazione della sentenza Sez. U, n. 714 del 20/11/199, dep. 2017, Luongo, richiamata dalla Corte di appello a sostegno della decisione di mantenere la condizione apposta all'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non è pertinente. Le Sezioni unite, infatti, affermarono il principio che il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità, legittimamente può subordinare detto beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile. In quel caso, però, la demolizione era stata disposta in conseguenza della condanna anche per il reato di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b) (oggi D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44). 3.3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione ed alla remissione in pristino, condizione che deve essere eliminata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione ed alla remissione in pristino, condizione che elimina. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2018. Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2018
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